Decisione C.S.A.: C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1°.10.2017
Massima: La Corte, a seguito di reclamo proposto dalla società avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva omologato il risultato conseguito sul campo tra le due società, rimette il giudizio al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – in relazione alla regolarità del tesseramento del calciatore. Sulla interpretazione dell’art. 116 NOIF si è pronunciata, nel corso della riunione tenutasi in data 25.11.2002, la Corte Federale secondo cui “L’art. 116 NOIF prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neopromosse al Campionato di Serie C 2 hanno diritto di stipulare dal 1 al 10 luglio il contratto da “professionista” con i calciatori “non professionisti. Questi calciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da professionista e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può chiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116”- Com. Uff. n. 6/Cf 2002-2003. Rileva questa Corte Sportiva Nazionale d’Appello la mancanza di una norma che attesti, in maniera chiara ed inequivocabile, il divieto per tutti i calciatori non professionisti tesserati per società neopromosse in Serie C di tesserarsi presso altre società fino alla data dell’11 Luglio. Tale circostanza è stata evidenziata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti (Com. Uff. n. 9 TFN – Sez. Tesseramenti motivi del Com. Uff. n. 8 del 23.11.2017). Pertanto ritenuto preminente l’interesse alla determinazione di un orientamento giurisprudenziale comune, ovvero di un precedente che colmi tale lacuna normativa, è preclusa a questa Corte ogni valutazione nel merito circa la legittimità del tesseramento del calciatore ….., attualmente in forza alla società Taranto F.C. 1927.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 154/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AR.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD ARZIGNANO VALCHIAMPO/SSDARL VIRTUSVECOMP DEL 17.9.2017
Massima: Come disposto dal Giudice Sportivo è in posizione regolare il calciatore il cui tesseramento, a seguito della remissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti è stato da quest’ultimo organo dichiarato valido perché non vi è stata alcuna violazione dell’art. 116 NOIF per aver la società tesserato il calciatore nel periodo in cui la società di provenienza, essendo stata promossa in Serie C avrebbe potuto stipulare con il calciatore il contratto professionistico. L’art. 116 NOIF prevede che «Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato dl Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio». Il reclamo proposto dalla società non può essere accolto per la legittimità della procedura seguita dal giudice di prime cure, che ha assunto le indicazioni ricevute dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione tesseramenti nel pieno rispetto della regolamentazione federale attualmente in vigore. In questo senso depone anche giurisprudenza di questa Corte Sportiva (cfr. sulla correttezza della procedura adottata dal giudice sportivo, Corte Sportiva d’Appello Nazionale, in C.u. 8 agosto 2017, n. 018/CSA).
Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARANTO/ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO DEL 1°.10.2017
Massima: Regolare è il contratto del calciatore sottoscritto dal Vicepresidente, delegato alla firma al pari del Presidente, nei cui confronti era stata irrogata la sanzione dell’inibizione, ex art. 32 sexies CGS.
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che aveva ritenuto regolare la partecipazione del calciatore alla gara di Serie D non sussistendo l’irregolarità del tesseramento per violazione dell’art. 116 NOIF, provenendo da società che a seguito della vittoria del campionato è stata ammessa in Lega Pro non era tenuto ad aspettare la data del 10 luglio affinchè questa gli proponesse un contratto professionistico, ben potendo nelel more tesserarsi con altra società, come è avvenuto. Sulla interpretazione dell’art. 116 NOIF si è pronunciata, nel corso della riunione tenutasi in data 25.11.2002, la Corte Federale secondo cui “L’art. 116 NOIF prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neopromosse al Campionato di Serie C 2 hanno diritto di stipulare dal 1 al 10 luglio il contratto da “professionista” con i calciatori “non professionisti. Questi calciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da professionista e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può chiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116”- comunicato ufficiale n. 6/Cf 2002-2003. Orbene, il Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti con Com. Uff. 13/2018 TFN, pronunciandosi sulla interpretazione dell’art. 116 NOIF, ha osservato che nessun obbligo può ritenersi sussistente in capo alle società neopromosse dal Campionato di Serie D a quello di Serie C, di stipulare con i propri calciatori – tesserati nel corso della precedente stagione sportiva con contratto da “non professionista”– dal 1 al 10 luglio, un contratto “da professionista”. Pertanto, non può ritenersi che i calciatori tesserati nel corso della precedente stagione sportiva con contratto da “non professionista” siano legalmente vincolati, fino al 10 luglio, alle società che abbiano ottenuto la promozione al Campionato Nazionale di Serie C2. La norma, infatti, attribuisce a costoro la facoltà, e non l’obbligo, di attendere entro la data del 10 luglio l’eventuale rinnovo del contratto “da professionista” da parte della società di appartenenza. Nulla osta che gli stessi calciatori, al termine della stagione sportiva, siglino accordi nuovi con società diverse, ancor prima della scadenza del 10 luglio, dovendosi il loro contratto “da non professionista” intendersi risolto per effetto della maturata promozione.