Decisione C.S.A.: C. U. n. 77/CSA del 22 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 9.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA CALCIO FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 7.1.2018
Massima: La Corte conferma la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la società con la perdita della gara per aver fatto partecipare alla gara un numero di calciatrici “formate” (per la precisione quattro) inferiore al numero minimo di sei previsto dal Com. Uff. n. 1 del 7.7.2017 emanato dalla L.N.D. – Div. Calcio a 5. Precisa lo stesso Com. Uff. che “per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate: a) calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; b) calciatrici che siano state tesserate prima del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato; c) calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10° anno di età”. Diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, il sistema centrale informatico federale AS 400 non distingue lo status della calciatrice dilettante formata in Italia da quello della calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati. Da tale punto di vista, non è corretta l’affermazione della società secondo cui il tabulato sarebbe in ogni tempo modificabile a cura della società interessata: viceversa, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono invece apportate dalla Lega solo previa specifica comunicazione da parte della società stesse e previa verifica dello status attribuibile ai singoli calciatori da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, ancorchè il tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per i calciatori professionisti. Da ciò deriva che lo status del calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale. E’ dunque evidente che, indipendentemente dal preesistente possesso del requisito previsto dalla Com. Uff. n. 1/2017 della L.N.D. – Div. Calcio a 5 (“calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10° anno di età”), la società ha provveduto a far aggiornare la posizione delle calciatrici, come “dilettanti formate in Italia”, solo successivamente alla gara del 7.1.2018, gara alla quale esse calciatrici hanno dunque partecipato come mere “dilettanti”. Ne consegue che correttamente il Giudice Sportivo ha ritenuto che la società avesse schierato solo quattro calciatrici formate in Italia, rispetto al numero minimo di sei previsto dal predetto Com. Uff. n. 1/2017: altrettanto correttamente, quindi, ad essa società è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dallo stesso Com. Uff. e dall’art. 17, 5° comma, C.G.S.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Prima Sezione: Decisione n. 24 del 07/04/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d’Appello - Sezione III presso la F.I.G.C.
Parti: ASD Barletta Calcio a cinque/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque/Polisportiva Dilettantistica Sammichele
Massima: Il Collegio in accoglimento del ricorso proposto dalla società annulla la decisione della CSA e, per l’effetto, conferma la sanzione nei confronti della società avversaria della perdita della gara per essere incorsa nella violazione delle regole stilate nel Comunicato Ufficiale n. 1 della Divisione Calcio a 5 2016/2017, che prevede, alla lettera f, sui limiti di partecipazione dei calciatori, “l’impiego di almeno 6 (sei) calciatori di cui almeno 1 (uno) nato successivamente al 31.12.1994 che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° (diciottesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato/annullato”. Inoltre, sempre nelle gare di campionato di Serie A2, è fatto obbligo di impiegare “almeno 3 (tre) calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 (uno) nato successivamente al 31.12.1994.”. Dice, infatti, il Giudice di primo grado che, esaminata la distinta giocatori presentata all’arbitro dalla Polisportiva Sammichele, nonché sulla base degli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti, risulta corretto l’impiego di 6 calciatori tesserati presso la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, dei quali uno nato prima del 31.12.1994. “Non risulta soddisfatto invece il secondo requisito, che prevede l’ulteriore impiego di tre calciatori che siano cittadini italiani dei quali uno nato prima del 31.12.1994, in quanto carente proprio la presenza di quest’ultimo.”