F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 48/FTN del 25 Febbraio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 7742/658 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 7738/657 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ  AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 7742/658 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ  AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 7738/657 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019).

Il deferimento

Con nota Prot. 7742/658 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Oscar Becchio, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore della società Sportiva AC Cuneo 1905 Srl, per rispondere, a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 17 Dicembre  2018, quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre  e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17 Dicembre  2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato  nella  parte  motiva;

- la società AC Cuneo 1905 Srl, per rispondere, a)  a  titolo  di responsabilità  diretta,  ai  sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore  Unico  e  legale  rappresentante  pro-tempore  della  Società  AC  Cuneo  1905  Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 17 Dicembre  2018, quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre  e Ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il termine del 17 Dicembre  2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato nella parte motiva.

Con ulteriore nota Prot. 7738/657 pf18-19 GP/GC/blp del 29.1.2019, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Oscar Becchio, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante pro- tempore della società Sportiva AC Cuneo 1905 Srl, a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 17 Dicembre  2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre  e Ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17 Dicembre  2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di Luglio e Agosto 2018 a diversi tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato  nella  parte  motiva;

lasocietà AC Cuneo1905Srl, a) per rispondere  a  titolo  di  responsabilità  diretta,  ai  sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico  e legale rappresentante pro-tempore della  Società AC Cuneo  1905 Srl, come sopra descritto; b) per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi  dell’art.  10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver provveduto, entro il termine del 17 Dicembre  2018, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di Settembre  e Ottobre  2018  a  diversi  tesserati,  lavoratori  dipendenti  e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché al pagamento, entro il termine del 17 Dicembre  2018, degli emolumenti dovuti per le mensilità di Luglio e Agosto 2018 a  diversi  tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto  pagamento  dei  compensi sopra  indicati;

c) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS, per quanto specificato  nella  parte  motiva;

Le memorie difensive

I deferiti hanno fatto ritualmente pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla udienza del 22.2.2109, previa riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva, i rappresentanti della Procura Federale (Cons. Giuseppe Chiné, Dott. Luca Scarpa e Dott. Mauro De Dominicis) si sono riportati agli atti di deferimento e hanno preso posizione sugli assunti difensivi enunziati dai deferiti con le memorie depositate. Hanno concluso chiedendo di irrogare le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 7 (sette), di cui mesi 6 (sei) per le violazioni ascritte e mesi 1 (uno) per la contestata recidiva del sig. Oscar Becchio;

- punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva (2 punti  per  ognuna  delle  violazioni  ascritte)  e  l’ammenda  di  €  1.000,00  (mille/00)  per  la contestata recidiva (€ 500,00 per ognuna delle violazioni) per la società AC Cuneo 1905 Srl.

Per i deferiti sono comparsi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone, oltre al Procuratore speciale Dott. La Manna, i quali si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nelle memorie, hanno ulteriormente dedotto sulle medesime argomentazioni e hanno concluso per il proscioglimento ovvero per l’irrogazione di sanzioni in misura inferiore a quella richiesta dal rappresentante della Procura Federale.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento, così riunito, trae origine da due separate note, entrambe del 10.1.2019, con cui la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale i fatti in contestazione.

In particolare, quanto alle ritenute Irpef e i contributi Inps, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato il mancato versamento, entro il termine normativamente previsto del 17 Dicembre  2018, di quota parte delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Settembre  e Ottobre 2018; la Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere, alla data del 17 Dicembre  2018, del mancato versamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità pregressa di Agosto 2018, come già segnalato con nota del 12 Novembre 2018.

Quanto agli emolumenti, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che la società AC Cuneo 1905 Srl non ha provveduto, anche in questo caso entro il termine del 17 Dicembre  2018, al pagamento di diversi emolumenti dovuti ai tesserati relativi alle mensilità di Settembre  e Ottobre 2018.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre che comprovato dalla assenza di specifica prova conseguente all’adempimento é confermato dalle stesse deduzioni dei deferiti.

Non colgono nel segno le considerazioni svolte dalla difesa del deferito sig. Oscar Becchio, in ordine alla impossibilità dello stesso di essere destinatario del deferimento, poiché inibito, a causa di altro provvedimento federale, nel periodo oggetto di contestazione.

L’odierno deferimento verte su un inadempimento ascrivibile in via esclusiva all’unico soggetto che ha la rappresentanza legale del sodalizio sportivo, a nulla rilevando la sussistenza di un provvedimento di inibizione in corso che, come è noto, ha efficacia esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento federale. Peraltro l’esame della visura camerale

in atti, conferma che le deleghe attribuite ai procuratori speciali non rispondono alle fattispecie   contestate.

Del pari non condivisibili appaiono le considerazioni svolte dalla difesa in ordine alla quantificazione dei punti di penalizzazione richiesti dalla Procura federale, in quanto l’art. 10, comma 3 CGS, prescrive, puntualmente, le sanzioni applicabili in caso di violazione della fattispecie  disciplinata.

Da ultimo, non può trovare accoglimento la tesi difensiva legata alla comunicazione in data 31.12.2018 del Banco BPM, in quanto la stessa, oltre ad apparire generica nella dichiarazione, non può assurgere a scriminante per le fattispecie contestate. Tale missiva non ha effetto alcuno nei confronti dell’ordinamento federale, vertendo esclusivamente in ordine al rapporto interno tra l’istituto di credito e il correntista.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, la responsabilità dei deferiti può ritenersi provata.    Del  comportamento  ascritto al  Sig. Oscar  Becchio,  legale  rappresentante  della società al momento  dei  fatti  contestati,  risponde  anche  la  società  AC  Cuneo  1905  Srl  a  titolo  di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del CGS.

Risponde, la AC Cuneo 1905 Srl, anche a titolo di responsabilità propria, in quanto l’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF pone gli obblighi ivi previsti anche a carico delle società in modo diretto.

Anche in merito alla recidiva, la contestazione è da ritenersi fondata poiché la precedente sanzione comminata alla società attiene a violazioni della stessa natura, appartenenti alla sfera di quelle gestionali ed economico-finanziarie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Oscar Becchio, inibizione di mesi 7 (sette);

- per la società AC Cuneo 1905 Srl, penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

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