F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTANGELO NICOLA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL – (nota n. 11187/1074 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTANGELO NICOLA (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 11187/1074 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

Il deferimento

Con atto del 08/04/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito  al  Tribunale  Federale  Nazionale,  Sezione  Disciplinare,  il  sig.  Santangelo  Nicola,

Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl e la Società Siracusa Calcio Srl per rispondere:

- Santangelo Nicola, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società Siracusa Calcio Srl:

a) per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 Marzo  2019, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori  addetti  al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18 Marzo  2019, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Novembre e Dicembre  2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Cuneo 1905 Srl,

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Santangelo Nicola, Amministratore Unico e legale rappresentante pro- tempore della Società Siracusa Calcio Srl, come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF per non aver versato, entro il 18 Marzo  2019, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019 e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di Febbraio 2019, nonché per il permanere del mancato versamento, alla data del 18 Marzo  2019, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Novembre e Dicembre  2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

b) con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del vigente CGS in considerazione delle condotte ascritte alla società nell’ambito dei procedimenti n. 707pf17-18 e n. 708pf17- 18 (C.U. n. 54/TFN del 27/03/2018) e nell’ambito del procedimento n. 40pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018) trattandosi di violazioni della stessa natura gestionale ed economico-finanziaria commesse nella corrente stagione sportiva.

La memoria difensiva

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse della società e del signor Santangelo.

La difesa ha, in primo luogo, eccepito l’infondatezza del deferimento formulato nei confronti della società Siracusa a titolo di responsabilità propria, in quanto tipologia non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva FIGC e di recente conio giurisprudenziale.

Nel  merito,  la  società  si  sarebbe  trovata  nell’impossibilità  di  effettuare  il  tempestivo versamento delle ritenute Irpef ed il successivo rateizzo dei contributi Inps stante l’impegno economico profuso dalla proprietà per l’ottenimento di una nuova garanzia fideiussoria entro il 28 Settembre  2018 per l’iscrizione al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2018/2019.  

Per quanto concerne il permanere del mancato versamento al 18 Marzo  2019 delle ritenute Irpef per emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori e collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità di Novembre e Dicembre  2018, si insiste per l’applicazione dell’istituto della continuazione ai sensi dell’art. 16 comma 1 CGS e quindi per una rimodulazione in melius rispetto  al  quadro  edittale  di  riferimento,  a  fronte  della  permanenza  dello  stesso inadempimento avendo riguardo alle circostanze di tempo,luogo e personali che contraddistinguono la condotta.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura federale il Cons. Giuseppe Chinè e il Dr. Mauro De Dominicis e per il deferito Santangelo Nicola, l’Avv. Federico Menichini, in sostituzione dell’Avv. Mattia Grassani i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il sig. Santangelo Nicola, sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 – 1 (uno) mese di inibizione, con aumento di giorni 10 (dieci) per la continuazione con la seconda violazione,  sanzione finale inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Santangelo Nicola, a mezzo del procuratore

speciale Avv. Federico Menichini, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la società Siracusa Calcio Srl. 

Il dibattimento

All’udienza del 19 Aprile 2019 la Procura Federale si riporta all’atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la Società Siracusa Calcio Srl la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 e un’ammenda pari a € 500,00 (cinquecento/00) per la contestata recidiva.

La difesa si riporta allo scritto difensivo, insiste nel chiedere il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, chiede quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell’art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i procedimenti già definiti come individuati in atti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente si ritiene ininfluente, ai fini della decisione, esaminare la  dedotta infondatezza delle contestazioni mosse alla società a titolo di responsabilità propria.

A prescindere dalla natura dell’imputazione formulata, infatti, ciò che rileva è l’oggettiva violazione dei termini procedimentali previsti tassativamente dall’ordinamento Federale. D’altronde nell’atto di deferimento la società Siracusa viene chiamata a rispondere (anche) a titolo di responsabilità diretta.

Nel merito, con nota del 29 Marzo  2019 prot. n. 2536/2019, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 29 Marzo  2019, per la società Siracusa Calcio Srl l’inosservanza del termine del 18 Marzo  2019 stabilito dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) NOIF per il versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019 e dei contributi Inps per la mensilità di Febbraio 2019.

La Commissione ha riscontrato, altresì, il permanere alla data del 18 Marzo  2019 del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di Novembre e Dicembre  2018, come già segnalato con nota del 26 Febbraio 2019.  Ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V) delle NOIF le società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse alla deferita società e non confutate sotto il profilo fattuale.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come la Società Siracusa Calcio Srl, non abbia versato e documentato nei termini fissati dalle disposizioni federali le ritenute Irpef per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019 ed i contributi Inps per la mensilità di Febbraio 2019 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF), nonché il permanere alla data del 18 Marzo  2019 del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità pregresse di Novembre e Dicembre  2018.

Orbene, la società e per essa l’amministratore (che ha aderito alla definizione del procedimento disciplinare ex art. 23 del Codice di Giustizia sportiva FIGC) in carica al momento della commissione degli illeciti, non hanno proceduto all’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa Federale nei termini previsti. Al riguardo le affermazioni difensive, oltre che inidonee a scriminare la condotta contestata, non sono supportate da alcuna prova documentale, riducendosi a mere asserzioni prive di valore processuale.

Il Collegio ritiene, pertanto, di aderire pienamente alle richieste formulate dalla Procura Federale, ivi compresa quella derivante dall’applicazione della contestata recidiva in ragione dei precedenti richiamati nell’atto di deferimento.

Per quanto concerne la determinazione della sanzione, insuperabile appare il tenore letterale delle riportate previsioni normative oggetto di deferimento e non si ritiene di ricondurre nel vincolo della continuazione le violazioni contestate in questa sede  alla  Società  Siracusa Calcio Srl né fra di loro né, tanto meno, con violazioni precedentemente contestate e definite, trattandosi di sanzione applicata per costante giurisprudenza di questo collegio in relazione a ciascun inadempimento commesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) a carico del Sig. Santangelo Nicola.

Per il resto, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per la società Siracusa calcio Srl: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

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