F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 59/FTN del 23 Aprile 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL – (nota n. 11171/1071 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BECCHIO OSCAR (Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società AC Cuneo 1905 Srl), SOCIETÀ  AC CUNEO 1905 SRL - (nota n. 11171/1071 pf18-19 GP/GC/blp dell’8.4.2019).

Il deferimento

Con atto del 08/04/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito  al  Tribunale  Federale  Nazionale,  Sezione  Disciplinare,  il  sig.  Becchio  Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl e la Società AC Cuneo 1905 Srl per rispondere:

- Becchio Oscar, Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro-tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl:

a) per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il termine del 18 Marzo  2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Cuneo 1905 Srl,

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante  pro- tempore della Società AC Cuneo 1905 Srl, come sopra descritto;

b) a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 18 Marzo  2019, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati;

La Procura configurava a carico di entrambi i deferiti l’applicazione  della  recidiva  prevista dall’art. 21, comma 1, del vigente CGS in considerazione delle condotte loro ascritte nell’ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 (C.U. 34/TFN del 31/10/2018), 415pf18-19 e 416pf18-19  (C.U. 42/TFN   del   28/01/2019),   672pf18-19   (CU   45/TFN   del   18/02/2019   e   C.U.   85/CFA   del 28/03/2019) trattandosi di violazioni della stessa natura gestionale ed economico- finanziaria commesse nella corrente stagione sportiva.

La memoria difensiva

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse della società e del signor Becchio.

In sede di memoria si adduce la non ascrivibilità della violazione contestata ad entrambi i deferiti in quanto allo spirare del termine ultimo fissato dalla normativa per gli adempimenti in questione (ossia il 18/03/2019) il sig. Becchio risultava essere inibito per la durata di mesi cinque ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 8 e dell’art. 19, comma 1 lett. h) e comma 2 CGS, in forza di provvedimento disciplinare pubblicato con C.U. n. 42/TFN-SD del 28.01.2019. Lo stato di inibizione dell’amministratore all’epoca dei fatti determinerebbe l’improcedibilità del deferimento  nei  confronti  tanto  della  persona  fisica  che  dell’ente  in  considerazione  della carenza di poteri gestori in capo al Becchio in quel frangente.

La difesa chiede il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell’art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i precedenti deferimenti le cui decisioni sono state pubblicate con CU n. 34/TFN-SD del 31/10/2018 e CU n. 42/TFN-SD del 28.01.2019.

Il dibattimento

All’udienza del 19 Aprile 2019 la Procura Federale si riporta all’atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per la Società AC Cuneo 1905 Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019 e un’ammenda pari a € 500,00 (cinquecento/00) per la contestata recidiva.

Per il Signor Becchio Oscar chiede mesi 3 (tre) di inibizione per le violazioni e giorni 15 (quindici) per la recidiva.

La difesa si riporta allo scritto difensivo, insiste nel chiedere il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, chiede quantificarsi la sanzione con minor rigore ai sensi dell’art. 16 comma 1 CGS, considerando i fatti contestati come stretti dal vincolo della continuazione con i procedimenti già definiti come individuati in atti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Con nota del 29 Marzo  2019 prot. n. 2529/2019, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale di aver riscontrato, nel corso della riunione del 29 Marzo  2019, per la società AC Cuneo 1905 Srl l’inosservanza del termine del 18 Marzo  2019 stabilito dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) NOIF per il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019.

Ai  sensi  dell’art.  85,  lett.  C),  par.  V)  delle  NOIF  le  società  della  Lega  Italiana  Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse ai deferiti e dagli stessi non confutate sotto il profilo fattuale.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come il sig. Becchio Oscar, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. del sodalizio sportivo, nonché la stessa Società AC Cuneo 1905 Srl, non abbiano versato e documentato nei termini fissati dalle disposizioni federali le ritenute Irpef ed i contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019 (art. 85, lett. C), par. V) NOIF).

Nessun pregio si può attribuire alla circostanza rappresentata dalla difesa secondo cui lo stato di inibizione in cui versava il sig. Becchio, quale legale rappresentante della società, al momento dello spirare del termine fissato dalla normativa federale per gli adempimenti amministrativi menzionati, farebbe venire meno la responsabilità a carico dei deferiti in considerazione della menomata capacità di agire in nome e per conto dell’ente e, quindi, della carenza di poteri gestori in capo al sig. Becchio medesimo in quel determinato momento storico.

Si premette per completezza espositiva, che anche in caso di accoglimento di tale eccezione sollevata dalla difesa, sarebbe residuata comunque la contestata responsabilità diretta della società AC Cuneo 1905 Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.

In ogni caso, come più volte ribadito da questo collegio (da ultimo con decisioni pronunciate nei confronti degli odierni deferiti, pubblicate con CU n. 55/TFN del 04.04.2019 e n. 45 del 18.02.2019, confermata dalla Corte Federale di Appello alla riunione del 28.03.2019), le disposizioni di cui all’art. 19, commi 1 lett. h) e 8 nel prevedere quale sanzione la “inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro” espressamente prevedono anche che i  “soggetti colpiti dalla sanzione  di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società”.

Alla luce delle menzionate disposizioni, si deve affermare la responsabilità del sig. Becchio per l’inosservanza del termine del 18 Marzo  2019 stabilito dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) NOIF per il versamento e la documentazione agli organismi preposti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati  per le mensilità di Gennaio e Febbraio 2019.

Per quanto concerne il versamento delle somme, si tratta, con tutta evidenza, di un mero pagamento, attività amministrativa e di gestione interna connaturata al ruolo aziendale di Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. rivestito dal sig. Becchio e come tale non oggetto di provvedimento inibitorio. Anche per quanto concerne la trasmissione/comunicazione all’organismo di vigilanza degli eventuali pagamenti (comunque non avvenuti nei termini), non risultando agli atti la nomina da parte del Becchio di un soggetto facente funzioni delegato a rappresentare la società nell’ambito federale durante il periodo della propria inibizione, si deve ritenere che anche tale adempimento non sarebbe trasmigrato in capo a terzi. Una diversa interpretazione delle menzionate disposizioni finirebbe con il creare un grave vulnus nell’impianto normativo, la sanzione inibitoria irrogata al legale rappresentante della società rischierebbe di lasciare l’ente del tutto sfornito di rappresentanza endofederale. Ma vi è di più, basterebbe a qualsiasi sodalizio non provvedere tempestivamente alla delega dei poteri momentaneamente inibiti al rappresentante legale in capo a un soggetto terzo, per garantirsi una sorta di impunità generale all’interno della federazione nel periodo in oggetto, con ogni abnorme conseguenza legale.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della società e dell’Amministratore p.t. per le condotte ascritte.

Il sodalizio deferito risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta,  ai  sensi  dell’art.  4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal legale  rappresentante  pro- tempore della Società AC  Cuneo 1905 Srl,  nonché a titolo di  responsabilità propria, ai  sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF.

Appare fondata, altresì, la contestazione mossa dalla Procura Federale in ordine alla recidiva, attesa la condanna del sodalizio sportivo e del rappresentante legale durante la stagione sportiva in corso per fatti della stessa natura (nell’ambito dei procedimenti n. 35pf18-19 C.U. 34/TFN del 31/10/2018, 415pf18-19 e 416pf18-19 C.U. 42/TFN del 28/01/2019, 672pf18-19 CU 45/TFN del 18/02/2019), ed è, quindi, applicabile il disposto di cui all’art. 21 comma 1 CGS.     Per quanto concerne la determinazione della sanzione della penalizzazione in punti, alla luce della vigente normativa federale (art. 10 CGS), non si ritiene di ricondurre nel vincolo della continuazione le violazioni contestate in questa sede alla Società AC Cuneo 1905 Srl né fra di loro né, tanto meno, con violazioni precedentemente contestate e definite, trattandosi di sanzione applicata per costante giurisprudenza di questo collegio in relazione a ciascun inadempimento commesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni, anche in considerazione della accertata recidiva:

- per Becchio Oscar: mesi 3 (tre) e giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per la società AC Cuneo 1905 Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2018/2019, ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it