F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 61/FTN del 07 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELI LUIGI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Spezia Calcio Srl), SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL – (nota n. 7625/134 pf18-19 GP/AS/ac del 28.1.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELI LUIGI (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Spezia Calcio Srl), SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL - (nota n. 7625/134 pf18-19 GP/AS/ac del 28.1.2019).

Il deferimento

Con provvedimento del 28 Gennaio 2019 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Micheli Luigi, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Spezia Calcio Srl, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del CGS, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 38, 6 comma, delle NOIF e 39 Punto 1, lettera Fa) del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. Ferrario Moreno di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato “Primavera” dello

Spezia Calcio Srl, consentendo e autorizzando l’esercizio di tale attività al signor Riccardo Corallo, seppur iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ma sprovvisto della necessaria qualifica per la categoria di appartenenza della squadra e, quindi, in assenza del titolo abilitativo richiesto, il tutto per eludere la normativa di riferimento;

- la società Spezia Calcio Srl, in punto di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per quanto ascritto al Signor Luigi Micheli, già suo Presidente all’epoca dei fatti, nonché ai Signori Riccardo Corallo, allenatore di base e Moreno Ferrario, allenatore Professionista di seconda categoria.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, è comparso per la Procura federale l’Avv. Francesco Bevivino, mentre per entrambi i deferiti è comparso l’Avv. Eduardo Chiacchio oltre che il Dott. Luigi Micheli personalmente, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il Dott. Luigi Micheli, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta) e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00), diminuita di 1/3 – inibizione di giorni 10 (dieci) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); per la società Spezia Calcio Srl, ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita di 1/3 – ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), sanzione finale ammenda di € 6.000,00  (Euro  seimila/00).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Dott. Luigi Micheli e la società Spezia Calcio Srl hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Dott. Luigi Micheli, inibizione di giorni 20 (venti) e ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);

- per la società Spezia Calcio Srl, ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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