F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 61/FTN del 07 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) – (nota n. 8950/410bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) – (nota n. 8941/408bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) – (nota n. 8947/409bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) – (nota n. 9018/413bis pf18-19 GP/GC/blp del 22.2.2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) – (nota n. 9016/412bis pf18-19/GP/GC/blp del 22/02/2019). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) – (nota n. 9015/411bis pf18-19/GP/GC/blp del 22/02/2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 8950/410bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 8941/408bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 8947/409bis pf18-19 GP/GC/blp del 21.2.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 9018/413bis pf18-19 GP/GC/blp del 22.2.2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 9016/412bis pf18-19/GP/GC/blp del 22/02/2019).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOVELLINO VINCENZO (Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della società Matera Calcio Srl sino al 15.10.2018) - (nota n. 9015/411bis pf18-19/GP/GC/blp del 22/02/2019).

I deferimenti

La Procura Federale, con sei distinti atti, che in sede di decisione saranno riuniti e trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, ha deferito a questo Tribunale il sig. Vincenzo Novellino, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante sino alla data del 15.10.2018 della società Matera Calcio Srl, al quale ha contestato la violazione degli artt. 1

bis comma 1 e 10 comma 3 CGS – FIGC in relazione alla normativa contenuta nel CU n. 50 del 24 Maggio 2018 afferente il Sistema delle Licenze Nazionali; più in particolare, la suddetta società, sotto l’amministrazione dell’odierno deferito:

- 1) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad Iva, dovuti per le mensilità di Maggio e Giugno  2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di Giugno  2018 alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 6) del CU di cui sopra;

- 2) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per le mensilità di Maggio e Giugno  2018, così come previsto dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 5) del CU di cui sopra;

- 3) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il pagamento al tesserato Corado Gaston Ezequiel i compensi – rata di Giugno  2018 dovuti a seguito di accordo di incentivo all’esito, così come previsto dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 2) del CU di cui sopra, nonché del permanere dei mancati pagamenti delle rate di incentivo all’esodo dei tesserati Bifulco Marino per il periodo Gennaio-Febbraio 2018 e Iannini Gaetano per il periodo Novembre-Dicembre  2017;

- 4) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il pagamento degli emolumenti dovuti per la mensilità di Giugno  2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, così come previsto dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 1) del CU di cui sopra, nonché del permanere del mancato pagamento entro la stessa data del 15.10.2018 degli emolumenti dovuti a n. 5 tesserati (Giuseppe Giovinco, Francesco Urso, Nicola Strambelli, Mariano Angelo De Almeida, Mariano Stendardo, all’esito della definizione del contenzioso instaurato nei confronti della società;

- 5) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di Luglio e Agosto 2018, nonché il versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Maggio e Giugno  2018 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di Giugno  2018, il tutto in relazione al titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 4 del CU di cui sopra.

- 6) aveva mancato di documentare alla Co.Vi.So.C. entro il termine del 15.10.2018 il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad Iva, dovuti per le mensilità di Giugno  2018 alle altre figure previste dal titolo I) paragrafo V) lettera A) punto 3 del CU di cui sopra.

Nel corpo di ciascun atto è stato dedotto che la posizione dell’odierno deferito, che all’epoca non era stato notificato della CCI, era stata stralciata dal deferimento della società Matera Calcio Srl, avente ad oggetto i medesimi capi d’accusa e che era stato deciso da questo Tribunale (CU n. 42 del 28.01.2019), perché vi era urgenza di definire la posizione della suddetta

società al fine di preservare il regolare svolgimento del Campionato 2018/2019 di Lega Pro, al quale la società partecipava.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Dr. Giuseppe Chinè), la quale, illustrati i termini dei deferimenti, ne ha chiesto l’accoglimento, previa riunione degli stessi, in una alla sanzione a carico del deferito della inibizione di mesi 8 (otto), di cui mesi tre per la prima violazione e mesi uno per ciascuna delle violazioni successiva alla prima.

Nessuno è comparso per il deferito, il quale non ha fatto pervenire scritti a propria difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Viene disposta la riunione in un unico procedimento dei sei deferimenti in oggetto per evidente connessione soggettiva ed in parte oggettiva tra loro esistente.

Nel merito, premesso che la Co.Vi.So.C. aveva trasmesso alla Procura Federale la prova dei reiterati inadempimenti della società consistita nelle relazioni della Deloitte & Touche Spa, dalla società non contestate e che all’epoca dei fatti l’odierno deferito ricopriva effettivamente la carica di legale rappresentante della società Matera Calcio Srl, appare certa l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Sistema delle Licenze Nazionali per la Serie C della stagione sportiva 2018/2019, di cui al CU n. 50 del 24.05.2018,  sicché il deferimento può ritenersi fondato.

La responsabilità del deferito scaturisce dal principio dell’immedesimazione organica esistente tra la società e chi la rappresenta e va ricercata nell’ambito degli artt. 10 comma 3 e 19 comma 1 inciso H) CGS – FIGC, con conseguente applicazione delle sanzioni chieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazione, Sezione Disciplinare così provvede: dispone la riunione dei sei distinti deferimenti per ragione di connessione, che raccoglie in unico procedimento; accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al sig. Vincenzo Novellino, nella qualità come in atti, la sanzione della inibizione di mesi 8 (otto).

 

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