F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/FTN del 16 Maggio 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE (calciatore attualmente tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl) – (nota n. 10801/178 pf18-19 GP/GT/ag del 1.4.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBORGHETTI EMANUELE (calciatore attualmente tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl) - (nota n. 10801/178   pf18-19 GP/GT/ag del 1.4.2019).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.  178 pf18-19 avente a oggetto: “Presunta elusione della normativa federale da parte del calciatore Emanuele Alborghetti, già tesserato per la UC Albinoleffe, che dopo aver ottenuto il tesseramento per la AC Taverne (Federazione Svizzera) con un ITC provvisorio della FIFA del 20/07/2018, si tesserava come giovane di serie per la società Parma Calcio 1913 Srl”;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

rilevato che nel corso dell’attività istruttoria sono stati espletati vari atti di indagine che risultano tutti individuati ed elencati in deferimento;

constatato che questo procedimento trae origine da un esposto presentato alla Procura Federale dal Sig. Gianfranco Andreoletti Presidente della UC Albinoleffe, che ha lamentato il comportamento posto in essere dal calciatore votato a interrompere il rapporto che lo legava alla società, mediante il cambio momentaneo di residenza e lo svincolo attuato con un tesseramento per un breve periodo (ITC provvisorio) con la società svizzera AC Taverne, per poi tesserarsi successivamente con la Parma Calcio 1913 Srl;

considerato che il comportamento rilevato dalla Procura Federale costituisce la violazione dell’art. 1 bis, co. 1 del CGS in relazione all’art. 33, co. 2 delle NOIF;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale e visto l’art. 32 ter, co. 4 del CGS,

Ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale il Sig. Emanuele Alborghetti, calciatore attualmente tesserato per la società Parma Calcio 1913 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, co. 1 del CGS in relazione all’art. 33, co. 2 delle NOIF, perché con azioni o comportamenti omissivi, tra loro collegati al fine di realizzare un unico disegno violativo, si sottraeva al particolare vincolo assunto con il tesseramento del 16/04/2014 a favore della società UC Albinoleffe, quale calciatore giovane di serie, ponendo in essere una serie di attività, anche dissimulate, quali: l’interruzione unilaterale e improvvisa dell’attività sportiva con la società in questione, un fittizio cambio di residenza in Como e successivo tesseramento tramite un ITC provvisorio, a favore di una società dilettantistica appartenente alla federazione svizzera, che conclusivamente gli permetteva di perfezionare, in data 23/08/2018, un nuovo tesseramento con la società professionistica Parma Calcio 1913 Srl, quale giovane di serie, per poi provvedere, una volta conseguito lo scopo finale, a ritrasferire la propria residenza presso l’originaria famiglia in Nembro alla Via Ronchetti n. 19/f. Il tutto eludendo scientemente la normativa di riferimento, così impedendo alla società UC Albinoleffe di godere del previsto diritto di stipula del primo contratto da professionista.

Le memorie

La difesa depositava la propria memoria adducendo eccezioni preliminari e in rito volte a ottenere la inammissibilità del deferimento  per indeterminatezza e/o inesistenza di potere della Procura Federale; per il difetto della potestas iudicandi in capo al T.F.N., Sezione Disciplinare; per la mancata attuazione del procedimento disciplinare nei termini prescritti; per la vigenza ostativa del “ne bis in idem” riferito a un precedente procedimento avente identica ratio (n. 87 pf 2017/2018). In subordine e nel merito insisteva per la reiezione del deferimento e per il proscioglimento del calciatore.

Il dibattimento

La Procura Federale, dopo ampia discussione, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo la squalifica per 6 giornate di gara ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda.

La difesa ribadiva le richieste formulate in seno alla memoria, insistendo per il la declaratoria di inammissibilità,  ovvero per il proscioglimento,  osservando come  la irrogazione  di pene pecuniarie fosse inibita nei riguardi dei giovani di serie.

I motivi della decisione

Il caso in esame espone una assoluta concordanza riferita ai fatti occorsi, che si rilevano perfettamente conformi sia all’esame degli elementi addotti in deferimento, che dalla rivisitazione storica offerta dalla difesa, per cui in ordine all’elemento sostanziale non sussiste contestazione alcuna. Tale convergenza dei temi di merito incide in maniera dirimente ai fini dell’analisi della specie per come più oltre si vedrà, anche al cospetto antigiuridico delle contestate norme. La vicenda consta tuttavia di una strenua difesa in rito, la cui struttura motivazionale merita un definitivo commento onde conferire alla decisione un quadro completo sotto ogni suo profilo. In procedura: la difesa esplica una serie di eccezioni allo scopo di ottenere la declaratoria di inammissibilità del deferimento, ma il Tribunale non conviene con la interpretazione tecnica resa in tal senso. Quanto alla assenza di potere in capo alla Procura Federale, la costruzione stessa del procedimento sportivo non consente la esclusione tout court dell’organo inquirente in questa tipologia di consesso, per ragioni istituzionalmente connesse all’apertura del processo, alle conseguenti indagini finalizzate alla stesura del deferimento e a tutto quanto correlato in conseguenza del contraddittorio processuale. Parimenti infondata è l’eccezione concernente il difetto di potestas iudicandi di questo Tribunale – Sezione Disciplinare, dal momento che, secondo il pensiero della difesa, la materia doveva essere giudicata dal Collegio Arbitrale ovvero dalla Sezione Vertenze Economiche; ma tale traslazione afferente al ventilato spostamento della competenza, stride con la natura stessa di questa peculiare vicenda che espone comportamenti preordinati del calciatore, perpetrati al fine di eludere il tesseramento con la prima società attraverso un singolare iter che si dipana attraverso cambi di residenza e di società. Consegue che il giudizio non va a incidere su questioni di natura economica, bensì sui comportamenti personali del tesserato e tale corretto inquadramento della fattispecie dinanzi del TFN giudicante, supera anche la successiva eccezione difensiva riferita ai presunti termini elusi (ove riferiti alle modalità prescritte dagli accordi collettivi, poiché tale disciplina non è pertinente al caso). Quanto alla libera circolazione dei calciatori, nonostante il forbito richiamo alle norme costituzionali, ordinarie e persino alla libera circolazione all’interno dei paesi della unione europea (Sentenza Bosman), osserva il Tribunale che l’unica norma a cui il fatto va relazionato è il solo l’art 33 NOIF che regola una disciplina blindata per i così detti “giovani di serie”, alla quale non sembra che il calciatore si sia uniformato persino in senso lato ove si consideri l'invocato dettato sovranazionale. Il Tribunale rigetta infine anche la eccezione formulata nella parte conclusiva della memoria difensiva in materia di “ne bis in idem”, poiché infondata: il presente giudizio non è affatto identico rispetto a quello recante n. 87 pf 2017/2018, che non riguarda specificamente l’oggetto dell’odierno procedimento secondo quanto dichiarato dalla Procura Federale e oggettivamente rilevabile per tabulas: valga su tutte la circostanza che l’esposto promosso dall’Albinoleffe, che ha ingenerato questo deferimento, reca la data del 24/08/18, mentre la declaratoria di inammissibilità del menzionato procedimento pregresso, deciso con la delibera n. 60/TFN, risale al 12/04/18. Questo, in sintesi, è il quadro conferito dalla difesa in tema procedurale che pur constando di suggestivi richiami legislativi meritevoli di considerazione giuridica, non colgono nel segno. Nel merito. Come detto, il focus della questione risiede nella sola analisi obiettiva dei fatti che espone  un  comportamento  realmente  singolare  del  calciatore,  il  quale  attraverso l’espletamento di un coacervo di azioni, quali: la interruzione dell’attività sportiva con l'Albinoleffe; il primo cambio di residenza in Como; il tesseramento con la società svizzera del Taverne Club mediante un ITC provvisorio; il nuovo tesseramento con il Parma Calcio; il ritorno alla propria residenza originaria in Nembro; si è sottratto al vincolo assunto con il tesseramento del 16/04/2014 intervenuto con l’Albinoleffe, quale giovane di serie. Le fonti probatorie offerte dalla Procura Federale confermano inequivocabilmente l’iter testé evidenziato sotto tutti i profili addotti, sia documentali che di indagine orale, in quanto il fatto, peraltro mai contestato, è emerso nella sua effettiva contezza esattamente nella misura enunciata dalla Procura Federale.

Sotto l’aspetto giuridico comparativo, il deferimento è in perfetta sintonia con le contestate norme a cura della Procura Federale, per cui la precipua applicazione comporta una sanzione che può essere irrogata per la sola squalifica, dal momento che la pena pecuniaria non può essere estesa ai giovani di serie per consolidata giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Emanuele Alborghetti la sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali.

 

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