F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/FTN del 16 Maggio 2019 RICORSO DELLA SOCIETÀ C.S.D. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS, IN PERSONA DEL PRESIDENTE MAURIZIO CAMMILLI, EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019. RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. FLORIA 2000 A R.L., IN PERSONA DEL PRESIDENTE FULVIO COLI, EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019. RICORSO DELLA SOCIETÀ SESTESECALCIO S.S.D. A R.L., IN PERSONA DELPRESIDENTE MATTEO MELANI, EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

RICORSO DELLA SOCIETÀ C.S.D. SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS, IN PERSONA DEL PRESIDENTE MAURIZIO CAMMILLI, EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

 

RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. FLORIA 2000 A R.L., IN PERSONA DEL PRESIDENTE    FULVIO COLI, EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

 

RICORSO DELLA SOCIETÀ SESTESECALCIO S.S.D. A R.L., IN PERSONA DELPRESIDENTE  MATTEO MELANI, EX ARTT. 30 E 32 CGS – C.O.N.I. CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE ED INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 33 CGS – C.O.N.I. ED ISTANZA DI ABBREVIAZIONE TERMINI DI COMPARIZIONE EX ART. 32 COMMA 3 CGS – C.O.N.I. del 23.4.2019.

 

Le società S.S.D. Floria 2000 a r.l., C.S.D. San Michele Cattolica Virtus e Sestese Calcio S.S.D. S.r.l. con tre separati ricorsi del 23.4.2019 proposti ex artt. 30 e 32 CGS - CONI a ministero del medesimo difensore, tra loro sovrapponibili, hanno impugnato dinanzi a questo tribunale chiedendone l’annullamento, previa declaratoria di sospensione immediata  inaudita  altera parte ex art. 33 CGS-CONI, il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n.212 del 31 Gennaio 2019, recante il regolamento del Torneo delle Regioni riservato alle rappresentative delle Categorie Allievi e Giovanissimi stagione sportiva 2018/2019, nella parte in cui all’art. 10 – Disciplina Sportiva stabilisce che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2018-2019 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del Campionato di competenza del tesserato oggetto del procedimento disciplinare, nella corrente S.S. 2018-2019”.

Le anzidette società hanno contestualmente richiesto  l’annullamento  di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente al predetto Regolamento e sue norme.

Tutti i ricorsi sono stati notificati alla FIGC, alla Lega Nazionale Dilettanti, al Settore Giovanile e Scolastico FIGC, al Comitato Regionale Toscana, al Comitato Regionale Lazio ed ai contro- interessati.

In punto di fatto le ricorrenti società, partecipanti ai campionati dilettantistici e giovanili organizzati dal Comitato Regionale Toscano e, nella corrente stagione, al Campionato Allievi Elite Under 17, girone A, hanno dedotto che: con il Comunicato n.212/2019 la L.N.D. ha pubblicato il Regolamento del Torneo delle Regioni che si è svolto tra il 12 ed il 19.4.2019, con organizzazione attribuita al Comitato Regionale Lazio; che al suddetto Torneo ha partecipato anche la rappresentativa Allievi selezionata dal C.R.T. che con il C.U. n. 63 dell’11.4.2019 aveva reso i nomi dei calciatori convocati, tra cui Giannini Rodrigo del CSD San Michele Cattolica Virtus, Corsi Giovanni e Fantini Leonardo della Floria 2000 Calcio e Patti Andrea della Sestese Calcio S.S.D. a r.l.; che la rappresentativa Allievi del CRT è stata sconfitta in semifinale da quella del CRL al cui esito il Giudice Sportivo, come da C.U. n. 5 del 18.4.2019, aveva squalificato Giannini Rodrigo, Corsi Giovanni e Patti Andrea per tre gare effettive, e Fantini Leonardo per una giornata effettiva; che i giocatori squalificati non avrebbero potuto scontare alcuna delle gare effettive di squalifica nel Torneo delle Regioni s.s. 2018-2019 per l’avvenuta eliminazione della  rappresentativa  del CRT, sicché avrebbero dovuto scontarle nelle successive gare del campionato di competenza corrispondenti alla 12^, 13^ e 14^ giornata.

In punto di diritto, sempre le ricorrenti, hanno premesso la loro legittimazione attiva, in quanto titolari del rapporto di tesseramento con i rispettivi calciatori, ed il loro interesse ad agire, concretizzatosi con la pubblicazione del C.U. n. 5 del 18.4.2019 contenente le decisioni del Giudice Sportivo, da cui discenderebbe la tempestività dei rispettivi ricorsi.

Hanno quindi dedotto, con il primo motivo, il vizio di incompetenza della L.N.D. sulla regolamentazione dell’esecuzione delle sanzioni e la violazione degli artt. 3 dello statuto della L.N.D. ed 1 del regolamento L.N.D. in relazione agli artt. 3, comma 11, lett. C) e 27, comma 2, Statuto FIGC e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 19, commi 11.1 e 11.3 e dell’art. 22, commi 3 e 6 CGS-FIGC in relazione all’art. 22, comma 6 Statuto FIGC.

Rigettate le istanze di sospensione inaudita altera parte, all’esito della riunione del 2.5.2019, in cui si è costituita la LND con tre separate memorie a firma del suo presidente, già notificate alle ricorrenti ed ai contro-interessati, sono state rigettate anche le ulteriori istanze ex art. 33, CGS-CONI ed art. 30, commi 12 e 13, CGS-FIGC, giusta C.U. n. 60-2018/2019.

Con le anzidette memorie la L.N.D. ha preliminarmente eccepito:

in via principale, il difetto di giurisdizione di questo tribunale, perché i  ricorsi  sono  stati proposti avverso una delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, Lega che nelle proprie Carte Federali (Statuto - Regolamento) non avrebbe previsto la giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale, onde non potrebbe trovare applicazione l’art. 43 bis, comma 5, CGS-FIGC;

in via subordinata, la tardività dei ricorsi, perché precedentemente convocati nella rappresentativa del CRT i tesserati Giannini Rodrigo e Patti Andrea già con CC.UU. n. 48 del 31.1.2019 di quel Comitato ed il tesserato Corsi Giovanni già con C.U. n. 55 del 7.3.2019, di talché l’interesse ad impugnare il regolamento sarebbe sorto già dalla prima convocazione e, dunque, dalla pubblicazione del C.U. n. 48/31.1.2019 per C.S.D. San Michele Cattolica Virtus e Sestese Calcio e del C.U. n.55/7.3.2019 per la S.S.D. Floria 2000 a r.l.;

in via ancora più gradata, l’incompetenza del tribunale, perché devoluta, la fattispecie, alla cognizione esclusiva della Commissione Sportiva di Appello Nazionale, come espressamente previsto dall’art. 10 del regolamento in scrutinio, a mente del quale “….. le squalifiche e le inibizioni a termine che superino la durata del torneo sono impugnabili davanti alla CSA a livello Nazionale, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 36 bis, del Codice di Giustizia Sportiva…”.

Nel merito, ritenutane la infondatezza, la L.N.D. ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Il dibattimento

Alla riunione del 10.5.20198, previa riunione dei ricorsi per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, nella preannunciata assenza della L.N.D., il difensore delle ricorrenti ha insistito nell’eccezione di tardività della costituzione della LND già formulata alla riunione del 2 Maggio e, contestatene le eccezioni, si è riportato ai propri scritti.

All’esito della discussione,  riservata la pubblicazione della motivazione  con separato comunicato, il procedimento è stato deciso come da dispositivo pubblicato con C.U. n. 62 del 10.5.2019.

I motivi della decisione

Va preliminarmente rigettata l’eccezione - dal difensore delle ricorrenti reiterata in sede di trattazione – di tardività della costituzione della LND.

Ed  invero,  in  disparte  l’intestazione  del  ricorso  data  dalle  ricorrenti,  che  hanno  fatto riferimento al CGS-CONI, il cui art. 32, comma 2, prevede comunque che i soggetti nei cui confronti vengono proposti i ricorsi possono depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza, vi è che l’art. 43 bis, CGS-FIGC per i ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 CGS-CONI, consente alle parti di prendere visione degli atti, presentare memorie, istanze e quant’altro ritengano utile fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento. Discende,  da  tanto,  la  tempestività  delle  memorie  depositate  dalla  L.N.D.  in  occasione dell’udienza del 2.5.2019 fissata ai soli fini dell’istanza di sospensione ex art. 30, commi 12 e 13, CGS-FIGC, in quanto fissata al 10.5.2019 l’udienza per il merito.

Ancora in via preliminare va scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione (rectius competenza) di questo tribunale.

L’eccezione è fondata e va accolta.

Come già ritenuto da questo tribunale in casi analoghi, il procedimento che ci occupa è di natura impugnatoria avverso decisioni di organi federali al quale, in disparte come detto il richiamo operato dalle ricorrenti alle norme del CGS-CONI, devono applicarsi le norme ed i principi sanciti negli statuti federali.

Tanto, in continuità con quanto già affermato con il CU n.18/TFN-SD del 27 Settembre  2016 e, da ultimo, con il CU n. 70/TFN dell’11 Settembre  2018.

Ed invero, questo tribunale si è già chiaramente espresso nel senso che la Lega Nazionale Dilettanti non ha previsto nelle proprie carte federali (Statuto-Regolamenti) la competenza dell’adito organo, in quanto esclusa dall’art. 43 bis, comma 5, CGS-FIGC a mente del quale il procedimento ivi previsto è “applicabile anche alle delibere adottate dalle componenti federali, ove previsto dai rispettivi statuti e regolamenti”.

Quanto sopra, peraltro, conformemente al parere espresso dalla Corte Federale d’Appello in data 10.12.2014, con cui è stato chiarito che dal citato art. 43 bis, CGS-FIGC discende che non sussiste automatico adeguamento del CGS-FIGC alla disciplina del CGS-CONI, ma che occorre un espresso adeguamento che, in concreto, sul punto non consta essere stato deliberato.  Per quanto precede, in assenza di specifica disposizione normativa, deve pertanto declinarsi la competenza  del  TFN-SD  sulla  questione  in  oggetto  e  dichiararsi  inammissibili  i  ricorsi riuniti.

La natura assorbente del rilievo che precede rende ultroneo l’esame specifico dei motivi di ricorso.

Nulla per le spese.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibili i ricorsi riuniti.

 Nulla per le spese.

Dispone addebitarsi le tasse.

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