F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE –Sezione Disciplinare – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 68/FTN del 17 Giugno 2019 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI MATTEO NICOLA (all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1bis comma 5 del CGS attività rilevante per l’Ordinamento Federale nell’interesse e conto della società SS Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ TERAMO CALCIO SRL – (nota n. 12453/703 pf18-19 GP/GT/ag del 7.5.2019).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI MATTEO NICOLA (all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1bis comma 5 del CGS attività rilevante per l’Ordinamento Federale nell’interesse e conto della società SS Teramo Calcio Srl), SOCIETÀ TERAMO CALCIO SRL - (nota n. 12453/703 pf18-19 GP/GT/ag del 7.5.2019).

Il deferimento

Con atto del 07/05/2019 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto  hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Nicola Di Matteo, in qualità di soggetto svolgente ex art. 1 bis co. 5 del CGS attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse e conto della Società S.S. Teramo Calcio Srl e la Società S.S. Teramo Calcio Srl per  rispondere:

- Di Matteo Nicola, all’epoca dei fatti soggetto svolgente ex art. 1 bis co. 5 del CGS attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse e conto della Società S.S. Teramo Calcio Srl (quale soggetto avente sottoscritto il 20% delle quote sociali del sodalizio abruzzese con, peraltro, l’accordo di divenirne a far data dal 01.07.19 il nuovo Amministratore Delegato):

della violazione dell’art. 1 bis co. 1 del CGS, per aver nel corso di una intervista rilasciata all’emittente televisiva “Vera TV” a margine della conferenza stampa di presentazione  della propria persona quale nuovo socio e futuro Amministratore Delegato della società S.S. Teramo Calcio Srl, gravemente leso il decoro, il prestigio e l’immagine della F.I.G.C., ovvero, l’insieme di quei valori – patrimonio comune di tutti gli associati – statutariamente volti a negare con forza qualsivoglia forma di violenza, prevaricazione e discriminazione, mediante l’utilizzo delle seguenti frasi ed espressioni: < […] dire che la camorra è una montagna di merda no. Sinceramente perché ognuno, è una scelta di vita, loro hanno scelto quella vita lì io un’altra io ho sempre rispetto di loro, loro hanno sempre rispetto di me […]>;

la Società S.S. Teramo Calcio Srl,

a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2 CGS, di quanto ascritto e contestato al ridetto Sig. Nicola Di Matteo quale soggetto, all’epoca dei fatti, svolgente, ex art. 1 bis co. 5 CGS, attività rilevante per l’Ordinamento federale nell’interesse della stessa.

La memoria difensiva

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva nell’interesse della società deferita.

La difesa ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità e/o irricevibilità sia della comunicazione di conclusione delle indagini che del deferimento per la nullità delle notifiche eseguite presso la sede della società al Sig. Di Matteo ex art. 38 comma 8 lett. b) CGS.

Nel rilevare come il Sig. Di Matteo non sia mai stato tesserato, non abbia mai rivestito alcun ruolo all’interno della società S.S. Teramo Calcio Srl, così come non abbia mai acquisito il 20% delle quote sociali, né abbia mai assunto la carica di Amministratore Delegato, né al tempo dei fatti contestati, né successivamente, la difesa ha contestato la validità delle notifiche eseguite presso la società stante il difetto dei requisiti sanciti dall’art. 38 comma 8 lett. b) (in particolare lo status di tesserato).

In secondo luogo, la memoria ha rilevato l’inammissibilità dell’atto di deferimento sempre in considerazione della menzionata estraneità del Sig. Nicola Di Matteo rispetto alla società S.S. Teramo Calcio Srl Infatti, come dimostra la documentazione in atti, il Sig. Di Matteo non ha mai assunto la qualifica di socio, amministratore delegato, tesserato, dirigente o collaboratore anche di fatto della società e, pertanto, allorquando lo stesso rilasciava l’intervista oggetto di contestazione all’emittente Vera TV, non svolgeva attività all’interno o nell’interesse di tale società né alcuna attività rilevante per l’ordinamento federale ex art. 1 bis comma 5 CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 7 Giugno  2019 la Procura Federale chiede al Collegio la restituzione degli atti al fine di poter provvedere alla rinotifica del deferimento al Sig. Di Matteo, in considerazione di una comunicazione fatta pervenire alla Procura a mezzo posta certificata dal difensore di quest’ultimo, non costituitosi in quanto, non avendo ricevuto alcuna notifica, avrebbe appreso solo informalmente dell’esistenza del procedimento in corso.

Il Presidente, riservandosi sulla sollevata richiesta di restituzione degli atti alla Procura Federale, invita la stessa a concludere e formulare le richieste sanzionatorie.

La Procura Federale, si riporta all’atto di deferimento, chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalla difesa della società e conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie: per il Sig. Nicola Di Matteo anni 1 (uno) di inibizione, per la Società S.S. Teramo Calcio Srl euro 9.000,00 (novemila/00)  di  ammenda.

La difesa della società si oppone alla richiesta di restituzione degli atti formulata dalla Procura Federale, ribadisce la totale estraneità del Sig. Di Matteo rispetto alla compagine societaria tanto all’epoca dei fatti quanto successivamente, rammenta come la società abbia tempestivamente preso le distanze rispetto alle gravi affermazioni contenute nell’intervista rilasciata da questi all’emittente Vera TV, si riporta allo scritto difensivo e insiste nel chiedere il proscioglimento.

Motivi della decisione

Il deferimento è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice sportivo e, in particolare, di questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in mancanza di qualsiasi collegamento tra il deferito Sig. Nicola Di Matteo e l’ordinamento sportivo, tanto all’epoca dei fatti   quanto   successivamente.

Invero, non vi è prova che il sig. Di Matteo abbia mai rivestito alcun ruolo all’interno della S.S. Teramo Calcio Srl, né che abbia mai acquisito quote societarie. Non vi è prova, altresì, che il sig. Di Matteo abbia svolto, anche di fatto, attività rilevante per l’ordinamento sportivo. In tal senso, non può ritenersi sufficiente a fondare un simile collegamento il mero annuncio di trattative in corso tra la società ed il Di Matteo di cui alla conferenza stampa del Presidente Luciano Campitelli, senza che tali proclami siano mai sboccati nell’ingresso nella società del Di Matteo, subentro mai formalizzatosi né concretizzatosi.

Il sig. Di Matteo, pertanto, non può considerarsi soggetto appartenente all’ordinamento sportivo e, conseguentemente, è privo della necessaria legittimazione passiva dinanzi agli organi della giustizia sportiva.

Tanto vale ad affermare l’inammissibilità del deferimento anche nei confronti della società S.S. Teramo Calcio Srl chiamata in questa sede a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2 CGS, di quanto ascritto e contestato al sig. Nicola Di Matteo.

In considerazione della pregiudizialità del dichiarato difetto di giurisdizione deve ritenersi superata anche l’eccezione sollevata dalla difesa sulla asserita nullità delle notifiche effettuate al sig. Di Mattero presso la S.S. Teramo Calcio Srl anziché presso la residenza o il domicilio di questi. Parimenti si ritiene superata la richiesta di restituzione degli atti avanzata dalla Procura Federale in udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il deferimento nei confronti del sig. Nicola Di Matteo e della Società S.S. Teramo Calcio Srl.

 

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