F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN del 18.9.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 2230/1268 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 a carico di Bamonte Oreste e AS Giana Erminio Srl – Reg. Prot. 37/TFN) Decisione n. 7/TFN 2019/2020 Deferimento n. 2230/1268 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019 Reg. Prot. 37/TFN
Decisione n. 7/TFN 2019/2020
Deferimento n. 2230/1268 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019
Reg. Prot. 37/TFN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 12 Settembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 2230/1268 pf18-19 GC/ma del 19.8.2019,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto datato 19 Agosto 2019, ha deferito a questo Tribunale il sig. Oreste Bamonte, presidente della Società AS Giana Erminio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione alla inosservanza dell’impegno assunto dalla predetta Società con la dichiarazione di cui al punto 1) lettera e) titolo III°) - Criteri sportivi ed organizzativi - Manuale delle Licenze nazionali Serie C stagione sportiva 2018/2019, pubblicato sul CU n. 50 del 24.05.2018, a motivo del mancato tesseramento entro il termine del 31.01.2019, stabilito con CU n. 14/A del 30.11.2018, all’interno del proprio settore giovanile, di almeno quaranta calciatrici Under 12 e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo, previste dalla stessa normativa sopra richiamata.
È stata altresì deferita la Società AS Giana Erminio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS - FIGC per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Alessandro Pietrangeli, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto all’accoglimento, in uno alle seguenti sanzioni: Bamonte Oreste inibizione di gg. 40 (quaranta), AS Giana Erminio Srl ammenda di € 40.000,00 (quarantamila).
Nessuno è comparso per i deferiti, in quali non hanno depositato né fatto pervenire alla Segreteria di questo Tribunale scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Raggiunta ad istanza della Procura Federale dalla CCI, il sig. Oreste Bamonte ha dedotto, a mezzo di memoria illustrativa, che la Società aveva sede presso il Comune di Gorgonzola, il cui bacino d’utenza non consentiva il tesseramento delle giovani calciatrici Under 12 nel numero richiesto dalla norma. Deduceva che alla data del 31 Agosto 2018 il Comune contava 20.622 abitanti e che, anche considerando le nate nel 2007, la Società si era trovata nell’impossibilità di rispettare l’impegno assunto con la dichiarazione richiamata nella incolpazione. Aggiungeva che nel territorio circostante non esistevano realtà tali da consentire l’adozione delle iniziative previste dalla norma quali alternative al tesseramento delle quaranta calciatrici Under 12.
Tanto premesso, va evidenziato che questo Tribunale ha avuto modo di conoscere situazioni analoghe a quella oggetto dell’odierno deferimento, giungendo a considerare che, pur in presenza di oggettive difficoltà impeditive al raggiungimento
del numero di giovani da tesserare, la norma che ha natura cogente, tale da non consentire la sussistenza di circostanze attenuanti o addirittura esimenti.
Nel caso in esame, la violazione è stata ammessa dagli stessi deferiti.
Peraltro, l’assunto dei deferiti di essersi trovati nell’impossibilità di adottare una o più delle tre soluzioni previste dalla norma alternative all’impegno di tesserare le quaranta calciatrici Under 12, è stato affermato ma non è stato provato neppure in via documentale, sicché l’incolpazione di cui al deferimento sussiste oltre ogni dubbio.
Nel contempo, non può essere accolta la richiesta sanzionatoria di carattere economico formulata dalla Procura Federale, che appare riferita a più violazioni del Manuale delle licenze nazionali, che non sussistono nel caso in esame, con
conseguente riconduzione della sanzione entro limiti di minore entità, peraltro già applicati da questo Tribunale in casi analoghi.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di Consiglio, accoglie per quanto di ragione il deferimento e, per l’effetto, infligge al sig. Bamonte Oreste, nella qualità come in atti, l’inibizione di giorni 40 (quaranta) ed alla Società AS Giana Erminio Srl l’ammenda di €
10.000,00 (diecimila/00).
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