DECISIONE C.S.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 109/CSA del 16 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico del 19.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 67/DIV

Impugnazione – istanza: F.C. RIETI S.R.L./REGGINA 1914 S.R.L.

Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio con la quale, in relazione alla mancata disputa della gara Rieti – Reggina, è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ulteriore sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, in quanto l’arbitro aveva constatato “che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti (signor P. L.) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di autorizzazione in deroga da parte della Lega” e che trascorsi 45 minuti dall’orario di inizio di gara, la società non aveva provveduto a regolarizzare la situazione indicando un allenatore abilitatoLa fattispecie dedotta nel reclamo, difatti, trova puntuale disciplina nell’art. 66 N.O.I.F., ai sensi del quale “la presenza nel recinto di giuoco di un allenatore tesserato e abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della squadra è obbligatoria per entrambe le squadre” e “l’inosservanza di tale obbligo comporta il mancato inizio della gara con gli effetti previsti dall’art. 53, comma 2 delle N.O.I.F.” (perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e penalizzazione di 1 punto in classifica). La norma, per vero, prevede una deroga in caso di sussistenza di una causa di forza Maggiore “comprovata dalla società e certificata dalla Lega di competenza, la quale ne darà comunicazione all’arbitro”. Tuttavia, quand’anche i dedotti impedimenti dei due allenatori titolari fossero stati sussumibili in un caso di forza Maggiore, la società comunque avrebbe avuto l’onere di chiedere l’autorizzazione alla Lega Italiana Calcio Professionistico la quale, a sua volta, avrebbe dovuto informare l’arbitro. Nulla di tutto ciò è avvenuto, sicchè resterebbe del tutto irrilevante, ai fini del comunque inapplicabile istituto del silenzio-assenso, una richiesta inoltrata ad un Ente diverso dalla Lega di appartenenza. Forza Maggiore, peraltro, di dubbia ricorrenza nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla difesa della Reggina con riferimento alle dimissioni volontarie dall’ospedale del sig. A. M. (cfr. certificato medico in atti) sin dal giorno prima della gara. Ne consegue la corretta applicazione, da parte del Giudice Sportivo, dell’art. 10, commi 1 e 4 C.G.S., riproduttivi della fattispecie sanzionatoria dell’art. 53, 2° comma, N.O.I.F., in quanto richiamato dall’art. 66 N.O.I.F..

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