Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0087/CSA del 20 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 333 del 12.12.2023
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Città di Anzio/ASD Real Dem C5
Massima: Riformata la decisione del giudice sportivo e per l’effetto inflitta alla società la sanzione della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e la condanna al pagamento di € 1.000,00 per spese per la mancata partecipazione alla gara non sussistendo alcuna causa di forza maggiore che le abbia potuto impedire di recarsi in tempo utile alla gara. A nulla rileva, infatti, che nella giornata di sabato 2 dicembre 2023, accingendosi a raggiungere la sede designata per la gara contro la società Anzio, in programma alle ore 15:00, durante il tragitto lungo l’autostrada A 25, al km 138 il mezzo che conduceva la propria compagine era rimasto in panne a causa di una avaria al motore e ai freni, producendo a conferma un verbale della polizia stradale e del soccorso stradale…Norma di riferimento per la fattispecie che ci occupa è l’art. 55 delle NOIF, a tenore del quale “Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. A sua volta, l’art. 54, comma 2, delle NOIF, prevede che “Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara”. La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che può trovare applicazione previa attenta e specifica valutazione del caso specifico. La forza maggiore, quindi, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un’azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità. È già stato osservato dalle pronunce in subiecta materia che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando, tuttavia, a ritenere che la stessa debba comunque coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo, in buona sostanza, a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (cfr. Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF e in tal senso anche CSA Sez. III, n. 277/CSA/2021-2022). Ad ogni modo, sia il caso fortuito che la forza maggiore, per risultare integrati, debbono essere caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. L'evento esterno deve quindi risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 NOIF, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione. Nel caso di specie, la società Real Dem non ha fornito la dimostrazione di aver posto in essere un comportamento diligente al di là dell’evento fortuito e tale da integrare la causa di forza maggiore, in particolare per le seguenti ragioni. Dalla ricostruzione dei fatti per come emergenti dagli atti del procedimento, risulta che: - nella dichiarazione della Sottosezione della Polizia Stradale di Pratola Peligna, l’intervento della Polizia Stradale è avvenuto alle ore 13:05 del giorno 02/12/2023 presso il Km 138,00 della A25, allo svincolo Pratola P. – Sulmona; - la sede della predetta Sottosezione si trova in Pratola Peligna, Via Massimo Cipolloni 1, a meno di 1 km dallo svincolo in cui si e fermato il pulmino della Real Dem.; - laddove la Polizia Stradale fosse ipoteticamente intervenuta tempestivamente per raggiungere il luogo dell’avaria, il guasto sarebbe avvenuto poco prima delle ore 13:00; - il luogo in cui si è fermato il mezzo della Real Dem, al Km 138,00 della A25, dista 43 minuti dalla propria sede, sita in Montesilvano, e circa 210 Km, pari a circa 2 ore / 2 ore e 30, a seconda del traffico, dal Palazzetto dello Sport “Giulio Rinaldi” di Anzio; - a 2,3 km dal punto in cui è stato effettuato il soccorso da parte della Polizia Stradale è presente un autonoleggio aperto 24 ore su 24, oltre alla presenza di altri autonoleggi nelle vicinanze; - nell’attestazione di intervento della Polizia Stradale si legge che il soccorso è stato attuato ad un “ mini van 9 posti targato …, condotto al momento dal Sig. …, Presidente e Legale rappresentante della ASD Real Dem che accompagnava atleti della predetta società impegnati in una gara di campionato di calcio a 5 nazionale di Serie A2 nella città di Anzio (RM) in programma alle ore 15:00[…]”; quindi il mini van trasportava solo 8 atleti della Real Dem e, poiché il numero minimo di Calciatori è di n.10 per i campionati di Serie A2, si deve desumere che si doveva trovare al seguito almeno da un’altra macchina con altri 2 atleti; diversamente la Real Dem non avrebbe potuto disporre del numero minimo di giocatori per partecipare alla gara; - per raggiungere lo svincolo A25 km 138,00, in cui è avvenuto il guasto al mezzo, sono necessari circa 43 minuti di viaggio da Montesilvano, e, calcolando che l’avaria possa essere ragionevolmente avvenuta alle ore 13:00 circa, la Real Dem risulta essere partita non prima delle ore 12.15 dalla propria sede, senza un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio della gara, previsto per le ore 15:00 in Anzio, sito a 275 km di distanza, con tempi di percorrenza pari a 2h40/3h30 a seconda delle condizioni del traffico, derivandone che, anche senza l’asserita avaria del mezzo, la Real Dem sarebbe comunque giunta ad Anzio non prima delle ore 15.00 o successivamente a tale orario, mettendo fortemente a rischio il rispetto dei termini di inizio dell’incontro; - la società Real Dem ha avvertito la società Anzio del guasto solo alle ore 14.18, ovvero 1 ora e 13 minuti dopo l’intervento della Polizia Stradale e con soli 42 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto di inizio della gara; - l’avaria del mezzo non costituisce, nel caso in esame, un evento imprevedibile, in quanto la flotta in dotazione della Real Dem non è nuova a simili guasti, come confermato da n.3 decisioni del Giudice Sportivo della Divisione C5 negli ultimi anni, evidenziate da parte reclamante. Ciò dimostra la violazione, da parte della Real Dem, dei generali principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 4 CGS FIGC, nonché dei doveri di osservanza e rispetto degli impegni assunti in relazione alla partecipazione al Campionato. Tale condotta denota, infatti, assenza della necessaria diligenza richiesta per il rispetto degli impegni assunti in sede di iscrizione al campionato di competenza. La società Real Dem, in estrema sintesi, non si è premurata: - di partire per tempo rispetto all’orario del previsto inizio della gara; - di aver fatto quanto possibile per reperire mezzi privati alternativi di trasporto della squadra; - di dimostrare che si trovava in viaggio un numero congruo di atleti per poter partecipare alla gara medesima. La Real Dem, pertanto, deve essere ritenuta rinunciataria alla gara del 02.12.2023.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 277/CSA del 04 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 1130 del 31.03.2022
Impugnazione – istanza: - Santu Predu Nuoro/Aiace Telamonio
Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che ha rigettato il ricorso per causa di forza maggiore - caratterizzata da un guasto meccanico al pulmino che trasportava la squadra - proposto dalla società rinunciataria che non si è presentata al campo ritenendo inapplicabile tale istituto alla fattispecie in esame…Norma di riferimento per la fattispecie che ci occupa è l’art. 55 delle NOIF, a tenore del quale “Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. A sua volta, l’art. 54, comma 2, delle NOIF, prevede che “Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara”. La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che può trovare applicazione previa attenta e specifica valutazione del caso specifico. La forza maggiore, quindi, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un’azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità È già stato osservato dalle pronunce in subiecta materia che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando, tuttavia, a ritenere che la stessa debba comunque coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo, in buona sostanza, a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF). Ad ogni modo sia il caso fortuito che la forza maggiore, per risultare integrati, debbono essere caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. L'evento esterno deve quindi risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 NOIF, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione. Nel caso di specie, la società reclamante non ha fornito la dimostrazione di aver posto in essere un comportamento diligente al di là dell’evento fortuito e tale da integrare la causa di forza maggiore, in particolare per le seguenti ragioni. La società Santu Predu risulta aver chiamato il soccorso stradale alle ore 16:00, come confermato dal documento in atti prodotto dalla stessa reclamante (Autofficina Soccorso Stradale Porcu Giuseppe del 19/02/2022). Di conseguenza il guasto deve essersi verificato qualche minuto prima o, al massimo, qualche decina di minuti prima. La stazione di servizio Oasi, ove il mezzo è andato in avaria, dista dal Comune di Sinnai circa 2 ore di percorso in automobile. Anche se non si fosse verificato alcun guasto al mezzo, la società Santu Predu sarebbe arrivata a Sinnai con la propria compagine a ridosso dell’inizio della gara, fissata per le ore 18:00, con la conseguenza che avrebbe ugualmente posto a serio rischio il rispetto dei termini di inizio dell’incontro. Tale condotta denota, di per sé stessa, scarso rispetto per la necessaria diligenza richiesta per l’adempimento degli impegni assunti in sede di iscrizione al campionato di competenza. Inoltre, appare inverosimile sostenere che di sabato pomeriggio non vi fossero postazioni di autonoleggio aperte, fermo restando che nessuna prova di ciò è stata fornita dalla reclamante. La stazione di rifornimento Oasi, infatti, si trova a soli 13 minuti di auto da Nuoro, ove sono ubicati diversi punti di noleggio e ove si trova la sede della Santu Predu, in cui appare, altresì, alquanto improbabile che non vi fossero dei mezzi privati nella disponibilità di dirigenti/accompagnatori per ovviare all’inconveniente, tanto più che ne sarebbero risultati sufficienti solamente due, visto che il mezzo indicato dalla reclamante come quello danneggiato era un Nissan Primastar a 9 posti. In ogni caso, ancora una volta, la società Santu Predu non si è premurata di dimostrare di aver fatto quanto possibile per reperire mezzi privati alternativi di trasporto della squadra e, a monte, come correttamente osservato dal Giudice Sportivo, neppure che a bordo del mezzo di trasporto in avaria si trovasse effettivamente la propria squadra di atlete e che, quindi, il veicolo Nissan in questione fosse effettivamente quello utilizzato per la trasferta in esame.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 58/2020 del 18 novembre 2020
Decisione impugnata: Delibera emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 43 del 23 gennaio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 5 dicembre 2019), che aveva disposto il recupero della gara A.C. Giovani Fucecchio 2000 - A.S.D. Monteriggioni, è stato accolto il reclamo della A.C. Giovani Fucecchio 2000 ed è stata conseguentemente inflitta, a carico della società ricorrente, la perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3.
Parti: ASD Monteriggioni/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C. Giovani Fucecchio 2000/Comitato Regionale Toscana FIGC-LND/Lega Nazionale Dilettanti/Settore Giovanile e Scolastico FIGC
Massima: Annullata la decisione della CSAT che ha inflitto alla società la perdita della gara, sussistendo invero nel caso in esame la causa di forza maggiore che ne ha impedito lo svolgimento a causa del ritardo del pulmino che trasportava le attrezzature tecniche ed ordinata la disputa della gara …Nell'ambito dell'ordinamento Italiano non è dato rinvenire una definizione di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame, trattandosi di un concetto a matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento e/o un comportamento, in presenza dei fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d'azione del soggetto. Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore e, cioè, la straordinarietà ed imprevedibilità, sono stati descritti dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisti e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente e, in tale generale quadro di riferimento, l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (Cassazione civile, sez. III, 24/09/2015, n. 18877). Nella vicenda che ci occupa è indubbio che la ricorrente non abbia avuto alcuna incidenza causale nel ritardo dell’arrivo delle dotazioni tecniche utili a poter sostenere la gara, poiché esiste agli atti della produzione una attestazione della Legione dei Carabinieri di Certaldo che testimonia la interdizione del traffico per una intera giornata a causa “di forti piogge e inondazioni di torrente”, per cui non è condivisibile l’assunto della Corte Territoriale che ritiene non invocabile l’art. 55 NOIF che, appunto, declina la forza maggiore come causa esimente da responsabilità sulla base di una motivazione contraddittoria (ed è qui il vulnus della violazione di legge) che, da un lato, riconosce che il ritardo è avvenuto per le cause accertate del maltempo (che per quanto innanzi descritto grazie al formante giurisprudenziale è senz’altro da considerarsi causa di forza maggiore laddove abbia determinate caratteristiche come nel caso che ci occupa), ma, al contempo, mette in relazione la condotta dei calciatori e dirigenti con quella dei conducenti il pulmino trasportante le dotazioni tecniche, sostenendo in maniera apodittica che l’impedimento non poteva considerarsi impediente, perché, se tale fosse stato, ciò sarebbe valso anche per i calciatori e non solo per il pulmino con le dotazioni. Conclude la Corte a quo che, pertanto, la vicenda era da ritenersi prevedibile ed evitata dal pulmino così come fatto dai calciatori. Ma non solo; la Corte non considera, ed era suo onere farlo, atteso che spetta al Giudice trovare la norma cogente che impone una determinata condotta, che le dotazioni tecniche e i documenti di riconoscimento oltre che quelli federali sono, ai sensi dell’art. 71 e 72, comma 2, delle NOIF, elementi indispensabili e preliminari alla disputa della gara. La Corte di merito nulla dice sul punto e contraddice se stessa per quanto innanzi. E’, pertanto, palese la violazione di legge per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
DECISIONE - SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 099/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 89/CSA del 1 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 19.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. RIOZZESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO ORISTANO/RIOZZESE DEL 16.12.2018
Massima: Disposta la ripetizione della gara non essendosi la società presentata per causa di forza maggiore dovuta ad un tempo di attesa superiore per le operazioni di controllo e sicurezza all’aeroporto…Norma di riferimento per la fattispecie che occupa, dunque, è l’art. 55 delle NOIF, a tenor del quale «Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». La giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione. La questione, tra l’altro, non è meramente teorica posto che l’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra definizione può comportare una diversa ampiezza dell’area applicativa dell’istituto. Orbene, nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione. Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF). È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle NOIF, sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi che non si riscontrano nel caso che occupa. Tuttavia, l’acquisto dei biglietti per l’intera compagine provato in via documentale, le telefonate e il carteggio per via telematica con gli uffici federali preposti e con i dirigenti della squadra avversaria avvenuto la mattina del 16.12.2018, volte ad avvisare delle difficoltà riscontrate all’imbarco della squadra, nonché le ripetute richieste di fornire spiegazioni sull’accaduto rivolte alla società aeroportuale, pur senza esito, ad avviso di questa Corte denotano la buona fede del sodalizio lombardo, e dunque un atteggiamento diligente al di là dell’evento fortuito. È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto. Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 NOIF, previa ponderata valutazione, da parte del Giudicante, del caso concreto, soprattutto da un punto di vista fattuale. Sì che, in questa prospettiva, in ragione degli eventi descritti in narrativa e in virtù dei tentativi volti a superarli da parte della dirigenza della Riozzese, si ritiene che al sodalizio lombardo non possa, nel complesso, essere rimproverato un comportamento lassista o superficiale.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 081/CSA del 23 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CSA del 11 Marzo 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a
Cinque – Com. Uff. n. 464 dell’8.2.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. FUTSAL CISTERNINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. FUTSAL CISTERNINO/A.S.D. AUGUSTA 1986 DEL 16.1.2016
Massima: La CSA annulla la decisione del GS che aveva disposto la disputa della gara per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società dovuta a causa di forza maggiore e su reclamo della società avversaria, infligge alla società la sanzione della perdita della gara perché il guasto al mezzo di trasporto non rientra tra i casi di forza maggiore perché il soggetto agente deve essere pronto a far fronte al verificarsi di tale evento, che nel caso di specie si concretizza, quand’anche si voglia escludere la necessità di un pernottamento in sede, o nell’iniziare lo spostamento con un anticipo tale da contenere il possibile evento o con il ricorso immediato all’approvvigionamento di un mezzo in sostituzione.