Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 18 del 15/02/2023
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC, assunta con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al C.U. n. 184 del 19 febbraio 2022, con la quale il giudice di primo grado aveva deliberato di non applicare alla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara Salernitana – Venezia in programma il 6 gennaio u.s., rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara.
Impugnazione Istanza: Venezia F.C. s.r.l. / FIGC / LNP Serie A / U.S. Salernitana 1919 s.r.l.
Massima: Confermata la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC che aveva rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente affermando che “questa Corte, richiamando le proprie recenti decisioni sull’argomento (cfr. CSA, Sez. Unite, 23 febbraio 2022 n.172), ritiene di dover preliminarmente ribadire in questa sede, anche con intenti nomofilattici, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1, e 19 novembre 2021, n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva”…la decisione impugnata va confermata nella parte in cui ha affermato che, finché valido ed efficace, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara. Il motivo è assorbente. Come già evidenziato in altri precedenti, il giudice sportivo non può valutare direttamente la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati da un’autorità statale o territoriale né tanto meno disapplicarli, posto che nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, quello statale, in quanto ordinamento sovraordinato, prevale su qualunque altro ordinamento derivato. Pertanto, la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC è corretta e pienamente condivisibile quando ritiene che, di fronte a un provvedimento efficace al momento in cui dovrebbe tenersi l’evento sportivo, e che ne rende impossibile lo svolgimento, il giudice sportivo è tenuto ad applicare l’esimente dell’art. 55, co. 2, NOIF. Qualsiasi altra questione circa l’eventuale compartecipazione causale del soggetto colpito dall’evento impeditivo è competenza e oggetto di verifica di altra autorità (con riferimento alle norme federali, la Procura Federale). Quanto sopra, oltre a rendere infondata la censura per violazione e/o erronea applicazione dell’art. 55, co. 2, NOIF, rende parimenti infondati gli ulteriori due motivi di ricorso, in quanto la Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha motivato specificamente e adeguatamente la propria decisione sul punto, sicché non si vede in quale parte la motivazione sarebbe insufficiente o mancante. Ed egualmente, la contestazione relativa al numero di giocatori disponibili fa sempre leva sulla presunta illegittimità del provvedimento dell’autorità che, tuttavia, lo si ribadisce, il giorno della gara era pienamente efficace e valido nella parte in cui impediva alla U.S. Salernitana s.r.l. di disporre di un numero di atleti sufficiente a giocare la partita.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 17 del 14/02/2023
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con il C.U. n. 178 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato respinto il ricorso promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, che aveva accolto il reclamo del Torino F.C. S.p.A. e, per l’effetto, deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa dalla gara Atalanta - Torino del 6 gennaio 2022, rimettendo alla Lega di Serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa del suddetto incontro
Impugnazione Istanza: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. / FIGC / LNP Serie A / Società Torino F.C. S.p.A
Massima: Confermata la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC che aveva rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente, affermando che “gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva”…la decisione impugnata va confermata nella parte in cui ha affermato che, finché valido ed efficace, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara. La Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC ha, dunque, applicato correttamente l’art. 55 NOIF, escludendo che gli eventuali indici sintomatici di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potessero assumere rilievo da parte del Giudice Sportivo ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, potendo semmai rilevare sotto il profilo della responsabilità disciplinare, a seguito di verifica dell’autorità a tal fine competente. Questo perché, ai fini sportivi, come da precedenti orientamenti del Collegio di Garanzia dello Sport, questo Giudice è chiamato unicamente a verificare la eventuale sussistenza di motivi di forza maggiore che impediscano a una squadra di presentarsi alla gara. Nel caso in questione, la Corte d’Appello Federale ha affermato che il provvedimento della ASL, efficace al momento della gara, integrava i motivi di forza maggiore rilevanti ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF. E questo Collegio non può entrare nel merito dell’accertamento effettuato. Solo per completezza, si aggiunge che, nel caso di specie, il fatto che il provvedimento della ASL fosse intervenuto un giorno prima della partita, in programma per il pomeriggio del 6 gennaio, rendeva sostanzialmente improbabile che ne fosse vagliato il contenuto, riscontrata la presunta illegittimità e adito l’organo giurisdizionale competente, il quale poi, affinché il Torino FC potesse recarsi presso lo stadio di Bergamo per disputare la gara, avrebbe dovuto provvedere in poche ore dal ricevimento del ricorso. La conferma di quanto sopra si ricava dal fatto che il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL veniva impugnato con ricorso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A solo il 7 gennaio 2021, e veniva sospeso l’8 gennaio 2021, ossia due giorni dopo il giorno in cui si sarebbe dovuta disputare la gara. I concreti limiti nelle tempistiche con cui le parti avrebbero e hanno potuto agire rendono, pertanto, la contestazione sul concorso colposo del Torino F.C. infondata in via fattuale prima che giuridica.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 49 del 20/07/2022
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, n. 172/CSA/2021-2022, pubblicata in data 23 febbraio 2022, che ha respinto il reclamo n. 155/CSA/2021-2022, proposto dall’Inter in data 30 gennaio 2022, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, con cui non sono state applicate al Bologna le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della medesima gara, rimettendo alla Lega Nazionali Professionisti Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa di quest’ultima.
Impugnazione Istanza: F.C. Internazionale Milano S.p.A. / FIGC / Bologna Football Club 1909 S.p.A.
Massima: Rigettato il ricorso della società avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, che confermando la decisione del Giudice Sportivo ha disposto lo svolgimento della gara non disputata per la mancata presentazione della squadra avversaria sul campo come attestato dall’arbitro, non applicando le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF poiché la AUSL di Bologna, aveva emanato una nota che, a causa del COVID, i componenti del gruppo squadra avrebbero dovuto osservare, a seconda della situazione di ciascuno, un periodo o di isolamento per giorni 7/10 o di stretta sorveglianza con obbligo di indossare la mascherina per 5 giorni o, infine, di quarantena domiciliare, per giorni 5 o per giorni…Sul punto occorre ricordare che il Collegio di Garanzia, nelle note decisioni 7 gennaio 2021, n. 1, e 19 novembre 2021, n. 101, ha ritenuto che gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie, adottati a causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19, che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se una causa di impedimento per forza maggiore allo svolgimento di una gara, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, essendo tali atti amministrativi una fonte normativa superiore rispetto alle norme federali e non essendo tali atti sindacabili né disapplicabili dalla giustizia sportiva. La circostanza che nell’ordinamento giuridico sia stato emesso da una autorità amministrativa un provvedimento interdittivo allo svolgimento della manifestazione sportiva costituisce, dunque, di per sé , una legittima causa di forza maggiore. Alla stregua di tale principio, nel caso in esame, il Giudice Sportivo, tenuto conto che il Bologna già il giorno prima della data fissata per lo svolgimento della gara aveva comunicato l’esistenza del provvedimento interdittivo della AUSL, ha correttamente quindi ritenuto che, secondo l’ordinamento sportivo, “il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della AUSL di Bologna” - e, cioè, il passaggio in cui si dispone che “tutti i componenti del gruppo squadra (del Bologna n.d.r.) non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 9/01/2021 ” – potesse di per sè “validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell’esimente per factum principis, trattandosi di determinazione non necessitata e non di per sé prevedibile”. Non era quindi necessaria alcuna ulteriore attività da parte del Bologna davanti alla Giustizia Sportiva ai fini dell’applicazione della causa di forza maggiore. Né può sostenersi che il Bologna avrebbe dovuto impugnare il Comunicato Ufficiale n. 128 dell’8 gennaio 2022 con il quale il Giudice Sportivo, prima di provvedere definitivamente sulla gara in questione, aveva ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti, trattandosi di un provvedimento evidentemente interlocutorio e non lesivo. Peraltro, in relazione alle prospettate censure di responsabilità (o corresponsabilità) del Bologna per l’accaduto, la Corte Sportiva di Appello nella sua motivazione ha anche aggiunto, esprimendo una valutazione di merito che non è censurabile davanti al Collegio di Garanzia, che dagli atti non emergeva alcun elemento dal quale si poteva evincere che il Bologna fosse responsabile di quanto accaduto. Inoltre, la Corte Sportiva d’Appello ha osservato che eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale del sodalizio all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo avrebbero potuto al più assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, esulando dallo scrutinio del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva d’Appello ai fini dell’operatività dell’esimente di cui all’art. 55 NOIF. Peraltro – come pure giustamente rilevato dalla Corte Sportiva d’Appello – nel caso in esame le tempistiche della vicenda in oggetto difficilmente avrebbero consentito un’azione diversa da parte della resistente Bologna, in quanto il provvedimento della AUSL era stato emesso il 5 gennaio, mentre la gara di cui si discute era programmata per le ore 12,30 del giorno seguente….La Corte Sportiva d’Appello ha, infatti, ampiamente spiegato che il Giudice Sportivo non si è basato su circostanze presunte, bensì ha deciso sulla base degli atti di causa, rilevando l’esistenza di un provvedimento amministrativo che – come già detto – costituiva il factum principis che aveva determinato una preclusione, per causa di forza maggiore, allo svolgimento della gara. Quanto poi all’affermazione della ricorrente, secondo cui la Corte Sportiva d’Appello confonderebbe il concetto di “gruppo squadra” con il numero di tesserati che il Bologna avrebbe potuto utilmente schierare in campo contro l’Inter, anche al di fuori dei soggetti individuati nell’elenco inviato alla AUSL dalla società, occorre ricordare che i Protocolli FIGC precisano che il gruppo squadra “è composto da tutti coloro che necessariamente operano a stretto contatto tra loro: calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, altri componenti dello staff e naturalmente il/i Medico/i Sociale/i”. Ne deriva che, nel caso di specie, l’acquisizione da parte del Giudice Sportivo della lista completa dei giocatori del Bologna positivi o dei contatti stretti trasmessa dal Bologna alla AUSL sarebbe stata del tutto ininfluente ai fini del riconoscimento o meno della causa di forza maggiore…..C’è solo da aggiungere, in riferimento alla doglianza per cui “Non si vede anzitutto in base a quali motivi e criteri la Corte ritenga l’eventuale indagine “troppo onerosa”, anche considerando che in altre circostanze il Giudice sportivo ha correttamente ritenuto di dover acquisire altri dati e informazioni prima di decidere, in particolare proprio gli scambi di email tra società e autorità sanitarie, come nel già citato caso Juventus – Napoli”, che, fermo restando che trattandosi di valutazioni operate dal Giudice endofederale le stesse non sono censurabili davanti al Collegio di Garanzia, nel caso in esame il factum principis è risultato inequivocabilmente rappresentato dal provvedimento della AUSL del 5 gennaio 2022 (data antecedente a quella prevista per la disputa della gara), e quindi è stata ritenuta superflua, con una valutazione come detto non censurabile davanti al Collegio di Garanzia, ogni ulteriore integrazione istruttoria, a differenza di quanto invece era avvenuto nel caso dell’incontro Juventus – Napoli, nel quale l’acquisizione di ulteriori documenti era stata ritenuta necessaria per l’accertamento dell’esistenza della causa di forza maggiore.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 20 del 26/04/2022
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, Sezioni Unite, adottata con C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, adottata con C.U. n. 154 del 25 gennaio 2022, anch'essa oggetto di impugnazione, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla Società ricorrente contro il provvedimento di omologazione del risultato della gara Udinese - Atalanta, disputata in data 9 gennaio 2022 e conclusasi con il risultato di 2-6.
Impugnazione Istanza: Udinese Calcio S.p.A./ Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)/ Lega Nazionale Professionisti Serie A
Massima:….. il Collegio osserva che il ricorso presentato dall’Udinese non supera i limiti cognitivi fissati dall’art. 54 del C.G.S. CONI e non è rivolto ad una rivalutazione del merito delle motivazioni poste a fondamento delle decisioni endofederali. Non ricorre, peraltro, alcuna violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, né tantomeno della modificazione della causa petendi, tenuto conto che la questione sollevata dall’Udinese ha ad oggetto la violazione dei principi di regolarità delle competizioni sportive, dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza nonché di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Né, peraltro, assume alcun rilievo la decisione dell’Udinese di abbandonare le contestazioni del C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022 della Lega, del tutto estranea alla presente decisione.
Massima: Confermate le decisioni con le quali è stata disposta l’omologazione della gara a fronte della mancata concessione del rinvio per la positività di un elevato numero di calciatori al COVID-19 incidenti sulla formazione e dunque sulla regolarità della gara. …il Collegio osserva che il ricorso dell’Udinese è fondato su un duplice argomento: i) la violazione dell’art. 48, comma 3, delle NOIF, il quale prevede che “in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”; ii) la violazione del cosiddetto principio della “forza maggiore sostanziale”, inteso come la limitazione della capacità agonistica dovuta ad un provvedimento della ASL che, avendo bloccato l’intera rosa sino al giorno antecedente la disputa della gara, è preclusivo della partecipazione alla medesima o comunque impeditivo della effettiva disputa della gara stessa in condizioni di normalità, tenuto anche conto del richiamato art. 48, comma 3, delle NOIF. In altre parole, l’Udinese lamenta l’irregolarità della gara disputatasi, dovuta all’impossibilità materiale di quest’ultima di preparare la medesima in maniera normale, con la conseguente violazione del principio della par condicio dovuta alla richiamata causa di forza maggiore sostanziale. A tale riguardo, il Collegio osserva che la forza maggiore è un concetto che non trova una sua definizione nell’ordinamento. Com’è noto, sin dall’antichità la forza maggiore consiste in un evento di una forza tale rispetto al quale non è oggettivamente possibile resistere; un evento siffatto, per la sua forza intrinseca, impone alla persona una condotta attiva od omissiva in maniera necessaria ed inevitabile. Il concetto di forza maggiore, inteso come vis major cui resisti non potest, dunque, nel caso in questione non discende da una catastrofe naturale, ma dall’adozione di un provvedimento da parte dell’Autorità Sanitaria; ne deriva che il cosiddetto factum principis, cioè l’evento indipendente dalla volontà delle parti, è rappresentato dal provvedimento adottato dalla ASL. La revoca del provvedimento stesso, ad opera del TAR Friuli, determina l’eliminazione del cosiddetto evento impeditivo e ripristina, rendendo conseguentemente di nuovo esigibile, la prestazione dovuta. In tale contesto, non ha alcuna rilevanza giuridica la distinzione tra una ipotesi di forza maggiore cosiddetta formale e una cosiddetta sostanziale: la forza maggiore, infatti, per come è stata precedentemente indicata, rende impossibile la prestazione; di qui l’assenza di responsabilità del soggetto che non esegue la medesima. L’impossibilità è un concetto storicamente determinato, ma in un determinato periodo storico, di natura assoluta; nel senso che, soggettivamente, ciò che è impossibile lo è per tutti e non soltanto per alcuni; e, oggettivamente, nel senso che non si può resistere alla forza dell’evento o del provvedimento. Alla luce di quanto precede, la cosiddetta forza maggiore sostanziale si risolve in una maggiore onerosità della prestazione dovuta, intesa come un aggravamento della prestazione che rende quest’ultima maggiormente disagevole, ma che non ne impedisce l’esecuzione, non essendo impossibile la medesima. Ne deriva che la forza maggiore è un concetto a due valori, è o non è, non essendo possibile ricorrere al concetto di probabilità. E, nel caso in questione, la forza maggiore non ricorre proprio per effetto della revoca, da parte del TAR Friuli, del provvedimento adottato dalla ASL. La maggiore onerosità della prestazione non rende quest’ultima impossibile e ne impone, pertanto, l’adempimento. Ciò significa che, pur essendo oggettivamente più oneroso disputare la partita con un significativo numeri di defezioni, l’obbligo fissato dalle regole dell’ordinamento sportivo non è superato dalla richiamata circostanza. A tal fine, non vale tanto il richiamo all’argomento per assurdo, secondo il quale un numero di infortunati assai significativo sarebbe equiparabile al caso in questione (perché ciò che l’Udinese lamenta non è il numero di defezioni, ma l’assenza di preparazione alla partita), quanto la circostanza che non si è verificato un evento impeditivo della effettiva possibilità di disputare la gara. E non è un caso che la stessa ricorrente tenti di qualificare alternativamente l’ipotesi come impossibilità relativa della prestazione, ovvero come eccessiva onerosità della medesima. I due concetti, infatti, sono tra loro incompatibili: l’impossibilità relativa ha riguardo ad una parte della prestazione, che non impedisce l’esecuzione di quella non affetta dall’impossibilità, mentre l’eccesiva onerosità rende solo più onerosa la medesima. L’uso di entrambi i concetti denota un’evidente contraddizione e non impedisce di considerare possibile la prestazione, seppure oggettivamente più onerosa. Anche sotto l’aspetto strettamente sportivo il richiamo all’art. 48 delle NOIF non è del tutto pertinente. La previsione di schierare in campo la squadra nella migliore formazione consentita dalla situazione tecnica va interpretata nel senso che è fatto obbligo alla Società di schierare la migliore formazione possibile (tenuto anche conto degli infortuni o di altri eventi che possono colpire la rosa); non può, invece, essere interpretata nel senso che la situazione tecnica rende inesigibile l’obbligo ove la formazione schierata non sia la migliore possibile; e ciò perché, in tal modo, si introdurrebbe un elemento del tutto arbitrario e soggettivo, che avrebbe un’incidenza decisiva sullo svolgimento di qualsiasi gara.
Il caso di specie: A seguito della pausa natalizia del Campionato di calcio di Serie A, nei primi giorni di gennaio 2022 l’Udinese comunicava - in ossequio alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 - all’Autorità Sanitaria competente n. 9 casi di positività al Covid-19 del gruppo squadra. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con provvedimento del 5 gennaio 2022, disponeva (ai sensi del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 e della Circolare Ministero Salute 30 dicembre 2021) l’isolamento domiciliare per i soggetti positivi (n. 9 giocatori), la quarantena domiciliare per altri 15 giocatori, nonché la c.d. “autosorveglianza” per n. 7 giocatori (con obbligo permanente di indossare la mascherina FFP2), a seconda che gli stessi avessero ricevuto la seconda dose da oltre 120 giorni (quarantena domiciliare) oppure che gli stessi avessero ricevuto la terza dose o la seconda dose da meno di 120 giorni. Con il richiamato provvedimento amministrativo, si prescriveva, altresì, a tutti i giocatori del gruppo squadra di astenersi da ogni attività sportiva per cinque giorni, ovvero dal 5 gennaio 2022 al 9 gennaio 2022. A seguito del richiamato provvedimento, l’Udinese presentava istanza alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito: Lega) affinché le due imminenti gare di campionato, Fiorentina-Udinese (prevista per il 6 gennaio 2022) e Udinese-Atalanta (prevista per il 9 gennaio 2022), fossero rinviate. La Lega negava il rinvio con delibera del 6 gennaio 2022, pubblicata nel C.U. n. 126. L’Udinese, in ragione del provvedimento adottato dalla ASL, non si presentava sul campo, in data 6 gennaio 2022, in occasione della partita Fiorentina-Udinese. Il giorno 8 gennaio 2022, pronunciandosi sull’impugnazione della Lega avverso il provvedimento della ASL, il TAR Friuli disponeva la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo, nella parte in cui fissava il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 5 gennaio 2022 al 9 gennaio 2022, anche per i soggetti sottoposti ad autosorveglianza, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 229 del 2021; e ciò perché quel capo del provvedimento era causa di un pregiudizio grave e immediato dovuto al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022. La gara del 6 gennaio 2022 non era stata disputata per la vigenza del provvedimento della ASL; a tale riguardo, il Giudice Sportivo Nazionale della Lega, con decisione adottata con C.U. n. 182 del 18 febbraio 2022 (passata in giudicato), accoglieva il ricorso proposto dall’Udinese, deliberando «di non applicare alla soc. Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima». La gara Udinese-Atalanta, invece, per effetto della decisione del TAR Friuli dell’8 gennaio 2022, si teneva il 9 gennaio 2022, terminando con il risultato di 2 a 6 a favore del sodalizio lombardo; risultato che veniva omologato dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata nel C.U. n. 133 del 10 gennaio 2022. Avverso tale ultimo C.U., l’Udinese ricorreva al Giudice Sportivo, domandando la ripetizione della gara. Con decisione del 25 gennaio 2022, pubblicata in C.U. n. 154, quest’ultimo respingeva il ricorso, con la seguente motivazione: «…la gara in questione, omologata da questo Giudice, risulta essersi disputata, per quanto dal medesimo sindacabile, secondo i canoni della più completa regolarità, avuto riguardo anche alle prescrizioni minime delle Regole fondamentali del Giuoco del Calcio (in particolare la Regola 3) sul numero dei calciatori e la composizione delle squadre. La gara è stata poi regolarmente portata a termine, come da referto arbitrale… Né invero possono trovare ingresso, in tal senso inficiate della regolarità della medesima gara, considerazioni sul presunto squilibrio tecnico che sarebbe derivato dalla mancata preparazione o dalle assenze causa COVID (assenze che hanno afflitto di certo non solo la squadra reclamante). L’art. 48 delle N.O.I.F. … nella parte in cui recita, al comma 3 “In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”, è chiaramente norma volta a garantire la regolarità e la sportività delle competizioni, in disparte la posizione e gli interessi di classifica, e all’uopo introduce un chiaro “obbligo” di schierare la migliore formazione possibile sempre e comunque, che non può tradursi, come invece vorrebbe la ricorrente, in un presunto “diritto” a schierare la migliore formazione possibile, che nella specie sarebbe stato leso dalla “imposizione” a giocare. Interpretazione che porterebbe alle conseguenze paradossali di poter contestare ogni gara disputata, anche a fronte di una sola assenza nella compagine di riferimento». Avverso tale motivazione, l’Udinese proponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello che, con decisione adottata con C.U. n. 171 del 23 febbraio 2022, lo respingeva integralmente. Medio tempore, l’Udinese proponeva ulteriore ricorso davanti al Tribunale Federale, sez. Disciplinare, avverso la delibera della Lega adottata il 6 gennaio 2022, contestandone la legittimità. Il TFN, con decisione n. 95 del 7 febbraio 2022, non oggetto di cognizione in questa sede, riteneva inammissibile il ricorso sulla illegittimità della delibera per mancanza di interesse. Avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, l’Udinese ha proposto ricorso davanti a questo Collegio…
Decisione C.S.A. – Sezione I : DECISIONE N. 213/CSA del 18 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 184 del 19.02.2022
Impugnazione – istanza: - Venezia F.C. S.r.l./U.S. Salernitana S.r.l.
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha rimesso gli atti alla Lega di Serie per la disputa della gara, non potendosi addebitare la mancata disputa della stessa alla società ospitata che il giorno prima della gara aveva inviato alla Lega istanza di rinvio allegando una documentazione, proveniente dalla ASL di Salerno, in base alla quale, in sintesi per motivi di COVID, i componenti del proprio gruppo squadra avrebbero dovuto osservare, a seconda della situazione di ciascuno, un periodo o di isolamento per giorni 10 o di quarantena domiciliare, per giorni 5 o per giorni 10, con conseguente impossibilità di partecipare alla gara medesima….Prima di passare al puntuale esame dei motivi di impugnazione, questa Corte, richiamando le proprie recenti decisioni sull’argomento (cfr. CSA, Sez. Unite, 23 febbraio 2022 n.172), ritiene di dover preliminarmente ribadire in questa sede, anche con intenti nomofilattici, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1, e 19 novembre 2021, n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva. A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato che invochi l’esimente di cui all’art. 55 delle NOIF FIGC, dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà. Eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno allora assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato. Ora, sulla base di quanto sopra rilevato e segnatamente del principio sancito dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, è di tutta evidenza che, nel caso in esame, il Giudice Sportivo ha correttamente ritenuto che, secondo l’ordinamento sportivo, il provvedimento della ASL di Salerno potesse di per sé validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell’esimente per factum principis. Ciò premesso, il primo motivo di impugnazione risulta essere infondato.Con tale motivo, la reclamante, in buona sostanza, sostiene che il provvedimento della ASL di Salerno, datato 4 gennaio 2022, fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile dalla resistente Salernitana, la quale, anche alla luce di un precedente provvedimento inibitorio, emesso dalla medesima ASL, in data 20 dicembre 2021, per la gara Udinese/Salernitana, avrebbe infatti ben potuto gestire “diversamente la propria attività, ad esempio sottoponendo a tampone i giocatori prima del rientro dalle vacanze natalizie” o organizzando gli allenamenti in forma individuale.Sul punto, la Corte ha già sopra chiarito da un lato che il provvedimento della ASL è di per sé prova valida a dimostrare la ricorrenza di un evento di forza maggiore idoneo a giustificare il comportamento tenuto dalla resistente Salernitana, dall’altro che nulla di quanto addebitatole dalla reclamante potesse essere richiesto a quest’ultima per consentirle di avvalersi dell’esimente stessa. Su questi profili, la Corte si limita pertanto a riportarsi a quanto già osservato per ritenere infondato il motivo di impugnazione. Con il secondo motivo di impugnazione, la reclamante, in primo luogo, lamenta che la U.S.Salernitana 1919 S.r.l. avrebbe omesso di chiedere l’annullamento del provvedimento della ASL o comunque di impugnarlo al TAR Campania e per questa ragione non avrebbe potuto avvalersi dell’esimente della forza maggiore. Sul punto, la Corte anche in questo caso si riporta a quanto già osservato in premesse in relazione alla rilevanza di una eventuale compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo, circostanze che – lo si ripete – non possono in alcun modo assumere rilievo quale condizione al fine di avvalersi dell’esimente in esame. Il tutto, inoltre, con riferimento al provvedimento della ASL, anche in assenza di tempistiche ragionevoli che consentissero ogni azione da parte della resistente Salernitana, essendo il provvedimento medesimo datato 4 gennaio e la gara prevista per il secondo giorno seguente, peraltro festivo. Sempre nel secondo motivo di impugnazione, la reclamante passa poi all’esame specifico delle singole posizioni sanitarie dei componenti del gruppo squadra della Salernitana per affermare che quest’ultima ben avrebbe potuto approntare una formazione da mandare in campo per partecipare alla gara con il Venezia. Sulla questione, la Corte, prima di valutare quanto appena rilevato, ritiene di dover fare alcune preliminari precisazioni. In primo luogo, la Corte intende far presente che tale verifica viene in questa sede compiuta solo allo scopo di esaminare tutti i motivi di reclamo, dimostrando che in ogni caso la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. non avrebbe potuto mandare in campo una squadra nella gara con il Venezia e questo indipendentemente dalla sussistenza del factum principis rappresentato dal provvedimento della ASL, che, come già chiarito, garantiva alla resistente di avvalersi dell’esimente della forza maggiore. In secondo luogo, la regola 3 del gioco del calcio, che, come è noto, prevede il numero minimo di sette giocatori per partecipare ad una gara, risulta dettata in linea di principio per lo svolgimento regolare delle gare e nulla ha a che fare con le regole vigenti in presenza della pandemia, regole che servono a disciplinare una situazione di emergenza a cura della Lega di riferimento e che per definizione hanno prioritaria applicazione rispetto a quelle del gioco del calcio. Nel caso di specie, quindi, non sarà certo il numero di sette giocatori quello da tener presente al fine di verificare se la Salernitana fosse o meno in grado di partecipare alla gara con il Venezia. Si precisa, peraltro, che, come si vedrà nel prosieguo, gli unici sette giocatori sicuramente in grado di poter scendere in campo erano tre portieri e quattro calciatori della squadra primavera, compagine che, se schierata, avrebbe tra l’altro svilito ogni principio di sportività e di corretto svolgimento di una gara.Orbene, è opportuno dunque soffermarsi sulla situazione sanitaria dei componenti del gruppo squadra della Salernitana e del conteggio dei calciatori effettivamente disponibili per la gara con il Venezia del 6 gennaio 2022. Pacifica era la positività di quattro calciatori, la quarantena domiciliare di altri 15 (cfr. liste di cui alla pg.21 e 22 della memoria della U.S. Salernitana 1919 S.r.l.) e l’indisponibilità di altri due, … (contratto consensualmente risolto in data 1 dicembre 2021) e … (infortunato lungodegente dal 29 novembre), nonché, come già rilevato, la disponibilità di sette giocatori (tre portieri e quattro della squadra primavera). Evidente era, altresì, l’indisponibilità dei due calciatori convocati per la Coppa d’Africa: …, perché, partito il 27 dicembre, non era pensabile che tornasse ad hoc a Salerno per la gara del 6 gennaio con il Venezia dal Camerun, e …, perché, benchè convocato e partito per la Tunisia, terminava, come provato per tabulas, il suo periodo di isolamento il 6 gennaio 2022, con conseguente esame per l’idoneità all’attività sportiva in data 8 gennaio 2022. Altrettanto indisponibili risultavano i calciatori …, perché non inserito nella lista degli utilizzabili in campionato sin da 25 novembre 2021, ed Andrea Schiavone, perché negativizzatosi solo in data 5 gennaio 2022 e rientrato a Salerno il giorno della gara per sottoporsi nei giorni successivi alla visita di idoneità. Potenzialmente disponibili erano, infine, i calciatori …, … e …, perché la resistente avrebbe potuto sottoporli nuovamente a tampone il giorno 4 gennaio 2022 e, se negativi, far loro eseguire prima della gara la visita di idoneità. In definitiva, il numero dei giocatori disponibili era di dieci di cui, lo si ripete, tre portieri e quattro ragazzi della squadra primavera, numero che certamente non può essere considerato sufficiente per approntare, da parte della resistente, la squadra per la gara con il Venezia e che non sarebbe stato neanche sufficiente ove si fosse considerato già applicabile il C.U.126 della Lega Nazionale Professionisti del 6 gennaio 2022. Si osserva, da ultimo, che il rilievo formulato dalla reclamante secondo cui la Salernitana avrebbe dovuto utilizzare i calciatori della squadra primavera, a parte essere smentito dal fatto che tra i sette calciatori disponibili vi erano – appunto - quattro giovani provenienti da quella squadra, non può essere considerato fondato se non altro sulla base dei principi di sportività e di buon senso. Secondo la Corte, quindi, anche senza considerare l’esimente della forza maggiore, che, invece, deve riconoscersi nella specie alla U.S. Salernitana 1919 S.r.l., nulla può essere imputato a quest’ultima in termini di diligenza e di sforzi diretti a far che sì che la gara con il Venezia si disputasse.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite : DECISIONE N. 178/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 157 del 31.01.2022
Impugnazione – istanza: - Atalanta Bergamasca S.p.a./Torino F.C. S.p.A.
Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che aveva deliberato di non applicare le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara, rimettendo alla Lega di serie A i provvedimenti organizzativi necessari per la disputa della gara….Alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1 e 19 novembre n. 2021, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva. A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato che invochi l’esimente di cui all’art. 55 delle NOIF FIGC, dovendo ritenersi che la prestazione sportiva sia divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà. Eventuali indici sintomatici di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato. Inoltre, la Corte ritiene utile precisare ulteriormente che appaiono non del tutto conferenti i richiami alla Giustizia Ordinaria (Cass. Civ. III 8.6.2018 n. 14915, con richiami a precedenti pronunce), quali valorizzati dalla ricorrente in ordine alla mancanza di "ordinaria diligenza" nel comportamento del debitore che non abbia ragionevolmente e facilmente previsto il "factum principis" e non abbia attivato ogni mezzo possibile per superare i limiti imposti dal provvedimento interdittivo. Infatti, la giurisprudenza citata verte in materia di inadempimento contrattuale, fattispecie che richiede la sussistenza di un equilibrio sinallagmatico non esportabile nell'ambito degli obblighi di carattere sportivo. In tale ottica non risulta condivisibile l'idea che la mancata impugnazione del provvedimento interdittivo dell'ASL possa costituire sintomo di negligenza da parte del Torino, principale motivo di censura da parte della reclamante. Il detto provvedimento, tra l’altro, è stato sospeso dal T.A.R. ma solo l’8 gennaio 2022, ossia due giorni dopo quello in cui si sarebbe dovuta disputare la gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 175/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 608/CS del 28.01.2022
Impugnazione – istanza: -A.S.D. Lavagna Calcio a 5/ASD Fossolo 76 Calcio
Massima: Confermata la perdita della gara a carico della società che non si è presentata sul campo ed alla quale era stato negato il rinvio da parte della Divisione in quanto a nulla rileva che i componenti del gruppo squadra erano stati posti in auto-sorveglianza per 10 gg con obbligo della mascherina FFP2 o in quarantena di 5 gg con tampone successivo per verifica dello stato di salute….In punto di diritto, è necessario prendere le mosse dall’art. 55 NOIF, ai sensi del quale “Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. L’orientamento della giurisprudenza sportiva nel corso del tempo si è consolidato nel senso di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 delle NOIF, previa attenta e ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante, principalmente sotto il profilo fattuale (cfr. Corte Sportiva d’Appello, in C.U. 21 febbraio 2019, n. 099/CSA). E così, in termini generali, possono richiamarsi, con riguardo ai presupposti di configurabilità della causa di “forza maggiore”, i principi scolpiti dai seguenti arresti: “se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione” (cfr. Corte di Giustizia Federale, C.U. n. 6 del 13/07/2011, confermata anche da Corte Sportiva di Appello Nazionale, Sez. III, C.U. n. 155 del 8/6/2018); “Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere” (CSA, Sez. III, C.U. n. 20 del 30/11/2020). L’attuale situazione pandemica dovuta al Covid-19 ha ampliato, rispetto al passato, le occasioni di richiamo alla causa di “forza maggiore” di cui all’art. 55 delle NOIF FIGC, nei casi – come quello di specie – di mancata presentazione in campo all’orario stabilito per lo svolgimento degli incontri. Applicando i principi giurisprudenziali sopra ricordati alla fattispecie in esame, occorrerà allora valutare, ai fini del riconoscimento dell’esimente in questione, se la specifica situazione di “emergenza sanitaria” invocata e dedotta dall’odierna reclamante era tale, in base alle vigenti disposizioni sanitarie statali e federali, da rendere effettivamente ed oggettivamente impossibile, contro la sua volontà, l’esecuzione della prestazione sportiva alla quale la reclamante era tenuta. A tal fine, rileva principalmente il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 37 del 01/10/2021, volto a “disciplinare lo svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività al virus SARS-CoV-2 di uno più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5, stagione sportiva 2021/2022”, ai sensi del quale, in particolare, “La gara sarà regolarmente disputata, salvo che il numero delle/dei calciatrici/calciatori risultati positivi al test sia almeno pari a 5 (cinque), o che, tra i positivi ci siano almeno n. 2 portieri. La Divisione espletate le opportune verifiche provvederà al rinvio della gara”. Detta disposizione, vigente al momento della disputa della gara per cui è causa e allo stato non modificata, prevede la possibilità di rinviare le gare della Divisione calcio a cinque unicamente nel caso in cui vi siano almeno 5 atleti positivi, a nulla rilevando, dunque, ai fini dell’ipotetico rinvio, la presenza nel gruppo squadra di atleti soggetti ai regimi di auto-sorveglianza o di quarantena, a seguito di contatti con atleti positivi. Le situazioni di auto-sorveglianza e quarantena, invero, risultano previste e disciplinate, in particolare, dal recente D.L. n. 229 del 30/12/2021, per l’ipotesi di contatti stretti con soggetti positivi, ma non vengono prese in considerazione, quali circostanze ostative al regolare svolgimento della gara, dalle disposizioni regolamentari sportive sopra individuate. Anche il Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 581, pubblicato in data 26/01/2022, in tema di “indicazioni generali di cui al Protocollo F.I.G.C. da applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5 2021/2022”, seppur riguardante il Campionato Nazionale di Serie A, conferma e ribadisce che “La gara sarà regolarmente disputata, salvo che il numero dei calciatori/delle calciatrici inserite esclusivamente all’interno del predetto Gruppo Atleti risultati positivi al test, sia almeno pari a 5, o che tra i positivi ci siano almeno due portieri”. Da ultimo, occorre, altresì, evidenziare come non risulti integrato nella fattispecie neppure il caso fortuito generale previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 750 del 18 gennaio 2022, secondo cui “con il raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti venga bloccato l'intero Gruppo Squadra”. Da quanto sopra, consegue che, nel caso di specie, la presenza di un atleta positivo (Sig. …..), di un altro soggetto debolmente positivo (Sig. …., la cui qualifica in seno alla società Lavagna, peraltro, non è stata chiarita) e di altri atleti posti in regime di auto-sorveglianza o in quarantena, seppure complessivamente in numero superiore a cinque, non costituisce un evento tale da impedire, contro la volontà della reclamante, la regolare disputa della gara Fossolo/Lavagna e, quindi, una causa di “forza maggiore” ai sensi e per gli effetti esimenti dell’art. 55 NOIF.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: DECISIONE N. 172/CSA del 23 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 154 del 25.01.2022
Impugnazione – istanza: - Udinese Calcio S.p.A./Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.
Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che aveva confermato ed omologato il risultato dell’incontro, del quale la LNP Serie A aveva negato il rinvio…Con riferimento al merito, non può negarsi che la questione ad oggetto il presente giudizio verta in via principale: - sulla presunta illegittimità della delibera del Consiglio di Lega della Serie A del 6 gennaio 2022; - sul mancato rispetto di quanto disposto dall’art. 48, comma 3, N.O.I.F. Orbene, con riferimento alla prima doglianza, ex art. 9, commi 2 e 3, Statuto FIGC, va in primo luogo ricordato che «Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. […] La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 13, l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie». Come correttamente statuito dal giudice sportivo, ciò determina che le regole introdotte dal Consiglio di Lega con il C.U. n. 126 – impugnate tra l’altro con esito negativo dalla reclamante davanti al Tribunale federale nazionale, Sez. disciplinare – non possono essere oggetto di disamina da parte dell’ufficio del ‘giudice della gara’, inteso quale giudice sportivo e Corte sportiva d’appello nazionale, posto che a tali organi di giustizia endofederali non compete alcun potere in ordine alla disapplicazione per presunti profili di illegittimità di tali delibere. In merito al secondo motivo del presente reclamo, va rilevato che l’art. 48, comma 3, N.O.I.F. – là dove afferma che «in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica» – sancisce l’obbligo di schierare la miglior formazione possibile nel ‘rispetto’ dell’avversario e non il diritto alla possibilità di impiegare la migliore formazione, in senso ampio. In vero, seguendo l’interpretazione proposta dalla reclamante si rischierebbe di consentire il rinvio di una gara non soltanto perché alcuni tesserati della prima squadra sono risultati positivi al test per il contagio al d-19, rendendo la compagine meno competitiva, ma anche di permettere un rinvio per la mancanza di giocatori a causa di infortuni o di un mancato ritorno di un atleta straniero impegnato all’estero con la propria nazionale, e così via.La ratio sottesa dal legislatore federale all’art. 48, comma 3, N.O.I.F. è ben diversa da quella ricostruita dalla società friulana, che, se accolta, condurrebbe su un piano molto sdrucciolevole, aprendo in futuro a interpretazioni rocambolesche. La reclamante, nel caso di specie, sembra poi quasi confondere il concetto di ‘migliore formazione consentita’ tecnicamente, con il concetto di c.d. ‘formazione tipo’.Sì che, anche volendo valutare come eccezionale l’attuale contesto socio-sanitario rispetto alle altre ipotesi qui poste in rassegna, non può non rilevarsi che nella stagione in corso molti sodalizi, a causa delle restrizioni ministeriali, sono stati costretti a partecipare alle gare senza la possibilità di schierare i propri giocatori più rappresentativi. Ne deriva che accogliere una simile tesi potrebbe altresì inficiare la regolarità non soltanto di una gara, ma di un intero campionato, determinando una disparità di trattamento del tutto irragionevole.Al contrario, modificando prospettiva, con riferimento all’applicabilità dell’istituto della forza maggiore al caso di specie, sono necessarie ulteriori considerazioni. In prima istanza va chiarito, anche con intenti nomofilattici, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1 e 19 novembre 2021, n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, N.O.I.F., quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva. A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo dell’ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato che invochi l’esimente di cui all’art. 55 delle N.O.I.F., dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà. Eventuali indici sintomatici di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo dell’ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato. In ragione di ciò, dunque, e venendo al caso che occupa, in virtù di un provvedimento dell’Autorità sanitaria competente e valutata la diligenza della società Udinese colpita da quest’ultimo, sarebbe stato eventualmente possibile verificare l’applicabilità della richiamata esimente della forza maggiore (art. 55 N.O.I.F.), al fine di evitare le sanzioni di cui all’art. 10, comma 4, C.G.S. e art. 53 N.O.I.F., qualora fossero state irrogate. Scriminante che nella fattispecie è stata di fatto paralizzata dal decreto cautelare del TAR Friuli V.G. dell’8 gennaio 2022 e che non può essere poi impiegata sullo sfondo, strumentalmente, a gara oramai disputata, per azionare l’art. 48 N.O.I.F., mediante una interpretazione controfunzionale di questa norma.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: DECISIONE N. 171/CSA del 23 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A con decisione del 18 gennaio 2022 (C.U. n. 140) in relazione alla gara Udinese/Salernitana del 21.12.2021
Impugnazione – istanza: - U.S. Salernitana 1919 s.r.l./Udinese Calcio S.p.A.
Massima: Annullata la decisione del giudice Sportivo che disattendendo il riconoscimento della causa di forza maggiore, ex art. 55 delle N.O.I.F., invocato dalla Società odierna reclamante con tempestivo ricorso, deliberava di applicare le sanzioni previste dall’art. 53 delle N.O.I.F., in ordine alla mancata disputa della gara Udinese Calcio S.p.A. – U.S. Salernitana 1919 s.r.l. del 21 dicembre 2021, valevole per la 19^ Giornata del Campionato di Serie A 2021/2022, e, in particolare, la punizione della perdita della gara medesima per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso…Potendo darsi ormai per pacifici “i principi” di cui alla lett. a) del provvedimento impugnato, il punto nodale della presente controversia, alla luce dei motivi di reclamo, è se sussista o meno, nella fattispecie, la “forza maggiore” ai fini dell’art. 55 delle N.O.I.F.. Il Giudice Sportivo, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, a conclusione dell’analisi di merito a lui spettante, ha ritenuto che “la reclamante non può trarre beneficio esimente, ai fini ‘sportivi’, dal provvedimento interdittivo dell’Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l’ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire” e ciò in quanto non risulterebbe che la Salernitana “abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento (volo di linea, in luogo del charter, in violazione delle raccomandazioni del Protocollo federale recante le indicazioni generali finalizzate al contenimento dell’emergenza COVID vers. 4, ed. 3 dicembre 2021, pag. 16), tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in ‘bolla’ e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative (almeno quelle iniziali: v. volo di linea) e, non da ultimo, delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l’Azienda sanitaria di pertinenza prima dell’interdizione finale della trasferta.” Al riguardo, questa Corte ritiene di dover preliminarmente chiarire, anche con intenti nomofilattici, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1 e 19 novembre 2021 n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, NOIF FIGC, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva. A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato che invochi l’esimente di cui all’art. 55 delle NOIF FIGC, dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà. Eventuali indici sintomatici, anche solo in termini di non perfetta diligenza, di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno allora assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit.. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa autonoma di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato. Le considerazioni che precedono conducono, nel caso di specie, all’accoglimento del reclamo. Per completezza, la Corte rileva anche come gli elementi fattuali ritenuti dal Giudice Sportivo sintomatici di una non perfetta diligenza nell’organizzazione della trasferta in “bolla” del gruppo squadra, alla luce della documentazione probatoria fornita dalla reclamante, non appaiano comunque idonei ad escludere, nel caso di specie, la esimente sportiva della forza maggiore invocata dalla Salernitana a seguito del provvedimento interdittivo adottato dalla ASL di Salerno alle ore 23.20 del 20 dicembre 2021. Ed invero, con riguardo alla rilevanza delle interlocuzioni tenute via e-mail dalla reclamante il giorno 20 dicembre 2021 con la ASL di Salerno, è sufficiente richiamare, agli effetti che qui interessano, le considerazioni espresse dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nella decisione 7 gennaio 2021 n. 1, in ordine al valore ed al significato da attribuire a informazioni e chiarimenti resi in un tale concitato contesto. Quanto, invece, alle modalità di trasferimento della squadra che, in effetti, era stato originariamente organizzato dalla Salernitana facendo ricorso ad un volo di linea, disattendendo l’indicazione del Protocollo FIGC al tempo vigente di “preferire” i voli charter, si tratta, in mancanza di una prescrizione federale in tal senso, di una scelta organizzativa al più censurabile sul piano dell’opportunità, comunque risalente ad un tempo antecedente al verificarsi dei primi casi di positività al Covid 19 all’interno del gruppo squadra e, in ogni caso, superata e resa irrilevante dal diligente e pronto reperimento, all’occorrenza, di un volo charter. La reclamante ha infatti fornito la prova documentale di aver acquisito (già alle ore 16.33 del 20 dicembre 2021), nel breve lasso di tempo intercorso tra il divieto espresso (con messaggio e-mail delle ore 13.07) dalla ASL di Salerno di utilizzare il volo di linea originariamente programmato dalla Salernitana per la trasferta e l’adozione del provvedimento di inibizione allo svolgimento della prestazione sportiva, la disponibilità di un volo charter la cui operatività (partenza da Napoli alle ore 9.30 del 21 dicembre 2021 ed arrivo a Udine alle ore 11.10) avrebbe consentito alla Salernitana di poter essere presente allo Stadio “Dacia Arena” in tempo utile per lo svolgimento all’orario prestabilito della gara con l’Udinese. All’accoglimento del reclamo consegue l’annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo con la decisione qui riformata e che la Lega Nazionale Professionisti Serie A provveda per il recupero della gara Udinese Calcio S.p.A. – U.S. Salernitana 1919 s.r.l., non disputata il 21 dicembre 2021 e valevole per la 19^ Giornata del Campionato di Serie A 2021/2022.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 101 del 19/11/2021
Decisione impugnata: Sentenza n. 132/CSA/2020-2021, emessa dalla Corte Sportiva di Appello della FIGC, Sezione Prima, in data 30 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di Serie A, assunto in data 12 marzo 2021, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 218, con il quale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato del 4 marzo 2021, si è deliberato di "non applicare alla soc. Torino le sanzioni previsti dell'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara con la società Lazio, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara".
Impugnazione Istanza: S.S. Lazio S.p.a./Torino F.C./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Rigettato il reclamo della società con il quale ha impugnato la decisione della CFA che ha confermato a sua volta quella del Giudice Sportivo di non sanzionare la società avversaria ai sensi dell’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara del 2 marzo 2021 e disposto l’effettuazione sussistendo i presupposti per l’applicazione della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF fondata sulla nota dell’ASL Torino in data 1° marzo 2021, con cui il Direttore del Dipartimento della Prevenzione ha precisato - con riguardo al provvedimento del 23 febbraio 2021 (ovvero quello con cui era stato imposto un “periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C. fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal proprio domicilio per un periodo di almeno 7 giorni, nel corso dei quali verranno eseguiti controlli virologici seriati ogni 48 ore”, disponendo che, “a seconda dei risultati dei prossimi controlli virologici, potrà essere valutata la possibilità di ripresa degli allenamenti individuali”) - che “Per ciò che concerne il calcolo dei giorni di validità del provvedimento, … tutte le ordinanze contumaciali (quarantena o isolamento) hanno una durata espressa in giorni, considerando il giorno di emissione del provvedimento come giorno 0. Nel caso di specie, quindi, la scadenza del provvedimento è alla mezzanotte del 2 marzo 2021”.… E’, innanzitutto, pacifico quanto preliminarmente osservato dalla difesa della società Torino F.C. sulla scorta del parere pro veritate emesso da prof. Sabino Cassese ovvero che l’invocato potere di valutazione della legittimità di un atto amministrativo e della sua eventuale disapplicazione non è espressamente previsto né dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, né dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, né tanto meno da norme dell’ordinamento statale e che, anzi, proprio l’ordinamento statale, laddove ha ritenuto di prevedere siffatto potere, l’ha stabilito espressamente [n.d.r. oltre all’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo – LAC), depongono in tal senso l’art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) e l’art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario)]. E’, peraltro, difficile ritenere che esso sia insito nella funzione giurisdizionale, in quanto non può ignorarsi che, come poco sopra evidenziato, per attribuirlo al giudice ordinario (e, poi, a quello tributario) c’è stato bisogno di una legge ad hoc; né, tantomeno, tale potere potrebbe essere evinto sulla base del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, CGS FIGC ai “principi” del processo civile. Peraltro, occorre ribadire, come più volte esplicitato, che gli Organi di Giustizia Sportiva esercitano una funzione giustiziale [in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 maggio 2019, n. 39; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 8 settembre 2016, n. 41, ove si afferma chiaramente che la funzione degli Organi di Giustizia Sportiva sia «più propriamente giustiziale e non giurisdizionale»; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 9 luglio 2020, n. 31, ove si osserva che l’accettazione delle regole statutarie della Federazione Sportiva comporta anche l’assoggettamento al vincolo di giustizia sportiva, in virtù della clausola compromissoria attraverso la quale i soggetti del sistema sportivo «vengono a sottoporsi consapevolmente all’osservanza dello Statuto e del Regolamento delle rispettive Federazioni, accettando anche che, in caso di violazioni di tali diritti, tutti gli atti ed i fatti concernenti l’esercizio dell’attività agonistica vengano accertati e giudicati dagli organi di giustizia sportiva (cfr. Cass. Civ., 2003/11751, nonché Cass. Civ. 2005/18919). Proprio in ragione di questo vincolo, di tipo endo-associativo, viene a crearsi la dicotomia tra funzione giustiziale e funzione giurisdizionale». La decisione richiama, a tale proposito, autorevole dottrina che rinviene proprio nell’interesse “alla sola giusta soluzione del conflitto” il proprium della decisione frutto dell’esercizio di un’attività giustiziale; «Il “giudicare” connesso all’esercizio della funzione giustiziale (…) si rivela un’attività priva di scopo, o, meglio, priva di uno scopo esterno, finendo per coincidere l’interesse perseguito con la formazione del giudizio stesso (M. Calabrò, L’evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle appropriate dispute resolution, in Federalismi.it, 17 maggio 2017)»]. Le caratteristiche appena richiamate della funzione giustiziale, corollario del principio di autodichia dell’ordinamento sportivo, rendono, di fatto, non sindacabile la legittimità degli atti amministrativi. Dirimente s’appalesa, tuttavia, l’ulteriore considerazione che la valutazione dell'esercizio dei poteri da parte dell'Autorità spetta al giudice che ha giurisdizione sul provvedimento finale, che di tali poteri costituisce espressione ovvero, nel caso specifico, quello sanzionatorio che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74, avrebbe potuto venire eventualmente emesso nei confronti dei singoli giocatori componenti del gruppo squadra del Torino direttamente e personalmente incisi dagli obblighi stabiliti dal provvedimento contumaciale, laddove li avessero violati. La valutazione da parte di tale giudice (solo da parte di tale giudice) va, infatti, estesa agli atti e ai regolamenti presupposti e funzionalmente collegati all'adozione, pretesamente illegittima, del provvedimento sanzionatorio finale, costituendone l'imprescindibile ragione giustificativa, quali specifici presupposti ed elementi costitutivi del rapporto giuridico dato (cfr., Cass., Sez. un., 11 aprile 2006, n. 8374), e non già elementi da quest'ultimo avulsi, quali beni della vita su cui possa configurarsi tutela autonoma e diversa da quella assicurata dalla loro eventuale disapplicazione. La disapplicazione costituisce, infatti, modalità di piena tutela delle posizioni di diritto soggettivo incise dal provvedimento amministrativo illegittimo, garantita dal giudice ordinario (cfr., Cass., Sez. un., 18 giugno 2008, n. 16540; Cass., Sez. un., 30 novembre 2006, n. 25521; Cass., Sez. un., 5 giugno 2006, n. 13169), e volta al raggiungimento del risultato finale perseguito dall'istante. Quello che è certo è che la decisione del Giudice Sportivo, in ordine alla sussistenza della causa di forza maggiore, ex art. 55, comma 2, NOIF FIGC, non può ritenersi, in alcun modo, provvedimento “finale” rispetto all’obbligo di quarantena domiciliare imposto ai giocatori della società Torino F.C. dall’ASL territorialmente competente. Il provvedimento contumaciale del 23 febbraio 2021, inclusa la sua appendice esplicativa, ha, anzi, rispetto al primo valenza di mero fatto e come tale va apprezzato. Ciò che rileva è, pertanto, essenzialmente che la misura imposta, così come specificato, quanto alla sua durata temporale, dal su indicato atto, in data 1° marzo 2021, e, quanto alla sua (definitiva) portata, dal separato atto, sempre in data 1° marzo 2021, ha dettato una regola (rectius obbligo) di condotta non derogabile dai singoli giocatori, limitando la loro libertà di muoversi liberamente sul territorio nazionale e, di riflesso, quella del gruppo squadra della società Torino F.C. di svolgere la propria attività. Sicché, la disapplicazione invocata dall’odierna ricorrente, se attuata, si sarebbe tradotta/tradurrebbe in una forzatura sotto il profilo giuridico, non rispettosa dei dettami minimi di uno Stato di diritto, in quanto disposta, non solo al di fuori dei presupposti che consentono e, anzi, impongono la valutazione e, occorrendo, la disapplicazione dell’atto adottato dall’Autorità, ma soprattutto in malam partem e per di più a scapito di un soggetto, la società Torino F.C., addirittura estraneo all’imposizione in sé e per sé considerata, la cui attività e, segnatamente, quella del suo cd. “gruppo squadra” ne è stata, però, ineluttabilmente (rectius forzatamente) condizionata. Vero è, infatti, che la misura che qui rileva è annoverabile tra le misure di carattere individuale previste dal legislatore “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19” e ha riguardato, come già dianzi evidenziato, i singoli giocatori (nel provvedimento in data 23 febbraio 2021 si legge, invero, che “Si ritiene pertanto necessario imporre un periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C., fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal domicilio…”), coerentemente con quanto stabilito dagli artt. 1, comma 2, lett. d), del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2020, n. 35, [“ Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (…) d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva (…);] e 1, comma 7, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74 (“Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”). La società Torino o meglio il Gruppo Squadra ha costituito, dunque, solo l’occasione per l’individuazione dell’ambito di applicazione/estensione della misura, ma non è la diretta/il diretto destinataria/o della misura in questione. Analogamente a quanto accade, ad esempio, nel caso in cui il contagio riguarda uno o più alunni/studenti o insegnanti di un Istituto scolastico e la misura della quarantena preventiva viene imposta agli alunni/studenti e insegnanti della specifica classe, di più classi o dell’intero Istituto scolastico. La Circolare Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P è, del resto, esplicita nel chiarire che “La quarantena (…) si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. (…)”. Non può, dunque, in alcun modo dubitarsi che fossero i giocatori, uti singuli, ad essere incisi dalla misura imposta e tenuti al suo rigoroso rispetto durante tutta la sua vigenza, pena la commissione di una violazione sanzionata sul piano amministrativo. Sotto il profilo fattuale, giova, infatti, ribadire che la ASL Torino, con il citato provvedimento del 23 febbraio 2021, prot. n. 53354/21, emesso a seguito della comunicazione della società Torino F.C. di positività SARS – Cov-2 di alcuni soggetti (n. 8 giocatori, di cui l’ottavo in attesa di conferma) inseriti nel “gruppo squadra”, rilevata l’altissima probabilità che potesse trattarsi di focolaio di c.d. variante inglese, imponeva un “periodo di quarantena domiciliare per ogni componente del Gruppo Squadra del Torino F.C. fin qui risultato negativo, con divieto assoluto di allontanamento dal proprio domicilio per un periodo di almeno 7 giorni, nel corso dei quali verranno eseguiti controlli virologici seriati ogni 48 ore”, precisando che “a seconda dei risultati dei prossimi controlli virologici, potrà essere valutata la possibilità di ripresa degli allenamenti individuali”, fermo restando, in ogni caso, “l’isolamento domiciliare dei soggetti positivi, che andranno trattati secondo le indicazioni ministeriali…”. Trattasi, con tutta evidenza, di provvedimento che - inclusa la sua appendice esplicativa circa il calcolo della durata temporale del divieto imposto (rectius dell’individuazione del giorno iniziale di validità e, conseguentemente, di obbligatorietà della misura) - è stato emesso dall’ASL, per la parte che qui assume specifico rilievo, nell’esercizio del potere previsto e attribuito dall’art. 1, comma 7, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74, la cui violazione è punita, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto stesso, con “la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35” ovvero con il “pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000…”). Si tratta, dunque, di una misura, emessa in forza di una norma di legge che trova applicazione sull’intero territorio dello Stato e nei confronti di tutti i consociati, inclusi i calciatori, e che, con riguardo alla società Torino che ne ha subito e dovuto sopportare le conseguenze, può, a ragione, integrare i presupposti della causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55 NOIF (“1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva”), che consente, come di fatto ha consentito, di escludere l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio 0-3 [n.d.r. l’art. 53, comma 2, NOIF stabilisce, ai fini che qui rilevano, che “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, (…) nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S”]. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente [ovvero che la disposizione generale di cui all’art. 55 NOIF non potrebbe operare con riferimento alla pandemia se non secondo quanto stabilito, in via speciale, dalle “Regole relative impatto COVID-19 – Gestione casi di positività e rinvio gara”, disposte, “in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla… stagione sportiva 2020/2021”, dal Consiglio di Lega in data 30 settembre - 1° ottobre 2020 ( C.U. n. 51 in data 2 ottobre 2020)], ritiene, invero, il Collegio che la medesima trascura di considerare che le disposizioni dettate, pur perseguendo “l’obiettivo di garantire la disputa di tutte le Competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nell’interesse delle Associate, dei Licenziatari dei diritti audiovisi, dei Tifosi e degli Sponsor” (vedi primo “considerato”), non precludono, pur tuttavia, l’ingresso tout court della causa di forza maggiore, laddove riconducibile a prioritarie esigenze di tutela della salute collettiva. Le stesse disposizioni, oltre a precisare che resta “in ogni caso, prioritaria l’esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori e di rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione vigenti al fine di limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2” (sempre primo “considerato”), stabiliscono, infatti, a chiare lettere, che sono fatti salvi “gli eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali”. Nel caso di specie, il provvedimento contumaciale del 23 febbraio 2021, oltre ad imporre la misura della quarantena ai singoli componenti del Gruppo Squadra del Torino F.C., con tutte le conseguenze già dianzi evidenziate, era stato, peraltro, anche alquanto esplicito nell’affermare che la gestione del gruppo stesso non potesse più avvenire “con le attuali modalità, specie per ciò che concerne le attività collettive” e nel precisare che, “a seconda dei risultati dei prossimi controlli virologici potrà essere valutata la ripresa degli allenamenti individuali”. Quello successivo del 1° marzo 2021, prot. n. 59662, emesso a sostanziale conferma di quanto già comunicato con mail del 28 febbraio 2021, aveva poi concordato sulla sola ripresa degli “allenamenti in forma individuale” per i componenti del Gruppo Squadra risultati negativi al SARS-CoV-2 in esito ai tamponi molecolari eseguiti in data 27 febbraio 2021, precisando, pur tuttavia, che “i trasferimenti da e per il campo di allenamento dovranno avvenire solo individualmente mediante mezzo proprio…” e, soprattutto, che “al momento è da escludere la ricostituzione del gruppo squadra in bolla…”. Il che, avuto riguardo alla precisazione circa il computo dei giorni di validità disposta con separato atto, sempre in data 1° marzo 2021, corrobora ulteriormente la ricorrenza del factum principis, impeditivo alla partecipazione alla competizione del 2 marzo 2021 da parte della società Torino F.C. e tale correttamente ritenuto sussistente dapprima dal Giudice Sportivo e poi dalla Corte Sportiva d’Appello. 6.3.6) Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni della Corte - che a sua volta richiama quanto statuito dal primo Giudice - per cui “.... la prescrizione integrativa della ASL, con fissazione della scadenza del provvedimento contumaciale alla mezzanotte del 2 marzo 2021, intervenuta con congruo anticipo rispetto alla prevista effettuazione dell’incontro, rendeva oggettivamente impossibile, per causa esterna non imputabile al Torino F.C., il trasferimento del gruppo squadra individuato e la prestazione sportiva (…)”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 186/CSA del 13 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1315 del 09.05.2021
Impugnazione – istanza: Petrarca Calcio a Cinque S.R.L./S.S.D. Feldi Eboli a r.l.
Massima: Annullata la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la perdita della gara alla società ospitante a causa della mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d’attesa dovuta alla positività al COVID di alcuni calciatori e per l’effetto disposta la disputa della gara…Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 55 NOIF, va sottolineato che ricorre una ipotesi di impossibilità della prestazione quando il soggetto tenuto alla medesima non può eseguirla, per una causa sopravvenuta a lui non imputabile. In generale, nel caso che ci riguarda occorre tenere conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale ed, in particolare, dei provvedimenti delle autorità statali o territoriali. Nell’odierno caso fa stato la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, che aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti dal alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020. La circolare chiarisce che: l’isolamento dei casi di documentata infezione da SARSCov-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. I Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispongono l’isolamento ed applicano la quarantena dei componenti del Gruppo Squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Ne consegue che, la società reclamante, che ha tempestivamente comunicato il giorno 07.05.2021, all’Azienda ULSS n. 6 Euganea, autorità territorialmente competente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la positività del proprio giocatore, M. P. J. A. e successivamente, l’ 08.05.2021, giorno della gara, la positività di altri tre atleti, F. D. S. R., L. P. E. A. e V. A., ha tenuto un comportamento 7 corretto ed assolutamente in linea con le disposizioni emergenziali dettate per il contenimento della pandemia. Di talchè, in assenza di informazioni e comunicazioni sulle misure precauzionali da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, ha opportunamente chiesto un rinvio della gara senza presentari sul terreno di gioco alle ore 20.00, ora indicata per lo svolgimento della gara con SSD Feldi Eboli, ponendo, all’esito delle risultanze sanitarie, i propri giocatori in isolamento fiduciario domiciliare a tutela della loro salute e di quella della collettività. La bontà della decisione della società reclamante è attestata dal provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS N. 6 Euganea, del 10.05.2021, che prodotto in atti, dispone la sorveglianza domiciliare e l’isolamento fiduciario domiciliare, dal 05.05.2021 al 25.05.21 per il giocatore M. P., dal 08.05.2021 al 28.05.2021 per i giocatori F. D. S., L. P. e V. e dal 07.05.2021 al 15.05.2021 per il resto del Gruppo Squadra. Il fatto che detto provvedimento sia stato emesso solo lunedì 10.05.2021, non è circostanza imputabile all’odierna ricorrente che, tempestivamente, ha informato gli uffici competenti. La società Petrarca Calcio a Cinque ha, pertanto, agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, nel pieno rispetto delle norme e dei provvedimenti emessi dalle Autorità competenti, governative e territoriali, che in questo periodo emergenziale, impongono prescrizioni, comportamenti e divieti che, in alcuni casi, come quello per cui è causa, rendono impossibile una condotta diversa e pertanto l’esecuzione di una prestazione, configurandosi quindi il riconoscimento e la sussistenza della causa di forza maggiore, ex art. 55 NOIF. Ne consegue che gli atti amministrativi, statali e territoriali, integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale. In ordine all’eccezione sollevata dalla difesa della SSD Feldi Eboli, riguardo al C.U. n. 1242 del 29.04.20121 della Divisione Calcio a Cinque, che non consentirebbe di rinviare le gare dei PlayOff e dei PlayOut, in relazione a positività riscontrate e/o a seguito di disposizioni della Asl competente, questa Corte rileva che detta disposizione non può derogare ad atti normativi gerarchicamente superiori, quali le norme statali e territoriali e le NOIF.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 181/CSA del 12 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice sportivo Dipartimento interregionale – LND – Divisione Calcio a 5, pubblicata in C.u. n. 1291 del 5 maggio 2021, con la quale entrambe le società venivano sanzionate con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica
Impugnazione – istanza: Aosta Calcio 511 A.S.D./ S.S.D. Top Five S.r.l.
Massima: Annullata la sanzione della perdita della gara inflitta ad entrambe le società per non essersi presentate sul campo causa COVID ed a seguito di comunicazione da parte della segreteria della divisione che ne disponeva lo spostamento e per l’effetto disposta la disputa della gara…Come statuito anche in recenti arresti di questo Collegio (cfr. Corte sportiva d’appello, 12 aprile 2021, dec. n. 149/CSA), in caso di mancata presenza sul terreno di gioco nel giorno previsto dalla Lega di competenza, la possibilità per un sodalizio di ottenere una nuova calendarizzazione e la disputa della gara viene fondata sull’istituto della forza maggiore. Norma di riferimento è l’art. 55 delle N.O.I.F., a tenor del quale «[l]e squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». Norma da leggere in combinato disposto con l’art. 10, commi 1 e 4, C.G.S. ai fini della sanzione nel suo complesso. Orbene, la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione. Nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione. Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente ‘imprevedibile’, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, v. già Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF). È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che, l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto. È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle N.O.I.F., sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi di certo che non si riscontrano nel caso che occupa. Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 N.O.I.F., previa ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante soprattutto da un punto di vista fattuale (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.u. 21 febbraio 2019, n. 099/CSA).L’attuale pandemia ha inoltre, senza dubbio, ampliato l’ambito di operatività del plesso normativo richiamato, con la necessità di valutare caso per caso il rispetto da parte dei sodalizi e dei medici sociali dei regolamenti licenziati dalle diverse Leghe, allo scopo di individuare nel concreto la rimproverabilità della condotta posta in essere dai soggetti coinvolti nella specifica vicenda. Orbene, ad avviso di questa Corte, le due società hanno adeguatamente fornito la prova della forza maggiore. La loro condotta non è rimproverabile ma conforme ai protocolli individuati dalla Lega di competenza. Si rileva inoltre che va valorizzato il contesto nel quale i sodalizi in questo periodo si trovano ad operare, con particolare considerazione dei soggetti coinvolti: nel caso di specie, giovani studentesse anche minorenni. In questa prospettiva va altresì ricordato quanto dispone l’art. 165 TFUE: «L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. L’azione dell’Unione è intesa: […] a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». Sì che, in virtù anche dei recenti arresti di questa Corte (cfr. Corte sportiva d’appello, 30 marzo 2021, dec. n. 132/CSA) e del Collegio di garanzia del Coni (cfr. Coll. gar. Coni, 7 gennaio 2021, dec. n. 1), i reclami meritano accoglimento.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 177/CSA del 07 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al Com. Uff. n. 219 del 15.4.2021
Impugnazione – istanza: A.C. Chievo Verona S.r.l./Empoli F.C. S.p.A.
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato di non applicare, nei confronti della Società, la sanzione prevista dall’art. 53 delle NOIF per la mancata disputa della gara…La Società reclamante, reiterando quanto già osservato con la memoria prodotta al Giudice Sportivo in relazione al reclamo, proposto dalla Società Empoli FC S.p.A., chiede che questa Corte dichiari la “prevalenza del Protocollo di Lega (per la Serie B, il più volte menzionato C.U. n. 29 del 13 ottobre 2020) sull’art. 55 delle N.O.I.F.”, o meglio la prevalenza della disciplina contenuta nel predetto atto dell’ordinamento sportivo rispetto ai provvedimenti amministrativi dell’autorità sanitaria. Trattasi di richiesta che non può essere accolta. Come evidenziato, infatti, dal Giudice Sportivo, l’accoglimento della richiesta, avanzata dalla Società ricorrente, equivarrebbe, nella sostanza, ad applicare le disposizioni del predetto protocollo in luogo dei provvedimenti amministrativi, adottati da una autorità statale o, come nel caso di specie, territoriale, ovverosia a disapplicare questi ultimi. Il che non è consentito a questa Corte, atteso che trattasi di “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi” (cfr., in tale senso, Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1). A quanto sopra, si aggiunga che, come affermato da questa Corte nella recentissima decisione n. 132 del 30 marzo 2021, assunta su di una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è giudizio, “l’ordinamento sportivo è un ordinamento internazionale autonomo a struttura piramidale, che in Italia ha il suo vertice nel CONI. Lo dichiara l’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, che stabilisce: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (e quindi di non esclusiva rilevanza per quest’ultimo). L’ordinamento sportivo internazionale è, quindi, un ordinamento originario (per quanto riguarda la disciplina dell’attività sportiva in senso stretto) ma non sovrano (in quanto subordinato a quelli nazionali per quanto attiene ai controlli ed ai condizionamenti esterni stabiliti sovranamente da ciascuno Stato), che si articola in ordinamenti sportivi nazionali, i quali non sono né originari né sovrani. Pertanto, nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, quello statale, in quanto sovrano, prevale perché esso si pone rispetto a qualunque altro ordinamento derivato (tra cui quello sportivo) come garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, nel caso di specie il diritto alla tutela della salute sia essa individuale che collettiva. Alla luce di quanto sopra, gli organi della giustizia sportiva non sono abilitati, contrariamente a quanto affermato dalla Società reclamante, a conoscere, sebbene incidenter tantum, della legittimità degli atti amministrativi delle autorità statali o territoriali né tantomeno possono disapplicarli trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio da parte della medesima autorità che li ha adottati. A ciò si aggiunga, che, ove anche si potessero superare le predette criticità, rimarrebbero due dati fattuali insuperabili, ovvero la circostanza che l’autorità amministrativa che ha posto in essere l’atto amministrativo di cui la Società reclamante chiede la disapplicazione non è parte del giudizio”. Pertanto, correttamente, il Giudice Sportivo si è arrestato di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota dell’AUSL Toscana Centro del 30 marzo 2021, con la quale il Dott. P. F., Direttore dell’Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione, su espressa richiesta della Società Empoli FC S.p.A., comunicava al Dott. Luca Gatteschi, responsabile sanitario della Società Empoli FC S.p.A., che “i soggetti positivi sono sottoposti a provvedimenti di isolamento fino a diversa comunicazione (…) coloro per i quali, a seguito dell’identificazione come contatti stretti di casi confermata, è stata predisposta la quarantena, devono permanere al proprio domicilio fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto (28/3 come da vostra comunicazione), e possono cessare la quarantena a seguito di tampone negativo, perché asintomatici. Di conseguenza, poiché il periodo di quarantena, alle condizioni sopra citate, potrà terminare il giorno 7 aprile, non è possibile che le persone oggetto di tali provvedimenti possano spostarsi in altra sede, né disputare le due partite del 1 e 5 aprile p.v.” Quanto, infine, alla circostanza, denunciata dalla Società reclamante, ovvero che la Società Empoli FC S.p.A., dopo avere ottenuto il rinvio della gara CREMONESE-EMPOLI in espressa applicazione del Comunicato Ufficiale n. 29 della Lega Nazionale Professionisti Serie B del 13 ottobre 2020 (“Regole relative a impatto COVID-19 gestione casi di positività e rinvio gare”), non avrebbe potuto ottenere, sulla base della disciplina dallo stesso dettata il rinvio della gara di cui è procedimento, questa Corte non può che ribadire quanto sottolineato dal Giudice Sportivo ovvero che “avuto riguardo al caso concreto - che si caratterizza per la sua eccezionalità connessa alla disputa di ben 2 (due) incontri nell’arco temporale di 4 (quattro) giorni (Cremonese – Empoli del 2 aprile ed Empoli – Chievo del 5 aprile) compresi nel periodo di quarantena - risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore di cui all’art. 55, co. 1, N.O.I.F., ossia l’impossibilità oggettiva della prestazione per il cd. factum principis indipendente dalla volontà dell’obbligato, aggravata peraltro dalla circostanza che, laddove la prestazione fosse stata eseguita, ciò avrebbe comportato anche il rischio dell’irrogazione di sanzioni penali derivanti dal reato di epidemia colposa”
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 156/CSA del 15 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 786 del 4.3.2021
Impugnazione – istanza: Cioli Ariccia/PG Jasnagora
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società ospitata con la perdita della gara la penalizzazione di 1 punto in classifica, l’ammenda di € 2.500,00, nonché con l’obbligo di corrispondere alla società avversaria l’ammenda di € 800,00 per le spese sostenute per organizzare l’incontro per l’omessa disputa della gara a causa dell’impossibilità per la Struttura Sanitaria interpellata di svolgere tempestivamente la tipologia di tamponi richiesta dal Protocollo del 2.12.2020. Infine, si chiedeva di riformare il Com. Uff. n. 786 del 4.3.2021…Innanzitutto bisogna premettere che il Protocollo del 2.12.2020 non richiede alle società di effettuare necessariamente ed obbligatoriamente un tampone rapido, invece del molecolare. In altri termini, non costituisce un obbligo per le società ricorrere a test rapidi, piuttosto che a quelli molecolari. Ed infatti nel protocollo in argomento non viene mai sancita l’obbligatorietà dei tamponi rapidi, anzi il protocollo sembra porre su un piano di alternatività il tampone molecolare e quello antigenico rapido (a titolo esemplificativo, protocollo, p. 4, “Gestione dei casi di accertata positività”, in cui si legge “… è obbligo del Medico Sociale o del MAP, in caso di positività al test molecolare o antigenico rapido, darne immediata comunicazione”; protocollo, p. 3, “Test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2”, in cui si legge “Quest’ultimo (DPCM) … consente i Test antigenici in alternativa a quelli molecolari”). Tanto premesso, deve rilevarsi che, purtroppo, la A.S.D. Cioli Ariccia, benché abbia fatto questione sui tipi di tampone previsti dal citato Protocollo, tuttavia non ha poi provveduto ad espletare alcuno (né gli uni né gli altri). E tutto ciò, senza un’adeguata motivazione e senza una prova del motivo per il quale nessun tampone veniva effettuato. In terzo luogo, si rileva che, come risulta dagli atti del giudizio e dalla ricostruzione dello svolgimento dei fatti, la A.S.D. Cioli Ariccia non ha posto in essere concretamente e con tempestività le attività organizzative necessarie per la trasferta di gara e comunque, autonomamente in data 29.1.2021, comunicava alla Federazione di aver disdettato tutto e di non partecipare all’incontro. In definitiva, quindi, dal comportamento e dagli atti acquisiti non emerge un comportamento preciso e concludente teso a voler disputare la partita, attivandosi, in qualche modo, per l’effettuazione dei controlli.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 149/CSA del 12 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del giudice sportivo del Campionato di serie C, Divisione Calcio femminile, di cui al C.u. n. 53 del 24 Febbraio 2021
Impugnazione – istanza: Independiente Ivrea/A.S.D. Caprera Calcio
Massima: Annullata la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto alla società la perdita della gara, la penalizzazione e l’ammenda quale prima rinuncia e per l’effetto disposta la disputa della gara, la quale non si è
svolta a causa di alcuni casi di COVID-19 che avevano interessato molti dei propri calciatori” a nulla rilevando che la suddetta società non ha invocato nella fattispecie la sussistenza della causa di forza maggiore, così come previsto dalle specifiche norme dell'art.55 delle N.O.I.F….La possibilità per un sodalizio di ottenere la ripetizione della gara in caso di mancata presenza sul terreno di gioco nel giorno previsto dalla Lega di competenza viene basata tradizionalmente sull’istituto della forza maggiore. Norma di riferimento è l’art. 55 delle N.O.I.F., a tenor del quale «[l]e squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». Norma da leggere in combinato disposto con l’art. 10, commi 1 e 4, C.G.S. ai fini della sanzione nel suo complesso. Orbene, la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione. Nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione. Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente ‘imprevedibile’, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, v. già Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF). È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che, l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto. È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle N.O.I.F., sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi di certo che non si riscontrano nel caso che occupa. Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 N.O.I.F., previa ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante soprattutto da un punto di vista fattuale (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.u. 21 febbraio 2019, n. 099/CSA). L’attuale pandemia ha inoltre, senza dubbio, ampliato l’ambito di operatività del plesso normativo richiamato, con la necessità di valutare caso per caso il rispetto da parte dei sodalizi e dei medici sociali dei regolamenti licenziati dalle diverse Leghe, allo scopo di individuare nel concreto la rimproverabilità della condotta posta in essere dai soggetti coinvolti nella specifica vicenda. Orbene, ad avviso di questa Corte, l’Independiente Ivrea ha adeguatamente fornito la prova della forza maggiore, nel rispetto del protocollo Covid. La sua condotta non è rimproverabile e ha dimostrato concretamente in dibattimento l’impossibilità a trasferirsi in Sardegna e a disputare la gara. Sì che, in virtù anche dei recenti arresti di questa Corte (cfr. Corte sportiva d’appello, 30 marzo 2021, dec. n. 132/CSA) e del Collegio di garanzia del Coni (cfr. Coll. gar. Coni, 7 gennaio 2021, dec. n. 1) il reclamo merita accoglimento.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 140/CSA del 07 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 777 del 03.03.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Bagnolo Calcio A 5/ Modena Cavezzo Futsal
Massima: Annullata la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto alla società la perdita della gara, la penalizzazione e l’ammenda quale prima rinuncia e per l’effetto disposta la disputa della gara, la quale non si è svolta a causa di alcuni casi di COVID-19 che avevano interessato molti dei propri calciatori” a nulla rilevando che la suddetta società non ha invocato nella fattispecie la sussistenza della causa di forza maggiore, così come previsto dalle specifiche norme dell'art.55 delle N.O.I.F….Risulta, infatti, provato dalla documentazione versata in atti dalla Reclamante che diversi suoi giocatori siano risultati positivi al Covid a seguito degli accertamenti esperiti dalla USL nei giorni immediatamente successivi alla partita che era prevista per il 27.2.2021. Né il ritardo dell’USL nell’effettuazione degli accertamenti può essere imputato alla Reclamante, la cui Presidente si è prontamente attivata con le autorità sanitarie secondo i protocolli previsti e ha preventivamente informato la Divisione Calcio a 5, come da PEC del 26.2.2021 prodotta in atti, oltre al Presidente della squadra avversaria come dallo stesso confermato espressamente nella memoria di costituzione del Modena Cavezzo Futsal. Non vi è quindi dubbio alcuno circa il fatto che sia sussistita nella sostanza una causa di forza maggiore, comprovata dalla documentazione in atti circa l’avvenuto contagio Covid di diversi tesserati, che la Presidente della Squadra reclamante ha portato a conoscenza della Divisione Calcio a 5 e del Presidente della Squadra avversaria il giorno antecedente alla partita e agli arbitri il giorno stabilito per la partita e che la Presidente, nel far rispettare l’isolamento precauzionale sin dalla prime avvisaglie del possibile contagio Covid di alcuni tesserati, abbia nella sostanza rispettato le vigenti disposizioni nazionali che impongono l’autoisolamento non soltanto in esito agli accertamenti sanitari ma anche preventivamente, in via precauzionale, sin dalla prima insorgenza dei sintomi Covid (e dunque sin dal 26.2.2021) e ciò non soltanto ai soggetti interessati da tali sintomi ma anche a coloro che avevano avuto con essi stretti contatti, quali certamente sono quelli che avvengono nell’attività sportiva ordinaria tipica delle squadre di calcio.
Massima: Quando viene ordinata la disputa della gara la Corte non ha competenza a decidere sulla…subordinata proposta dalla Interveniente, mirante all’ottenimento dell’indennizzo di € 1.000 per i costi sostenuti per la trasferta, non vi è luogo a provvedere in quanto essa riguarda con ogni evidenza i rapporti civilistici tra le due squadre e non la decisione del Giudice sportivo Calcio a 5 sulla quale verte l’odierno giudizio di appello.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 133/CSA del 30 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 920 del 18.3.2021
Impugnazione – istanza: Futsal Pistoia/Giovinazzo Calcio a 5
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che, considerata la positività di quattro calciatori della Giovinazzo, il giudice di prime cure ha ritenuto giustificata la mancata partecipazione alla gara sulla base di quanto prescritto dal predetto Com. Uff. 510/2020. La gara non era stata disputata per il mancato arrivo sul terreno di giuoco entro il tempo regolamentare di attesa della Soc. Giovinazzo. La suddetta società motivava la propria assenza, specificando che quattro componenti della compagine erano risultati positivi ai tamponi molecolari pre gara effettuati presso un laboratorio convenzionato con la Federlab. L’impossibilità di chiedere il rinvio della gara era stata causata dal ritardo da parte del laboratorio nel rilascio dei risultati dovuto ad una contaminazione, ragion per cui era stato necessario ripeterli in data 16 marzo, rendendo quindi di fatto impossibile richiedere nei tempi previsti il rinvio della partita. Secondo il Giudice di primo grado, il caso in esame, pur rientrando analogicamente nella fattispecie prevista dall’art. 55 delle NOIF e nelle ipotesi di cui al Com. Uff. n. 173/A del 4.3.2021, per quel che concerne i termini abbreviati, è disciplinato dallo specifico protocollo siglato per fronteggiare l’emergenza Covid-19, diramato con Com. Uff. n. 510 del 9.12.2020, che, secondo il giudice di prime cure, ha valenza prevalente sulle procedure contemplate dai summenzionati art. 55 NOIF e C.U. n. 173/A….Nel caso di specie, la Corte, premessa la prevalenza del protocollo di cui al Com. Uff. n. 510 del 9.12.2020 sull’art. 55 delle NOIF, valuta come appropriata la decisione della società Giovinazzo di non scendere in campo per la trasferta in epigrafe. Tale valutazione si basa in particolare su quattro elementi giuridicamente rilevanti. In primo luogo, occorre rilevare l’eccezionalità del caso di specie che ha visto stravolte le stesse regole del protocollo di cui al Com. Uff. n. 510 del 9.12.2020. Nella fattispecie in esame, infatti, nonostante la partita del sabato era stata giocata e quindi i tamponi precedenti a quella partita erano stati effettuati, vi è stata la comparsa di sintomi in 4 calciatori la sera prima della partita infrasettimanale. Si è reso, quindi, necessario effettuare altri tamponi che avessero un’attendibilità certa e la società ha fatto effettuare direttamente i tamponi molecolari, i cui risultati sarebbero stati pronti per la mattina del 16 marzo, giorno della partita che si sarebbe giocata alle ore 19. Il citato protocollo non richiede alle società di effettuare necessariamente ed obbligatoriamente un tampone rapido, invece del molecolare. In altri termini, non costituisce un obbligo per le società ricorrere a test rapidi, piuttosto che a quelli molecolari. Ed infatti nel protocollo in argomento non viene mai sancita l’obbligatorietà dei tamponi rapidi, anzi il protocollo sembra porre su un piano di alternatività il tampone molecolare e quello antigenico rapido (a titolo esemplificativo, protocollo, p. 4, “Gestione dei casi di accertata positività”, in cui si legge “… è obbligo del Medico Sociale o del MAP, in caso di positività al test molecolare o antigenico rapido, darne immediata comunicazione”; protocollo, p. 3, “Test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2”, in cui si legge “Quest’ultimo (DPCM) … consente i Test antigenici in alternativa a quelli molecolari”). Peraltro, anche ove fosse stato effettuato un test rapido, comunque il soggetto “positivo conclamato” o “debolmente positivo” avrebbe dovuto comunque sottoporsi ad un test molecolare PRC di conferma (protocollo, p. 3, “Test per l’individuazione del virus SARSCoV-2”, in cui si legge “in caso la positività derivi da un test antigenico rapido, sia il soggetto “positivo conclamato” che quello “debolmente positivo” dovrà essere considerato a tutti gli effetti un “contagio” ed essere sottoposto ad un test molecolare PCR di conferma”)….Forse in ciò la società Giovinazzo ha peccato di “eccesso di zelo” (probabilmente spinta anche dal fatto che i 4 calciatori avevano avuto contatti con il presidente della società, già positivo): poteva effettuare subito i tamponi rapidi e poi verificare il da farsi. Probabilmente il forte sospetto ha spinto la società ad effettuare direttamente i tamponi molecolari. In secondo luogo, e a supporto della decisione del medico sociale e della società, si rileva che il Presidente della società era già risultato positivo al coronavirus e, come riconosciuto dal medico sociale, aveva avuto tra i propri “contatti diretti” i quattro calciatori che manifestavano sintomi da Covid-19. Vi era dunque un soggetto sicuramente positivo al Covid-19, oltre quattro calciatori che manifestavano sintomi riconducibili al Coronavirus (tra cui febbre e tosse, come certificato dal medico sociale), i quali erano stati a contatto diretto con un positivo. Il medico sociale, peraltro, aveva disposto il divieto di trasferimento a Pistoia per la gara. A tale riguardo, ancorchè non ancora comprovati, si trattava di 4 calciatori (quindi più di 3, come prevede il protocollo) “sospettati” di positività al virus. In terzo luogo, la Corte rileva il comportamento improntato a lealtà e buona fede della società Giovinazzo, la quale aveva provveduto a trasmettere alla Federazione tutte le comunicazioni (in atti) rilevanti in maniera tempestiva (in particolare: comunicazione del medico sociale di divieto di recarsi in trasferta; referti tamponi effettuati dalla Federlab; comunicazioni Federlab di contaminazione dei tamponi molecolari effettuati). I tamponi sono stati effettuati la sera precedente e le comunicazioni sono state fatte tempestivamente: non si ravvede, quindi, un comportamento doloso o gravemente colposo della società. Infine, a comprova, purtroppo, di quanto sopra detto, occorre considerare che i quattro calciatori si sono rilevati (il giorno 17 marzo e cioè il giorno successivo alla partita) tutti positivi. La cautela assunta dalla società reclamata, pertanto, era fondata. Quest’ultima ha agito in applicazione del principio di precauzione, fronteggiando il rischio di contagio ed impedendo, con la mancata partecipazione alla trasferta, la diffusione del coronavirus causato dal focolaio in atto (4 giocatori considerati “contatti diretti” del Presidente, già risultato positivo al Covid19).
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 132/CSA del 30 Marzo 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 218 del 12.3.2021
Impugnazione – istanza: - S.S. Lazio S.p.A./Torino F.C. S.p.A.
Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (con la quale, in relazione alla gara Lazio-Torino, in programma per il 2.3.2021, ha deliberato di non applicare, nei confronti della Società F.C. Torino S.p.A., la sanzione prevista dall’art. 53 delle NOIF per la mancata disputa del predetto incontro di calcio, ovvero la sconfitta per 0-3….Come evidenziato, infatti, dal Giudice Sportivo, questa Corte non può disapplicare i provvedimenti amministrativi, adottati da una autorità statale o, come nel caso di specie, territoriale; trattasi, invero, di “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi” (cfr., in tale senso, Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1). A quanto sopra, si aggiungano le seguenti ulteriori considerazioni. L’ordinamento sportivo è un ordinamento internazionale autonomo a struttura piramidale, che in Italia ha il suo vertice nel CONI. Lo dichiara l’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, che stabilisce: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (e quindi di non esclusiva rilevanza per quest’ultimo). L’ordinamento sportivo internazionale è, quindi, un ordinamento originario (per quanto riguarda la disciplina dell’attività sportiva in senso stretto) ma non sovrano (in quanto subordinato a quelli nazionali per quanto attiene ai controlli ed ai condizionamenti esterni stabiliti sovranamente da ciascuno Stato), che si articola in ordinamenti sportivi nazionali, i quali non sono né originari né sovrani.Pertanto, nelle ipotesi di contrasto tra ordinamenti, quello statale, in quanto sovrano, prevale perché esso si pone rispetto a qualunque altro ordinamento derivato (tra cui quello sportivo) come garante dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, nel caso di specie il diritto alla tutela della salute sia essa individuale che collettiva. Alla luce di quanto sopra, gli organi della giustizia sportiva non sono abilitati, contrariamente a quanto affermato dalla Società reclamante, a conoscere, sebbene incidenter tantum, della legittimità degli atti amministrativi delle autorità statali o territoriali né tantomeno possono disapplicarli trattandosi di atti esistenti, validi ed efficaci fino ad eventuale annullamento anche parziale in sede giurisdizionale ovvero d’ufficio da parte della medesima autorità che li ha adottati. A ciò si aggiunga, che, ove anche si potessero superare le predette criticità, rimarrebbero due dati fattuali insuperabili, ovvero la circostanza che l’autorità amministrativa che ha posto in essere l’atto amministrativo di cui la Società reclamante chiede la disapplicazione non è parte del giudizio nonché il fatto che, secondo l’assunto di parte ricorrente, tale atto avrebbe perso efficacia già dal 28/2, o comunque dall’1 marzo; il che rende del tutto contraddittoria la richiesta di disapplicazione dell’atto medesimo, formulata dalla S.S. Lazio S.p.A.. Pertanto, correttamente, il Giudice Sportivo si è arrestato di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota della ASL di Torino, “la quale il 1° marzo, tempestivamente rispetto all’incontro previsto per il 2 marzo, integrando e chiarendo, seppur a richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio ha specificato che il provvedimento contumaciale perdurava fino a tutto il 2 marzo 2021”, ritenendo, quindi, che tale atto integrasse il c.d. factum principis, che ha impedito la prestazione da parte della Società F.C. Torino S.p.A. in relazione all’incontro di calcio Lazio-Torino; atto che, lo si ribadisce, non era e non è sindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva.. …Ciò posto, non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, come nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all’unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al COVID-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Società professionistiche. Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di “furbizia” che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco, o meglio un “giuoco” per ricordare la parola ricompresa nella definizione della Federazione. Purtuttavia, questa Corte non può che richiamare la portata precettiva di quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1, già più sopra richiamata, in ordine al fatto che gli atti amministrativi integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale. Ed è solo per questa ragione che questa Corte non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice Sportivo, non senza, però, avere sottolineato, con forza, come fatto dallo stesso Giudice di prime cure, che “Resta, altresì, anche in questo caso del tutto integra e impregiudicata l’eventuale attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo”; un procedimento disciplinare, quest’ultimo, che, ove dovesse essere instaurato, sarebbe, comunque, di competenza del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello e non certamente del Giudice Sportivo e di questa Corte. In conclusione, non può che ribadirsi quanto sottolineato dal Giudice Sportivo ovvero che “…. la prescrizione integrativa della ASL, con fissazione della scadenza del provvedimento contumaciale alla mezzanotte del 2 marzo 2021, intervenuta con congruo anticipo rispetto alla prevista effettuazione dell’incontro, rendeva oggettivamente impossibile, per causa esterna non imputabile al Torino F.C., il trasferimento del gruppo squadra individuato e la prestazione sportiva, pena il rischio di incorrere in sanzioni anche penali”.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 1/2021 del 7 gennaio 2021
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, adottata con C.U. n. 65 del 14 ottobre 2020, con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica;
Parti: S.S.C. Napoli S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Juventus F.C. S.p.A.
Massima: Annullata senza rinvio la decisione della CFA che aveva irrogato alla società la perdita della gara per non essersi presentata all’incontro disattendendo le disposizioni dell’ASL che in clima emergenziale avevano deposto per la quarantena della squadra…Sia il Giudice Sportivo che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale (di seguito: CSA) individuano l’ipotesi di forza maggiore, ex art. 55 NOIF FIGC, nell’"impossibilità della prestazione" per il c.d. factum principis quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità governative o territoriali che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà. Il Collegio condivide questa motivazione. Dalla quale, tuttavia, i giudici endofederali, con diversità di motivazione e accenti, fanno discendere conseguenze, invece, non condivise da questo Collegio. Sempre secondo i giudici endofederali, mentre, dunque, i primi “segnali” che giungevano dalle Autorità (vale a dire le comunicazioni delle AASSLL del 2 e del 3 ottobre 2020, ndr) apparivano obiettivamente non ostativi all'applicazione del Protocollo e dunque all'effettuazione della trasferta, pur con tutte le precauzioni e misure cautelative del Protocollo stesso, solo successivamente, ed in particolare con i chiarimenti da ultimo forniti dalla ASL NA2 il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 14.13 il quadro diveniva all'evidenza difficilmente compatibile con la trasferta a Torino, e l’“ordine dell'Autorità” assumeva valenza incidente e connotati prescrittivi chiari; quando però, ai fini della valutazione della forza maggiore ex art. 55 NOIF, la "prestazione" sportiva da parte della Soc. Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico-organizzativo, avendovi da tempo la Società rinunciato ed essendo ormai giunti in prossimità dell'orario della gara. Deve, in definitiva, affermarsi il principio che non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale è appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell'autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata (non conformemente, peraltro, alle indicazioni dell'Ente organizzatore) e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta via esterna diviene in concreto irrilevante. Ne discende, da questo incedere, che l’impossibilità della prestazione non sarebbe derivata da un caso di forza maggiore, ma sarebbe stata causata dalla stessa SSC Napoli, che avrebbe disdettato il volo aereo. La CSA, poi, seguendo questo itinerario tracciato dal Giudice Sportivo, non scorge soltanto una impossibilita sopravvenuta imputabile alla SSC Napoli, ma individua, prima dell’impossibilità, una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società, ricorrendo alla figura della c.d. “actio libera in causa”, «che costituisce, come noto, una deroga al principio generale secondo il quale la punibilità per la commissione di un reato necessita della capacità di intendere e di volere dell’autore al momento del fatto; eccezione, quest’ultima, che trova giustificazione, secondo la migliore dottrina, nel c.d. “dolo di preordinazione”; ed, infatti, anche se, al momento della realizzazione del reato, difetta, nel soggetto agente, la capacità di intendere e di volere, non può sottovalutarsi che è stato egli stesso a creare la predetta condizione, non soltanto dandovi vita volontariamente, ma anche orientando il proprio programma volitivo al precipuo scopo di commettere il reato o prepararsi una scusa». Secondo la Corte, pertanto, la società ricorrente, nei giorni precedenti la gara, avrebbe «orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo». Le motivazioni appena indicate non possono essere condivise. Quanto all’applicazione dell’art. 55 NOIF, va sottolineato che ricorre una ipotesi di impossibilità della prestazione quando il soggetto tenuto alla medesima non può eseguirla per una causa sopravvenuta a lui non imputabile. Ebbene, entrambi i giudici endofederali non negano che sia intervenuto un fatto (cd. factum principis), che ha reso impossibile la prestazione, ma ritengono, con diversi accenti, che la sopravvenuta impossibilità sia imputabile alla SSC Napoli; colposamente il Giudice sportivo, dolosamente quello di appello. Della fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta, che esclude la responsabilità dell’agente, non mancherebbe, di conseguenza, il fatto sopravvenuto, ma la causa del medesimo; nel caso del Giudice Sportivo imputabile alla SSC Napoli a titolo di colpa; a titolo di dolo, per averla preordinata, da parte della CSA. In entrambe le ricostruzioni, che portano ad escludere l’applicabilità dell’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta, il fatto che legittima la conclusione di entrambi i giudici endofederali è sempre il medesimo: la nota del 4 ottobre 2020, ore 14.13 della ASL Napoli 2 Nord. Non è un caso che la Corte di Appello affermi che «il soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare una cosa, non può, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere dalla Società ricorrente (la nota del 4 ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord costituisce, infatti, la risposta all’ennesima richiesta di chiarimenti della Società ricorrente) che non gli ha consentito di fare quella cosa». Ebbene, la valutazione dei giudici endofederali non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti. Ad una più attenta riflessione, infatti, emerge che, quando i fatti sono accaduti, ratione temporis trovava applicazione la Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto «Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19», in ragione anche del rinvio effettuato dal Protocollo FIGC del 28 settembre 2020 (vigente all’epoca dei fatti di causa). Ne deriva che la fonte normativa che disciplina il caso esaminato è la richiamata Circolare del Ministero della Salute. La quale ultima prevede, al settimo comma, che Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare. Come è dato osservare, la norma prevede una facoltà, concessa al Dipartimento di prevenzione, non un obbligo. Tale facoltà non è stata esercitata dal richiamato Dipartimento; anzi, quest’ultimo ha agito in modo del tutto opposto, esercitando la diversa prerogativa riconosciuta dalla legge. La quale, attraverso la Circolare richiamata, in specie al comma 6, prevede: In particolare, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente: provvede, nei confronti dei contatti stretti, alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all'ultima esposizione, e informa il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta da cui il contatto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020). In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il contatto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato. Il Dipartimento di prevenzione ha applicato questa norma; avrebbe potuto in alternativa applicare il comma 7, ma non lo ha fatto. Ne deriva che il factum principis, -cioè un provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà- non può essere ravvisato nella nota del 4 ottobre 2020, ore 14.13 della ASL Napoli 2 Nord, ma va, invece, individuato nelle due note del 3 ottobre 2020, ore 16.53 (con la quale la ASL Napoli 1, ricevuti i dati dall’indagine epidemiologica, provvedeva a formalizzare l’indicazione dei contatti stretti relativi al caso accertato di infezione Sars - Covid, ricordando la necessità dell’isolamento domiciliare degli stessi) e nella nota del 3 ottobre 2020, n. 14450, delle 16.03 della ASL Napoli 2 (che chiariva la necessità di isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni). Le due richiamate note integrano del tutto i requisiti richiesti dal comma 6 della Circolare 18 giugno 2020 e rappresentano, pertanto, gli atti oggettivamente impeditivi dell’attività cui sarebbe stata tenuta la SSC Napoli in applicazione della normativa federale. Quegli atti rappresentano il c.d. factum principis, che ha impedito la prestazione della SSC Napoli, sia perché entrambi sono atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi, sia perché applicativi di una Circolare emergenziale del Ministero della Sanità, sia perché coerenti proprio con il procedimento previsto dal comma 6 della richiamata Circolare. Se, dunque, il factum principis, che le stesse decisioni endofederali non negano, va individuato nelle due richiamate Note del Dipartimento di prevenzione, ne deriva che la condotta attesa dalla SSC Napoli è divenuta impossibile per effetto dei richiamati provvedimenti, che escludono, peraltro, considerato il pieno rispetto della normativa vigente, una responsabilità di quest’ultima società. Responsabilità che, di certo, non può essere individuata, come invece concludono le decisioni endofederali, nella richiesta di chiarimenti circa la condotta da tenere. Infatti, sotto questo profilo, la SSC Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimanda, con riferimento alla procedura da osservare in caso sia accertata la positività al COVID- 19 di un calciatore, alla citata Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente; la quale in presenza di un caso positivo, fornisce informazioni e indicazioni chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzionali da attuare ed eventuale documentazione informativa generale sull’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità di trasmissione, gli interventi di profilassi necessari (sorveglianza attiva, quarantena, ecc.), le istruzioni sulle misure da attuare in caso di comparsa di sintomatologia e la descrizione dei possibili sintomi clinici. Ne discende che la richiesta di informazioni e chiarimenti, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere all’obbligo rimesso, è invece la diretta applicazione della richiamata Circolare, che è l’atto normativo gerarchicamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con il medesimo. Ne discende, ancora, non solo l’assenza di mala fede da parte della SSC Napoli, che ha agito in piena coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, ma anche la infondatezza della tesi, sostenuta dalla CSA, del c.d. dolo da preordinazione, proprio per l’assoluto rispetto del Protocollo da parte della Società e della sussistenza di un provvedimento, che è il factum principis, e che ha reso impossibile una condotta diversa. Ne deriva ancora che le ulteriori considerazioni della CSA sul nuovo Protocollo FIGC del 30 ottobre 2020, che ha reso “obbligatoria” anziché “facoltativa” la deroga della trasferta in bolla, prevedendo l’effettuazione dei tamponi il giorno della partita per il gruppo squadra, non possono assumere alcun rilievo anche perché inapplicabili in quanto successivo agli eventi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 020 CSA del 30 Novembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 10 del 28.10.2020
Impugnazione – istanza: Foligno Calcio SSDARL/ASD Cannara
Massima: Sanzionata con la perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 1.500,00, la società per non aver preso parte all’incontro a nulla rilevando la positività al COVID 19 di un suo calciatore. I fatti possono essere così riassunti: dal 20 Ottobre 2020 il calciatore B., tesserato presso la scrivente società, facente parte del gruppo juniores, è stato messo in quarantena per accertato caso di positività al covid-19 di un familiare; in data 19 Ottobre 2020 il calciatore ha sostenuto allenamento con il gruppo juniores; il calciatore tesserato del Foligno era nella giornata di sabato, prima della gara, in attesa dell’esito del tampone per accertare la positività al covid-19. La ricorrente, pur consapevole dei tempi particolarmente stretti, non essendo ancora venuta a conoscenza dell’esito del tampone del B. per l’inizio dell’incontro, «in via cautelativa ha preferito evitare» – scrive nel reclamo la società Umbra – «possibili focolai di contagio, dando precedenza assoluta alla sicurezza di entrambe le squadre e dei rispettivi staff, nonché della terna arbitrale non facendo presenziare la squadra». Alla luce di quanto sopra è stata presentata lo stesso giorno della gara, 24 Ottobre 2020, la richiesta di rinvio a mezzo mail ordinaria al dipartimento interregionale all’attenzione del segretario … e direttamente all’arbitro presente sul terreno di gioco insieme alla squadra avversaria…..La possibilità per un sodalizio di ottenere la ripetizione della gara in caso di mancata presenza sul terreno di gioco nel giorno previsto dalla Lega di competenza viene basata tradizionalmente sull’istituto della forza maggiore. Norma di riferimento è l’art. 55 delle NOIF, a tenore del quale «Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54 comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con conseguenza prevista dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore». Norma da leggere in combinato disposto con l’art. 10, commi 1 e 4, C.G.S. ai fini della sanzione nel suo complesso. Orbene, la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. È indubbio che si tratti di una speciale causa di esclusione della responsabilità che ha determinato non poche difficoltà quanto alla sua corretta definizione. La questione, tra l’altro, non è meramente teorica posto che l’accoglimento dell’una piuttosto che dell’altra definizione può comportare una diversa ampiezza dell’area applicativa dell’istituto. Nel dettaglio, per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, al compimento di un’azione. Va precisato che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando a ritenere che la stessa possa coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo in buona sostanza a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Se dunque l’esimente sportiva della forza maggiore si misura sui concetti dell’imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità, è inequivocabile che questa forma di esclusione della responsabilità dei club possa estendersi, allora, anche a quelle situazioni ordinariamente qualificabili come caso fortuito. E dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte giust. fed., in C.U. FIGC, 13 luglio 2011, n. 006/CGF). È noto infatti che il casus costituisce sempre il limite della culpa, nel senso che oltre questo limite non sussiste responsabilità. Sì che l’accertamento deve vertere sugli eventi in modo da comprendere se questi costituiscano o no un impedimento superiore allo sforzo diligente dovuto. È pur vero che in diverse occasioni, al fine di applicare l’art. 55 delle NOIF, sono state prese in considerazione, più che altro, le avverse condizioni atmosferiche, elementi che non si riscontrano nel caso che occupa. Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione delle Corti federali negli anni è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 NOIF, previa ponderata valutazione del caso concreto da parte del Giudicante soprattutto da un punto di vista fattuale (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.U. 21 Febbraio 2019, n. 099/CSA). Tanto chiarito, nel caso di specie – pur comprendendo lo stato d’ansia dei giocatori, dei dirigenti coinvolti e degli altri tesserati –, in virtù delle circolari e dei comunicati ufficiali disposti dalle leghe di competenza sul tema durante l’attuale pandemia (cfr., tra gli ultimi, Protocollo dilettanti - Chiarimenti FIGC - Versione documento 1.0 - 17 Settembre 2020), si rileva che la condizione di “potenziale” contagiato del calciatore B., peraltro già isolato, alla data dell’incontro Cannara-Foligno non può consentire a questa Corte di accogliere il reclamo. Essa, infatti, non configura, per quanto sopra delucidato, una concreta causa di forza maggiore tale da impedire la disputa della gara contro l’A.S.D. Cannara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 014 CSA del 10 Novembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 65 del 14.10.2020
Impugnazione – istanza: SSC Napoli S.p.A./Juventus F.C. S.p.A.
Massima: Sanzionata con la perdita della gara con il punteggio 0-3 e punti 1 di penalizzazione, la società per non aver preso parte alla gara in trasferta non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF e perché non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità.…si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita……. la condotta, tenuta dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020 sembra riconducibile, per usare stilemi giuridici propri del diritto penale, alla figura della c.d. “actio libera in causa” che costituisce, come noto, una deroga al principio generale secondo il quale la punibilità per la commissione di un reato necessita della capacità di intendere e di volere dell’autore al momento del fatto; eccezione, quest’ultima, che trova giustificazione, secondo la migliore dottrina, nel c.d. “dolo di preordinazione”; ed, infatti, anche se, al momento della realizzazione del reato, difetta, nel soggetto agente, la capacità di intendere e di volere, non può sottovalutarsi che è stato egli stesso a creare la predetta condizione, non soltanto dandovi vita volontariamente, ma anche orientando il proprio programma volitivo al precipuo scopo di commettere il reato o prepararsi una scusa…Orbene, nel caso che ci occupa, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni precedenti la gara JUVENTUS-NAPOLI del 4.10.2020, ha orientato la propria condotta al precipuo scopo di non disputare il predetto incontro, o, comunque, di precostituirsi una scusa per non disputarlo. Ne è prova il contenuto della documentazione di causa, dettagliatamente esaminata dal Giudice Sportivo, ad iniziare dalla nota della ASL Napoli 1, Dipartimento di prevenzione, inviata al Responsabile sanitario della Società ricorrente con PEC n. 0220234 del 2 Ottobre 2020. Come osservato dal Giudice Sportivo, “Con tale atto, in risposta alla mail in pari data del detto Responsabile sanitario, relativa alla positività di due dipendenti della Soc. Napoli veniva comunicato, in maniera chiara e inequivocabile, che “la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza’”. La ragione per la quale una Società di calcio professionistico, ben consapevole del contenuto dei Protocolli federali in materia di gestione delle gare e degli allenamenti in tempo di COVID-19, per averli applicati più volte, debba chiedere lumi sulla loro applicazione alle Autorità sanitarie è difficile da comprendere e a tale condotta non può che attribuirsi altro significato che quello della volontà della Società ricorrente di preordinarsi una giustificazione per non disputare una gara che la Società ricorrente aveva già deciso di non giocare. Lo stesso dicasi per le successive interlocuzioni, intervenute tra la Società ricorrente e le due Aziende sanitarie della città partenopea, la cui competenza veniva in rilievo nella vicenda sanitaria che aveva visto coinvolti due tesserati del NAPOLI; da tutte queste interlocuzioni non emerge, in alcun modo, l’esistenza di un impedimento oggettivo per la Società ricorrente di disputare l’incontro di cui è procedimento. Ciò che emerge è, invece, la preordinata volontà della Società ricorrente di non disputare la gara (volontà, desumibile da diversi indizi, quali la reiterazione delle richieste di chiarimenti in ordine alle conseguenze derivanti dall’isolamento fiduciario del gruppo squadra, la cancellazione, fin dalla serata del giorno antecedente quello dell’incontro, che, peraltro, era in programma per la sera, del volo charter ma, soprattutto, l’annullamento della prenotazione dei tamponi che avrebbero dovuto effettuarsi, secondo le previsioni del Protocollo, nella giornata di svolgimento della gara); comportamenti, questi ultimi, che, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, non sono, affatto, irrilevanti, essendosi, poi, concretizzata (ma solo nell’imminenza della disputa della gara), la causa di forza maggiore ovvero il factum principis, rappresentato dal divieto di recarsi a Torino, opposto alla Società ricorrente dalla competente Autorità sanitaria di Napoli, solo nell’imminenza della disputa della gara (nota del 4 Ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord). Trattasi, infatti, di affermazione che non può, in alcun modo, essere condivisa in quanto il soggetto che si sia posto, volontariamente e preordinatamente, nelle condizioni di non fare una cosa, non può, poi, invocare, a propria scusante, la sopravvenienza di una causa successiva, peraltro per nulla autonoma rispetto alla condotta posta in essere dalla Società ricorrente (la nota del 4 Ottobre 2020, ore 14,13 della ASL Napoli 2 Nord costituisce, infatti, la risposta all’ennesima richiesta di chiarimenti della Società ricorrente) che non gli ha consentito di fare quella cosa. Conscia di questo, la Società ricorrente cerca di introdurre un nuovo argomento, ovvero che, in realtà, le numerose interlocuzioni con le Autorità sanitarie della città partenopea e quelle con gli uffici di Gabinetto della Regione Campania (dei quali non si comprende, peraltro, il coinvolgimento atteso che gli stessi svolgono un ruolo di diretta collaborazione nei confronti del Presidente della Giunta regionale ma non hanno competenze e cognizioni tecniche in materia sanitaria) erano volte ad ottenere l’espressa autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente a recarsi a Torino per disputare l’incontro JUVENTUS- NAPOLI in programma il 4.10.2020. Al fine di suffragare la correttezza del proprio operato, la Società ricorrente si diffonde, anche nella memoria trasmessa in data 5.11.2020, in una lunga dissertazione volta a dimostrare che, a fronte dell’onere ovvero dell’obbligo da parte delle Autorità sanitarie di disporre l’isolamento fiduciario dei c.d. “contatti stretti” di un tesserato positivo, vi sarebbe, invece, una mera facoltà, da parte delle predette Autorità sanitarie, di derogare al predetto obbligo, consentendo ai “contatti stretti”, risultati negativi al tampone, di disputare gli allenamenti e le gare di campionato; facoltà che, nel caso di specie, non sarebbe stata esercitata dalle Autorità sanitarie partenopee. Al proposito, questa Corte non può non evidenziare come l’eventuale condivisione della tesi propugnata dalla Società ricorrente porterebbe, inevitabilmente, a frustrare, totalmente, la motivazione posta a fondamento dei Protocolli federali in tema di gestione delle gare e degli allenamenti delle squadre professionistiche di calcio in tempo di COVID-19, ovvero quella di consentire, seppure nella criticità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria, di svolgere e portare a termine il Campionato di Calcio di Serie A. Disquisire, poi, come fa la Società ricorrente, sul fatto che tali Protocolli siano stati elaborati in un momento (la scorsa primavera) nel quale la diffusione del virus COVID-19 sembrava in netta riduzione, mentre l’incontro di calcio di cui è procedimento si sarebbe dovuto disputare in un momento in cui la pandemia aveva ripreso tutta la sua virulenza, non ha alcuna rilevanza atteso che anche i soggetti dell’ordinamento sportivo, come tutti i consociati, non sono legittimati a “farsi le regole da soli” ma sono tenuti a rispettare quelle fissate dalle Autorità federali competenti che, sole, possono modificarle al mutare delle situazioni di fatto che ne avevano giustificato l’adozione e i relativi contenuti. Peraltro, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che il comportamento tenuto dalla Società ricorrente non risulta neanche rispettoso degli altri consociati dell’ordinamento sportivo, più precisamente delle altre Società di calcio professionistico di Serie A, che in situazioni del tutto analoghe a quella in cui si era venuta a trovare la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. nei giorni antecedenti l’incontro di calcio di cui è procedimento (ma, in alcuni casi, anche ben più critiche), hanno, regolarmente, disputato gli incontri che le vedevano impegnate.