Decisione C.S.A.: C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 636 del 06.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. BELLATOR FERENTUM CALCIO A 5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/BELLATOR FERENTUM DEL 04.03.2018 

Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo che ha irrogato alla società la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, l’ammenda di € 1.000,00 e l’indennizzo di € 8.000,00 alla Società avversaria per non essersi la gara disputata, non trovando giustificazione le eccezioni della reclamante in virtù delle quali la gara non si è giocata per causa di forza maggiore, dovuta alle concomitanti elezioni politiche del 4.3.2018, unitamente alla circostanza che la residenza di alcuni giocatori è ubicata lontano dalla sede della società, non ha consentito la partenza per il luogo dell’incontro. Le elezioni politiche non rientrano nelle cause di forza maggiore che consentono il rinvio di una partita di calcio. Inoltre, la causa di forza maggiore deriva da eventi imprevedibili e non evitabili dal soggetto che pone in essere la condotta trasgressiva, alla cui causazione non vi è alcuna partecipazione attiva. Invece, nel caso di specie la società ha effettuato una libera scelta alla stregua della quale ha deciso di non essere presente alla disputa della gara.

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