Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 27 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CSA del 02 Febbario 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 12.11.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA; - AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO SSD A.R.L./COMUNALE FONTANAFREDDA DEL 5.11.2014
Massima: Le società sono sanzionate con la perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda perché con dichiarazione scritta, avevano deciso di rinviarne l'effettuazione allo scopo di non danneggiare, stante la cattiva situazione metereologica, il terreno di gioco sul quale, a distanza di sei giorni, si sarebbe dovuto svolgere un incontro internazionale Under 16 fra l'Italia e la Norvegia. Lo stesso arbitro, in un successivo supplemento, precisava che, a suo avviso, le condizioni del campo erano ottime e non ostative alla disputa della gara. Incontestabile essendo, anche per implicita ammissione della stessa reclamante, la volontà di rinuncia e non avendo alcuna valenza di esimente o di attenuante la spiegazione prospettata, fragile e sconfessata dalle precisazioni arbitrali, la decisione di prima istanza si palesa del tutto corretta e deve essere integralmente confermata. Non può accedersi infatti a nessuna delle richieste specifiche vuoi perchè il punto di penalizzazione irrogato è previsto non solo dall'art.17, comma 3 C.G.S. ma anche, con riferimento proprio alle ipotesi di rinuncia, dall'art. 53 N.O.I.F., vuoi perchè la sanzione pecuniaria corrisponde esattamente alla quantificazione indicata nel Com. Uff. n.1 dell'1.7.2014 della L.N.D..