F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 97/TFN del 28.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7996/469 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 a carico del Sig. Di Bari Potenzo e della Società ASD Dona Five Fasano – Reg. Prot. 121/TFN-SD) 28 Gennaio 2020 Decisione n. 97/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7996/469 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 Reg. Prot. 121/TFN-SD

 

Decisione n. 97/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7996/469 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019

Reg. Prot. 121/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

Cons. Domenico De Falco – Componente;

Avv. Maurizio Lascioli – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente (Relatore);

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 23 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 7996/469 pf 19-20 GP/GC/blp del 23.12.2019 a carico del Sig. Di Bari Potenzo e della Società ASD Dona Five Fasano,

la seguente

DECISIONE

Il Deferimento

Con il deferimento in oggetto la Procura federale ha deferito allo scrivente tribunale:

- il sig. Di Bari Potenzo, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD Dona Five Fasano, per rispondere della violazione di cui all’art. 32, comma 5, del CGS, in relazione al punto 5 del Com. Uff. n. 1146 del 12.6.2019 Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine perentorio del 15.07.2019, la documentazione riguardante la fidejussione bancaria in originale;

- la società ASD Dona Five Fasano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare all’esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. del 21.10.2019. All’udienza del 23.1.2020 sono comparsi i rappresentanti della Procura federale, dott. Luca Scarpa e dott. Mauro De Dominicis i quali, nel riportarsi, all’atto di deferimento, ne hanno chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Di Bari Potenzo, inibizione di giorni 30 (trenta);

- per la società ASD Dona Five Fasano, ammenda di € 100,00 (cento/00). Nessuno presente per i deferiti.

Motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all’adempimento previsto al punto 5 del Com. Uff. n. 1146 del 12.6.2019 non avendo depositato, entro il termine del 15.07.2019, la fidejussione bancaria in originale.

La mancata partecipazione al giudizio dei deferiti, nonostante rituale notificazione andata a buon fine, neppure ha consentito  al  Collegio  di  valutare  eventuali  condotte  o  fatti  di  particolare  rilevanza  procedurale. 

Neppure  questi emergono  dalla  documentazione  versata  in  atti  dalla  quale  si  evince,  invece,  la  piena  valenza  probatoria  delle contestazioni sollevate.

Sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito cui accede, a titolo di responsabilità diretta, stante il principio di immedesimazione organica, quella della società.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 30 (trenta), al sig. Di Bari Potenzo;

- ammenda di € 100,00 (cento/00), alla società ASD Dona Five Fasano.

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