Decisione C.S.A.: C. U. n. 87/CSA del 09 Febbraio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TEAM ALTAMURA/GRAVINA DEL 3.12.2017

Massima: La Corte annulla la decisione del Giudice Sportivo che aveva sanzionato la società con la predita della gara perché: al 25° minuto del primo tempo, a seguito di uno scontro di gioco, il proprio giocatore, rimaneva a terra privo di sensi, con fuoriuscita di sangue dal naso e dall’orecchio, e la gara veniva interrotta dall’arbitro; il calciatore a terra veniva prontamente soccorso dal medico della propria squadra e successivamente trasportato con urgenza, e sempre privo di sensi, presso l’Ospedale ove veniva diagnosticato un trauma cranico commotivo con crisi convulsiva post-traumatica; l’intera squadra, viste le disperate condizioni del suo giocatore, nel timore di un tragico peggioramento, e dichiarandosi non condizioni psicologiche non idonee per il proseguimento della gara, chiedeva all’arbitro la sospensione della stessa; il Direttore di gara chiedeva pertanto una richiesta congiunta da parte delle due squadre per la sospensione della gara; richiesta che, però, non veniva sottoscritta da parte dell’altra società e pertanto la società consegnava una dichiarazione unilaterale con la quale determinava di non proseguire la gara. L’art.17, comma 4, C.G.S. prevede espressamente che la gara possa essere sospesa per cause di forza maggiore e successivamente ripetuta. Dai fatti, come risultanti  dal referto arbitrale, risulta che l’arbitro ha opportunamente e legittimamente interrotto l’incontro per gli eventi che accadevano in campo. L’interruzione, prevista tra le prerogative del Direttore di gara, si protraeva per un lungo periodo di tempo. La richiesta di sospensione della gara, da parte della società, causata dalla complessiva situazione che si era andata creando e che rendeva oggettivamente impossibile il proseguire del regolare andamento della gara, rientra, a giudizio di questa Corte, fra le ipotesi di causa di forza maggiore per le quali vi è l’obbligo di sospensione dell’incontro con ripetizione della gara.

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