Decisione C.S.A.: C. U. n. 172/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. CITTA’ DI PALERMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che con riferimento alla gara di finale di ritorno dei Play-off del Campionato Nazionale di Serie B 2017/2018, ha respinto il reclamo, proposto dalla Società, al fine di ottenere, a carico dell’altra Società, la sanzione della perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0-3, ovvero, in subordine, la non omologazione del risultato conseguito sul campo o, comunque, l’annullamento della gara medesima con conseguente ordine di ripetizione della stessa. La gara, invero ha avuto regolare svolgimento in quanto non ha inciso sulla stessa il reiterato lancio di palloni sul terreno di giuoco che non hanno, mai interrotto azioni della squadra connotate da un’evidente occasione di segnatura. L’invasione di campo da parte di diverse centinaia di sostenitori si è verificata, dopo la conclusione della gara (come chiarito dal Direttore di Gara); gli episodi di aggressione ai calciatori della Società ricorrente si sono verificati dopo la conclusione della stessa; da ultimo, l’episodio del rigore, prima concesso dal Direttore di Gara e, poi, trasformato in un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore costituisce una decisione eminentemente tecnica di esclusiva competenza del Direttore di Gara e sottratta, come tale, alle valutazioni di questa Corte…questa Corte ritiene che la decisione assunta dal Giudice Sportivo sia immune da censure in quanto ha fatto corretta applicazione dell’art. 17, comma 1, del C.G.S. Tale disposizione prevede, infatti, che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3…., fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1.”. Orbene, il Giudice Sportivo, sulla base degli atti di gara, ha, correttamente, ritenuto che le condotte, poste in essere dai tesserati e dai sostenitori della Società Frosinone Calcio S.r.l., sebbene siano state connotate, come più sopra già evidenziato, da manifesta slealtà e scorrettezza, non abbiano, di fatto, inciso sul regolare svolgimento della gara. Come già evidenziato da questa Corte nella decisione di cui al Com. Uff. n. 116/CSA del 20.4.2016, la mancanza di una connessione causa-effetto tra i comportamenti sleali e scorretti e l’irregolare svolgimento della gara impedisce di pervenire alla punizione sportiva della perdita della gara medesima. La stessa particolare incisività della punizione della perdita della gara che, vale sottolinearlo, si traduce nel ribaltamento del risultato conseguito sul campo, richiede, infatti, una rigorosa individuazione del nesso logico che a determinati comportamenti (il cui materiale accadimento non è, in alcun modo, controverso nel caso che occupa) ricollega la valutazione della conseguente irregolarità dello svolgimento della gara. Non a caso, nel corpo del medesimo primo comma dell’art. 17 del C.G.S. è disposto che “Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1” e dunque anche la sanzione dell’ammenda di cui alla lett. b) del primo comma dell’art. 18. In altri termini, lo stesso art. 17 del C.G.S. non riconnette in maniera automatica la punizione della perdita della gara ad ogni e qualsivoglia accadimento occorso durante lo svolgimento della gara, ma esclusivamente a quelli connotati dalla idoneità, per le modalità, i tempi e le caratteristiche degli stessi, a compromettere il regolare svolgimento della gara. Ad avviso di questa Corte, siffatta concatenazione logica non può, nel caso di specie, ritenersi sussistente e, comunque, rimane indimostrata in quanto non trova conferma, come correttamente evidenziato dal Giudice Sportivo, negli atti ufficiali di gara. Ed invero, nessuno degli episodi ai quali la Società ricorrente fa riferimento nel proprio ricorso, che sono, poi, gli stessi già invocati in sede di reclamo al Giudice Sportivo, ha influito, in un rapporto di causa-effetto, sul regolare svolgimento della gara di cui è giudizio: il reiterato lancio di palloni sul terreno di giuoco non ha, infatti, mai interrotto azioni della squadra del Palermo connotate da un’evidente occasione di segnatura; l’invasione di campo da parte di diverse centinaia di sostenitori si è verificata, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, dopo la conclusione della gara (come chiarito dal Direttore di Gara); gli episodi di aggressione ai calciatori della Società ricorrente si sono verificati dopo la conclusione della stessa; da ultimo, l’episodio del rigore, prima concesso dal Direttore di Gara e, poi, trasformato in un calcio di punizione dal limite dell’area di rigore costituisce una decisione eminentemente tecnica di esclusiva competenza del Direttore di Gara e sottratta, come tale, alle valutazioni di questa Corte….Da ultimo, si evidenzia che il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con una recente decisione, ha affermato che “.. le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 17 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare…. la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre””(cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, decisione del 10.4.2018, n. 19). Tale precedente dell’Organo di legittimità nell’ambito della giustizia sportiva al quale è attribuita una chiara funzione di nomofilachia esclude, all’evidenza, che questa Corte possa, come auspicato dalla Società ricorrente, pervenire ad una applicazione analogica, nel caso di specie, della sanzione di cui all’art. 17, comma 1, del C.G.S., facendo riferimento “al susseguirsi di situazioni anomale” ovvero ad una situazione, per così dire, di ostilità ambientale che si sarebbe registrata in occasione della gara che occupa; situazione che, peraltro, ove avesse, effettivamente, messo in pericolo il regolare svolgimento della gara avrebbe, senza dubbio, indotto il Direttore di Gara a sospenderla, come avvenuto nel caso deciso dal Giudice Sportivo della Lega Professionisti di Serie C, citato dalla Società ricorrente; il che non è, invece, avvenuto, nel caso che occupa, avendo, il Direttore di Gara, ritenuto che vi fossero le condizioni per fare svolgere la gara fino alla conclusione della stessa.

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