Decisione C.S.A.: C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 486 del 25.1.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. LEONARDO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA UNDER 21 ASD REAL CORNAREDO/ASD LEONARDO DELL’11.1.2017
Massima: Pur prescindendo, dalla avvenuta omologazione dell’impianto nel quale si è svolta la gara, circostanza questa che comunque esonererebbe da qualsiasi responsabilità la società chiamata in causa, appare decisiva l’osservazione del giudice sportivo laddove questi precisa che le limitazioni circa la natura del terreno di giuoco riguardano esclusivamente le gare di campionato e non anche quelle di Coppa Italia, competizione per cui è stato proposto il ricorso, in ordine alla quale vige solamente l’obbligo di usare campi coperti, cosa che è accaduta in concreto. Il regolamento degli impianti e dei campi di giuoco, all’art. 5, recita infatti “ Per i Campionati Nazionali di serie “ A “, “ A2 “, “ B “, “ Femminile “, “ Under 21” l’area di gioco deve essere obbligatoriamente in legno e/o PVC e/o gomma; non è consentito l’uso di asfalto e/o cemento”.