Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 023/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 90/CRL del 14.10.2016 – Com. Uff. n. 128/CRL del 4.11.2016
Impugnazione - istanza: RICORSO A.S.D. RONCIGLIONE UNITED PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCIGLIONE/CAPRANICA CALCIO DEL 4.9.2016
Massima: La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. perchè la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (che ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore), che si suppone quale fatto nuovo che, secondo la tesi della società ricorrente, giustificherebbe la revocazione, al momento della presentazione del ricorso per revocazione non era ancora definitiva, in quanto suscettibile di impugnazione, e quindi a quella data non poteva rappresentare alcun fatto nuovo, né porsi in contrasto con un precedente giudicato. La decisione stessa, peraltro, è stata successivamente impugnata dalla società.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 28 Marzo 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 07 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 146/CDT del 24.1.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. CECCANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CECCANO/LARIANO R.D.P. NEMI DEL 27.10.2013
Massima: Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 39 comma 1, “tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenuti irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti”. Poiché la ricorrente ha lamentato la mancata notifica del reclamo da parte della società e dunque la mancata partecipazione al giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare avrebbe dovuto proporre il ricorso per revocazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione di detta Commissione avvenuta in data 24.1.2014.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/CGF Riunione del 31 luglio 2007 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 56 del 25.1.2007 – Delibera Commissione d’Appello Federale - Com. Uff. n. 41/C del 20.3.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. dell’A.S. San Giovanni avverso decisioni merito gara San Giovanni/Atletico Colli Albani del 3.12.2006
Massima: E’ inammissibile per tardività il ricorso per revocazione presentato alla CGF oltre il termine perentorio di trenta giorni “dalla scoperta del fatto” (nuovo), ex art. 39, comma 1, C.G.S.
Decisione C.G.F. – Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 12 febbraio 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 131/CGF del 27 febbraio 2009 n. 5 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 39 del 23.10.08
Impugnazione - istanza: Ricorso S.S. Formia Calcio per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso decisioni merito gara Formia/Colleferro del 7.9.08
Massima: Nel procedimento di revocazione e revisione non si applica il termine previsto dall'articolo 37, lett. a) C.G.S., bensì quello espressamente previsto per tale tipo di procedimento dall'articolo 39 comma 1 C.G.S., laddove stabilisce che le sentenze inappellabili o divenute irrevocabili possono essere impugnate per revocazione entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti. Per le ragioni che verranno esposte, la scoperta del fatto, nel caso di specie, non può che essere quello della pubblicazione della sentenza di secondo grado.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 23/C - Riunione del 15.3.2001
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione della Pol. Quartiere Tiche avverso decisioni merito gara Floridiana/Quartiere Tiche del 28.1.2001
Massima: Il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 35 C.G.S. è inammissibile per tardività, se non inviato “entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti”.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 19/C - Riunione del 19 febbraio 1998 - n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 14/C - Riunione del 15.1 .1998
Impugnazione - istanza: - C. Sandonatese avverso decisioni merito gara Sandonatese/Idea Europa 92 del 9.11.1997
Massima: L’art. 28 C.G.S. ammette la possibilità di proporre il ricorso per revocazione "in qualsiasi momento", tuttavia tale possibilità deve essere correttamente sistemata nel contesto procedurale e la predetta espressione “in qualsiasi momento” deve essere interpretata in relazione alla disposizione contenuta nel comma 2 del medesimo art. 28, che dichiara applicabili al procedimento di revocazione, in quanto compatibili, le norme procedurali sui procedimenti di ultima istanza. Ciò comporta, fra l'altro, l'onere di rispettare i termini previsti dell'art. 27 C.G.S., in mancanza il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 20 novembre 1997 - n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 2/C - Riunione dell'11.7.1996
Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione dello Spezia Calcio 1906 avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C.R. Messina in ordine all’indennità di preparazione e promozione per il calciatore V.G..
Massima: Il ricorso per revocazione alla CAF deve essere dichiarato inammissibile, quando è avvenuto ben oltre i termini regolamentari, in relazione alla perfetta conoscenza che la reclamante aveva di tutte le circostanze che adduce a sostegno del ricorso.