Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 17/2019 del 4 marzo 2019
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 050/CSA del 9 novembre 2018 (dispositivo) e n. 055/CSA, pubblicato il successivo 16 novembre (motivazioni), con cui, in sede di rinvio, in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia nel giudizio per i fatti inerenti alla partita Frosinone-Palermo del 16 giugno u.s., gara di ritorno dei play off di Serie B, s.s. 2017/2018, la medesima Corte ha rigettato l'istanza dell'U.S. Città di Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC ed ha inflitto alla società Frosinone Calcio l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 25.000,00.
Parti: U.S. Città di Palermo/Frosinone Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima:…. ai sensi dell’art. 62 CGS CONI, in ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - costituisce, in concreto, la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia. Nei procedimenti giustiziali sportivi, come del resto nei processi devoluti alla giurisdizione del giudice statale, nei casi in cui il Collegio di Garanzia annulli la decisione con rinvio, al pari dell’operato della Corte di Cassazione, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti ormai acquisiti al processo; nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione - come nella specie - la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice, il quale conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al capo della sentenza sul quale si è pronunciata la Cassazione annullando con rinvio. Osserva, tuttavia, questo Collegio, in coerenza con l’insegnamento dalla Suprema Corte di Cassazione, che “in quest’ultima ipotesi (…) il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. Civ., Sez. I, 26 agosto 2004, n. 17004; Cass. Civ., Sez. III, 16 maggio 2003, n. 7635).