DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:    DECISIONE N.  082CFA del 26 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione adottata dalla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale – regione Abruzzo, pubblicata con C.U. n. 41 del 07.01.2020

Impugnazione Istanza: Presidente Federale/ASD Antonio Padovani Futsal- ASD Atletico Silvi

Massima: Infondata è l’eccezione di litispendenza avanzata dalla difesa del sodalizio resistente, per la contemporanea pendenza del procedimento innanzi al Collegio di Garanzia per impugnazione promossa dalla L’art 2, comma 6, CGS CONI recita: “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. Ritiene questa Corte che l’istituto della litispendenza, regolato dall’art. 39 c.p.c., rientri certamente tra i principi e norme generali del processo civile di cui alla disposizione appena citata in quanto diretto ad evitare duplicazioni di sentenze e possibili contrasti di giudicati (ne bis in idem); per questo motivo si considera istituto di ordine pubblico (processuale). In questo senso è stato considerato che, ove in relazione alla stessa controversia, siano state presentati in tempi diversi due ricorsi, si applica il principio "ne bis in idem", affermato dall'art. 39 cod. proc. civ. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, il quale non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda (Cass. SS.UU. n. 8527/2007). Con la conseguenza che l’istituto, in assenza di diversa regolamentazione prevista dal Codice di giustizia della FIGC, deve trovare applicazione nei procedimenti di giustizia sportiva in ambito endofederale. Sennonché, per procedere all'applicazione dell’istituto della litispendenza, è necessario verificare la sussistenza dell'identità tra le due cause in questione. E’ noto che, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. si ha una stessa causa quando le parti processuali sono le medesime e le due cause abbiamo la medesima causa petendi e il medesimo petitum (per tutte, sin da Cass. Civ., Sez. III, 19.01.2001, n. 792). In particolare, sulla indispensabilità dell’identità delle parti processuali si veda, da ultimo, Cass. Civ., Sez VI, 12.02.2018, n. 3306. Orbene, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, non sussiste il requisito essenziale dell’istituto della litispendenza: quello delle pronunce riguardanti la “stessa causa”. Conviene prendere le mosse dall’art. 102, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.”. In sostanza, in tale peculiare gravame, la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale - ossia il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum – assume connotati diversi da quelli tipici dei giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale. Ciò del resto, è immediatamente evidente dall’elencazione delle competenze di questa Corte delineata dall’art. 98, che colloca in due distinti commi “i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale” (comma 1) e il “reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale” (comma 2). Tali caratteri peculiari del reclamo del Presidente federale sono poi confermati – con tutta evidenza – dalla circostanza che il Codice ha ritenuto di dedicare un autonomo articolo a tale gravame: l’art.102. E appare subito palese che il diritto sostanziale in forza del quale viene chiesto il petitum – e quindi i  vizi deducibili - non  si  sostanziano solo  nella  contraddizione della  decisione impugnata rispetto al parametro legittimità/illegittimità ma anche nella “inadeguatezza” della medesima. Il che sta a voler dire che ciò che viene in rilievo è anche l’idoneità della pronuncia impugnata a incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo – e in definitiva sulla sua unità - di cui il Presidente federale è il massimo garante. In questo senso, del resto, si spiega anche il termine previsto per tale rimedio (sessanta giorni, art. 102, comma 2) vistosamente più lungo rispetto a quello ordinario. Si tratta, quindi, di un istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della Giustizia sportiva; e non a caso la funzione decisoria è stata affidata alla Corte federale d’appello, massimo organo della giustizia sportiva federale. In realtà, a ben vedere, può dubitarsi anche dell’identità delle parti processuali nei due giudizi - il procedimento deciso dal Collegio di Garanzia del CONI e il reclamo all’esame di questa Corte - requisito indispensabile, come visto, affinché possa dichiararsi la litispendenza. Sotto tale profilo, come è stato notato da autorevole dottrina, la legittimazione del Presidente federale, nel caso dell’articolo 102, non è correlata, a differenza delle ipotesi ordinarie d’azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, alla titolarità di una posizione giuridica soggettiva e alla sua lesione, ma soltanto alla natura dell’organo. Nel procedimento deciso dal Collegio di Garanzia una delle parti è stata la FIGC, che non è parte nel reclamo all’esame di questa Corte, ove invece è parte il Presidente Federale in virtù del potere proprio, quale Organo della Federazione (cfr., art. 5, comma 2 lettera b, dello Statuto Federale), di impugnare le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva individuati nell’art. 102, comma 1, CGS. Un istituto che non vede la Federazione titolare del potere de quo né parte nel conseguente procedimento, Federazione che giammai potrebbe impugnare, quantomeno in ambito federale, un provvedimento adottato da un organo di giustizia operante al proprio interno. Ciò che, invece, può fare l’Organo Presidente Federale (nell’esercizio di questo specifico potere) nel perseguimento dell’interesse alla corretta applicazione delle regole della giustizia federale. Interesse che, a ben vedere, avvicina questa titolarità del Presidente Federale più a una potestà che a un potere. Tale potestà riecheggia in qualche modo, quella che il codice di procedura civile attribuisce al prefetto (artt. 41 e 368) che può sindacare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario nella tutela “dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione” pubblica. A questa constatazione si affiancano il contenuto del reclamo stesso che è finalizzato, pur prendendo necessario spunto dalla vicenda sottostante, alla corretta applicazione dell’art. 95, comma 2, NOIF e alle conclusioni limitate, nella specie, alla riforma della decisione impugnata in affermazione del principio di diritto invocato.

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