Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 227/CSA del 23 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16 maggio 2023

Impugnazione – istanza: SSDARL Città Di Varese/U.S. Folgore Caratese ASD

Massima: Circa la irregolarità delle porte di giuoco….non possono accogliersi le eccezioni avanzate dalla difesa della Caratese in ordine alla riserva scritta formulata, ai sensi dell’art. 67, comma 4, C.G.S., dalla società reclamante. La riserva, infatti, è stata tempestivamente avanzata dalla Città di Varese prima dell’inizio della gara, con oggetto “la verifica delle misure regolamentari dell’altezza delle porte di gioco”. Le censure qui svolte dalla reclamante attengono al medesimo vizio di conformità del terreno di gioco, sicché non poteva ravvisarsi alcun onere formale, dopo le operazioni di scavo e sistemazione delle linee di porta, di reiterazione della riserva scritta. Sotto altro profilo, la riserva risulta ritualmente sottoscritta dal sig. …., dirigente accompagnatore identificato nella distinta ufficiale di gara e certamente abilitato a svolgere tale incombenza.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 083 CSA del 12 Febbraio 2021

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale Com. Uff. n. 87 del 13.01.2021

Impugnazione – istanza: Real Aversa 1925/Taranto F.C. 1927 SRL

Massima: Confermata la decisione del  Giudice  sportivo che  ha  dichiarato inammissibile il reclamo a mezzo del quale la società aveva contestato la regolarità delle dimensioni del terreno di gioco sul quale è stata svolta la gara, per aver la stessa ritirato la riserva scritta...Nei casi in cui si controverta della regolarità del terreno di gioco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, e 67, comma 4, CGS, il Giudice sportivo può conoscere delle relative controversie solo a condizione che il ricorso degli interessati sia stato preceduto da specifica riserva scritta presentata, prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro. Si tratta di una precisa condizione di procedibilità, la cui assenza è non ovviabile a posteriori, finalizzata a dare ingresso alle verifiche tese, in caso di conferma della non regolarità all’esito dei necessari rilievi metrici, a impedire lo svolgimento della gara. La richiesta scritta di cui sopra è onere della società interessata, che ne conserva la disponibilità. Essa è per conseguenza ritirabile, come accaduto nel caso di specie, perfino se, come emerge dal referto riguardo alla vicenda che ne occupa, i rilievi metrici di competenza della terna arbitrale siano in corso di svolgimento (con l’effetto, evidentemente, di impedirne l’ultimazione). Per quanto  qui interessa,  la  richiesta scritta  è stata  sì effettivamente  presentata  prima dell’inizio della gara dall’ASD Real Aversa 1925 ma poiché - mentre la terna era intenta a procedere al necessario rilievo metrico – l’istanza è stata ritirata, la gara ha avuto inizio perché non vi era alcuna specifica richiesta scritta (di verifica della regolarità del campo), produttiva di effetti, che lo impedisse. A nulla vale, agli effetti del petitum del presente giudizio, che detta richiesta sia stata poi ripresentata nell’intervallo fra primo e secondo tempo, in quanto a gara ormai in corso la Regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e in specie la Decisione Ufficiale FIGC n. 1, ai punti 3 e 4, esclude la verifica da parte dell’arbitro – si ripete, a partita iniziata - di dedotte irregolarità già esistenti a inizio gara.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 152/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 064/CSA del 13 Dicembre 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BOLZANO/ESTE S.R.L. DEL 04.11.2018

Massima: Innanzi tutto, non sussisteva l’affermata inammissibilità del reclamo della A.C. Este al Giudice Sportivo (pur apparendo la questione priva di rilievo pratico, avendo esso Giudice accertato d’ufficio, ai sensi dell’art. 29, 6° comma, lett. a), l’irregolarità dei pali delle porte e conseguentemente sanzionato la Virtus Bolzano, quantunque non nel senso auspicato dalla reclamante). La disposizione di cui all’art. 29, 6° comma, lett. b) C.G.S., difatti, pur nella sua formulazione poco felice, non può che essere correttamente interpretata (come sostenuto dalla reclamante) nel senso che il procedimento di presentazione della riserva si svolge diversamente a seconda che la presunta irregolarità venga rilevata prima dell’inizio della gara, nel qual caso la riserva deve essere presentata per iscritto “dalla società”; ovvero venga rilevata durante la gara, nel qual caso la riserva viene invece presentata verbalmente all’arbitro dal capitano della squadra interessata, alla presenza del capitano della squadra avversaria. Depongono in tal senso sia il dato meramente letterale (“dalla società”, per la riserva scritta), sia la logica considerazione che il capitano di una squadra assume tale veste ufficiale solo a seguito della consegna delle distinte all’arbitro, il che comporterebbe, a seguire l’interpretazione del Giudice Sportivo, l’aberrante conseguenza di subordinare a tale consegna  la presentazione della riserva scritta per presunte irregolarità già rilevate anche diverso tempo prima dell’inizio della gara. A ciò si aggiunga che se le modalità di presentazione della riserva fossero uniche (nel senso di riservarla sempre e solo ai capitani), non avrebbe ragion d’essere la distinzione tra irregolarità rilevate prima della gara e irregolarità rilevate nel corso o al termine di essa. Non sussisteva pertanto la dichiarata inammissibilità del reclamo della A.C. Este, quantunque, come si è detto, il Giudice Sportivo abbia comunque pronunciato nel merito ai sensi dell’art. 29, 6° comma, lett. a) C.G.S. (circostanza questa che non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice, ex art. 36 bis, 4° comma, ult. parte, C.G.S.).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 23 gennaio 2006 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 31 del 7.12.2005

Impugnazione – istanza: Appello della Pol. Cepagatti Vi.Va. avverso decisioni merito gara Pol. Cepagatti Vi.Va./S.S. Carsoli Calcio a 5 del 29.10.2005

Massima: Quando la società non presenta all’arbitro, prima dell’inizio della gara, riserva scritta concernente le dimensioni del campo di giuoco, né, conseguentemente, preannuncia reclamo entro il termine previsto dalla citata norma, ovvero le ore 24 del giorno successivo alla disputa della gara, erroneamente il Giudice Sportivo da luogo ad accertamenti d’ufficio non consentiti. Il procedimento d’ufficio poteva fondatamente instaurarsi ove, dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale, fossero emerse risultanze significative al riguardo delle dimensioni del terreno di giuoco; di contro, nel referto arbitrale l’ufficiale di gara, proprio a proposito del terreno di giuoco, non rilevò alcuna anomalia da segnalare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 21 Febbraio 2005 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 26 del 13.1.2005

Impugnazione - istanza:Reclamo della società Club Azzurri Brescia avverso decisioni merito gara Calcinatese/Club Azzurri Brescia del 28.11.2004

Massima: La riserva scritta va presentata all’arbitro prima della gara e non al termine della stessa, in violazione dell’art. 24 comma 7 lettera a) C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C Riunione del 9 giugno 2003 n.16 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 45 del 22.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Toscana Sport avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare in ordine alla regolarità della gara Firenze Ovest/Toscana Sport del 4.4.2003

Massima: Quando nel supplemento al proprio rapporto arbitrale il d.d.g. dichiara che a fine gara gli veniva consegnato il reclamo della società che allegava al rapporto di gara, orbene, poiché tale atto costituisce, secondo costante giurisprudenza della CAF, fonte privilegiata di prova, non può revocarsi in dubbio, oltretutto in assenza di qualsivoglia concludente prova in senso contrario fornita dall’appellante, che la riserva sulla regolarità delle porte del campo di giuoco sia stata da quest’ultima presentata al d.d.g. posteriormente alla conclusione della gara, rendendo così inammissibile il reclamo successivo proposto, per violazione della chiara prescrizione contenuta nell’art. 24, comma 7, C.G.S. che prevede la presentazione della riserva scritta prima dell’inizio della gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 14 Febbraio 2002 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 29 del 17.01.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cisco Collatino avverso decisioni merito gara non disputata Campionato Regionale Allievi Cisco Collatino/Sporting Pontecorvo del 25.11.2001

Massima: L’applicazione del comma 7 lett. b) dell’art. 24 C.G.S., secondo cui la riserva scritta va presentata “prima dell’inizio della gara”, presuppone, ovviamente, che la gara abbia avuto – o poteva avere – inizio. Nella specie, viceversa, lo svolgimento della gara fu materialmente impedito da una circostanza che, in punto di fatto, è pacifica, e cioè dalla inagibilità del campo a causa dell’accertata irregolarità della misura delle porte. Per cui il tempo di attesa, per ricondurre le porte alla giusta dimensione e rivelatasi poi inutile, non incide sulla presentazione della riserva scritta.

Massima: Secondo i principi generali, la decadenza da un diritto deve essere espressamente prevista, laddove, così nelle N.O.I.F. come nel C.G.S. non si rinviene norma alcuna che commini la decadenza dal reclamo nel caso in cui la riserva sia stata presentata oltre il termine di cui all’art. 54 delle citate N.O.I.F.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 31/C Riunione del 22 maggio 1998 - n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 190 del 16.5.1998

Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Afragola avverso decisioni merito gara calcio a Cinque Angolana/Afragola del 9.5.1998

Massima:La società che ritiene la irregolarità del campo di giuoco deve presentare riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara ed inviare il reclamo al Giudice Sportivo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 24 luglio 1997 - n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 42 del 24.4.1997

Impugnazione - istanza: Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso decisioni merito gara Helvia Recina/Moglianese del 5.4.1997

Massima: Nel caso in cui il campo di giuoco non ha i requisiti richiesti dalle norme vigenti, la reclamante deve presentare riserva scritta all'arbitro prima dell'inizio della gara, come espressamente richiede l'art. 18 comma 3 C.G.S., altrimenti il reclamo è inammissibile.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione del 18 aprile 1996 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 36 del 29.2.1996Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Esanatoglia avverso decisioni merito gara Cerretese/Esanatoglia del 13.1.1996

Massima: La gara non può essere disputata su campo diverso da quello fissato dal comunicato ufficiale, per cui qualora l’arbitro decida di iniziare la gara su campo diverso, nonostante la riserva scritta presentatagli dalla squadra ospitata che si oppone alla disputa dell’incontro per il mutamento del campo di giuoco, deve essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara alla società ospitante poiché l’arbitro non avrebbe dovuto dirigere l’incontro.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 4 gennaio 1996 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata:Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 84 del 17.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello della S.C. Afragola avverso decisioni merito gara Calcio a Cinque Afragola/Avezzano del 30.9.1995

Massima: Il verbale di omologazione è un requisito di legittimità almeno iniziale, in quanto appare innegabile che la possibile modifica - per gli eventi più vari - del medesimo sia circostanza storica da accertare volta per volta ove sia stata proposta la riserva scritta prima della gara, alla quale le norme regolamentari subordinano addirittura la reclamabilità del corretto svolgimento della gara stessa. Che tale accertamento sia sempre richiedibile all'arbitro è confermato dalla decisione ufficiale della FI.G.C. ad integrazione della Regola 1 del Regolamento di Giuoco, secondo la quale "le società ospi-tanti, responsabili del regolare allestimento del campo di giunco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarità del terreno”; non altrimenti che a garanzia del controllo spettante alla società ospitata, tale decisione potrebbe interpretarsi. Pertanto, alla presentazione della citata riserva scritta, l'arbitro è tenuto ad effettuare le opportune misurazioni, con il duplice scopo: a) di controllare la regolarità delle dimensioni; b) di consentire, ove il controllo sia negativo, la regolarizzazione da parte della società obbligata, la quale evidentemente può all'uopo impiegare tutto il tempo massimo d'attesa che le norme vigenti le attribuiscono. Quindi, da un lato la presenza di un verbale di collaudo (ancorché recante misure non conformi a quelle stabilite dalla F.I.G.C. in deroga legittima alle regole di giuoco) non impedisce la presentazione della riserva, che non può in base ad esso essere elusa; dall'altro tale presentazione vincola l'arbitro ad un comportamento ineludibile, proprio perché finalizzato al duplice scopo di cui sopra. Pertanto, il Direttore di gara, cui la riserva era stata consegnata, non può rifiutarsi di effettuare la necessaria misurazione, impedendo da un lato di constatare che il campo eccedeva in larghezza le dimensioni stabilite dalle citate decisioni ufficiali e dall'altro, non dando alla società ospitante la possibilità di provvedere alla regolarizzazione. Solo nel caso che a ciò non si fosse provveduto, sarebbe stata possibile - nell'accertata irregolarità delle misure - applicare alla medesima la punizione sportiva di perdita della gara. L'omesso adempimento degli obblighi regolamentari da parte dell'arbitro, impone invece che la gara stessa (della cui regolarità per l'aspetto qui in esame non è possibile dare un giudizio certo) sia nuovamente disputata.

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