Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima - Decisione n. 19 del 09/05/2024
Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R Toscana FIGC- LND, pubblicata nel C.U. n. 42 del 28 dicembre 2023, con la quale è stato accolto il reclamo della A.S.D. Marina di Massa 2023 e, per l'effetto, è stata annullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, pubblicata sul C.U. n. 24 del 7 dicembre 2023 (che aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e, per l'effetto, aveva inflitto alla società Marina di Massa 2023 la punizione sportiva della perdita della gara Marina di Massa
- Pontremoli con il punteggio di 0-3), ripristinando il risultato acquisito sul campo (2-1 in favore della A.S.D. Marina di Massa).
Impugnazione Istanza: A.S.D. Pontremoli F.C. / FIGC / Comitato Regionale Toscana della FIGC – LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI
Massima: Accolto il ricorso e, per l’effetto, annullata la decisione impugnata perché il ricorso in appello è stato proposto tardivamente rispetto ovvero oltre il termine delle ore 12 del giorno successivo alla gara previsto dalla delibera n. 76/A del 21.08.2023….Giova premettere che, secondo il principio iura novit curia, di cui all'articolo 113, comma 1, del c.p.c., viene fatta salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio (Cass. civ., sez. III, 23 novembre 2022, n. 34432), il che si traduce, ovviamente, in un potere/dovere del giudice (specialmente quello di legittimità) di presidiare la tenuta del sistema ordinamentale laddove principi generali sia sostanziali che processuali vengano violati. Orbene, nella vicenda che ci occupa vengono narrati due episodi processuali: uno, di primo grado, che accoglie il ricorso in assenza di controparte che ha scelto la contumacia ed uno, in secondo grado, liddove la parte inizialmente contumaciale (in primo grado) solleva una questione procedurale che ben avrebbe potuto sollevare in primo grado (è d’uopo precisare che il processo di primo grado risulta ritualmente comunicato alla parte odierna resistente che ha condotto alla riforma della prima decisione). Il richiamo che il codice di Giustizia Sportiva del CONI fa all’applicabilità delle norme processuali civili (art. 2, comma 6, CGS) fa sì che trovino ingresso nel processo sportivo l’insieme delle regole e delle preclusioni che il richiamato codice stabilisce e, pertanto, con riferimento al sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la garanzia della ragionevole durata del processo, espressamente sancita dall'art. 111, comma 2, cost., deve fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali, per essere oggetto oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato, non meno di quello di un giudizio equo e imparziale. L'opera ermeneutica, pertanto, deve essere sorretta dalla consapevolezza che i termini acceleratori e le preclusioni volte a impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova sono funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio della ragionevole durata e quello a esso correlato della economicità del giudizio. Il regime delle preclusioni di cui alla ricordata normativa, pertanto, ha inteso raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza del processo e il diritto di difesa delle parti, onde evitare una modifica o un ampliamento del "thema decidendum" (sul punto anche Cass. Civ., sez. II, 20 marzo 2007, n. 6639). Fatta questa premessa di ordine sistematico ed anche metodologico, non può non rilevarsi che talune eccezioni debbono essere proposte e/o rilevate nei tempi processuali assegnati dall’ordinamento processuale, sotto pena, in difetto, della loro improponibilità, con la cristallizzazione di quanto avvenuto. Va annoverata, tra le eccezioni soggette alle preclusioni decadenziali processuali sicuramente quella relativa alla tardività di un ricorso o di un reclamo o di qualsiasi altro atto di impugnazione, specialmente laddove lo stesso motivo (la tardività) non sia stato né eccepito dalla parte che vuole avvalersene né dal giudice d’ufficio e neppure dalla parte in sede di gravame quale specifico motivo di impugnazione. Il detto principio trova cittadinanza diffusa nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per cui è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo del reclamo in primo grado), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. (Cass. Civ., sez. III, 10 marzo 2021, n. 6762). Non v’è chi non veda come, nella vicenda oggetto di scrutinio, la parte oggi resistente abbia proposto un gravame in appello senza chiedere come specifico motivo la tardività del reclamo di primo grado, che è stata rilevata d’ufficio (erroneamente per quanto espresso dalla Corte Sportiva di Appello) e che doveva e poteva essere risolta in primo grado laddove la odierna resistente, ritualmente notiziata del processo, ha scelto la strada della contumacia. Orbene, ricordando che, a mente dell’art. 2969 c.c., la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione, non può non affermarsi che la mancata proposizione della eccezione in primo grado della decadenza dal reclamo per decorso del termine non può essere riproposta in appello (peraltro, ciò non è avvenuto specificamente come motivo specifico di gravame), né può essere rilevata d’ufficio, essendo una attività, quella soggetta a preclusioni, riservata alla parte. Sul punto, una risalente, ma mai contraddetta, giurisprudenza di legittimità ha osservato che, “ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., la decadenza, di regola, non è rilevabile di ufficio, per cui, in tanto la questione della tempestività dell’azione può sorgere, in quanto l’interessato sollevi la relativa eccezione, la quale deve consistere non solo nella menzione di un fatto storico, ma anche nella chiara, seppure non formale, manifestazione della volontà di avvalersi dell’effetto, estintivo dell’altrui pretesa, che a quel fatto la legge ricollega (Cass. Civ., sez. II, 5 marzo 1987, n. 2330 e, più recentemente sulla inammissibilità della eccezione in sede di gravame, Cass. Civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20661). Milita, peraltro, a favore di tale ricostruzione il testo dell’art. 112 c.p.c., per il quale “ll giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti” e che, nel caso che ci occupa, l’eccezione di decadenza dal proporre il reclamo (in primo grado) sia eccezione in senso stretto, che, come è noto, consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda principale, accorda ad una parte il potere di neutralizzare il diritto della controparte (Cass. Civ., sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12980). Non v’è chi non veda come la medesima eccezione sconti preclusioni processuali tali da non poter essere né proposta per la prima volta in appello né, tanto meno, essere rilevata dal giudice cui spetta tale potere unicamente per le eccezioni in senso lato. Valga, ad adiuvandum, il principio per il quale le eccezioni non rilevabili d'ufficio sono solo quelle nelle quali la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (Cass. Civ., sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 409). Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello ha errato nella sua delibazione e, pertanto, il ricorso va accolto e la decisione di secondo grado va cassata.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 175/CSA del 04 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1224 del 26.4.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Arzignano C5
Massima: E’ inammissibile per tardività il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva rigettato il ricorso con il quale si richiedeva la perdita della gara per posizione irregolare di tesseramento del calciatore in quanto proposto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, rappresentata dal C.U. FIGC n. 173/A del 4.3.2021, recepito dai CC.UU. n. 212 del 5.3.2021 della L.N.D. e n. 792 del 5.3.2021 della Divisione Calcio a Cinque. In base al predetto C.U. n. 173/A (“Abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare dei campionati di serie A-A2-B maschile e serie A-A2 femminile, under 19 maschile e femminile e che si disputeranno a partire dal giorno 15 marzo 2021 -Stagione sportiva 2021/2021”), il termine per presentare il preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale avverso le decisioni del Giudice Sportivo è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare, mentre il termine entro il quale deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte è fissato alle ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Sta di fatto che la A.S.D. Arzignano, a fronte della decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. della Divisione Calcio a Cinque n. 1224 pubblicato il 26.4.2021, ha prodotto il proprio contestuale “preannuncio e contestuale reclamo alla Corte Sportiva di Appello Nazionale” solo alle ore 18.55 del giorno successivo, cioè oltre il termine previsto dalla suddetta disposizione regolamentare per il preannuncio. Né alcun rilievo possono spiegare le circostanze, invocate dalla reclamante, circa la pubblicazione della decisione impugnata solo alle ore 21.54 del 26 aprile e la mancata comunicazione della decisione medesima. Nel primo caso, difatti, pur essendo tenuto il Giudice Sportivo a pronunciarsi entro le ore 12.00 del giorno successivo alla presentazione del ricorso, in base alla medesima disposizione regolamentare “la decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata”, senza cioè alcun vincolo di orario. Peraltro, a tutto voler concedere, quand’anche si volesse interpretare estensivamente la suddetta disposizione, nel senso cioè che l’indicazione di tali 4 orari (le 12.00 per la pronuncia e le 24.00 per il preannuncio) potrebbe lasciar intendere la possibilità di usufruire di un termine comunque di 12 ore dalla pubblicazione della decisione, in ogni caso il preannuncio (colpevolmente presentato in uno al reclamo) risulterebbe tardivo, in quanto presentato, come detto, solo alle ore 18.55 del giorno successivo e dunque ben oltre 12 ore dalla pubblicazione della decisione. Nel secondo caso, non essendo previsto alcun onere di comunicazione (peraltro superfluo, atteso che tanto il C.U. n. 173/A, quanto l’art. 68, comma 3, C.G.S., prevedono che la decisione del Giudice Sportivo deve essere pubblicata il giorno stesso della pronuncia), non può che valere la generale presunzione di cui all’art. 4, comma 3, C.G.S., ai sensi del quale i comunicati ufficiali (nella cui forma è stata pubblicata la decisione impugnata) si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione. Pubblicazione che, nel caso di specie, la società reclamante aveva comunque l’onere di verificare, a fronte degli strettissimi termini imposti dalla procedura adottata.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 59 del 19/09/2018
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva Territoriale di Appello c/o C.R. Lombardia FIGC - LND, di cui al C.U. n. 69 del 24 maggio 2018, resa nel procedimento di impugnazione instaurato dal ricorrente contro il provvedimento di squalifica fino al 30 giugno 2020, irrogato, a carico del medesimo, dal Giudice Sportivo Territoriale (Comitato Lombardia) in seguito ai fatti occorsi al termine della gara U.S. Orione/Rozzano Calcio, valida per la 30^ giornata del Campionato di Seconda Categoria Milano, Girone S, del 29 aprile 2018.
Parti: S. L./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Annullata con rinvio la decisione della CSAT, che aveva dichiarato inammissbile il reclamo perché presentato oltre le 48 ore previste dal regime di abbreviazione termine, in quanto tale restrizione temporale viola il diritto di difesa….giova richiamare l’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l’art. 2 dei Principi di Giustizia Sportiva, i quali, nell’enunciare i principi del processo sportivo, dispongono che tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il Procedimento sportivo, inoltre, attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Sebbene le Federazioni Sportive siano dotate di una autonomia propria delle istituzioni intermedie, che si sostanzia in una autonomia statutaria, la stessa è comunque soggetta al rispetto di una serie di principi e di obblighi, che impongono doveri di conformazione nell’elaborazione degli Statuti e/o degli atti normativi interni ai principi dell’ordito regolatorio che fa capo al CONI (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 26 aprile 2016, n. 5). Ebbene, l’art. 36 CGS FIGC disciplina i procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e statuisce, al secondo comma, che “Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello territoriale che si intende impugnare”. Il CGS FIGC prevede, inoltre, all’art. 33, comma 11, che il Presidente Federale possa stabilire un’abbreviazione dei termini previsti dal codice “nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti”. In virtù di tale disciplina il Presidente Federale ha disposto l’abbreviazione del termine di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati indicati nel C.U. n. 110/A, anticipandolo, per i procedimenti di seconda e ultima istanza avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, alle ore 12 del secondo giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento oggetto di censura, al fine di sollecitare lo svolgimento delle competizioni. Sebbene, infatti, l’anticipazione del termine di impugnazione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo nelle ultime quattro giornate di campionato sia finalizzata a garantire il celere accertamento delle irregolarità in vista della fine delle competizioni, tale termine non può certamente determinare la violazione o la eccessiva riduzione delle prerogative di difesa dei soggetti sanzionati. Non si dubita, infatti, dell’astratto potere di conformare il termine ad impugnare, che rientra nei poteri del Presidente Federale in base alla richiamata disciplina del CGS FIGC, quanto piuttosto del suo esercizio nel caso concreto. La sanzione di squalifica irrogata nel caso di specie è pari a 25 mesi (fino al 30 giugno 2020) e l’applicazione della Delibera ha l’effetto di ridurre a 48 ore il termine per predisporre e attivare l’atto di impugnazione da parte del ricorrente. Tale ristrettissimo termine costituisce - ad avviso del Collegio - una violazione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali della giustizia sportiva. L’art. 24 della Costituzione, l’art. 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali e l’art. 6 della CEDU, nonché la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, adeguatamente richiamata nelle difese di parte, enunciano il diritto di difesa quale diritto inviolabile dei singoli, che si sostanzia nel diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice e al diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare adeguatamente la propria difesa. La giurisprudenza delle corti sovranazionali può senz’altro essere applicata nell’ordinamento sportivo, tenuto conto che i principi del giusto processo devono essere rispettati anche dinanzi agli organi di giustizia sportiva (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 5 maggio 2016, n. 19). Il termine di 48 ore per la preparazione delle contestazioni in giudizio di una squalifica ultra biennale non appare all’evidenza idoneo a consentire al soggetto sanzionato lo svolgimento delle varie attività necessarie per la propria difesa: individuare un difensore, consentire a questo di potere, considerato il normale volume di lavoro professionale e la complessità del caso, consultarsi con il proprio cliente, studiare la questione, elaborare una strategia difensiva e redigere adeguatamente gli atti di causa. La violazione del diritto di difesa può essere apprezzata anche sotto il profilo della decorrenza del termine di impugnazione di 48 ore. Difatti, le decisioni degli organi di giustizia sportiva, in virtù dell’art. 34, comma 2, CGS FIGC, devono essere pubblicate integralmente, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione. Inoltre, l’art. 13, comma 2, NOIF FIGC prevede che le decisioni si presumono conosciute dal momento della pubblicazione e, salvo che non siano previste specifiche modalità di notifica, tale momento costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 4 giugno 2018, n. 33). Nel caso di specie, non essendo previste particolari forme di notifica o comunicazione del comunicato ufficiale, il termine di 48 ore per la proposizione del reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello territoriale - già di per sé inidoneo ut supra - inizia a decorrere dal momento della pubblicazione del comunicato, rendendo ulteriormente gravosa la possibilità di conoscere immediatamente il contenuto della decisione e predisporre la difesa.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 15 Marzo 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 210/CGF del 26 Marzo 2010 n. 1 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 123 dell’11.3.2010
Impugnazione – istanza: 1) Reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza F.C. Bolzano Bozen 1996 avverso decisioni merito gara di Coppa Italia Dilettanti Bolzano/Miranese del 10.3.2010 Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto alla CGF oltre il termine previsto dall’art. 37 comma 7 C.G.S. richiamato dal Comunicato Ufficiale n. 42/A, pubblicato il 5 agosto 2009, in quanto trattandosi di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo introdotto con procedura d’urgenza, lo stesso, andava proposto entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice di primo grado.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 Aprile 2009 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 03 Maggio 2010 n. 1 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – com. uff. n. 659 del 19.4.2010
Impugnazione – istanza: 1) Reclamo del San Giorgio Calcio A 5 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara - fase di play off del Campionato Nazionale Under 21 calcio A 5 - Cus Ancona/San Giorgio C/5 del 18.4.2010
Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la decisione del giudice sportivo che ha irrogato alla società la sanzione della perdita della gara per non essersi presentata sul campo in occasione della gara di ritorno Play Off, quando lo stesso è giorno alla segreteria di detto organo alle ore 9,11 del 19.4.2010, e cioè 11 minuti primi dopo la scadenza prevista – ore 9 – dal Com. Uff. n. 79/A del 19.1.2010 della F.I.G.C.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 38 dell'11 .5.2000
Impugnazione - istanza:Appello del C.C. Inter Copial Putignano avverso decisioni merito gara Cassano Murge/Inter Copial Putignano del 30.4.2000
Massima: Con la deliberazione pubblicata nel Comunicato Ufficiale, il Presidente Federale determina le modalità procedurali, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini dinanzi agli organi di giustizia sportiva, per le ultime tre giornate dei Campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 197/CGF del 18 Marzo 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 29 Aprile 2010 n. 3 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 543 del 16.3.2010
Impugnazione – istanza: 3) Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza della Pol. D. Futsal Tirrenia avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Under 21 Atlante Grosseto/Futsal Tirrenia del 14.3.2010
Massima: Ai sensi, infatti, di quanto disposto nel Com. Uff. della F.I.G.C. n. 80/A del 19.1.2010 i ricorsi, con procedura di urgenza, a questa Corte devono essere presentati nel termine indicato nell’art. 37, comma 7 C.G.S. e, cioè, entro le ore 12,00 del giorno feriale successivo a quello di pubblicazione del Com.Uff. riportante la decisione oggetto dell’impugnazione.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 193/CGF del 12 Marzo 2009 n. 9 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 240/CGF del 29 Aprile 2010 n. 9 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 116/DIV del 9.3.2010
Impugnazione – istanza: 9) Ricorso del sig. A.G. avverso la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva inflittagli seguito gara Barletta/Catanzaro del 7.3.2010 Massima: Il reclamo non è ammissibile atteso che il procedimento d'urgenza, ex art. 37, comma 8, C.G.S. non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 25 Febbraio 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 29 Aprile 2010 n. 4 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV/C del 23.2.2010
Impugnazione – istanza: 4) Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza della S.F. Aversa Normanna S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 1 gara effettiva al calciatore B. M., inflittagli seguito gara Cassino/Aversa Normanna del 21.2.2010
Massima: Il ricorso d’urgenza ex art. 37 C.G.S. è inammissibile ai sensi dell’art. 35, 3 comma, C.G.S. non essendo stato presentato nei termini prescritti nella norma richiamata.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 9 Aprile 2009 n.5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 213/CGF del 27 Maggio 2009. n. 5 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 571 del 6.4.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso S. D. S. Lazio Colleferro avverso le sanzioni: - della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6; - penalizzazione di 1 punto in classifica con conseguente estromissione dal prosieguo della manifestazione; seguito gara Lazio Colleferro Calcio a 5/Brillante Calcio a 5 del 5.4.2009 play-off Campionato Nazionale Under 21
Massima: A norma infatti di quanto stabilito dalla F.I.G.C. col Com. Uff. n. 90/A del 26.1.2009, in tema di abbreviazione dei termini procedurali relativi alla fase play-off della competizione, il reclamo contro la decisione adottata in prima istanza deve pervenire alla CGF entro e non oltre le ore 9,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del Com. Uff. riportante la delibera impugnata.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 160/CGF del 2 Aprile 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 27 Maggio 2009. n. 6 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 555 dell’1.4.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso A.S. Coop Atlante avverso decisioni merito gara di play-off calcio a cinque under 21 Poggibonsese/Coop Atlante del 29.3.2009
Massima: Il ricorso avverso la regolarità della gara (gara play-off), avanzato nella vigenza delle disposizioni abbreviative dei termini processuali di cui al Com. Uff. n. 90/A della F.I.G.C., deve essere proposto inviando alla società controinteressata il proprio reclamo entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello dell’effettuazione della gara, onde consentire alla stessa controinteressata di produrre proprie controdeduzioni entro le ore 11.00 del medesimo giorno. In mancanza il ricorso è inammissibile.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/CGF Riunione del 24 luglio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 4/CGF Riunione del 9 luglio 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 103 del 25.6.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C.F. Milan avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Primavera Femminile ACF Milan/Atalanta Femminile del 15.6.2008
Massima: E’ inammissibile il ricorso al Giudice Sportivo sia perché inoltrato all’inesistente Ufficio Giustizia Sportiva della Divisione Calcio Femminile e sia perché formalizzato in modo errato. Il Com. Uff. n. 98 del 4.6.2008 relativo alla materia non contiene l’espressione “inderogabilmente” in relazione al termine (mezz’ora) in cui il reclamo deve essere consegnato in forma scritta all’arbitro, ma non può essere trascurato che a sensi dell’art. 38.6 C.G.S. “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori. E’ ben vero che, in astratto, il richiamato Com. Uff. 98/08 potrebbe considerarsi disposizione speciale, come tale derogatoria della lex generalis attribuente perentorietà ai soli termini “del presente Codice”, ma una siffatta prospettazione interpretativa appare contraria al diritto ed alla logica. Non è sostenibile, invero, che termini classificati perentori in sede di procedimento ordinario perderebbero tale caratteristica in occasione delle procedure relative alle fasi finali delle varie competizioni caratterizzate da maggiori esigenze di speditezza e celerità. Sotto altro profilo, non appare lecito supporre che il legislatore federale, emanando disposizioni aggiuntive al C.G.S. da valere in particolari occasioni, abbia potuto introdurre termini ridottissimi senza che gli stessi avessero carattere di perentorietà e potessero, quindi, venir liberamente superati.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN del 06 Giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Toscana - C.U. n. 50bis del 28.5.2008 – Campionato 1^ Categoria Play Off
Impugnazione – istanza: (315) Reclamo della società ASD Gallianese avverso le decisioni merito alla gara Gallianese-Bogo a Mezzano del 25.5.2008
Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CGF avverso la decisione della CD Territoriale quando non è stato proposto entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul CU del Comitato Regionale, a termini del disposto di cui al CU n. 68/A del 25.2.2008 e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN del 16 maggio 2008 n. 5 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 51 del 7.5.2008 – Campionato di 2^ Categoria
Impugnazione - istanza: (301) - Reclamo della società ASD Nuova Santantonese avverso le decisioni merito gara nuova Santantonese/Atletico Pedara del 3.5.2008
Massima: Ai sensi della normativa sulla abbreviazione dei termini procedurali, pubblicata sul C.U. n. 68/A del 25 febbraio 2008, i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte. (Nel caso in esame risulta che la società non ha rispettato la con testualità dell’invio di copia del reclamo alla società avversaria, atteso che tale copia è stata inviata alla controinteressata il giorno 5 maggio 2008 e per di più a mezzo di lettera raccomandata, non prevista dalla normativa sopra richiamata. Il reclamo doveva essere pertanto dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che la Società si era costituita con memoria, con la quale, peraltro, l’inammissibilità era stata eccepita).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN del 16 maggio 2008 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Friuli VG - C.U. n. 59 del 2.5.2008 – Campionato di Eccellenza
Impugnazione - istanza: (300) - Reclamo della Società ASD Union ‘91 avverso le decisioni merito gara Union 91/Torviscosa del 27.4.2008
Massima: Le norme sulla abbreviazione dei termini disposte dalla Presidenza Federale in relazione all’art. 33 comma 11 C.G.S., pubblicate sul C.U. n. 67/A del 25 febbraio 2008, prevedono che il ricorso deve essere trasmesso alla Commissione Disciplinare Nazionale via telefax entro il giorno successivo di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale. E’ di tutta evidenza che la norma non è stata rispettata dalla ricorrente, che avrebbe dovuto inoltrare il ricorso entro venerdì 3 maggio 2008, con conseguente tardività dello stesso. La tesi della ricorrente, che la normativa sulla abbreviazione dei termini non sarebbe applicabile alle ipotesi di impugnazione proposte ai sensi dell’art. 46 comma 4 CGS, non è fondata, rientrando nella competenza di questa Commissione anche i ricorsi avverso le decisioni delle CD Territoriali assunte ai sensi dell’art. 46 comma 3 CGS, con conseguente applicabilità della normativa di cui sopra.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 53/CDN del 12 maggio 2008 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 50 del 2.5.2008 – (Campionato di 1^ Categoria).
Impugnazione - istanza: (298) - Reclamo della società SS Scordia avverso le decisioni merito gara Scordia/D’Annunzio del 20.4.2008
Massima: Secondo quanto statuito dal Comunicato Ufficiale n. 68/A pubblicato in data 25.02.2008 e relativo all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play-off e play-out, “…l’eventuale appello alla Commissione Disciplinare Nazionale…deve essere proposto con atto motivato da trasmettere alla società contro interessata e, in uno alla prova di invio dell’atto da parte di tale società, alla stessa Commissione Disciplinare Nazionale. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale…”. (Nel caso di specie risulta che la reclamante abbia inviato il proprio atto alla Società controparte non a mezzo telefax, bensì a mezzo raccomandata del 3.5.2008, con ciò violando la norma sopra richiamata, che prevede esclusivamente e tassativamente l’utilizzo del telefax per l’inoltro dei reclami alla controparte e ciò a tutela delle esigenze di celerità nella discussione e decisione dei reclami durante la fase dei play-off e play-out ed a garanzia della pienezza dei diritti di difesa della controparte).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 53/CDN del 12 maggio 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia C.U. n. 49 del 24.4.2008 – (Campionato di Promozione)
Impugnazione - istanza: (286) - Reclamo della società USD Niscemi avverso le decisioni merito gara Noto/Niscemi del 5.5.2008
Massima: Secondo quanto statuito dal Comunicato Ufficiale n. 67/A pubblicato in data 25.02.2008 e relativo all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei campionati organizzati dai comitati regionali e delegazioni provinciali o distrettuali “…gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale a norma dell’art. 46 comma 3, C.G.S. dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo..”. Tali termini e la relativa procedura – che non prevede l’invio per via telefax come unico modo di attivazione del reclamo - devono ritenersi perentori ed inderogabili, in quanto dettati al fine di garantire da un lato la celerità delle decisioni durante la predetta fase dei Campionati e dall’altro i diritti di difesa delle società controinteressate. (Nel caso di specie risulta che la reclamante abbia inviato a mezzo telefax il proprio reclamo alla CDT solamente alle ore 13.00 del 07.04.2008, e quindi con un’ora di ritardo rispetto al termine perentorio stabilito dalla suddetta normativa . A ciò si aggiunga che dagli atti non risulta in alcun modo che la reclamante abbia inviato, nel termine di cui sopra, il proprio reclamo – attinente al giudizio davanti alla CDT - alla società controparte, con ciò configurandosi un’ulteriore violazione della predetta normativa. A nulla valgono le due lettere raccomandate effettuate dall’odierna reclamante, inoltrate verso le ore 17.00 del 7.4.2008, poiché la lettera raccomandata non è prevista come mezzo idoneo per la comunicazione del reclamo alle controparti in regime di abbreviazione dei termini, in ragione dei tempo incompatibili con la rapidità di tali provvedimenti. Pertanto, il reclamo doveva e deve ritenersi inammissibile e ben ha fatto la CDT a reputarlo tale).
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 50/CDN del 05 maggio 2008 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Abruzzo – C.U. n. 52 del 17.4.2008 – Campionato Calcio a Cinque Serie C
Impugnazione - istanza: (278) – Reclamo della società ASP Calcetto Avezzano avverso le decisioni merito gara Pro Calcetto Avezzano/Real Ortona del 12.4.2008
Massima: Durante le ultime 4 giornate di campionato i reclami si propongono nel rispetto dell’abbreviazione dei termini procedurali e con le modalità ivi previste. Per cui quando trattasi di reclamo da proporsi e discutersi in via d’urgenza, l’uso della lettera raccomandata tanto per la proposizione del reclamo quanto per l’invio di copia del reclamo alla controparte non è previsto dalle modalità procedurali afferenti l’abbreviazione dei termini; è prescritto, invece, l’uso del fax.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 061/C Riunione del 22 Giugno 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 163 del 15.06.2007
Impugnazione - istanza: 6. RICORSO DELLA F.C. SAVELLI 2006 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO MERITO GARA SAVELLI/BELVEDERE DEL 10.06.2007
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile per tardività il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare relativo alla gara di play-off poiché l’art. 42, 3, prevede che “i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara… sono proposti alla Commissione Disciplinare od al giudice sportivo di secondo grado per il settore per l’attività giovanile e scolastica nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa” ed inoltre che “nelle gare di Play-Off e Play-Out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla gara”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 056/C Riunione del 30 Maggio 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 153 del 22.5.2007
Impugnazione - istanza: 9. RICORSO A.S. STILESE A. TASSONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA STILESE A. TASSONE/PLATI DEL 6.5.2007
Massima: Ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., è inammissibile per tardività il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare relativo alla gara di play-off poiché il Com. Uff. n. 69 della F.I.G.C. del 7.2.2007 prevede che i reclami “per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d’Appello Federale l’eventuale appello alla C.A.F., ai sensi dell’art. 33 C.G.S. deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova dell’invio dell’atto da parte di tale società, alla C.A.F. - Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale. Nel caso di specie e avvenuto che l’atto in esame non è stato notificato alla società avversaria via telefax, ma a mezzo raccomandata a/r.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 61/C Riunione del 22 maggio 2006 n. 8 -9-10-11-12 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 171 del 19.5.2006
Impugnazione - istanza: 8. APPELLO DELL’A.C. APRILIA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30.6.2007 CON OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO MA NON A PORTE CHIUSE; DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 14 C.G.S. INFLITTA AL SIG. T. M. FINO AL 31.5.2008; DELLE SQUALIFICHE INFLITTE RISPETTIVAMENTE ALL’ALLENATORE B.M. FINO AL 31.10.2006, AI CALCIATORI C.C. FINO AL 31.5.2008, R.P.G.FINO AL 16.9.2007, F.A. FINO AL 16.5.2007, M.M. FINO AL 31.10.2006, V.L. FINO AL 31.12.2008, D.D.A. FINO AL 16.5.2007 E V.M. FINO AL 16.11.2006 9. APPELLO DEL CALCIATORE C.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.5.2008 10. APPELLO DEL CALCIATORE RUTZITTU P.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.9.2007 11. APPELLO DEL CALCIATORE D.D.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.5.2007 12. APPELLO DEL CALCIATORE V.M. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.11.2006
Massima: L’abbreviazione dei termini procedurali disposti dal Com. Uff. n. 162/A, si riferisce alle impugnazioni relative alla regolarità della gara, ma non alle impugnazioni avverso la sanzione dell’inibizione o della squalifica per la quale vanno rispettati i termini ordinari.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Giugno 2005 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 104 del 16.6.2005
Impugnazione - istanza:Appello A.S. Casapesenna Calcio avverso decisioni merito gara Valente-Casapesenna del 18.5.2005
Massima: Per le ultime quattro gare di campionato, giusto il disposto del Com. Uff. della F.I.G.C., n. 171/A del 22.2.2005, concernente l’abbreviazione dei termini procedurali, il reclamo deve essere inviato a mezzo fax e non per raccomandata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 13 Giugno 2005 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 60 del 4.6.2005
Impugnazione - istanza:Appello U.S. Piavon avverso decisioni merito gara play-off Barbicano Zanna Sport/Piavon del 02.06.2005
Massima: Riguardo ai reclami per posizioni irregolari di tesserati per le ultime 4 gare e per gli eventuali spareggi dei campionati organizzati dai Comitati Regionali e Provinciali il Com. Uff. n. 171/A del 22 febbraio 2005 - relativo all’abbreviazione dei termini procedurali innanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e degli eventuali spareggi dei campionati provinciali e regionali di calcio ad 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti stagione sportiva 2004/2005 – stabilisce che: per i procedimenti di 1ª istanza davanti alla Commissione Disciplinare gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell’art 42 comma 3 C.G.S., dovranno pervenire via telefax od altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel medesimo termine, di copia alla controparte oltre al versamento della relativa tassa. La controparte ove lo ritenga potrà far pervenire via telefax od altro mezzo idoneo le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate e alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Com. Uff. (art 17 comma 11 C.G.S.).
Massima: I reclami per posizioni irregolari di tesserati per le ultime 4 gare e per gli eventuali spareggi dei campionati organizzati dai Comitati Regionali e Provinciali deve essere inviato alla società controinteressata per fax, unico mezzo idoneo a comprovare sia l’orario di invio del ricorso alla Commissione Disciplinare che il suo contenuto.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 1 Giugno 2005 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 99 del 26.5.2005
Impugnazione - istanza:AppelloA.S.D. Futsal Marigliano C/5 avverso decisioni merito gara pol. Mecobil/Futsal Marigliano del 30.04.2005
Massima: Per l’abbreviazione dei termini, il reclamo deve essere presentato (o depositato) entro le 24 ore successive al giorno in cui si è svolta la gara, lo stesso deve essere fatto a mezzo fax e non a mezzo raccomandata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 23 Maggio 2005 n. 15 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 41 del 18.05.2005
Impugnazione - istanza:Appello A.S. Atletico Lesignano avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo merito gara Atletico Lesignano/Real Santa Maria dell’8.5.2005
Massima: Con l’abbreviazione dei termini procedurali disposta dal C.U. n. 171/A, i reclami in merito alla posizione irregolare del calciatore devono essere inviati a mezzo telefax od altro mezzo idoneo, e pervenire al Comitato Regionale entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. La disposizione è chiara; ove non ci si avvalga della facoltà di deposito del ricorso, lo stesso deve essere inviato mediante telefax od altro mezzo idoneo, tale dizione, certamente operante anche per l’invio del reclamo alla controparte, indica univocamente che il mezzo deve essere rapido come il telefax o comunque assimilabile quanto a tale caratteristica. Consegue l’inammissibilità del ricorso della società per inidoneità del mezzo prescelto per l’invio (la raccomandata) certamente non assimilabile al telefax quanto alla rapidità di ricezione, che può essere invece molto lenta e ciò in palese contrasto con la ratio posta a base della brevità dei termini, connessa al tipo di competizione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 45/C Riunione del 16 Maggio 2005 n. 14 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 44 del 05.05.2005
Impugnazione - istanza:Appello Pol. Pro Collegno Collegnese avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo in merito alla gara Pro Collegno/Cascine Vica del 23.4.2005
Massima: E’ corretta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso deliberata dalla Commissione Disciplinare, perché tale reclamo era pervenuto oltre il termine delle ore 12 del secondo giorno successivo dalla data di effettuazione della gara con contestuale non avvenuto invio “...via telefax o altro mezzo idoneo...” - come disposto dal Com. Uff. vigente nel caso di “abbreviazione dei termini procedurali” - sempre nel predetto termine di copia alla controparte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 58/C Riunione del 21 Giugno 2004 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 54 del 26.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Cropalati avverso il proscioglimento di retrocessione al Campionato di 3ª categoria.
Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CAF per tardività quando è presentato fuori dai termini previsti dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 117/A del 20.1.2004, con il quale è stata disposta l’abbreviazione dei termini.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 58/C Riunione del 21 Giugno 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 48 del 10.6.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Casei avverso decisioni merito gara Oratorio Don Bosco/Casei del 30.5.2004
Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CAF per tardività quando è proposto oltre il termine previsto dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 117/A del 20.1.2004, che disciplina l’abbreviazione dei termini procedurali per le gare di play-off.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 53/C Riunione del 31 Maggio 2004 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 6.5.2004
Impugnazione - istanza: - Appello della Pol. di Nova Milanese avverso decisioni merito gara di Nova Milanese/Bollatese del 18.4.2004
Massima: In mancanza di provvedimento di abbreviazione termini, ai sensi dell’art. 42, comma 3, C.G.S., i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara debbono essere proposti al Giudice Sportivo di 2° Grado (per il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica) nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara stessa.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Maggio 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 43 del 7.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Arlunese avverso decisioni merito gara Vighignolo/Arlunese del 6.5.2004.
Massima: Il Com. Uff. 117/A del 20 gennaio 2004, disponendo l’abbreviazione dei termini ha previsto che gli appelli alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare per posizione irregolare devono essere proposti entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con comunicazione proposta a mezzo telefax, dando prova nella trasmissione del contestuale invio alla controparte. Non avendo l’appellante rispettato tale termine (essendo sabato giorno libero), il reclamo deve dichiararsi inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Maggio 2004 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Belvedere avverso decisioni merito gara Torreselle/Belvedere del 18.4.2004
Massima: Il Com. Uff. 117/A del 20 gennaio 2004, disponendo l’abbreviazione dei termini ha previsto che gli appelli alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare per posizione irregolare devono essere proposti entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con comunicazione proposta a mezzo telefax, dando prova nella trasmissione del contestuale invio alla controparte. Non avendo l’appellante rispettato tale termine (essendo sabato giorno libero), il reclamo deve dichiararsi inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 26 Aprile 2004 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 58 dell’8.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Paternò avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara G.S. Canistro/Polisportiva Paternò del 17.3.2004
Massima: Non si applica la normativa relativa all’abbreviazione dei termini procedurali, per le ultime quattro giornate, allorquando la gara sia relativa ad un recupero.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C Riunione del 9 giugno 2003 n.12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 422 del 9.5.2003
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Giampaoli avverso la declaratoria d’inammissibilità per tardività del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare in ordine alla sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e l’inibizione fino al 30.6.2004 inflitta al sig. B.M.
Massima: La delibera della Presidenza Federale di cui al Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003 prevede l’abbreviazione dei termini per tutti indistintamente i reclami, senza esclusione alcuna di quelli che non influiscano sul risultato della gara e sull’andamento dei play-off.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C Riunione del 9 giugno 2003 n.10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003Impugnazione - istanza: Appello del Presidente della L.N.D. avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dall’U.S. Irsinese alla Commissione Disciplinare.
Massima: L’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni), disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell’art. 24 comma 3 C.G.S. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C Riunione del 9 giugno 2003 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003
Impugnazione - istanza:Appello del Presidente della L.N.D. avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dalla Pol. A.Z. Picerno alla Commissione Disciplinare in ordine alla squalifica fino al 31.3.2005 inflitta al calciatore N.J.
Massima: L’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell’art. 24 comma 3 C.G.S. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C Riunione del 9 giugno 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003
Impugnazione - istanza:Appello del Presidente della L.N.D. avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dalla Pol. Bar La Notte Pignola in ordine alla sanzione dell’inibizione fino al 30.12.2004 inflitta al sig. V.S.
Massima: L’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell’art. 24 comma 3 C.G.S. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C Riunione del 9 giugno 2003 n. 6/7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003
Impugnazione - istanza:Appello del Juventus Club Andromeda avverso la dichiarazione d’inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare. Appello del Presidente della L.N.D. avverso la declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dal Juventus Club Andromeda Tolve in ordine a sanzioni diverse.
Massima: L’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell’art. 24 comma 3 C.G.S. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C Riunione del 19 maggio 2003 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003
Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Promo Potenza avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare in ordine alla squalifica del tesserato C.P.
Massima: La lettura del provvedimento del Presidente Federale di abbreviazione dei termini di gravame, pubblicato sul Com. Uff. n. 127/A F.I.G.C., rende evidente come la finalità sia quella di accelerare la definizione delle sole contestazioni attinenti al regolare svolgimento delle gare (“dare rapidità temporale alle gare”), proprio al fine di garantire una più rapida acquisizione salda dei risultati delle ultime giornate di campionato e delle fasi di play-off e play-out, ed in tal modo la stabilizzazione degli esiti finali dei campionati di categoria. Nulla ha a che vedere il predetto provvedimento, nella sua ratio, con i provvedimenti sanzionatori di squalifica dei tesserati, che palesemente non inficiano né mettono in discussione l’acquisizione dei risultati delle gare e quindi, in prospettiva, la definizione delle classifiche finali dei campionati, delle promozioni e delle retrocessioni. Deve pertanto ritenersi che il termine per la proposizione del reclamo, contro la squalifica del tesserato è il termine ordinario di sette giorni, previsto dal comma 2 dell’art. 32 e dal comma 2 dell’art. 34 C.G.S. e non quello abbreviato di tre giorni.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C Riunione dell’8 maggio 2003 n.10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 74 del 15.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cassiano Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Ponterio/Cassiano del 29.3.2003
Massima: La normativa relativa all’abbreviazione dei termini per la proposizione dei reclami risulta pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale ed a nulla rileva la successiva pubblicazione sul C.U. del Comitato Provinciale. Conseguentemente il gravame, ben oltre il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, è stato correttamente dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Forio Calcio a 5 avverso decisioni merito gara Big Sport S. Gregorio/Forio del 12.4.2003
Massima: Con il Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003 è stato disposto, in relazione alle gare delle ultime quattro giornate della stagione regolare, l’applicazione della procedura d’urgenza per i reclami avanti la Commissione Disciplinare, con conseguente applicazione dei termini di cui all’art. 32 comma 8 C.G.S.. Tale norma prevede che il reclamo alla Commissione Disciplinare deve essere proposto “entro le ore 12,00 del giorno seguente a quello a cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione; contestualmente deve essere avvisata l’eventuale controparte”. Agli atti è dimostrato che la società ha inviato a mezzo raccomandata l’avviso alla controparte, ma non è stato dimostrato che tale adempimento sia stato effettuato entro l’orario previsto, neppure con un mezzo alternativo alla raccomandata semplice, quali fax, e-mail oppure con un telegramma, mezzi che avrebbero potuto dare incontestabilmente la certezza dell’orario della spedizione, a nulla vale la circostanza che la società controparte non ha fornito alcun recapito fax né appariva inserito tale recapito sull’annuario calcistico.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 23 aprile 2003 n. 16 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 83 dell’11.4.2001
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. S. Giorgio Del Sannio avverso decisioni merito gara di attività “Mista” S. Vincenzo Ferreri/S. Giorgio del Sannio del 29.3.2003
Massima: A norma del punto 1) lettera c) del Comunicato Ufficiale n. 127/A del 26.2.2003 in tema di abbreviazione dei termini la società deve inoltrare alla CAF l’atto contenente i motivi dell’appello unitamente alla prova dell’avvenuta ricezione di questo stesso atto da parte della società controinteressata. Ne consegue che l’appello va dichiarato inammissibile, nel caso in cui la società rimette alla CAF la sola ricevuta della raccomandata spedita alla controparte, senza dar prova dell’avvenuta ricezione dell’appello da parte di questa società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 16 settembre 2002 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002
Impugnazione - istanza:Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso la dichiarazione d’inammissibilità, per tardività, dell’appello proposto dalla società Cral Angelini alla Commissione Disciplinare, avverso la squalifica dei calciatori B.D. e B.R. fino al 30.6.2003
Massima: L’abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare di campionato e le gare di play-off e play-out esplica i suoi effetti nei confronti dei reclami riguardanti la regolarità della gara e non i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tesserati. Lo si desume agevolmente dal C.U. n. 7/A del 25 febbraio 2002 della F.I.G.C. (richiamato dal C.U. n. 31 del Comitato Provinciale di Pesaro) laddove prevede che l’abbreviazione vale per i reclami proposti “a norma dell’art. 24 n. 3 C.G.S.” (procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo; lettera a) e per gli appelli “concernenti la regolarità della gara” (procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d’Appello Federale; lettera c). Senza dire della ratio che sorregge la deliberazione della Presidenza Federale nel suo insieme; ratio volta ad accelerare l’iter dei procedimenti allorché l’urgenza di certezze sull’esito finale dei campionati impone che i reclami riguardanti la regolarità delle ultime (tre) gare o delle gare di play-off o play-out (e solo queste) siano eccezionalmente decisi in tempi brevi (abbreviati, per l’appunto) rispetto alla norma. Si tratta di urgenza e di conseguente deroga alle regole generali in fatto di termini procedurali che non ricorrono - è il caso di aggiungere - allorché si controverte sulla squalifica di un calciatore, come nel caso in esame, il cui reclamo può seguire, pertanto, le cadenze ordinarie fissate dal C.G.S. Bisogna osservare, per la verità, che il C.U. n. 7/A non stabilisce alcunché per i procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari (v. lettera b), ma non è seriamente contestabile che l’abbreviazione dei termini va ritenuta operante anche nei confronti di questi procedimenti, vuoi per l’incongruenza di escludere questi, e solo questi, dall’abbreviazione, laddove detta abbreviazione opera nei procedimenti di prima e di ultima istanza; vuoi per l’illogicità di vanificare la ratio dell’abbreviazione dei termini limitatamente ad una sola fase, laddove non si ravvisano ragioni che possano giustificarlo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 16 settembre 2002 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002
Impugnazione - istanza:Ricorso del Presidente della L.N.D. avverso la dichiarazione d’inammissibilità, per tardività, dell’appello proposto dall’A.S. Cavallino alla Commissione Disciplinare, avverso la squalifica del calciatore M.F. fino al 30.12.2003
Massima: L’abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare di campionato e le gare di play-off e play-out esplica i suoi effetti nei confronti dei reclami riguardanti la regolarità della gara e non i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tesserati. Lo si desume agevolmente dal C.U. n. 7/A del 25 febbraio 2002 della F.I.G.C. (richiamato dal C.U. n. 31 del Comitato Provinciale di Pesaro) laddove prevede che l’abbreviazione vale per i reclami proposti “a norma dell’art. 24 n. 3 C.G.S.” (procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo; lettera a) e per gli appelli “concernenti la regolarità della gara” (procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d’Appello Federale; lettera c). Senza dire della ratio che sorregge la deliberazione della Presidenza Federale nel suo insieme; ratio volta ad accelerare l’iter dei procedimenti allorché l’urgenza di certezze sull’esito finale dei campionati impone che i reclami riguardanti la regolarità delle ultime (tre) gare o delle gare di play-off o play-out (e solo queste) siano eccezionalmente decisi in tempi brevi (abbreviati, per l’appunto) rispetto alla norma. Si tratta di urgenza e di conseguente deroga alle regole generali in fatto di termini procedurali che non ricorrono - è il caso di aggiungere - allorché si controverte sulla squalifica di un calciatore, come nel caso in esame, il cui reclamo può seguire, pertanto, le cadenze ordinarie fissate dal C.G.S. Bisogna osservare, per la verità, che il C.U. n. 7/A non stabilisce alcunché per i procedimenti di seconda istanza avanti le Commissioni Disciplinari (v. lettera b), ma non è seriamente contestabile che l’abbreviazione dei termini va ritenuta operante anche nei confronti di questi procedimenti, vuoi per l’incongruenza di escludere questi, e solo questi, dall’abbreviazione, laddove detta abbreviazione opera nei procedimenti di prima e di ultima istanza; vuoi per l’illogicità di vanificare la ratio dell’abbreviazione dei termini limitatamente ad una sola fase, laddove non si ravvisano ragioni che possano giustificarlo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 9 agosto 2002 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 50 del 13.6.2002
Impugnazione - istanza:Appello del sig. V.M. avverso la sanzione dell’inibizione sino al 30.6.2003 a seguito della gara St. Pierre/Gassino del 9.6.2002
Massima: Per quanto concerne l’abbreviazione dei termini procedurali, per impugnare la sanzione dell’inibizione il termine di tre giorni per la presentazione del ricorso alla Commissione Disciplinare previsto al punto 1, lettera b) del Comunicato Ufficiale n. 41 del 19 aprile 2002 del Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, opera anche in occasione dello svolgimento delle gare di play-off.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 20 Giugno 2002 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 44 del 30.5 2002
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. San Fruttuoso avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003, inflitta al calciatore A.D.
Massima: In materia di abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime tre giornate di Campionato, il Com. Uff. n 7/A del 25 febbraio 2002 statuisce fra l'altro che gli eventuali reclami, a norma dell’art 24 comma 3 C.G.S per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del CU. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 10 Giugno 2002 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 240/C del 5.6.2002
Impugnazione - istanza:Appello del Pescara Calcio avverso decisioni merito gara Catania/Pescara del 26.5.2002
Massima: La procedura ordinaria non può essere ritenuta “sussidiaria e alternativa” rispetto a quella abbreviata introdotta con la delibera del Presidente Federale pubblicata sul Com. Uff. n. 155/C del 6.5.2002. Per cui i reclami alla Commissione Disciplinare (per la fase dei play-out dei Campionati di Serie C 2001-2002) devono pervenire entro le ore tredici del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, recante i provvedimenti del Giudice Sportivo e a ciò non è possibile derogare facendo ricorso alla procedura ordinaria, non compatibile con la speditezza delle decisioni, funzionali allo svolgimento dei play-off e dei play-out.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 6 Giugno 2002 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Nuova Melito avverso decisioni merito gara Villese/Nuova Melito dell’1.5.2002
Massima: L’abbreviazione dei termini è prevista per l’intuibile ragione che le procedure per l’esame dei reclami abbiano nelle ultime giornate di campionato un andamento più celere rispetto al normale per la necessità di certezza sulle posizioni di volta in volta in contestazione in un momento particolarmente delicato del campionato. Così stando le cose, l’individuazione delle tre giornate dalla fine del campionato perché i termini siano abbreviati ha carattere meramente oggettivo e non può essere riferito alla specifica posizione di ciascuna squadra. Per cui la società propone correttamente il reclamo in via ordinaria, quando si riferisce alla quartultima giornata del campionato, nonostante questa giornata per la società reclamante fosse la terzultima per effetto del turno di riposo.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 30 Maggio 2002 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 87 del 16.5.2002
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Vico Equense avverso decisioni merito gara Puteolana/Vico Equense del 14.4.2002
Massima: La normativa federale pubblicata sul Com. Uff. n. 71 del 21 marzo 2002 stabilisce che i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo emanate durante le ultime tre giornate del relativo campionato “dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento sul Com. Uff.”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 5 Luglio 2001 n. 12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 19.6.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S.O. Calcio avverso decisioni merito gara Usmate/U.S.O. Calcio del 20.5.2001
Massima: Nell’ambito delle competizioni organizzate dal Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, secondo le norme procedurali contenute nel Com. Uff. n. 18 del 12.12.2001, relative alle abbreviazioni dei termini, i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere presentati entro le ore 13 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 5 Luglio 2001 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 55 del 14.6.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Rosolini avverso decisioni merito gara playout Viagrande/Rosolini del 20.5.2001
Massima: Quando per le gare di Play-off e Play-out del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale non è stata stabilita alcuna forma di abbreviazione dei termini previsti dal C.G.S., i termini procedurali sono, pertanto, quelli ordinari stabiliti dall’art. 23 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Nissa avverso decisioni merito gara Palagonia/Nissa dell’8.4.2001
Massima: È noto che, ogni anno, per consentire il tempestivo inizio delle fasi di spareggio per promozioni e retrocessioni, nonché eventuali fasi di play-off e play-out è adottato dal Presidente Federale un provvedimento di “abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le ultime tre gare dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti”. Per la stagione sportiva 2000/2001 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 17 del 12 febbraio 2001. Ebbene, in base alla lettera c) di tale normativa, relativa ai procedimenti di ultima istanza davanti alla Commissione d’Appello Federale, è disposto che: “l’eventuale appello alla C.A.F. - se concerne la regolarità della gara - deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno con la prova di ricezione dell’atto da parte di tale società, alla C.A.F. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale che sarà trasmesso alla società interessata a mezzo trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. Il termine che cada in giorno festivo è prorogato al giorno successivo”. L’appello, pertanto, promosso fuori dai termini stabiliti nel Comunicato Ufficiale è intempestivo. Non può essere considerato appello (o convertito in appello) il telefax con il quale la società ha chiesto gli atti ufficiali relativi alla gara per varie ragioni: 1) è anche esso intempestivo perché spedito il secondo giorno dalla pubblicazione da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia contenente la decisione della Commissione Disciplinare; 2) non contiene i motivi del reclamo, mentre le surriportate decisioni richiedono che il reclamo debba essere proposto “con atto motivato”; 3) non è diretto alla controparte come pure è richiesto dalla normativa surriportata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 47 del 16.5.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Virtus S. Maria assunta avverso decisioni merito gara Virtus S. Maria Assunta/Cartura del 25.4.2001
Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CAF quando non sono stati rispettati i termini previsti per i procedimenti in ultima istanza, stante l’abbreviazione dei termini procedurali per le ultime tre giornate dei Campionati Regionali e Provinciali della Lega Nazionale Dilettanti
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 36 dell’11.5.2000
Impugnazione - istanza:Appello del G.S. O.P. Don Uva avverso decisioni merito gara Canosa/O.P. Don Uva del 16.4.2000
Massima: In base alla normativa, di cui al C. U. della F.I.G.C. n. 73/A del 27.1.2000, che ha introdotto termini abbreviati per le ultime tre giornate di campionato, l'appello alla C.A.F. doveva essere proposto, mediante telefax, il giorno successivo a quello della data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale relativo alla decisione appellata. L’appello è, pertanto, inammissibile per tardività, ai sensi dell’art. 25 commi 5 e 13 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 27 luglio 2000 n. 8- 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 126 del 5.7.2000
Impugnazione - istanza:Appelli dell’A.S. L’Eco VM C5 e del sig. D’A.G. avverso le sanzioni dell’esclusione dal campionato di competenza con assegnazione al campionato di categoria inferiore e dell’inibizione per anni 3 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in relazione alla gara Arzignano Grifo C5/L’Eco Vm C5 del 15.4.2000.
Massima: Viene dichiarato inammissibile per tardività l’appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare inerente l’illecito sportivo, ai sensi delle disposizioni riportate nel Comunicato Ufficiale n. 105/A lettere a) e b). In tale comunicato è stata prevista e disposta l’abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo e amministrativo. In particolare, per i procedimenti di ultima istanza è stato disposto che le impugnazioni possono essere proposte entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle relative decisioni sui comunicati ufficiali e che le impugnazioni stesse dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione d’Appello Federale o con il deposito dell’atto contenente i motivi di gravame o con la richiesta di ottenere copia degli atti ufficiali. (Nel caso di specie la formalizzazione presso la Segreteria non vi è stata e si è proceduto all’invio di un telegramma, pervenuto peraltro tardivamente, con il quale si è provveduto al preannuncio del ricorso; nonché al successivo inoltro di un ricorso ancora maggiormente tardivo rispetto ai termini di cui al ricordato Comunicato Ufficiale n. 105/A).