Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 309/CSA del 23 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. 201 del 13.05.2022

Impugnazione – istanza: - Cosenza Calcio S.r.l

Massima: Il Collegio, infatti, rileva che il reclamo è stato proposto in violazione di quanto disposto dall’art. 74, comma 8, C.G.S. ove si legge che «Il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d) né nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova», previsto in ipotesi tassativamente individuate, ex art. 61, comma 2, C.G.S., e qui non in rilievo.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 275/CSA del 03 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 290 DIV del 25 aprile 2022

Impugnazione – istanza: F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.

Massima: Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo, attivato con la procedura d’urgenza, sia inammissibile ai sensi dell’art. 74, comma 8, C.G.S., secondo cui “il procedimento d’urgenza non può essere richiesto … nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova”, riguardando l’annullamento della sanzione della squalifica per una gara e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 61 C.G.S., che consenta l’uso di immagini televisive come fonte di prova.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 274/CSA del 03 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 290 DIV del 25 aprile 2022

Impugnazione – istanza: F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.

Massima: Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo, attivato con la procedura d’urgenza, sia inammissibile ai sensi dell’art. 74, comma 8, C.G.S., secondo cui “il procedimento d’urgenza non può essere richiesto … nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova”, riguardando l’annullamento della sanzione della squalifica per una gara e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 61 C.G.S., che consenta l’uso di immagini televisive come fonte di prova.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 168/CSA del 18 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.1.2022

Impugnazione – istanza: -   S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento a r.l.

Massima: Preliminarmente giova osservare come nel caso di specie non risulti applicabile la procedura d’urgenza invocata dalla Pol. Santa Maria Cilento nel proprio reclamo, qualificato “d’urgenza ex art.74 CGS”, ma depositato nei termini ordinari, dopo l’inoltro di rituale preannuncio nei medesimi termini ordinari e senza richiamo alcuno alla procedura d’urgenza. Di tal che il presente procedimento deve seguire l’iter disciplinato dagli artt.71, 72 e 73 del C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 167/CSA del 18 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 35/CS del 26.1.2022

Impugnazione – istanza: -   S.S.D. Pol. Santa Maria Cilento a r.l.

Massima: In rito, non è applicabile la procedura d’urgenza invocata dalla Pol. Santa Maria Cilento nel proprio reclamo, qualificato “d’urgenza ex art. 74 C.G.S.”, ma depositato nei termini ordinari, dopo l’inoltro di rituale preannuncio. Ne discende che il presente procedimento deve seguire il rito ordinario disciplinato dagli artt. 71, 72 e 73 C.G.S.

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Serie A, di cui al Com. Uff. n. 84 del 23.11.2021

Impugnazione – istanza: - U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.

Massima:  Con procedura d’urgenza, annullata la squalifica per 1 giornata inflitta al calciatore di Serie A  per aver pronunciato un’espressione blasfema al 9° del secondo tempo come evidenzierebbero le immagini televisive prodotte dalla Procura…in quanto dall’esame delle immagini televisive, prive di audio, non è possibile avere un’agevole lettura del labiale del calciatore, che lascia ampi margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni da lui proferite al 9° del secondo tempo della gara Sassuolo - Cagliari.  La ripetuta visione del filmato non consente, invero, di accreditare la fattispecie in addebito nemmeno alla stregua dello standard probatorio sotteso alla regola del “più probabile che non”, non essendo assistita la tesi della natura blasfema delle espressioni in contestazione di una credibilità razionale superiore a qualsivoglia altra alternativa spiegazione logica e, segnatamente, a quella della imprecazione “porco zio”, accreditata con uguali margini di verosimiglianza dalle relazioni di consulenza tecnica in atti. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 041/CSA del 25 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 7 del 13.10.2021

Impugnazione – istanza: F.C. Aprilia Racing Club s.r.l.

Massima: E’ inammissibile per tardività il reclamo con procedura d’urgenza avverso la squalifica per 3 giornate di gara inflitte al tecnico.….il procedimento d’urgenza è autonomamente regolato dall’art. 74 C.G.S. ed è soggetto alle scansioni temporali ed ai termini ivi previsti, è indubbio che la società reclamante ha inteso introdurre - ed ha effettivamente introdotto - proprio un procedimento d’urgenza, peraltro così espressamente qualificato, con tanto di riferimento normativo, sia nel preannuncio che nel reclamo stesso. E’ altrettanto indubbio, per ammissione della medesima reclamante, che il reclamo è stato spedito solo dopo quattro giorni dalla ricezione degli atti di gara, in violazione del comma 4 dell’art. 74 che tale termine - pacificamente perentorio ex art. 44, comma 6, C.G.S. - stabilisce invece in tre giorni. Sta di fatto che la reclamante, probabilmente consapevole dell’inutile decorso di tale termine, tenta di recuperare il reclamo invocandone la trasformazione da urgente (ex art. 74) in ordinario (ex art. 71), all’evidente fine di potersi avvalere del più ampio termine di cinque giorni cui al comma 5 dell’art. 71. Tale conversione, tuttavia, non è ammissibile, non solo perché, come si è detto, il procedimento ordinario ed il procedimento d’urgenza sono rispettivamente regolati da autonome disposizioni  procedimentali e diversamente disciplinati, ma anche e soprattutto perché la “trasformazione” è stata invocata quando già si erano verificati gli effetti estintivi del procedimento d’urgenza, determinati appunto dal tardivo inoltro del reclamo e senza che sia stata addotta alcuna circostanza impeditiva tale da giustificare, seppure per mera ipotesi, una rimessione in termini.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 206/CSA del 31 Maggio 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione del Giudice Sportivo Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com., di cui al Com. Uff. n. 472 DIV del 24.05.2021

Impugnazione – istanza: Fussball Club Sudtirol

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto con procedura d’urgenza avverso la squalifica per 1 giornata di gara inflitta all’allenatore ed al calciatore…Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene, in via pregiudiziale ed assorbente, che il reclamo proposto debba essere dichiarato inammissibile. Sul punto, si rammenta che l’art. 74, comma 8, C.G.S., nel disciplinare le modalità di proposizione del provvedimento d’urgenza, prevede che il reclamo non possa essere esperito avverso i provvedimenti di squalifica per una sola giornata di gara. Fermo ed impregiudicato quanto sopra, deve altresì aggiungersi che, anche laddove si volesse prescindere, per un solo momento, dal citato profilo di inammissibilità, in ogni caso le censure sollevate dalla reclamante nel proprio ricorso non avrebbero comunque potuto trovare accoglimento. Ed infatti, innanzitutto appare privo di pregio il rilievo della società secondo cui le relazioni rese dal commissario di campo e/o dal collaboratore della Procura Federale, in merito ai fatti avvenuti sul campo da gioco, possiederebbero una minore rilevanza – se non addirittura una inidoneità – probatoria, rispetto a quanto attestato nei referti degli arbitri di gara. Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte ha sancito in plurime occasioni che “a poco rileva se determinati comportamenti illeciti e censurabili (…) siano sfuggiti alla percezione del Direttore di Gara perché i referti redatti dai collaboratori della Procura Federale e dal Commissario di Campo costituiscono piena prova sullo svolgimento dei fatti di causa essendo fatti non attinenti allo svolgimento della gara in senso stretto, ma riguardanti i comportamenti di un tesserato in violazione delle norme del C.G.S. e, come tali, rilevabili dai soggetti ivi preposti che sono i collaboratori della Procura Federale e il Commissario di Campo” (cfr., ex multis, Corte Sportiva d’Appello, II Sez. Com. Uff. n. 005/CSA - 2019/2020 – Decisione su reclamo del 03.01.2019, proposto dall’U.S. Catanzaro 1929 seguito gara Trapani/Catanzaro del 26.12.2018). Deve pertanto ribadirsi che i rapporti formati dai collaboratori della Procura Federale e/o dal Commissario di Campo costituiscono, unitamente ed al pari dei referti arbitrali, i documenti ufficiali di gara, e sulla scorta dei quali, ai sensi dell’art. 66 del C.G.S., sono instaurati d’ufficio e si svolgono i procedimenti innanzi al Giudice sportivo. Quanto appena osservato è utile, altresì, a sciogliere in senso assolutamente negativo le riserve avanzate dalla reclamante sui criteri di riparto delle competenze tra Giudice Sportivo, da un lato, e Tribunale Federale. Invero, l’ordinamento sportivo chiarisce in modo inequivoco che il procedimento disciplinare federale ha carattere meramente residuale, e può avere luogo solo a condizione che “in relazione agli stessi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai giudici sportivi territoriali”, come sancito espressamente dall’art. 79, comma I, C.G.S. Del resto, l’ambito “negativo” della competenza del Tribunale Federale, e il suo carattere recessivo rispetto alla competenza primaria del Giudice Sportivo sono stati recentemente ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello, proprio nella medesima decisione n. 88/2020-2021 richiamata dalla società reclamante nel proprio ricorso. Ma vi è di più. La predetta pronuncia delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello vale inoltre a sconfessare in radice l’asserzione della reclamante secondo cui la medesima condotta – ossia, la pronuncia di espressione blasfema – sarebbe sottoposta, come regola generale, ad un trattamento sanzionatorio più mite nel giudizio dinanzi agli organi federali rispetto a quanto avviene nel procedimento dinanzi al Giudice Sportivo. Ed infatti, proprio nel precedente poc’anzi richiamato (la decisione sul “caso Buffon”) la Corte Federale d’Appello, accogliendo il reclamo proposto dalla Procura Federale, ha ribadito che la sanzione di squalifica per una giornata di gara non possa essere commutata in sanzione pecuniaria nemmeno dal Tribunale Federale, in ragione del chiaro tenore letterale dell’art. 37 C.G.S. Nel riformare la decisione di primo grado, la Corte ha invero osservato che, proprio con riguardo alla fattispecie dell’uso di espressione blasfema, per la quale l’art. 37 C.G.S. prevede tassativamente la sanzione minima della squalifica per una giornata di gara, non può “ritenersi consentita un’applicazione analogica del disposto dell’art. 135 c.p. (riguardante il “Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive”), attesa l’assenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti (vuoto normativo e identità tra la fattispecie concreta e quella disciplinata analogicamente)”. Da ciò, quindi, consegue che “il detto illecito non può che essere sanzionato con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, non essendo consentito al giudice – alla luce della chiara portata della lettera della disposizione in esame - di mutare la natura della sanzione”. Ciò implica, dunque, che, a prescindere dall’organo giudicante (Giudice sportivo o Tribunale Federale) investito della questione, per regola generale l’utilizzo di espressione blasfema viene sanzionato con la pena minima prevista dall’art. 37 C.G.S. Infine, appare del tutto non pertinente il richiamo, operato dalla società reclamante, alla decisione di cui al C.U. n. 307/AA del 29/03/2021. Detta decisione, infatti, è stata pronunciata all’esito dell’accordo raggiunto, ai sensi dell’art. 126 C.G.S., tra la Procura Federale e il soggetto contro cui erano state avviate le indagini per un potenziale addebito. Si tratta, con tutta evidenza, di un richiamo inconferente, in ragione del fatto che il dispositivo di cui all’art. 126 C.G.S.: i) è norma procedurale che può trovare applicazione solo nell’ambito del procedimento disciplinare federale, e non nell’ambito del procedimento dinanzi al Giudice Sportivo; ii) presuppone che la condotta contestata dalla Procura non sia stata ancora definitivamente accertata e valutata dall’organo giudicante (ossia, il Tribunale Federale); iii) presuppone altresì l’iniziativa del soggetto contro cui è stato mosso l’addebito, il quale, sua sponte, trasmette alla Procura una proposta di accordo, assumendo formali obblighi e richiedendo eventualmente (in questo caso, proprio a fronte dell’espressa previsione normativa) la commutazione della sanzione in ipotesi applicabile; iv) delinea dunque un iter procedurale insuscettibile di applicazione analogica, stante l’incompatibilità dello stesso con l’esigenza di speditezza e celerità che connota il procedimento dinanzi al Giudice sportivo. Sulla scorta di tutto quanto osservato, deve altresì aggiungersi che a codesta Corte spetta il compito di pronunciarsi unicamente sulla validità e correttezza sostanziale delle decisioni adottate dal Giudice sportivo alla luce del quadro normativo vigente, esulando invece dalle proprie competenze qualunque ulteriore giudizio o scrutinio sulla necessità o opportunità, per il legislatore federale, di predisporre degli interventi di riforma.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 108 CSA del 16 Marzo 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 194 del 23.02.2021

Impugnazione – istanza:

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto in via d’urgenza dall’allenatore con il quale ha impugnato la decisione del G.S. che lo ha sanzionato con la squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda € 15.000,00 (sanzione accessoria)… Il predetto rilievo risulta dirimente ai fini del caso di specie, dal momento che la sanzione c.d. principale della squalifica per una giornata effettiva di gara non è, né avrebbe potuto essere stata impugnata, come del resto riconosciuto pacificamente dalla stessa società reclamante. Vi osta, infatti, il disposto di cui all’art. 74, comma 8, C.G.S. che, nel disciplinare le modalità di proposizione del provvedimento d’urgenza, prevede che il reclamo non possa essere esperitonel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”. Né, del resto, varrebbe a contrario sostenere che la disposizione del C.G.S. testé richiamata precluderebbe l’esperimento del solo procedimento d’urgenza, ammettendosi invece la reclamabilità della sanzione della squalifica per una giornata di gara secondo le forme procedimentali ordinarie. Una simile ricostruzione, infatti, risulta chiaramente sconfessata sia in ragione dell’interpretazione sistematica delle norme del C.G.S., sia, soprattutto, alla luce dell’ovvia considerazione che, una volta scontata la sanzione della squalifica – come, del resto, è avvenuto proprio nella circostanza per cui è causa – l’eventuale provvedimento di annullamento e/o di riforma emanato dalla C.S.A. sarebbe inutiliter datum. Attesa dunque la non impugnabilità della sanzione principale della squalifica per una giornata effettiva di gara, occorre interrogarsi sulla ammissibilità o meno del reclamo che sia proposto avverso la sola sanzione pecuniaria accessoria. Orbene, anche in questo caso deve rispondersi negativamente al quesito. Dalla lettura complessiva del C.G.S., infatti, non si riscontra alcuna disposizione che preveda espressamente, e/o da cui sia possibile inferire in modo inequivoco, l’impugnabilità della sola sanzione pecuniaria accessoria che si accompagni alla sanzione della squalifica, già scontata e in ogni caso non impugnabile. Una diversa conclusione potrebbe apparire giustificata solo nel caso di un intervento positivo da parte del Legislatore Federale, alla cui autorità è rimessa in via esclusiva la scelta discrezionale sulla riforma del quadro normativo vigente nell’Ordinamento Federale sportivo. Allo stato, dunque, il complesso delle norme statutarie e federali attualmente in vigore non consente di ritenere ammissibile l’impugnazione, in via autonoma e disgiunta, della sola sanzione accessoria.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 053 CSA del 4 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 75 del 21.12.2020

Impugnazione – istanza: Calc. B.F..

Massima: Ammesso il reclamo con procedura d’urgenza ex art. 74, comma 4, C.G.S. avverso la sanzione di tre giornate di squalifica.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 028 CSA del 9 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 196 del 30/11/2020

Impugnazione – istanza: C.L..

Massima:.La Corte preliminarmente ritiene ammissibile la prova televisiva e la tutela d’urgenza richiesta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 74, comma 8, e 61, comma 2, CGS. Nel merito ritiene che il filmato prodotto, riscontrato dalla documentazione fotografica fornita, dalle dichiarazioni degli interessati e, in particolare, dalla dichiarazione del calciatore della Società avversaria, …, consentano di affermare che si è trattato di un errore di indicazione nella refertazione….Invero, dal filmato prodotto appare evidente, innanzitutto, che il tesserato espulso non porta la barba, che indossa un paio di scarpette di colore differente rispetto quelle indossate dal C. prima della gara in questione e, inoltre, un copri capo del pari differente da quello calzato da quest’ultimo.

Massima:  Annullata per scambio di persona la decisione del giudice sportivo come provato dalla documentazione filmata e la dichiarazione autoaccusatoria del calciatore responsabile del fallo.  La Corte ha ritenuto di sentire l’arbitro della gara, il quale ha però riferito di avere deciso l’espulsione su richiesta del quarto uomo non avendo fatto caso alle sembianze del tesserato espulso. Ha sentito altresì il quarto uomo, il quale, però, non ha a sua volta individuato sul terreno di gioco con esattezza le sembianze dell’espulso in quanto aveva il volto coperto dalla mascherina e indossava uno scalda collo e ha proceduto successivamente nello spogliatoio alla identificazione mediante produzione del tesserino della FIGC….La Corte preliminarmente ritiene ammissibile la prova televisiva e la tutela d’urgenza richiesta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 74, comma 8, e 61, comma 2, CGS. Nel merito ritiene che il filmato prodotto, riscontrato dalla documentazione fotografica fornita, dalle dichiarazioni degli interessati e, in particolare, dalla dichiarazione del calciatore della Società avversaria, …, consentano di affermare che si è trattato di un errore di indicazione nella refertazione….Invero, dal filmato prodotto appare evidente, innanzitutto, che il tesserato espulso non porta la barba, che indossa un paio di scarpette di colore differente rispetto quelle indossate dal C. prima della gara in questione e, inoltre, un copri capo del pari differente da quello calzato da quest’ultimo. Il riscontro di tali elementi emerge dal confronto fra il filmato e le foto prodotti dalla Società BARI. Da queste risulta, infatti, che sia le scarpe del colore di quelle indossate dal tesserato espulso che il cappello calzato dallo stesso erano simili a quelle indossate dal M. prima e durante la gara ed erano differenti da quelli portati dal C.. Infine, emerge che il M. non porta la barba, così come il tesserato espulso, mentre il C. la portava prima della gara in questione. Infine, come anticipato, il calciatore C. ha dichiarato di essersi intrattenuto a colloquiare con il C. sul campo al termine della gara, circostanza contrastante con l’allontanamento di questi durante la partita….Tutti questi elementi, unitamente alla dichiarazione del M., consentono di affermare che erroneamente nel referto è stato indicato quale tesserato espulso C. L. in luogo di quello effettivamente allontanato dal campo, ovvero, M.R.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 045 CSA del 23 Dicembre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020

Impugnazione – istanza: Feralpisalò S.r.l.

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto per motivi di urgenza per l’ammenda di Euro 3.000 irrogata alla società (per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata che rivolgeva frasi offensive alla terna arbitrale, successivamente altra persona non identificata, ma riconducibile alla Società, rivolgeva all’arbitro ulteriori frasi offensive) atteso che la fattispecie rientra nei casi di esclusione di cui all’art. 74 del CGS.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 20/ CSA del 8 Maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 162/CSA del 13 Giugno   2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera  del  Giudice  Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 357 del 10.06.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL VARESINA SPORT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. F.F.SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI  GIORGIONE  CALCIO  2000/VARESINA  SPORT  DELL’8.06.2019

Massima: Rideterminata la squalifica per una giornata di gara nella sola ammonizione  all’allenatore che inveiva urlando nei confronti del Quarto Ufficiale, protestando contro il provvedimento.

Massima: Il procedimento d’urgenza avverso una giornata di squalifica può essere proposto dall’allenatore anche se non ricorrono le immagini televisive. Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso  di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto,  suscettibile  di  applicazione  analogica;  pertanto,  tale  previsione  non  può  trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 13/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 102/CSA  del 02 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 186/DIV del 14.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. M.S. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 15.03.2019 E AMMENDA DI € 1.000,00 AL SIG. M.S. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/PRO VERCELLI DEL 13.02.2019

Massima: Confermata l’inibizione, ma rideterminata l’ammenda da € 1.000,00 ad € 500,00 al dirigente "per comportamento gravemente e reiteratamente offensivo al termine del primo tempo di gara verso la terna  arbitrale (r.A.A.)"…Da una parte, infatti, le frasi ingiuriose proferite rivolte direttamente nei confronti dell’assistente, appaiono non solo intrinsecamente gravi ma in ordine alle stesse rileva ulteriormente la funzione del Murante di Dirigente accompagnatore. Dall’altra vengono valutati complessivamente le condotte e la categoria di appartenenza del M. stesso.

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0086/CSA del 9 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 54/DIV del 29.10.19

Impugnazione – istanza: CALCIO PADOVA

Massima: Il reclamo con procedimento d’urgenza avverso la squalifica per una giornata inflitta al calciatore deve essere dichiarato inammissibile. L’art. 74, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”. Né, a diversa conclusione può pervenirsi, facendo riferimento al precedente di questa Corte, invocato dalla Società reclamante. Ed invero, il nuovo C.G.S. prevede, all’art. 61, comma 1, che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” Il legislatore federale, contrariamente a quanto previsto nella vigenza del precedente Codice, ha voluto legittimare anche il Commissario di campo ad attivare, con il proprio rapporto, l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avvenuti nel recinto di giuoco. Pertanto, anche la sanzione della squalifica per una gara, comminata dal Giudice Sportivo sulla base delle risultanza del rapporto del Commissario di Campo, al pari di quella comminata sulla base delle risultanze dei rapporti degli ufficiali di Gara, non può essere oggetto di reclamo con procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 74, comma 8, del vigente C.G.S..

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0016/CSA del 18 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 56 dell’8.10.19

Impugnazione – istanza: UDINESE CALCIO S.P.A.

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 74, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0013/CSA del 4 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 50 dell’1.10.2019

Impugnazione – istanza: TORINO FC SPA

Massima: Quanto all’ammissibilità del  ricorso, questa Corte non ignora  che l’art.  74,  comma  8,  prevede, tra  l’altro,  che  “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Massima: Rideterminata la squalifica per una giornata di gara nell’ammonizione all’allenatore..L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il sanzionato è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C.. In ordine al comportamento tenuto dal sig. M., questa Corte ritiene debba applicarsi la diversa sanzione della ammonizione. Ai fini del computo delle ammonizioni, l’ammonizione comminata da questa Corte deve sommarsi alle due ammonizioni, già comminate dal Direttore di Gara nel corso della gara di cui al presente procedimento, nonché alle ulteriori ammonizioni comminate al M.nel corso della presente stagione sportiva.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 0012/CSA del 4 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A di cui al Com. Uff. n. 50 dell’1.10.2019

Impugnazione – istanza: TORINO FC SPA

Massima: …Quanto all’ammissibilità del  ricorso, questa Corte non ignora  che l’art.  74,  comma  8,  prevede, tra  l’altro,  che  “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come più volte affermato da questa Corte nella vigenza dell’identica disposizione di cui all’art. 36-bis del vecchio C.G.S., trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Massima: Rideterminata la squalifica per una giornata di gara nell’ammonizione con l’ammenda di € 3.500,00 all’allenatore. L’art. 9, comma 7, del C.G.S. non è applicabile alla fattispecie in quanto il sanzionato è un tesserato espulso dal campo ma non calciatore. Pertanto la sanzione a lui irrogabile potrà essere una di quelle previste dal comma 1 dell’art. 9 laddove si afferma che “i dirigenti, i tesserati delle società…che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili…con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”, sanzioni che vanno dall’ammonizione, all’ammonizione con diffida, all’ammenda, all’ammenda con diffida, alla squalifica per una o più giornate di gara (e in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità a non meno di quattro giornate di gara) alla squalifica a tempo determinato in ambito F.I.G.C., al divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche in ambito F.I.G.C. e infine alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito F.I.G.C..Ai fini del computo delle ammonizioni, l’ammonizione comminata da questa Corte deve sommarsi alle due ammonizioni, equivalenti alla espulsione disposta dal Direttore di Gara nel corso della gara di cui al presente procedimento, nonché alle eventuali ulteriori ammonizioni comminate al F. nel corso della presente Stagione Sportiva.

DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  092/CSA del 06/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  84/CSA del 25 Gennaio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 91 del 22.01.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO  DEL  SIG.  L.F. AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  1  GIORNATA EFFETTIVA   DI   GARA   INFLITTA   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   GARA   LECCE/BENEVENTO   DEL   19.01.2019

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma  8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso  di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non  è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Massima: Rideterminata la squalifica per 1 giornata effettiva di gara nell’ammonizione con diffida e ammenda di € 2.000,00 al  tecnico per il comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara…Ed invero, pur essendo indubbio che la condotta, posta in essere dal …i, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara; purtuttavia, questa Corte ritiene che la sanzione possa essere rideterminata, anche alla luce di alcuni precedenti di questa Corte, in parte citati dallo stesso ricorrente, nell’ammonizione con diffida oltre all’ammenda di € 2.000,00.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  075/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  60/CSA del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  F.C.  VENEZIA  SRL  CON  RICHIESTA  DI  PROCEDIMENTO  D’URGENZA,  AVVERSO  LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.M. SEGUITO GARA VENEZIA/BRESCIA DEL 24.11.2018

Massima:…questa Corte evidenzia che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3. C.G.S.) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice Sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario. Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto ammissibile l’istanza, avanzata ritualmente dalla Società Venezia F.C. S.r.l., di esame delle immagini televisive relativamente alla condotta posta in essere dal calciatore della medesima Società, sig. F., e dal calciatore della Società Brescia, sig. …

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n.  048/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 043/CSA del 30 Ottobre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA F.C. VENEZIA SRL CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 10.000,00 E DELLA SQUALIFICA PER UNA GIORNATA INFLITTE AL SIG. Z.W.SEGUITO GARA PALERMO/VENEZIA DEL 27.10.2018

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere  interpretata  in  modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato limitatamente all’entità della sanzione dell’ammenda.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 003/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  032/CSA del 06 Ottobre 2017

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO  CON  PROCEDURA  D’URGENZA  SIG.  C.E. AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA- NOVARA DELL’1.10.2017

Massima: Rideterminata una giornata di squalifica all’allenatore nella la sanzione della ammonizione e l’ammenda di € 3.000,00 “per avere, al 32° del secondo tempo, contestato l’operato dell’arbitrale e successivamente, dopo il consequenziale allontanamento, rivolto un gesto irridente abbandonando il recinto di gioco”…Osserva all’uopo, questa Corte, che il comportamento del Sig, …, stante anche la genericità della descrizione della condotta da parte del Giudice Sportivo, deve qualificarsi comunque irrispettoso, come del resto è stato considerato in altre occasioni dei precedenti richiamati dal reclamante nel proprio atto.In effetti, sia l’applauso, sia le parole pronunciate che, comunque, individuano un giudizio negativo manifestato di certo in maniera eccessiva, non sembrano arrecare alcuna offesa all’onore o al decoro del Direttore di gara.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 166/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti  Serie B – Com. Uff. n. 183 del 21.5.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DEL VENEZIA F.C. S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. I.F. SEGUITO GARA VENEZIA/PESCARA DEL 18.5.2018

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per 1 giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 140/CSA del 16 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 7.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE BOLDRINI MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDRINI MICHELE SEGUITO GARA S. NICOLO/L’AQUILA DEL 03.03.2018

Massima: Questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo, all’evidenza, un ricorso proposto in via ordinaria e non d’urgenza (cfr. decisione di questa Corte di cui al Com. Uff. n. 126/CSA– riunione del 5.5.2017).

Decisione C.S.A.:C. U. n. 126/CSA del 18 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 155 del 15.04.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.F. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/BARI DEL 14.04.2018

Massima: Quanto all’ammissibilità del ricorso, questa Corte non ignora che l’art. 36 bis, comma 8, prevede, tra l’altro, che “Il procedimento d’urgenza non può essere altresì richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”; trattasi di disposizione che, come noto, trova applicazione con riferimento alla squalifica per una giornata comminata ad un calciatore; orbene, trattandosi di una previsione che costituisce eccezione alla regola generale di accesso alla tutela giurisdizionale, sebbene nel settore della giustizia sportiva, deve essere interpretata in modo rigoroso e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica; pertanto, tale previsione non può trovare applicazione nel caso che ci occupa in cui viene in rilievo la sanzione inflitta ad un allenatore e non ad un calciatore.

 

Decisione C.S.A.:C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del 20.03.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’A.S.D. CIVITELLA SICUREZZA PRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITELLA SICUREZZA PRO/PRATO C5 DEL 17.03.2018

Massima: E’ ammissibile il ricorso al Giudice Sportivo presentato dalla società in via d’urgenza avverso la regolarità della gara ancorché a seguito della gara disputatasi il 17.2.2018 lo stesso sia stato inoltrato al giudice sportivo  nella giornata di Lunedì 19.2.2018 alle ore 18.24 con Posta Elettronica Certificata e a notificato alla Società Controparte con PEC del 19.2.2018 delle ore 18:53, in conformità dei termini di decadenza previsti dall'art.29 comma 8 del C.G.S., ovvero la ricorrente, entro i termini delle ore 24:00 del giorno successivo alla disputa della gara, previste per il preannuncio presentava direttamente ricorso; ricorso che assorbiva formalmente anche il preannuncio, che và ricordato in questa sede è istituto posto nell'interesse del ricorrente” (così, testualmente, nel ricorso proposto). L’art. 29, comma 8, C.G.S. consente al ricorrente di esprimere in via d’urgenza il preavviso di ricorso per poi presentare successivamente l’atto recante il ricorso, ma non gli impedisce, ragionevolmente, di concentrare in un unico atto, che coaguli sia il preavviso che l’atto recante i motivi di doglianza, l’avvio della fase impugnatoria - contenziosa, assorbendo quindi in un unico mezzo di impugnazione lo strumento di proposizione del ricorso.  Gli atti vengo trasmessi al Giudice Sportivo Nazionale perché decida sul ricorso proposto, non avendo lo stesso con la decisione qui oggetto di reclamo assunto alcuna determinazione nel merito della controversia.

 

Decisione C.S.A.: C. U. n. 67/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO  D’URGENZA,  EX  ART.  36  BIS  COMMA  7 C.G.S.,  DELLA  SOCIETÀ  U.S.D.  COLLIGIANA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL  CALC. P.L. SEGUITO GARA COLLIGIANA /MONTEVARCHI DEL 22.10.2017

Massima: Ai sensi dell’art. 36bis, comma 7 C.G.S. un ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza deve essere proposto entro le ore 12:00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il  Comunicato  Ufficiale  relativo alla  decisione  del  Giudice  di  primo  grado .

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 16 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 18 Ottobre 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 25/DIV del 15.9.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA F.C. CASERTANA S.R.L. EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. G.L. SEGUITO GARA CASERTANA/TARANTO DEL 14.9.2016

Massima: E’ irricevibile il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., proposto dalla società avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva sanzionato il calciatore con 1 giornata di squalifica (per doppia ammonizione) in quanto pervenuto oltre i termini atteso che è spedito via PEC il 16.9.2016 alle ore 12:42, rispetto alla decisione del giorno precedente. L’art. 36bis, comma 7 C.G.S., riporta testualmente: “Innanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale può essere richiesto il procedimento d’urgenza avvero le decisioni dei Giudici Sportivi a livello nazionale. In tal caso, il reclamo deve essere proposto entro le ore 12:00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del Giudice di prime cure”.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 107/CSA del 19 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 28 Maggio  2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 730 del 18.5.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.S.D. PESCARA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY OFF SCUDETTO ACQUA E SAPONE/PESCARA DEL 15.5.2015

Massima: Osserva preliminarmente la Corte che il reclamo in via d’urgenza viene escluso dall’art. 36bis.8 C.G.S. “nel caso di squalifica per una gara”, ma tale facoltà viene ripristinata dalla stessa norma laddove soggiunge: “salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l’uso di immagini televisive come fonte di prova”. La reclamante, ritenendo utilizzabile nella fattispecie la riprodotta previsione regolamentare, ha quindi adottato la procedura d’urgenza, chiedendo in via istruttoria di “concedere l’ingresso della prova televisiva”. Tale richiesta, tuttavia, non può che venir disattesa in base alla previsione dell’art. 35.1.4 C.G.S. in virtù del quale“l’esame di filmati di documentata provenienza ”possono essere richiesti in relazione a gare della L.N.D. “limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema”, da escludersi nella fattispecie in quanto la sanzione è stata irrogata “per comportamento offensivo e minaccioso”. Il reclamo, articolato unicamente sull’erroneità dei rapporti in atti, va pertanto respinto dal momento che gli stessi, in virtù dell’art. 35.1 sempre C.G.S. e della più che consolidata giurisprudenza in materia, fanno piena prova delle circostanze di fatto refertate e, quindi, dei comportamenti antiregolamentari tenuti nel corso della gara per cui è processo dai giocatori sanzionati. Ad avviso della Corte appare opportuno ulteriormente osservare che tanto i rapporti dei tre Arbitri, quanto la segnalazione del Collaboratore della Procura Federale, riferiscono in maniera particolareggiata e pressochè identica le condotte osservate dai calciatori squalificati, integranti quei comportamenti offensivi e minacciosi considerati dal Giudice Sportivo che li ha meglio valutati rispetto alla definizione “provocatori” utilizzata dai rapporti in discorso.

 

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 21 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 77/DIV del18.11.2014

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. P.P. SEGUITO GARA PONTEDERA/GROSSETO DEL 16.11.2014

Massima: E’ ammissibile il ricorso con il rito ordinario alla Corte Sportiva d’Appello avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Pro che ha sanzionato l’allenatore con 1 giornata di squalifica “per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara”. A tal fine non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 19, comma 1, C.G.S. allorché si prevede, per tutti i tesserati, senza alcuna distinzione di ruolo, la sanzione della squalifica “per una o più giornate di gara” allorché vìolino le norme federali. Successivamente, al comma quattro prevede, per i soli calciatori, la squalifica, per almeno due giornate di gara, in caso di condotta antisportiva o violenta, mentre al comma dieci si introduce la sanzione c.d. “automatica” della squalifica per (almeno) 1 giornata nel caso di atleta espulso dal campo. La semplice lettura della norma, così sinteticamente richiamata, potrebbe indurre ad una interpretazione della stessa in senso apparentemente discriminatorio tra tecnici e/o dirigenti, da un lato e atleti dall’altro. E questo perché, sempre in apparenza, sembrerebbe che ai primi sia consentito gravare di appello una decisione afflittiva anche per una sola giornata di gara mentre ai secondi, anche per la previsione di cui all’art. 36 bis, comma 8, C.G.S. tale rimedio sarebbe sostanzialmente negato. La riflessione che precede, però, perde consistenza allorché si proceda ad un esame della complessiva disciplina, teleologicamente e razionalmente orientato alla individuazione del bene giuridico tutelato e della fattispecie sanzionata. L’art. 19, comma 1, C.G.S. fa correttamente riferimento a “tutti” i tesserati, nessuno escluso, che si rendano autori di violazioni dello Statuto della F.I.G.C. o delle altre norme federali, lato sensu intese. I successivi commi 4 e 10 del medesimo testo, pur rimanendo nello stesso ambito di sanzionabilità di condotte genericamente contra legem o financo violente, introduce però una specificazione tipizzante, ovvero che il fatto sia avvenuto nel corso o in occasione di una gara (con sanzione della squalifica, però, per almeno due gare) oppure che la squalifica sia direttamente e automaticamente comminata al calciatore per effetto della sua espulsione dal terreno di gioco. Preso atto che non si versa, nella presente fattispecie, nell’ipotesi comportamentale descritta sub commi 4 e 10, va qui ricercata l’eadem ratio che giustifica, da un lato, l’ammissibilità di un appello proposto da un generico tesserato (per una sanzione inflitta ai sensi del comma 1) e, dall’altro, prevede l’inammissibilità di un gravame avverso una squalifica per una giornata di gara comminata ad un atleta. La soluzione, ad avviso di questo Collegio va rinvenuta proprio nella lettera della norma. Il comma 1 pone, come norma generale, la sanzionabilità per qualsiasi violazione delle regole, fondamentali o di rango inferiore, che presiedono alla corretta regolarità della vita federale e dei rapporti societari. I commi 4 e 10, invece, come detto, all’interno della tutela generale, valida per tutti, enucleano e sanzionano “condotte” connotate da antisportività e violenza tenute nel corso o in occasione di una gara. Da un lato, quindi, la generale previsione dell’antigiuridicità di un agire in contrasto con la normativa e, dall’altro, quella specifica che ha riguardo a condotte specifiche di particolare invasività. In questi casi non si fa più riferimento a sanzioni come quelle previste alle lettere da a) a d)dello stesso articolo ma si prevede, direttamente e immediatamente, la squalifica per più giornate, proprio per il presunto maggior disvalore sportivo che è insito in una “condotta” di quel genere.  Lo stesso dicasi per la sanzione automatica della squalifica di una giornata in caso di espulsione dell’atleta. Trova così ragionevole e razionale differenziazione la possibilità, ammessa in un caso e negata nell’altro, del ricorso ordinario anche per una sola giornata di squalifica allorché si verta in ipotesi rientranti nel primo comma dell’art. 19 C.G.S., prive di quelle connotazioni di azione violenta o antisportiva prevista nei successivi commi. Se il bene tutelato è lo stesso per tutti gli affiliati (la regolarità delle competizioni), diversa è la minaccia che allo stesso si può portare e diverso è lo strumento, sostanziale e processuale, approntato per la sua difesa o il suo ripristino. Nel caso di specie, pertanto, non essendovi concretizzazione di una condotta antisportiva o violenta, il ricorso ordinario avverso la squalifica del tecnico – omissis - per 1 giornata di gara è ammissibile, così confermandosi la linea giurisprudenziale affermata in precedenti decisioni di questa Corte e richiamate anche dalla difesa.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 28 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 06 Marzo 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 547 del 26.2.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. VIRTUS FONDI CALCIO A 5 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LE SANZIONI: - 1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 1.200,00,  INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FONDI CALCIO A 5/CALCIO A 5 ATIESSE DEL 22.2.2014

Massima: La Corte rileva l’inammissibilità del ricorso, nella specie, al procedimento d’urgenza, atteso che ai sensi dell’art. 37 comma 8 C.G.S. quest’ultimo non può essere richiesto, tra gli altri, nel caso di comminazione delle sanzioni dell’ammenda a società e di disputa di gare a porte chiuse.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.058/CGF del 4 Ottobre  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 081/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV dell’ 1.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. T.G. SEGUITO GARA PAGANESE/PRATO DEL 29.9.2013

Massima: La Corte dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 comma 8 C.G.S., il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta all’atleta dal Giudice Sportivo “per condotta gravemente scorretta verso un dirigente della squadra avversaria al termine del primo tempo di gara al rientro negli spogliatoi ” . Infatti, l’art. 37 C.G.S. prevede all’ottavo comma, ultima parte, che il ricorso con procedura di urgenza non può essere proposto nel caso sia stata irrogata la squalifica per una sola gara, con l’eccezione che lo stesso attenga fattispecie che richieda la visione di immagini televisive a fini di prova. Nel caso di specie è di tutta evidenza che non si versa nella richiamata ipotesi derogatoria, trattandosi di comportamento (offensivo o meno non rileva allo stato dell’odierno scrutinio) sicuramente e correttamente attribuito al calciatore reclamante.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 232/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 22 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 29.3.2013

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA A.S. CITTADELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTADELLA/NOVARA DEL 28.3.2013

Massima: La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società avverso la decisione del G.S. che ha sanzionato il calciatore con 1 giornata di squalifica in quanto ex art. 37, comma 8, C.G.S., il procedimento d'urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara, salvo che si tratti di procedimenti nei quali è ammissibile l'uso di immagini televisive come fonte di prova. Ipotesi, questa, peraltro non richiamabile atteso il contenuto dell'art. 35, n. 1.1 C.G.S., che dispone che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Comportamento puntualmente refertato dal Direttore di gara, con espulsione del calciatore e rigore conseguentemente accordato al Novara, “per avere al 31° del 1° tempo posto in essere una condotta gravemente sleale all'interno dell'area di rigore”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’1 giugno 2001 n. 3 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 50 del 19.4.2001

 Impugnazione - istanza:Appello della S.C.C.S. Paolo Minopoli avverso decisioni merito gara Campionato Allievi Amici Mugnano/Paolo Minopoli dell’8.4.2001

Massima: Le irregolarità procedurali devono tempestivamente essere denunciate all’organo chiamato a giudicare (la segnalazione concernente l’indebita applicazione della procedura d’urgenza è stata effettuata dopo la pubblicazione della delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado), sicché l’eccezione non appare proponibile alla CAF.

 

 

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