Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 19/2024
Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il C.R Toscana FIGC- LND, pubblicata nel C.U. n. 42 del 28 dicembre 2023, con la quale è stato accolto il reclamo della A.S.D. Marina di Massa 2023 e, per l'effetto, è stata annullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Massa Carrara, pubblicata sul C.U. n. 24 del 7 dicembre 2023 (che aveva accolto il ricorso della odierna ricorrente e, per l'effetto, aveva inflitto alla società Marina di Massa 2023 la punizione sportiva della perdita della gara Marina di Massa - Pontremoli con il punteggio di 0-3), ripristinando il risultato acquisito sul campo (2-1 in favore della A.S.D. Marina di Massa).
Impugnazione Istanza: Pontremoli F.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio / Comitato Regionale Toscana della FIGC / A.S.D. Marina di Massa 2023
Massima: Accolto il reclamo della società ed annullata la decisione della CSAT che accogliendo il reclamo della controparte aveva annullato la decisione del Giudice Sportivo - che le aveva inflitto la sanzione della Perdita della gara per posizione irregolare del calciatore – rilevando una irregolarità del preannuncio reclamo in primo grado e ciò in quanto ad essa era preclusa una procunica in rito non essendo stata sollevata alcuna eccezione innanzi al Giudice Sportivo. La CSAT, invero, accoglieva il gravame argomentando in ordine alla tempestività dell’impugnazione in primo grado nei termini che seguono: «Dagli atti di causa, infatti, risulta che la società Pontremoli Asd non ha tempestivamente preannunciato il reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, a mente della richiamata normativa, avendo la stessa inviato (e consegnato) unicamente l’atto di reclamo con pec del 30.11.2023, alle ore 15:06:07. Peraltro, anche a voler tenere conto dell’orientamento di questa Corte in materia, secondo cui ove il soggetto reclamante depositi un atto di reclamo senza preannuncio, ma nei termini previsti per il rituale deposito del preannuncio stesso, l’atto di reclamo così proposto e inviato (svolgente, in tal caso, la duplice funzione di preannuncio e di reclamo) è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge, tale principio non può essere applicato alla fattispecie in esame poiché, con delibera n. 76/A del 21.08.2023, pubblicata sul C.U. n. 9 del 24.08.2023, relativamente alle “gare delle fasi regionali…Giova premettere che, secondo il principio iura novit curia, di cui all'articolo 113, comma 1, del c.p.c., viene fatta salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio (Cass. civ., sez. III, 23 novembre 2022, n. 34432), il che si traduce, ovviamente, in un potere/dovere del giudice (specialmente quello di legittimità) di presidiare la tenuta del sistema ordinamentale laddove principi generali sia sostanziali che processuali vengano violati. Orbene, nella vicenda che ci occupa vengono narrati due episodi processuali: uno, di primo grado, che accoglie il ricorso in assenza di controparte che ha scelto la contumacia ed uno, in secondo grado, liddove la parte inizialmente contumaciale (in primo grado) solleva una questione procedurale che ben avrebbe potuto sollevare in primo grado (è d’uopo precisare che il processo di primo grado risulta ritualmente comunicato alla parte odierna resistente che ha condotto alla riforma della prima decisione). Il richiamo che il codice di Giustizia Sportiva del CONI fa all’applicabilità delle norme processuali civili (art. 2, comma 6, CGS) fa sì che trovino ingresso nel processo sportivo l’insieme delle regole e delle preclusioni che il richiamato codice stabilisce e, pertanto, con riferimento al sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, la garanzia della ragionevole durata del processo, espressamente sancita dall'art. 111, comma 2, cost., deve fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali, per essere oggetto oltre che di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato, non meno di quello di un giudizio equo e imparziale. L'opera ermeneutica, pertanto, deve essere sorretta dalla consapevolezza che i termini acceleratori e le preclusioni volte a impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova sono funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio della ragionevole durata e quello a esso correlato della economicità del giudizio. Il regime delle preclusioni di cui alla ricordata normativa, pertanto, ha inteso raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza del processo e il diritto di difesa delle parti, onde evitare una modifica o un ampliamento del "thema decidendum" (sul punto anche Cass. Civ., sez. II, 20 marzo 2007, n. 6639). Fatta questa premessa di ordine sistematico ed anche metodologico, non può non rilevarsi che talune eccezioni debbono essere proposte e/o rilevate nei tempi processuali assegnati dall’ordinamento processuale, sotto pena, in difetto, della loro improponibilità, con la cristallizzazione di quanto avvenuto. Va annoverata, tra le eccezioni soggette alle preclusioni decadenziali processuali sicuramente quella relativa alla tardività di un ricorso o di un reclamo o di qualsiasi altro atto di impugnazione, specialmente laddove lo stesso motivo (la tardività) non sia stato né eccepito dalla parte che vuole avvalersene né dal giudice d’ufficio e neppure dalla parte in sede di gravame quale specifico motivo di impugnazione. Il detto principio trova cittadinanza diffusa nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per cui è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione (nella specie, rilievo del carattere tardivo del reclamo in primo grado), resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. (Cass. Civ., sez. III, 10 marzo 2021, n. 6762). Non v’è chi non veda come, nella vicenda oggetto di scrutinio, la parte oggi resistente abbia proposto un gravame in appello senza chiedere come specifico motivo la tardività del reclamo di primo grado, che è stata rilevata d’ufficio (erroneamente per quanto espresso dalla Corte Sportiva di Appello) e che doveva e poteva essere risolta in primo grado laddove la odierna resistente, ritualmente notiziata del processo, ha scelto la strada della contumacia. Orbene, ricordando che, a mente dell’art. 2969 c.c., la decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione, non può non affermarsi che la mancata proposizione della eccezione in primo grado della decadenza dal reclamo per decorso del termine non può essere riproposta in appello (peraltro, ciò non è avvenuto specificamente come motivo specifico di gravame), né può essere rilevata d’ufficio, essendo una attività, quella soggetta a preclusioni, riservata alla parte. Sul punto, una risalente, ma mai contraddetta, giurisprudenza di legittimità ha osservato che, “ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., la decadenza, di regola, non è rilevabile di ufficio, per cui, in tanto la questione della tempestività dell’azione può sorgere, in quanto l’interessato sollevi la relativa eccezione, la quale deve consistere non solo nella menzione di un fatto storico, ma anche nella chiara, seppure non formale, manifestazione della volontà di avvalersi dell’effetto, estintivo dell’altrui pretesa, che a quel fatto la legge ricollega (Cass. Civ., sez. II, 5 marzo 1987, n. 2330 e, più recentemente sulla inammissibilità della eccezione in sede di gravame, Cass. Civ., sez. I, 31 luglio 2019, n. 20661). Milita, peraltro, a favore di tale ricostruzione il testo dell’art. 112 c.p.c., per il quale “ll giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti” e che, nel caso che ci occupa, l’eccezione di decadenza dal proporre il reclamo (in primo grado) sia eccezione in senso stretto, che, come è noto, consiste nella contrapposizione di fatti che, senza escludere la sussistenza del rapporto su cui si fonda la domanda principale, accorda ad una parte il potere di neutralizzare il diritto della controparte (Cass. Civ., sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12980). Non v’è chi non veda come la medesima eccezione sconti preclusioni processuali tali da non poter essere né proposta per la prima volta in appello né, tanto meno, essere rilevata dal giudice cui spetta tale potere unicamente per le eccezioni in senso lato. Valga, ad adiuvandum, il principio per il quale le eccezioni non rilevabili d'ufficio sono solo quelle nelle quali la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte (Cass. Civ., sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 409). Alla luce di quanto sopra, la Corte Sportiva di Appello ha errato nella sua delibazione e, pertanto, il ricorso va accolto e la decisione di secondo grado va cassata.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 009/CSA del 19 Settembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.17 del 06/09/2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore S.H.D., in relazione alla gara A.S.D. Martina Calcio 1947/S.S.D. Casarano Calcio S.R.L. del 4.09.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. Martina Calcio 1947
Massima:….deve dichiararsi l’inammissibilità della memoria integrativa e dei documenti presentati dalla società reclamante via pec il 14/09/2022, in quanto tardivi.
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 203/CSA del 17 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 770 del 14.02.2022
Impugnazione – istanza: - Aosta Calcio 511 S.S.D./Città di Sestu SSD ARL
Massima: In rito, deve dichiararsi preliminarmente inammissibile l’ultima produzione documentale della reclamante Aosta Calcio 511, per un duplice ordine di considerazioni: infatti, ai sensi dell’art. 71.4 C.G.S., possono essere prodotti in appello soltanto i nuovi documenti “analiticamente indicati nel reclamo” e resi disponibili alla controparte unitamente allo stesso; inoltre, ai sensi dell’art. 72, comma 2, C.G.S., possono depositarsi memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l’udienza. Nella specie, la reclamante Aosta Calcio 511 ha depositato tardivamente i certificati anagrafici del Comune di Sestu, che non possono essere valutati dal Collegio ai fini della decisione.
Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 Maggio 2009. n. 4 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 612 del 21.4.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Isolotto Calcio a 5/Petrarca Padova Calcio a 5 del 18.4.2009
Massima: La proposizione difensiva avanzata in sede dibattimentale, costituendo un nuovo e diverso motivo di gravame mai comunicato alla controparte, non ha alcuna possibilità di ingresso nella presente procedura.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 111 del 28.3.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Calcio Acri avverso decisioni merito gara Calcio Acri/Luzzese Calcio del 16.10.2005
Massima: La tardività dell’originario reclamo non può più essere eccepita alla CAF, la quale si pronuncia nuovamente a seguito del procedimento di rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare che ha nuovamente deciso nel merito.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 24 Maggio 2004 n. 12 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Real Messina avverso decisioni merito gara Villafranca/Real Messina del 9.5.2004
Massima: L’art. 33 comma 4 C.G.S. stabilisce: Che la C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.