Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 100/CSA del 07 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 180 dell’09.11.2021
Impugnazione – istanza: - A.S.D. AMB Frosinone C5
Massima: E’ inammissibile il reclamo della società poiché agli atti del fascicolo risulta depositata soltanto la nota con la quale la società ha chiesto di “avviare procedura di reclamo” con riferimento all’ammenda comminata dal Giudice Sportivo, dovendosi ragionevolmente ritenere che con essa la società abbia inteso preannunziare il deposito di un successivo atto difensivo che, tuttavia, non risulta essere stato depositato presso questa Corte.
Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 173/CSA del 03 Maggio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisioni merito gara Calcio Bergamo/Real Thiene dell’11.04.2021 Campionato Under 19 Femminile
Impugnazione – istanza: A.S.D. Real Thiene/A.S.D. Accademia Calcio Bergamo
Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la regolarità della gara per omesso invio dei motivi, ai sensi degli artt. 49, comma 4, e 71, comma 4, C.G.S,
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 022 CSA del 04 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 09.10.2020
Impugnazione – istanza: A.C. Reggiana 1919/S.S. Monopoli 1966
Massima: Il reclamo è inammissibile perché a seguito di preannuncio non sono stati depositati i motivi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 199 CSA del 25 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 562 del 29.01.2020
Impugnazione – istanza: A.S.D. History Roma 3Z 1983
Massima: Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 197 CSA del 20 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 88 del 29 Gennaio 2020
Impugnazione – istanza: F.C. Francavilla 1931
Massima: E’ inammissibile il ricorso per omesso invio dei motivi
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 150/CSA del 12 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 28 Gennaio 2020
Impugnazione – istanza: SIG. T.M..
Massima: Inammissibile il reclamo per omesso invio dei motivi Il signor T.B. ha preannunciato, in data 29 Gennaio 2020, ricorso in appello. Lo stesso ha ricevuto la prescritta documentazione in data 30 Gennaio 2020. Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 131/CSA del 7 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega italiana Calcio Professionistico del 20 Gennaio 2020
Impugnazione – istanza: VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L.
Massima: Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 146/CSA del 20 Gennaio 2020
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 67 del 18.12.2019
Impugnazione – istanza: A.S.D. GLADIATOR 1924
Massima: Il reclamo avverso l’inibizione del dirigente è inammissibile per omesso invio dei motivi. Va dato atto che al preannuncio di reclamo in data 20/12/2019 ha fatto pronto seguito, con PEC in pari data, la trasmissione della documentazione di gara alla società, la quale peraltro ha omesso di far seguire la trasmissione del reclamo motivato nei prescritti cinque giorni, cosicché, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, “In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.”
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0040/CSA del 25 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 02 Ottobre 2019 che infliggeva al calciatore L. P. la squalifica per tre gare effettive.
Impugnazione – istanza: F.C. PONSACCO 1920 SSD ARL
Massima: Inammissibile il reclamo per mancata trasmissione dei motivi a seguito di preannuncio.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 180/CSA del 13 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 111/DIV del 28.01.2020
Impugnazione – istanza: CALCIO CATANIA S.P.A.
Massima: Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 178/CSA del 15 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.11.2019
Impugnazione – istanza: A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957
Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 171/CSA del 15 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 28.10.2019
Impugnazione – istanza: U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.
Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 170/CSA del 15 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 28.10.2019
Impugnazione – istanza: U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.
Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 169/CSA del 15 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 16.10.2019
Impugnazione – istanza: LUCCHESE 1905 SSD ARL
Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 168/CSA del 15 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 042/Campionati Giovanili del 16.10.2019
Impugnazione – istanza: S.S. LAZIO S.P.A.
Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 166/CSA del 4 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019
Impugnazione – istanza: U.S. CATANZARO 1929
Massima: Non risultano depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, per cui l’appello deve dichiararsi inammissibile.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE N. 163/CSA del 27 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 34 del 01.10.2019
Impugnazione – istanza: CALC. P.L..
Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile con incameramento del contributo di giustizia.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 161/CSA del 12 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 030/Campionati Giovanili del 17.09.2019
Impugnazione – istanza: U.S. AVELLINO 1912
Massima: Non risultando depositati, nel previsto termine decadenziale di giorni cinque, i motivi di gravame, l’appello deve dichiararsi inammissibile.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 139/CSA del 3 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 888 del 10.4.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. VIS FONDI AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA FROSINONE FUTSAL FEMMINILE/VIS FONDI DEL 07.04.2019
Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 130/CSA del 16/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 058/CSA del 23 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.G. SEGUITO GARA FORTITUDO ACTIVE NETWORK FUTSAL/FUTSAL POMEZIA DEL 3.11.2018
Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 112/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 061/CSA del 6 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 VIAREGGIO/SAVONA DEL 10.11.2018
Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 109/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 013/csa del 23 Luglio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 324 dell’11.06.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. VIS AFRAGOLESE 1944 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. F.S. SEGUITO GARA OMNIA BITONTO/VIS AFRAGOLESE DEL 10.06.2018
Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 77/CSA del 10 Gennaio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 20.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ASDP SAN PIETRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA V.I.P. C5 TOMBOLO/SAN PIETRO DEL 16.12.2018
Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 041/CSA del 18 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. DARFO BOARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. Q.N. SEGUITO GARA REZZATO/DARFO BOARIO DEL 23.9.2018
Massima: E’ inammissibile il reclamo per omesso invio dei motivi ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, C.G.S. in combinato disposto con l’art. 33, comma 6, C.G.S.,
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. D.C.C. SEGUITO GARA FRATTESE S.R.L./CALCIO POMIGLIANO DEL 22.4.2018
Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 009/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 159/CSA del 22 Giugno 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 144 del 14.05.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. G.A. SEGUITO GARA MATELICA/L’AQUILA DEL 13.05.2018
Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 005/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 7 Dicembre 2017
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017
Impugnazione – istanza: A.S.D. BERNALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B A.S.D. BERNALDA/OR.SA. ALIANO DEL 18.11.2017
Massima: E’ inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 33, comma 6, del vigente C.G.S. perché a seguito del preannuncio non sono stati inviati i motivi.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018
Massima: E’ inammissibile il ricorso perché a seguito di preannuncio la società non faceva alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SANCATALDESE CALCIO DELL’11.02.2018
Massima: E’ inammissibile il ricorso perché a seguito di preannuncio la società non faceva alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 160/CSA del 26 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 21.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.F. SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/NOCERINA DEL 18.02.2018
Massima: E’ inammissibile il reclamo perché a seguito di preannuncio la ricorrente non faceva seguito di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 155/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALC. LANDI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/RECANATESE DEL 10.03.2018
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società perché al preannuncio non ha fatto seguito la presentazione, dei motivi del reclamo.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 74/DIV del 06.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA; AMMENDA DI € 10.000,00; A NORMA DELL’ART. 53 COMMA 3 NOIF, ANNULLAMENTO DELLE PARTITE FINO A OGGI DISPUTATE AI FINI DELLA CLASSIFICA DEL GIRONE B DEL CAMPIONATO SERIE C 2017/2018, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MODENA DEL 05.11.2017
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società perché al preannuncio non ha fatto seguito la presentazione, nei 3 giorni successivi alla ricezione della copia degli atti, dei motivi del reclamo stesso in conformità a quanto prescritto dagli artt. 33, 36 bis e 38 C.G.S.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA; AMMENDA DI € 2.000,00; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/PADOVA DEL 29.10.2017
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società perché al preannuncio non ha fatto seguito la presentazione, nei 3 giorni successivi alla ricezione della copia degli atti, dei motivi del reclamo stesso in conformità a quanto prescritto dagli artt. 33, 36 bis e 38 C.G.S.
Decisione C.S.A.:C. U. n. 120/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 136 del 9.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.T.E.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAGLIARI/JUVENTUS DEL 5.1.2018
Massima: Il reclamo è inammissibile perché la società, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. DAMIANI NICOLO’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017
Massima: E’ inammissibile il reclamo per l’omesso invio dei motivi di appello nei termini di rito, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S., ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.068/CSA del 27 Gennaio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 245 del 23.11.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C.5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CATAFORIO DEL 19.11.2016
Massima: La reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.080/CSA del 17 Febbraio 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 10 Maggio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 17.1.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA WOMAN NAPOLI C5/BELLATOR FERENTUM DEL 14.01.2017
Massima: La reclamante, a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 6 e 37, comma 1 lett. a), C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 16.11.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CARLISPORT COGIANCO DEL 13.11.2015
Massima: Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso. Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 050/CSA del 03 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 144/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: delibera del giudice sportivo presso il dipartimento interregionale – com. uff. n. 56 del 09.11.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. MAPELLOBONATE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. R.G. SEGUITO GARA MAPELLOBONATE CALCIO/ INVERUNO DELL’8.11.2015
Massima: Non avendo la società presentato alcun motivo entro i termini di legge, il reclamo va dichiarato inammissibile.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 126/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 716 del 12.5.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, ACQUA E SAPONE C5/REAL RIETI DEL 9.5.2015
Massima: Ai sensi dell’art. 36bis comma 2 C.G.S., i motivi di reclamo debbono pervenire entro il termine perentorio di giorni 7 dalla data di ricezione della comunicazione medesima. Non essendovi stata la prescritta presentazione dei (preannunciati) motivi di reclamo, il procedimento non può dirsi instaurato innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, con conseguente inammissibilità del preannunciato reclamo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 275/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 002/CGF del 4 Luglio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 111 del 9.4.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. S.F. SEGUITO GARA PUTEOLANA/MANFREDONIA DEL 5.4.2014
Massima: Ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera a) C.G.S. è inammissibile il reclamo alla Corte per omesso invio dei motivi a seguito di preannuncio reclamo
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. C.A. SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016
Massima: Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 170/CSA del 30 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CSA del 02 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 23.5.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B.T. SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/RIETI DEL 22.5.2016
Massima: Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 156/CSA del 01 Giugno 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CSA del 05 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 145 del 16.5.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO PLAY OFF GARA CAVESE/REGGIO CALABRIA DEL 15.5.2016
Massima: Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 29.1.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO TURRIS NEAPOLIS S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.R. SEGUITO GARA MONOSPOLIS/TURRIS NEAPOLIS DEL 26.1.2014
Massima: Ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera a) C.G.S. è inammissibile il reclamo alla Corte per omesso invio dei motivi a seguito di preannuncio reclamo
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 3.12.2013
Impugnazione – istanza: RICORSO VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. M.C. SEGUITO GARA TRAPANI/VIRTUS LANCIANO DEL 30.11.2013
Massima: Ai sensi degli artt. 33 e 37, C.G.S. è inammissibile il ricorso per omesso invio dei motivi nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013
Massima: Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per omesso invio dei motivi seguito preannuncio, il ricorso come sopra proposto dalla società.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013
Impugnazione – istanza: RICORSO DAL S.S.D. CITTA’ DI POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. P.C. SEGUITO GARA POTENZA/BISCEGLIE DEL 28.3.2013
Massima: Ai sensi degli artt. 33 e 37, C.G.S. è inammissibile il ricorso per omesso invio dei motivi nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso L.N.D. – Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 13.3.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. A.S. SEGUITO GARA RIBERA/NOTO DEL 10.3.2013
Massima: Il ricorso è inammissibile perché a seguito della ricezione degli atti ufficiali, la società ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione.