Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 009/CSA del 19 Settembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.17 del 06/09/2022, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore S.H.D., in relazione alla gara A.S.D. Martina Calcio 1947/S.S.D. Casarano Calcio S.R.L. del 4.09.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Martina Calcio 1947

Massima:….deve dichiararsi l’inammissibilità della memoria integrativa e dei documenti presentati dalla società reclamante via pec il 14/09/2022, in quanto tardivi. 

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 203/CSA del 17 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 770 del 14.02.2022

Impugnazione – istanza: - Aosta Calcio 511 S.S.D./Città di Sestu SSD ARL

Massima: In rito, deve dichiararsi preliminarmente inammissibile l’ultima produzione documentale della reclamante Aosta Calcio 511, per un duplice ordine di considerazioni: infatti, ai sensi dell’art. 71.4 C.G.S., possono essere prodotti in appello soltanto i nuovi documenti “analiticamente indicati nel reclamo” e resi disponibili alla controparte unitamente allo stesso; inoltre, ai sensi dell’art. 72, comma 2, C.G.S., possono depositarsi memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l’udienza. Nella specie, la reclamante Aosta Calcio 511 ha depositato tardivamente i certificati anagrafici del Comune di Sestu, che non possono essere valutati dal Collegio ai fini della decisione.

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 23 Aprile 2009 n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 27 Maggio 2009. n. 4  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 612 del 21.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque avverso decisioni merito gara Isolotto Calcio a 5/Petrarca Padova Calcio a 5 del 18.4.2009

Massima: La proposizione difensiva avanzata in sede dibattimentale, costituendo un nuovo e diverso motivo di gravame mai comunicato alla controparte, non ha alcuna possibilità di ingresso nella presente procedura.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 2 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 111 del 28.3.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Calcio Acri avverso decisioni merito gara Calcio Acri/Luzzese Calcio del 16.10.2005

Massima: La tardività dell’originario reclamo non può più essere eccepita alla CAF, la quale si pronuncia nuovamente a seguito del procedimento di rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare che ha nuovamente deciso nel merito.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 24 Maggio 2004 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 52 del 13.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Real Messina avverso decisioni merito gara Villafranca/Real Messina del 9.5.2004

Massima: L’art. 33 comma 4 C.G.S. stabilisce: Che la C.A.F. ha cognizione del procedimento di prima o seconda istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.

Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

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