Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda:  Decisione n. 91/2019 del 20 novembre 2019

Decisione impugnata: Decisione emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 74 del 6 giugno 2019, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la squalifica fino al 28 dicembre 2019, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o C.R. Toscana e pubblicata sul C.U. n. 59 del 28 marzo 2019.

Parti: D. R./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Toscana FIGC-LND

Massima: Annullata con rinvio la decisione della CSA per aver acquisito, prima di emettere la propria decisione, ulteriori elementi istruttori consistenti in dichiarazioni rese, tuttavia, dall’arbitro fuori dal processo e senza garanzia di contraddittorio, per quanto nella limitata accezione consentita dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, consistente nella possibilità per l’incolpato di acquisire copia dei supplementi di rapporto. Risulta, invero, dagli atti prodotti in giudizio che il ricorrente ha appreso dell’esistenza di tale supplemento di rapporto e delle dichiarazioni rilasciate dall’arbitro soltanto dalla lettura della decisione impugnata. Il Collegio, come ha avuto già modo di rilevare in passato (Decisione n. 23/2016 del 31 maggio 2016 – dalla quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede), ritiene che una procedura come quella seguita dalla Corte di Appello Sportiva territoriale C. R. Toscana si colloca al di fuori e in violazione delle più elementari regole, immanenti all’ordinamento, tese a garantire in qualunque procedimento - sia di natura amministrativa, sia, come nel caso di specie, di natura giustiziale - il contraddittorio e la conoscenza integrale degli atti di causa, strumentali al compiuto dispiegarsi dell’ineludibile diritto di difesa spettante a qualunque parte del procedimento e, a fortiori, alla parte incolpata o sanzionata. La rilevata violazione, già di per sé significativa, assume particolare pregnanza nel caso di specie in quanto, come emerge dal testo innanzi riportato tra virgolette, la decisione della Corte Sportiva di Appello è stata adottata a seguito delle ulteriori dichiarazioni rese dal Direttore di gara e al di fuori dei binari processuali, di talché non è dato comprendere se, in mancanza delle stesse, la Corte disponesse realmente di elementi documentali sufficienti a suffragare il convincimento circa l’infondatezza del ricorso dinanzi ad essa proposto dal R. e la conferma della sanzione al medesimo inflitta e, dunque, a sorreggere comunque l’adottata decisione di reiezione.…L’art. 2, commi 1 e 2, del Codice della Giustizia Sportiva - CONI dispone che “Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Conseguentemente, il contraddittorio è principio giuridico e garanzia di giustizia secondo il quale nessuno può subire gli effetti di una decisione, senza avere avuto la possibilità di essere parte del procedimento da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di un'effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale. La ratio di tale previsione risiede, con tutta evidenza, nell’esigenza di consentire alla parte di potersi difendere con cognizione di causa e su tutti gli atti acquisiti al procedimento. Dall’esame[CS1]  dell’impugnata decisione risulta che la Corte sportiva di appello ha motivato la reiezione dell’appello sulla base delle seguenti affermazioni: con riferimento allo scambio di persona, dopo aver evidenziato che “la decisione risulta chiara ed inequivocabile” ha precisato, tra l’altro, che il direttore di gara nel supplemento del rapporto “afferma di essere sicuro dell’identità dell’autore del gesto in quanto si trovava in posizione frontale rispetto alla panchina” e che ha potuto vedere “distintamente chi ha lanciato il pallone”, evidenziando, nel contempo, che “la società reclamante non fornisce elementi idonei a incidere sulla versione riportata dall’arbitro…”.

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