F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 129/TFN del 17.06.2020 – (Deferimento n. 12651/974 pf19-20 GC/blp del 27.05.2020 a carico del Sig. Valori Pietro e della società Casertana FC Srl – Reg. Prot. n. 175/TFN-SD) Decisione n. 129/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12651/974 pf19-20 GC/blp del 27.05.2020 Reg. Prot. 175/TFN-SD

Decisione n. 129/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12651/974 pf19-20 GC/blp del 27.05.2020

Reg. Prot. 175/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 12 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 12651/974 pf19-20 GC/blp del 27.05.2020 a carico del Sig. Valori Pietro e della società Casertana FC Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 27 maggio 2020 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il sig. Pietro Valori, procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Casertana FC Srl per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

- la Società Casertana FC Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, in relazione alla condotta del proprio procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore nonché, a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV), NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori  addetti  al  settore  sportivo  per  le  mensilità  di  Gennaio  e  febbraio  2020,  e  comunque  per  non  aver documentato alla CoViSoC, entro lo  stesso  termine,  l’avvenuto  pagamento  degli  emolumenti  sopra  indicati. Nei termini prescritti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive rilevando l’assenza di responsabilità in ordine ai mancati versamenti dovendosi ritenere tali eventi causati da forza maggiore nel contesto dell’emergenza sanitaria nazionale determinatasi a seguito della diffusione del virus “Covid-19”; hanno quindi concluso per il proscioglimento ovvero, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione ridotta.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale che hanno concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale.

I difensori hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni esposte nelle memorie, riportandosi alle conclusioni ivi formulate.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Risulta documentalmente provato dalle verifiche CoViSoC in atti, i cui esiti non sono stati neppure contraddetti dai deferiti, che con riferimento alle mensilità di Gennaio e febbraio 2020 la società Casertana FC non ha provveduto al versamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati né ha documentato l’eventuale (e non provato) adempimento ai competenti uffici.

Tale condotta consente di ritenere fondata la contestazione delle violazioni di cui al deferimento delle quali deve ritenersi responsabile, in uno con i soggetti per i quali si è proceduto separatamente, anche l’odierno deferito indicato negli atti relativi al censimento per la stagione 2019/2020 quale procuratore della Società e tra i soggetti titolati a rappresentarla nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Peraltro, proprio in forza della procura conferita al deferito in data 7.1.2020 e versata in atti, al sig. Viola spettava espressamente il potere di effettuare il pagamento degli emolumenti.

Non valgono a ritenere insussistente la riconosciuta responsabilità del deferito le considerazioni difensive volte ad invocare, nel caso di specie, la causa di forza maggiore dovuta all’emergenza sanitaria nazionale. Anche a voler prescindere dal rilievo per cui l’insorgere dell’allarme epidemiologico temporalmente si colloca alla fine del mese di febbraio mentre i pagamenti omessi hanno riguardo alle mensilità di Gennaio e febbraio, nonché dall’assenza di prova dell’impossibilità di provvedere con la liquidità disponibile al momento della scadenza, va rilevato che la causa di forza maggiore non appare invocabile rispetto agli emolumenti dovuti per prestazioni che i collaboratori della Società avevano già prestato.

Al riconoscimento della responsabilità del procuratore e rappresentante consegue quella diretta della Società deferita che, tuttavia, deve rispondere anche a titolo di responsabilità propria dell’omesso versamento contestato così come previsto dall’art. 33, comma 3 CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto della situazione contingente nella quale la violazione è stata commessa,

ritiene il Tribunale eque le sanzioni indicate in dispositivo contenute nei minimi edittali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Valori Pietro, l’inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società Casertana FC Srl, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2020 avvenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

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