Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 068/CSA del 27 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 24 Febbraio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 345 del 16.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPUS ROMA/REAL RIETI DEL 13.11.2016
Massima: La Corte annulla la decisione di primo grado eripristina il risultato conseguito sul campo, perché il giudice Sportivo avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale per genericità in quanto con lo stesso si lamentava esclusivamente che la società metteva in lista tre atleti spagnoli tesserati dopo il 18° anno di età, risultanti perciò tutti e tre comunitari mentre per regolamento è possibile inserire in lista massimo due comunitari, senza pertanto indicare da quale disposizione regolamentare era possibile dedurre il divieto che invocava ma senza neppure sviluppare, anche in forma sintetica, un minimo di argomentazione a sostegno delle asserite ragioni.