Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 9/2021 del 20 gennaio 2021
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del CRL del 31 maggio 2019, pubblicata, quanto al dispositivo, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND CRL n. 443 di pari data, e, quanto alle motivazioni, sul Comunicato Ufficiale FIGC-LND CRL n. 478 del 2 luglio 2019, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso della Società, è stata ridotta fino al 30 settembre 2021 la squalifica a carico del calciatore M. C., originariamente irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma (con Comunicato Ufficiale n. 169 SGS dell’11 aprile 2019) fino al 31 dicembre 2021, e confermata per il resto l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 104 del 17 dicembre 2014.
Parti: ASD Polisportiva Tirreno/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti
Massima: Non integra la violazione “violazione del diritto di difesa (…) e del principio del contraddittorio” il fatto che la CSA non abbia concesso alla società “di partecipare all’audizione dell’arbitro”, nonché di esaminare “il verbale di audizione dell’arbitro con le dichiarazioni rese”. Il comma 5 dell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (CGS-FIGC), ratione temporis vigente, prevede che: “Gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione”. In tale ultima ipotesi, specifica il CGS- FIGC: “Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate”. Ne discende che, in relazione alla prima delle due presunte illegittime decisioni censurate dalla Società (cioè la mancata autorizzazione a partecipare all’audizione dell’arbitro), nessuna violazione di norme di diritto e di legge può ritenersi configurabile, essendo la decisione assunta della Corte in linea con quanto previsto dall’art. 34, comma 5, CGS-FIGC. Parimenti conforme alla normativa applicabile è, altresì, la decisione della Corte di non consegnare alla Società il verbale di audizione del direttore di gara. Come giustamente evidenziato nelle comunicazioni del Segretario del CR Lazio LND, citate dalla medesima Società nel ricorso, il CGS-FIGC non prevede affatto il diritto di estrarre, durante il corso del procedimento, atti endo-procedimentali quali, per l’appunto, il verbale di audizione del direttore di gara. Un simile diritto è previsto, infatti, solo a condizione che sia terminato il procedimento nel corso del quale essi si sono formati e che sia stata proposta impugnazione nei riguardi della delibera conclusiva di tale procedimento. Peraltro, la richiesta deve farsi all’organo destinatario dell’impugnazione. In ogni caso, l’art. 36, comma 6, CGS-FIGC, posto dalla Società a fondamento del proprio motivo di ricorso, non può pertanto ritenersi violato, atteso che esso si limita a riconoscere il diritto dei ricorrenti di seconda istanza “di prendere visione o estrarre (…) copia dei documenti ufficiali (…) eventualmente richiesti (…) ai fini istruttori” durante il procedimento di prima istanza, cioè quello conclusosi dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale. Nel caso di specie, alla Società non è stato negato il diritto di estrarre copia dei documenti istruttori acquisiti nel corso del procedimento di prima istanza, bensì dei documenti istruttori acquisiti nel corso del medesimo procedimento di seconda istanza, cioè quello attivato dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Lazio. Documenti, questi, ostensibili alle parti solo a seguito dell’impugnazione della delibera dinanzi al Collegio di Garanzia e, peraltro, mediante istanza da formularsi nei confronti del medesimo Collegio e non anche della Corte Sportiva di Appello.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 19 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3 del 17.7.2003
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. A.C.O. San Filippo Neri avverso la sanzione delle squalifiche rispettivamente inflitte fino al 13.12.2006 al calciatore F.N. e fino al 13.6.2006 ai calciatori C
Massima: La parte appellante non ha un diritto processuale perfetto né a presenziare né ad essere posta a conoscenza degli esiti dell’audizione del Direttore di gara disposta dal giudice d’appello, non rientrando tali elementi nella garanzia del contraddittorio di cui gode la parte soggetta a procedimento disciplinare. Il diritto di difesa si compendia infatti nella garanzia di essere assistiti da persona di fiducia (art. 30, comma 6, C.G.S.) e di essere ascoltati, a richiesta, in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli dinanzi al Giudice Sportivo (art. 30, comma 5, C.G.S.); per contro, non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate (art. 30, comma 4, C.G.S.), il che esclude tanto il diritto di presenziare alla deposizione integrativa dell’arbitro quanto quello di essere posti a conoscenza dei suoi esiti.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 6 Ottobre 2003 n. 2/3/4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore C.V. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004. Reclamo della Pol. Quartiere Tiche avverso la sanzione della penalizzazione di 9 punti nella classifica del campionato 2002/2003. Reclamo del calciatore F.N. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007
Massima: L’Ufficio Indagini, al fine di accertare l’esatto svolgimento dei può procedere a confronto.
Massima: L’incolpato viene scagionato dall’accusa, quando all’esito della relazione dell’ufficio indagini è emerso che l’arbitro lo ha identificato come autore del calcio alla gamba, basandosi esclusivamente sulla foto del documento di riconoscimento consegnatogli con le distinte, e non ha visto il numero di maglia del calciatore in quanto coperto dalla tuta che indossava, nonché, soprattutto, della dichiarazione confessoria dal figlio del Presidente della società ospitante, il quale, messo alle strette e nonostante una precedente dichiarazione negatoria, ha ammesso di essere stato l’unico autore del calcio alla gamba sferrato all’arbitro.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 22 luglio 2002 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 17.1.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’allenatore L.R. avverso la sanzione della squalifica fino all’1.12.2006
Massima: Nel caso in cui l’appellante deduce l’errore di persona in cui è incorso l’arbitro nella identificazione di colui che avrebbe posto in essere un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara, la CAF può disporre, mediante l’Ufficio Indagini, gli accertamenti del caso, invitando l’arbitro al confronto personale ai fini del riconoscimento.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 68 del 23.3.2000
Impugnazione - istanza:Appello del Calcio Gruppo Ti avverso decisioni merito gara Calcio Gruppo Ti/B. Partenopei del 23.1.2000
Massima: Non esiste alcuna norma regolamentare che imponga la contemporaneità dell'audizione delle parti interessate e degli Ufficiali di gara, tanto più che resta esplicitamente vietato ogni contraddittorio tra loro (art. 25 comma 1 C.G.S.).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 6 maggio 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 24.3.1999
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C.R. San Giovannello avverso la sanzione dell’inibizione fino al 10.2.2004 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. inflitta al sig. F.A.
Massima: Per il combinato disposto degli artt. 25 comma 1 e 26 comma 7 C.G.S., nei giudizi disciplinari sportivi per fatti inerenti ad una gara non può mai instaurarsi un contraddittorio in senso tecnico tra l'arbitro e il soggetto sottoposto a giudizio.