Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0193/CSA del 10 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 114 del 05.03.20244
Impugnazione – istanza: - U.S. Catanzaro 1929 S.r.l.
Massima: In merito alla fondatezza del referto della Procura quale fonte di prova, posto alla base della pronuncia del Giudice di prime cure, è pacifico come lo stesso, ex art. 62, comma 1, C.G.S., ben possa essere assunto a fonte di prova della responsabilità dei fatti e soggetti richiamati, nel caso di specie dei sostenitori della società U.S. Catanzaro 1929 srl, come peraltro affermato da numerosi precedenti, uno tra tutti CFA, sez. I, n. 52/2022-2023, che afferma “Il referto arbitrale pur facendo “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale.”
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: DECISIONE N. 202/CSA del 21 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. n. 182 del 06.04.2023
Impugnazione – istanza: Juventus F.C. S.p.A.
Massima: Accolto il reclamo con procedura d’urgenza ex art. 74 CGS e per l’effetto annullata alla società la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Tribuna sud primo anello" privo di spettatori, inflitta dal Giudice Sportivo che aveva così motivato: “considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale L. B. R.; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepiti da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato “Tribuna Sud”); ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS”. Tale provvedimento è basato sulla relazione inviata dalla Procura federale - ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS - alle ore 14:12 del giorno 5 aprile 2023 (giorno feriale successivo alla gara).
E ciò in quanto in mancanza di refertazione sul punto da parte della terna arbitrale, la relazione della Procura Federale è stata prodotta oltre le ore 14:00 del giorno successivo alla gara e pertanto inutilizzabile…L’art. 44, ultimo comma, CGS, prevede che “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Si tratta di una norma inserita – nell’ambito della più ampia Parte II del Codice dedicata al “Processo sportivo” - nel Titolo I (“Norme generali del processo sportivo”) disciplinante i principi generali a cui il processo sportivo deve attenersi. Titolo I sotto il quale è collocato anche l’art. 62, comma 1, CGS (rubricato “Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti”), il quale non può quindi sottrarsi al regime di perentorietà dei termini dettato dall’art. 44, ultimo comma, CGS. Il termine indicato quindi dall’art. 62, comma 1, CGS (le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara) per la trasmissione al Giudice Sportivo dei vari rapporti, inclusi quelli della Procura federale, è perentorio (cosi come tutti gli altri termini contenuti nel Titolo I, artt. 44-62 CGS, non indicati espressamente come ordinatori). La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS. Questa Corte ritiene poi che i motivi della tardiva trasmissione, rappresentati dalla Procura federale in sede di discussione, non costituiscano un impedimento oggettivo ed assoluto tale da giustificare il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Codice. Non è stata infatti prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi. La stessa relazione tecnica prodotta dalla Procura federale (“Verifica informatica sulla mancata consegna di una mail”) non è infatti idonea a dimostrare l’oggettività e l’assolutezza di tali asseriti impedimenti, limitandosi a fornire delle plausibili spiegazioni alla mancata consegna di un messaggio email. La Procura avrebbe potuto - e dovuto - produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS. Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione raziale occorsi durante la gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata. Essendo stata la sanzione impugnata comminata dal Giudice Sportivo sulla sola base di tale relazione, e non essendoci alcuna traccia dei fatti contestati negli altri atti ufficiali della gara (a partire dal rapporto del Direttore di Gara), il ricorso va accolto e la sanzione annullata.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 197/CSA del 18 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 211/DIV del 28 marzo 2023
Impugnazione – istanza: Virtus Francavilla s.r.l.
Massima: Annullata l’ammenda di € 2.000,00 alla società “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.)”, poiché tali fatti sono stati percepiti solo dai collaboratori della Procura federale e non anche dalla terna arbitrale o dal delegato di Lega, che pure ha reso un rapporto molto circostanziato sulla condotta tenuta dalle opposte tifoserie sugli spalti…Ai sensi dell’art. 62, comma 1, comma 1, C.G.S. “i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale, nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”. L’art. 61, comma 1, C.G.S. stabilisce la gerarchia delle fonti di prova nel seguente modo: “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”. La disposizione, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, va interpretata nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di gara sono di per sé idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta alla previa valutazione di verosimiglianza da parte del giudicante (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 244/CSA/2021-2022). In particolare, al fine di escludere quest’ultima, si è dato risalto alla “non accertata distanza di essi [collaboratori della Procura federale] dal luogo dell’accaduto [… omissis …], che dà adito ad incertezza nella complessiva ricostruzione dell’evento” (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 297/CSA/2021-2022). E poiché tale fondamentale elemento non risulta specificato nella relazione dei collaboratori della Procura federale - e non potendosi nemmeno scrutinare le immagini televisive depositate dal reclamante (dunque, presumibilmente favorevoli agli interessi di questa), non versandosi in tema di “condotta violenta di particolare gravità” - deve procedersi all’annullamento della sanzione.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 066/CSA del 7 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022
Impugnazione – istanza: - F.C. Crotone S.r.l.
Massima: Stante il combinato disposto degli artt. 61, comma 1, CGS, secondo cui i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e 62, comma 1, CGS, secondo cui i provvedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale, correttamente il Giudie Sportivo ha posto a base della propria decisione anche la refertazione della Procura Federale, non solo in quanto facente parte dei documenti ufficiali di gara, ma anche in quanto, dalla lettura della norma non emerge in alcun modo che alla Procura Federale sia fatto divieto di acquisire nell’imminenza dei fatti dichiarazioni rese da soggetti a ciò istituzionalmente deputati. Accertata la valenza probante della dichiarazione resa, ai collaboratori della Procura Federale, dal responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza, non vi è dubbio che l’avere un sostenitore del Crotone, al termine della gara, colpito alla testa un Funzionario delle Forze dell'Ordine provocando a suo carico lesioni curate e refertate in Strutture Sanitarie, integri la fattispecie di cui all’art. 26, commi 1 e 2, C.G.S. che punisce le società per i fatti violenti commessi in occasione della gara “da uno o più dei propri sostenitori”, senza che la circostanza che tali fatti vengano commessi da uno solo o da numerosi sostenitori, possa escludere la qualificazione del fatto come violento.
Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 227/CSA del 30 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al CU n. 261/DIV del 22 marzo 2022, avverso la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, inflitta al reclamante in relazione alla gara Virtus Verona/Feralpisalò disputata il 20 marzo 2022
Impugnazione – istanza: - Sig. S.V.
Massima: Il valore di piena prova assegnato dal codice di giustizia sportiva al solo referto del direttore di gara, non esclude né che il rapporto dei collaboratori della Procura federale sia incluso negli atti ufficiali di gara, né, ad ogni buon conto, che il predetto medesimo rapporto assurga, comunque, a elemento di prova che, attesa la fede privilegiata (e la presunzione, pur relativa, che dallo stesso deriva), in difetto di diverse e contrarie, pur ammesse, circostanze probatorie, ben può essere posto a base della decisione del giudice sportivo. In tal ottica, peraltro, si richiama la decisione n. 170/CSA/2021-2022 di questa Corte, assunta, come nell’odierno caso dedotto in giudizio, in fattispecie in cui «le condotte sanzionate dal Giudice Sportivo sulla scorta del rapporto dei Collaboratori della Procura Federale sono state tenute da un allenatore presente in panchina e non da un calciatore impegnato nella competizione agonistica sul terreno di gioco. Una circostanza, quest’ultima, che ha, pertanto, consentito, del tutto legittimamente, al Giudice Sportivo di utilizzare il rapporto dei Collaboratori della Procura Federale».
Decisione C.S.A. – Sezione II : DECISIONE N. 226/CSA del 30 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 261/DIV del 22.03.2022, avverso la sanzione della squalifica di 1 giornata effettiva di gara inflitta al Sig. F.L. in relazione alla gara Virtus Verona/Feralpisalò del 20.03.2022
Impugnazione – istanza: - Virtus Verona S.r.l.
Massima:….questa Corte, nella decisione n. 102/CSA/2021 -2022 (citata espressamente dal Giudice Sportivo), ulteriormente precisata dalla successiva n. 170/CSA/2021-2022, ha affermato che l’art.61, comma 1, CGS, relativo ai mezzi di prova, “prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti)”. Orbene, nel caso di specie, contrariamente alla fattispecie decisa con la prima decisione ed in linea con la seconda, le condotte sanzionate dal Giudice Sportivo sulla scorta del rapporto dei Collaboratori della Procura Federale sono state tenute da un allenatore presente in panchina e non da un calciatore impegnato nella competizione agonistica sul terreno di gioco. Una circostanza, quest’ultima, che ha, pertanto, consentito, del tutto legittimamente, al Giudice Sportivo di utilizzare il rapporto dei Collaboratori della Procura Federale ai fini della irrogazione di una sanzione, tenendo conto proprio della diversità percettiva tra quanto accade sul terreno di gioco, nel primario e fide-facente controllo degli ufficiali di gara, e ciò che si svolge aliunde.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 102/CSA del 09 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 124/DIV del 30.11.2021.
Impugnazione – istanza: - Imolese calcio 1919 S.r.l.
Massima: Annullata la squalifica per 1 giornata di gara al calciatore "per aver pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava a centrocampo nei pressi della linea laterale vicino alla panchina della squadra avversaria", frase percepita dal collaboratore della Procura federale, in quanto tale condotta non è stata accertata con validi mezzi di prova.
Massima: Va preliminarmente precisato che le ragioni di tale decisione non risiedono nell'asserito errore di persona, principale argomento sviluppato dalla ricorrente, che la Corte non ha ritenuto plausibile né con la visione del filmato relativo all'evento in oggetto, né tantomeno con la valutazione delle ulteriori argomentazioni e relative documentazioni allegate al reclamo, bensì nel riferimento incidentale, inserito nel ricorso, all'applicazione dell'art.61 comma 1 CGS, relativo ai mezzi di prova. La predetta norma espressamente prevede che " I rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura federale". La medesima norma afferma quindi, a giudizio di questa Corte, che: - solo i rapporti degli ufficiali di gara e del commissario di campo (leggi delegato di Lega) costituiscono autonomi e sufficienti mezzi di prova; - la prova fornita dagli stessi è "piena" , ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata, e quindi controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi; - gli atti di indagine della Procura federale "possono" costituire, se ritenuti utili "ai fini di prova" dall'equo apprezzamento degli organi di giustizia, elemento di supporto procedurale; - gli atti della Procura federale non costituiscono pertanto mezzi di prova autonomi, ma elementi complementari al consolidamento dei mezzi di prova, quali definiti nel primo periodo del comma 1 dell'art. 61 CGS. - i medesimi non possono conseguentemente assurgere a rango di unici elementi sufficienti a giustificare un provvedimento sanzionatorio da parte degli organi di giustizia, in riferimento a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara riferibili a calciatori impegnati nella competizione agonistica sul terreno di gioco (ferma restando la loro valenza per le condotte tenute dai tesserati presenti in panchina nonché dal pubblico presente sugli spalti). Come correttamente sottolineato nei motivi del reclamo, nella fattispecie in esame né gli ufficiali di gara né il collaboratore di Lega hanno segnalato alcunché in riferimento ai fatti descritti nel rapporto dei collaboratori (peraltro rilevati da uno solo dei due) della Procura federale. Argomento di mero buon senso, ma che valutato nell'ottica della richiamata norma esclude la possibilità per il giudice di comminare un provvedimento sanzionatorio unicamente sulla base del citato rapporto. Nè la prassi ricorrente (priva di base normativa e certamente non assimilabile né surrogabile alla rigida procedura prevista dal terzo comma dell'art.61 CGS, quale richiamato dal sesto comma), che prevede l'allegazione del rapporto dei collaboratori della Procura federale agli atti ufficiali inseriti d'ufficio nel fascicolo del procedimento (e non a seguito della richiesta, che gli organi di giustizia "possono" inoltrare se ritenuto utile), può elevare il rapporto stesso al rango di autonomo e sufficiente mezzo di prova. Per tali motivi la frase blasfema asseritamente pronunciata dal calciatore G. T. non risulta accertata con validi mezzi di prova, e deve pertanto essere considerata non suscettibile di sanzione.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0095/CSA del 7 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 26.11.2019 di cui al Com. Uff. n. 72/DIV
Impugnazione – istanza: SIG. R.G..
Massima: Quanto al rapporto del rappresentante della Procura Federale, non vi è motivo per escludere tale documento dal novero degli “atti di indagine” che il medesimo art. 61 C.G.S. consente di utilizzare come fonte di prova nell’ambito del procedimento sportivo.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 12/2019 del 11 febbraio 2019
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Marche, datata 30 ottobre 2018, pubblicata sul C.U. n. 57 del 2 novembre 2018, con la quale è stato respinto il reclamo della A.S.D. Montemilone Pollenza, con conseguente conferma delle sanzioni della inibizione sino al 31 dicembre 2020 e dell’ammenda pari ad € 1.000,00, irrogate dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 178 del 16 maggio 2018, a carico del Presidente M., per il comportamento da questi tenuto nel corso ed al termine della gara Montemilone Pollenza-Civitanovese Calcio (penultima di Campionato di Prima Categoria, Girone C, Marche), nei confronti dell’arbitro.
Parti: ASD Montemillone Pollenza/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche F.I.G.C.- L.N.D.
Massima: Annullata con rinvio la decisione della CSAT per essere questa incorsa nel vizio di motivazione, poiché, dopo aver disposto un supplemento di indagini e aver constatato le risultanze delle indagini della Procura Federale, univoche nel senso di non ritenere provata la responsabilità del sig. M., non ha motivato in alcun modo sulle modalità con le quali tali risultanze abbiano inciso sul proprio convincimento in relazione alla sussistenza o meno della responsabilità del sig. M. In altri termini, proprio in virtù del fatto che la Corte Sportiva di Appello ha disposto le indagini della Procura per ricostruire in maniera completa i fatti, l’onere motivazionale avrebbe dovuto essere maggiormente rispettato, con l’indicazione delle ragioni per le quali la Corte riteneva di doversi discostare dalle risultanze probatorie univoche, contenute nel rapporto della Procura Federale. Invece, la Corte Sportiva di Appello si è limitata a richiamare le fonti di prova e ad affermare la responsabilità del sig. M., così sacrificando l’esigenza della necessaria indicazione del supporto motivazionale della decisione, finalizzata a garantire il diritto di difesa delle parti e le esigenze di giustizia del sistema. Occorre, altresì, considerare la natura delle prove fornite dalla Procura Federale, consistenti nelle testimonianze di soggetti diversi dall’arbitro, nel referto dell’ospedale e nei video acquisiti dal sig. M. Ebbene, l’articolo 35, comma 1, del CGS FIGC dispone che “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”. Dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’Organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze. Ciò a maggior ragione, come nel caso in questione, quando la possibilità di addivenire ad una decisione sia inficiata dalla mancanza di chiarezza del quadro fattuale e, per colmare tale carenza, sia disposta dallo stesso Organo giudicante una ulteriore attività istruttoria in capo alla Procura Federale e - perdipiù - quando le prove esaminate dalla Procura Federale non siano esclusivamente testimoniali, ma siano anche documentali, come, appunto, il referto ospedaliero.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 147/CGF del 05 Febbraio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 187/CGF del 11 Marzo 2010n. 1 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 166 del 7.1.2010
Impugnazione – istanza:1) Ricorso del F.C. Internazionale milano avverso la sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 inflitta al calciatore M. B. B. seguito gara Chievo Verona/Internazionale del 6.1.2010 Massima: La giurisdizione dell’arbitro è esclusiva soltanto per ciò che avviene sul terreno di giuoco e nell’ambito dello svolgimento della gara sportiva. Atteso che il gesto del calciatore è avvenuto al di fuori dell’ambito di giuoco, in quanto rivolto verso il pubblico ed a sostituzione già avvenuta, la Procura Federale era pienamente legittimata a rilevare e comunicare gli eventi verificatisi. Il caso di specie: il calciatore professionista uscendo dal terreno di giuoco a seguito di sua sostituzione, rivolgeva ripetutamente un applauso provocatorio nei confronti del pubblico.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 10 Dicembre 2009 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 11 Marzo 2010 n. 4 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 7.12.2009
Impugnazione – istanza: 4) Ricorso del sig. B. F., Presidente F.B. Brindisi 1912 S.r.l. avverso la sanzione dell’inibizione a tutto il 22.12.2009 inflittagli seguito gara Brindisi/Catanzaro del 6.12.2009 Massima: Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale, che, oltre tutto, nel caso di specie risulta precisa e circostanziata, il reclamo deve essere respinto anche perché, non è stata fornita alcuna prova che il fatto addebitato all’appellante si sia svolto in modo diverso da come risulta dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 04 Dicembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 135 dell’1.12.2009
Impugnazione – istanza: 2) Reclamo con richiesta procedimento d’urgenza U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M. F. seguito gara Chievo Verona/Palermo del 29.11.2009
Massima: Il rapporto del rappresentante della Procura Federale, relativo ad alcune frasi pronunciate dal calciatore, è un mero atto confermativo a testimonianza della sostanziale fondatezza di quanto percepito dall’ufficiale di gara.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 19 Marzo 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 243/CGF del 29 Aprile 2010 n. 6 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. uff. n., 116/DIV del 9.3.2010
Impugnazione – istanza: 6) Ricorso del Valdelsa Colligiana S.r.l. avverso la sanzione della squalifica
per 2 gare effettive inflitta al sig. V.R. seguito gara Bellaria Igea M./Colligiana del 7.3.2010 Massima: La segnalazione del collaboratore della Procura Federale, che ha direttamente percepito le espressioni provenienti dall’allenatore, è assolutamente inequivoca - oltre che attendibile - circa il contenuto della stesse, sicchè non v’è ragione plausibile alcuna per accedere alla ricostruzione alternativa proposta dal reclamante.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 14/CDN del 07 agosto 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (19) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.P. (Presidente Soc. Potenza Sport Club Srl), P.G. (all’epoca dei fatti dirigente con potere di firma Soc. Potenza Sport Club Srl), Pasquale Arleo (all’epoca dei fatti allenatore Soc. Potenza Sport Club Srl), C.D.C. (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), A.C. (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl), L.C. (calciatore Soc. Potenza Sport Club Srl) e delle Societa’ Potenza Sport Club Srl e Salernitana Calcio 1919 SpA (nota n. 448/1173 pf07-08/SP/ma del 24.7.2008).
Massima: Il documento proveniente dalla Procura Federale non autografo perchè sottoscritto con mezzi meccanici, da soggetto in ordine alla cui identificazione non sarebbero stati fatti accertamenti, né riscontri, viene espunto dall’istruttoria dibattimentale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 09/CDN del 24 Luglio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.B. (all’epoca dei fatti calciatore e capitano AS Livorno Calcio Srl), G.P.B. (calciatore e capitano Atalanta B.C. SpA), E.F., A.F. e A.G. (calciatori AS Livorno Calcio Srl) e delle società AS Livorno Calcio Srl e Atalanta B.C. SpA (nota n. 61/1202pf07-08/sp/blp del 4.7.2008)
Massima: La deformalizzazione del contesto di assunzione della prova non può consentire l’accesso di contributi informativi altrimenti non ottenibili attraverso l’utilizzo delle forme ortodosse. Le modalità di raccolta e di documentazione delle dichiarazioni del calciatore attraverso la relazione del Collaboratore dell’Ufficio di Procura prima e la verbalizzazione in sede di audizione poi, non consentono di dubitare della valenza probatoria di tale elemento contenuto in atti ufficiali, fonti privilegiate di prova, a meno di minare alla base i principi cardine su cui si fonda il procedimento sportivo nella sua peculiarità.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 152/CGF Riunione del 04 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 270/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 221 del 20.3.2008
Impugnazione - istanza: Reclamo del Parma F.C. S.p.A. avverso le sanzioni: ammenda di € 6.000,00 “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel proprio settore”; ammenda di € 5.000,00 “a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio presidente”, inflitte alla reclamante seguito gara Parma/Palermo del 19.3.2008
Massima: Il rapporto dei Collaboratori della Procura Federale è fonte di prova circa il fatto che ad accendere i fumogeni non erano stati i sostenitori della società reclamante, bensì i tifosi avversari collocati in una parte della Curva Sud,,ove si trovavano anche i propri sostenitori.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 128/CGF Riunione del 21 febbraio 2008 n. 1,2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 226/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1,2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008
Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. V.V. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 24.7.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli art.1, comma 1 c.g.s., 38, comma 4, in relazione anche all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico. Ricorso del sig. D.R.L. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 24.4.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico
Massima: La relazione del collaboratore dell’ Ufficio Indagini, che avendo assistito all’incontro ha avuto modo di notare come la gestione tecnica della squadra venisse effettuata in prima persona da colui che si sarebbe dovuto sedere nella c.d. “panchina aggiuntiva” nell’inerzia dell’allenatore abilitato è un mezzo di prova idoneo a fondare la responsabilità del collaboratore tecnico della prima squadra per aver svolto, privo della prescritta qualifica, di fatto le funzioni di allenatore della squadra, militante nel Campionato di Serie B (violazione ex art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 35, commi 1 e 2, 38 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico), nonché la responsabilità dell’allenatore per aver favorito l’irregolarità su descritta offrendosi come prestanome e consentendo che la conduzione tecnica della squadra fosse affidata al collaboratore tecnico della prima squadra.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 85/CGF Riunione del 23 gennaio 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 210/CGF Riunione del 05 giugno 2008 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 116/C del 22.01.2008
Impugnazione - istanza:Ricorso con procedimento d’urgenza dell’A.C. Prato 1908 avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore L.G., seguito gara Cuoiopelli C.R./Prato del 20.01.2008
Massima: Il Giudice Sportivo può sanzionare il calciatore che durante la gara frasi offensive e di discriminazione razziale verso un proprio compagno di squadra, sulla base della segnalazione del Collaboratore della Procura Federale. Poiché le norme del C.G.S. prevedono che il procedimento avanti il Giudice Sportivo può essere incardinato da tutti i collaboratori dell'arbitro per cui anche coloro che, su incarico del Procuratore Federale, rilevino durante lo svolgimento di una gara fatti estranei al normale svolgimento di giuoco per i quali, comunque, può avere inizio un procedimento disciplinare, questi hanno titolo per farlo e il procedimento è regolarmente instaurato.
Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 37/CGF Riunione del 7 novembre 2007 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Giudice Sportivo presso LPSC – Com. Uff. n.47/C del 16.10.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso del Calcio Padova S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta all’allenatore R.E., nel corso della gara Padova/Lecco del 14.10.2007
Massima: Il rapporto del collaboratore della Procura Federale, nel quale si evince che l’allenatore ha proferito frasi ingiuriosi nei confronti dell’arbitro ha valore di prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/CGF Riunione del 30 ottobre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 104/CGF Riunione del 5 febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso del Ravenna Calcio S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflitte al calciatore L.F.
Massima: La relazione del collaboratore della Procura Federale, nella quale viene evidenziato che il calciatore nel tentativo di aggredire un avversario ha, “colpito non intenzionalmente un addetto al servizio d’ordine, cagionandogli lesioni che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale”, ha valore di prova avente fede privilegiata sui fatti oggetto di analisi. E’ principio consolidato, infatti, nella giurisprudenza della Commissione d’Appello Federale, che la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini costituisca fonte avente fede privilegiata.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 7 aprile 2006 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 301 del 30.3.2006
Impugnazione - istanza:Appello del Reggina Calcio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore T.G. seguito gara Cagliari/Reggina del 26.3.2006
Massima: La relazione dell’Ufficio Indagini è senza dubbio alcuno fonte primaria di convincimento, siccome proveniente da Organo terzo, istituzionalmente disinteressato e preposto anche all’accertamento di fatti avvenuti a margine o in occasione delle gare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 4 novembre 2005 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 145 del 3.11.2005
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Internazionale Milano avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 3.000,00 inflitta al sig. M.R.
Massima: Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal referto dell’arbitro – entrambe fonti privilegiate di prova – risulta in modo inequivoco che, al termine della gara, l’allenatore ha tenuto una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare nei confronti del direttore di gara, in quanto gli rivolgeva frasi irriguardose e minacciose, tanto da dover essere trattenuto e allontanato con la forza da dipendenti della Società”. Consegue la sanzione della squalifica (due giornate di gara) e l’ammenda.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 8 settembre 2005 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 416/C del 13.7.2005
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Prato avverso la sanzione della inibizione inflitta al signor T.P. fino all’8.1.2007 e l’ammenda di € 5.000,00 alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Ha valenza esclusiva in sede probatoria, quanto risultante dal rapporto degli ufficiali di gara e “le relazioni dell'Ufficio Indagini“, come previsto dall'art. 31, lett. A) C.G.S. (Nel caso di specie il Collaboratore dell'Ufficio Indagini posizionato davanti agli spogliatoi, era testimone dell'aggressione prima verbale con offese e poi fisica con diversi pugni da parte del tesserato nei confronti del tesserato avversario).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C Riunione del 19 maggio 2003 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 312 del 24.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Lazio avverso le sanzioni dell’ammonizione e dell’ammenda di € 2.000,00 al prof. C.O., nonché avverso l’ammenda di € 2.000,00 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale.
Massima: Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha facoltà di accedere negli spogliatoi sia delle squadre che del direttore di gara. Qualora ciò gli venga impedito dal dirigente della società, questi risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e la società a titolo di responsabilità oggettiva. Consegue la sanzione dell’ammenda per entrambi.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 14 aprile 2003 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore N.M. avverso le sanzioni dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. a seguito di deferimento della Procura Federale.
Massima: La Procura Federale, sulla base dalle risultanze della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, deferisce il calciatore che al termine della gara (Campionato di Serie B) tentava di aggredire i dirigenti della squadra avversaria, senza riuscirvi, solo, per l’intervento dei carabinieri.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 14 aprile 2003 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 13.3.2003
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Messina Peloro avverso le sanzioni dell’ammonizione e dell’ammenda di € 10.000,00 al calciaotore V.S.; dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 al calciatore S.S.; dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 al calciatore D’A.S.; dell’ammonizione e dell’ammenda di € 5.000,00 al calciatore P.D.; della squalifica fino al 10.4.2003 e dell’ammenda di € 3.000,00 al calciatore S.G. e dell’ammenda di € 3.000,00 alla società appellante, a seguito di deferimento della Procura Federale. Massima: I rapporti dei Collaboratori dell’Ufficio Indagini sono fonti di prova idonee a fondare la colpevolezza per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. dei deferiti calciatori che, in occasione della gara (Serie B), al rientro negli spogliatoi si scambiavano colpi, spintoni etc..
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 21 Settembre 2001 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 295/C del 18.7.2001
Impugnazione - istanza: Appello del Pisa Calcio avverso le sanzioni dell’inibizione fino al 31.10.2001 al sig. P.N. e dell’ammenda di L. 1.500.000 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. - in relazione all’art. 66 delle N.O.I.F. - e ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.
Massima: L’individuazione del responsabile della condotta censurata (entrare senza autorizzazione negli spogliatoi, rivolgere un’espressione ingiuriosa all’indirizzo dell’arbitro il quale era chiuso nel proprio spogliatoio) è rinvenibile sulla base della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, documento che, ai sensi dell’art. 25 C.G.S., costituisce atto avente fede privilegiata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 21 Settembre 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 296/C del 25.7.2001
Impugnazione - istanza: Appello del sig. C.L. avverso la sanzione della inibizione per mesi 10, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: La relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini è fonte di prova privilegiata in merito al comportamento antiregolamentare tenuto dal direttore sportivo della società professionistica al termine della gara, posta in essere nello spazio antistante gli spogliatoi concretizzatosi nella violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.per aver proferito frasi offensive e reiterate.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C Riunione del 6 luglio 2000 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 106 del 23.5.2000
Impugnazione - istanza:Appello del Comprensorio Spilinga avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di tesserati diversi e del Comprensorio Spilinga per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Comprensorio Spilinga/Scalea 1912 del 13.2.2000
Massima: La Commissione Disciplinare, in base alle risultanze degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini, ha ravvisato la responsabilità dei calciatori e quella oggettiva delle società in ordine agli atti di violenza commessi in danno dei calciatori della società avversaria al termine della gara. Consegue la squalifica per i calciatori e l’ammenda per la società.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 1 giugno 2001 n. 14 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 431 del 3.5.2001
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Empoli avverso la sanzione dell’ammenda di L.15.000.000 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Piacenza/Empoli del 25.2.2001 Massima: Su segnalazione dell’Ufficio Indagini il Procuratore Federale deferisce alla Commissione Disciplinare la società ed il calciatore quando quest’ultimo, sebbene squalificato, si trovava all’interno del recinto di giuoco in occasione della gara.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione dell’1 giugno 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 71 del 12.4.2001
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Giovani Recale avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 1 al presidente della società, sig. A.C., della penalizzazione di n. 3 punti nella classifica del campionato 2000/2001 e dell’ammenda di L. 1.000.000 alla società, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S.
Massima: La violazione del principio di lealtà sportiva e correttezza morale statuita dal Codice di Giustizia Sportiva a tutela della regolarità delle competizioni sportive può essere dimostrata dalle indagini condotte dall’Ufficio Indagini della Federazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 29 marzo 2001 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al Com. Uff. n. 135/C del 31.1.2001.
Impugnazione - istanza:Appelli del Procuratore Federale, del calciatore F.M. e del Calcio Como avverso decisioni della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, a seguito di deferimento del Procuratore Federale in relazione agli episodi verificatisi dopo la gara Como/Modena del 19.11.2000, di cui al Com. Uff. n. 135/c del 31.1.2001. F.M., squalifica fino al 31.12.2003; Calcio Como, ammenda di L. 3.000.000 Massima: Nell’ambito del procedimento disciplinare per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. possono essere assunte come prove da parte del Collaboratore dell’Ufficio Indagini presente sul posto le deposizioni delle persone che risultavano essere state testimoni dell’accaduto ossia il collaboratore di una società e la moglie del magazziniere della stessa squadra.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 12 ottobre 2000 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 25/C del 27.9.2000
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore G.L. avverso la sanzione della squalifica fino al 20.10.2000, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Nell’ambito delle competizioni organizzate dalla Lega Professionisti Serie C il Collaboratore dell’Ufficio Indagini può segnalare alla Procura Federale il calciatore - che ha posto in essere un comportamento minaccioso nei confronti degli avversari al rientro negli spogliatoi – che poi procederà al deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 9 dicembre 1999 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 187 del 29.l0.1999
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Roma avverso la sanzione dell’ammenda di L. 10.000.000 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 6 Bis comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Piacenza/Roma del 29.8.1999
Massima: L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al combinato disposto degli artt. 22 ed 1 comma 1 (responsabilità per ogni rapporto di natura sociale) ed artt. 6 bis e 6 ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva. In base all'art. 25 dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini costituisce atto ufficiale ad ogni effetto.
Massima: E’ compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dall'art. 25 C.G.S.
Massima: II rapporto dell'Ufficio Indagini costituisce, dunque, una fonte di prova privilegiata, non contestabile da mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 4 novembre 1999 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 41/C del 6.10.1999
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Baracca Calco avverso le sanzioni della inibizione per mesi sei al sig. S.L. e dell’ammenda di L. 2.000.000 loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Tempio/Baracca Calcio del 6.6.1999
Massima: Il comportamento gravemente violento tenuto dal tesserato nel corso della gara, descritto in dettaglio nel referto del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, costituisce ad ogni effetto atto ufficiale (art. 25 comma 1 C.G.S.).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 16 settembre 1999 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 4 del 2.7.1999
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore B.C. avverso la sanzione dell’ammenda di L. 5.000.000 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alla gara Lucchese/Chievo Verona del 9.5.1999
Massima: La presunzione di attendibilità attribuita ai documenti ufficiali non ha carattere di assolutezza e può essere vinta in caso in cui l'esame critico di essi dovesse evidenziare illogicità o distonie.
Massima: La relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C., che ha assistito alla gara e che ha notato l'atto violento commesso dal calciatore ai danni di un altro della squadra avversaria, è un documento ufficiale di gara che non può essere inficiato dalla dichiarazione di un calciatore della squadra avversaria il quale ha confermato l’estraneità ai fatti del deferito e lo ha scagionato da ogni responsabilità.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 17 giugno 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 208/C del 19.5.1999
Impugnazione - istanza: Appello del calciatore S.D. avverso la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara, inflittagli a seguito del deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S
Massima: La relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini - atto ufficiale e di fede privilegiata - e le allegate escussioni testimoniali dimostrano la piena responsabilità del calciatore (autore di grave atto di violenza ai danni del calciatore avversario).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 88 del 26.2.1999
Impugnazione - istanza: Appello del sig. F.A. avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli fino al 30.4.1999
Massima: Ai fini della irrogazione della squalifica nei confronti del calciatore, nessun rilievo può assumere l'esito degli eventuali accertamenti dell'Ufficio Indagini, relativi alla denuncia sporta all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. dal calciatore nei confronti dell’arbitro e del Commissario di Campo che lo avrebbero offeso, essendo precluso ai giudici, chiamati a pronunciarsi sul comportamento del calciatore, esaminare la fondatezza o l'infondatezza della denuncia.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 26 novembre 1998 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 378 del 29.5.1998
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Milan avverso la sanzione dell’ammenda di L. 10.000.000 inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, in relazione alla gara Juventus/Milan del 28.3.1998.
Massima: L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al combinato disposto degli artt. 21 comma 1, art. 1 comma 1 (responsabilità "per ogni rapporto di natura sociale") e artt. 6 bis e 6 ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva. In base all'art. 25 comma 1 dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini "costituisce atto ufficiale ad ogni effetto". Sarà compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dell'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 6/CF del 23 novembre 1998 n. 4 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente della F.I.G.C., ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., di interpretazione in ordine alla competenza dell’ufficio indagini in materia di controllo gare, ai sensi dell’art. 21 C.G.S., e circa la valenza di atto ufficiale, ai sensi dell’art. 25 C.G.S., del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Interpretazione: L'Ufficio Indagini ha piena competenza a svolgere i propri compiti d'istituto, anche d'ufficio ed autonomamente, in materia di controllo gare, con la conseguenza che gli accertamenti in proposito compiuti hanno efficacia probatoria, perché il rapporto, allo scopo redatto, costituisce "atto ufficiale ad ogni effetto" trattandosi di documento proveniente da Organo della F.I.G.C. Esso è liberamente apprezzabile dagli Organi giudicanti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 C.G.S. Interpretazione: L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al combinato disposto degli art. 22 comma 1, art. 1 comma 1 (responsabilità "per ogni rapporto di natura sociale") e artt. 6 bis e 6 ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva. In base all'art. 25 comma 1 C.G.S. il rapporto dell'Ufficio Indagini "costituisce atto ufficiale ad ogni effetto". E’compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dall'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva. Interpretazione: E’ utilizzabile la prova rappresentata dal verbale-relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, perché compiuta all’interno della sua sfera di competenza anche quando si verte in materia di responsabilità per comportamenti di accompagnatori e sostenitori e di responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti. (Nel caso di specie la società fu deferita a seguito di segnalazione da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini per violazione degli artt. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. e successivamente condannata dall’Organo Giudicante). Interpretazione: Le funzioni inquirenti dell'Ufficio Indagini sono riconosciute dallo Statuto Federale all'art. 27 comma 4; in particolare il comma 1° stabilisce che gli Organi della giustizia sportiva "agiscono in condizioni di piena autonomia, assicurata da specifiche norme".
Interpretazione: L'art. 17 C.G.S. comprende l'Ufficio Indagini tra gli Organi di giustizia sportiva, talché per lo stesso valgono le garanzie di autonomia statutariamente previste e confermate dalla sopraccitata norma regolamentare (comma 1). Interpretazione: L'art. 21 Cod. Giust. Sport. individua i compiti di indagine, anche d'ufficio, dell'inquirente nelle materie di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 stesso Codice, escludendo, per ragioni evidentemente pratiche di funzionalità, solo la materia concernente i casi di tesseramenti nell'ambito regionale, tuttavia facoltizzando i Comitati Regioni ad avvalersi dell'Ufficio Indagini anche in detta materia. Tale art. 21 comma 1 C.G.S. non è limitativo dei compiti di indagine d'ufficio e dell'autonomia, nè può trarsi sussidio interpretativo in contrario dalla prescrizione contenuta nell'ultimo periodo dello stesso comma, che è volta solo a codificare il "dovere" dell'Ufficio di svolgere indagini a richiesta degli Organi Federali, laddove il termine "ogni altra indagine" sta evidentemente per indagini di qualsiasi genere (quindi anche al di fuori di materie e fatti che possono dare origine a procedimenti strettamente disciplinari) quali, ad esempio, in materia di vertenze economiche o sullo svolgimento delle assemblee federali al fine di fornire elementi di informazione in caso di gravami contro la validità delle stesse e relative deliberazioni.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 5/CF del 3 ottobre 1998 n.2 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Richiesta del Presidente della F.I.G.C., ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a) C.G.S., di interpretazione in ordine alla competenza dell’Ufficio Indagini in materia di controllo gare, ai sensi dell’art. 21 C.G.S., e circa la valenza di atto ufficiale, ai sensi dell’art. 25 C.G.S., del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Interpretazione: L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al combinato disposto degli art. 22 ed 1 comma 1 C.G.S. (responsabilità "per ogni rapporto di natura sociale") e artt. 6-bis e 6-ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva. In base all'art. 25, comma 1 dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini "costituisce atto ufficiale ad ogni effetto". Sarà compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dell'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 2 luglio 1998 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 3B del 13.5.1998
Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso decisioni a seguito di deferimento del calciatore P.N. e dell'Anspi Aris S. Polo, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S.
Massima: La mancata percezione dell'episodio di violenza da parte dell'arbitro non può costituire motivo di impunità per il responsabile, una volta che le indagini effettuate dall'Organo federale competente abbiano consentito di individuarlo; vale la pena di ricordare che gli Organi di Disciplina hanno più volte sanzionato comportamenti antiregolamentari posti in essere sul campo di giuoco sfuggiti alla percezione degli Ufficiali di gara, ma rilevati da Collaboratori dell'Ufficio Indagini presenti sul terreno o sugli spalti. Nel caso specifico (Campionato Allievi) l'intervento sanzionatorio conseguente alle indagini ritualmente disposte, su denuncia del padre dell’atleta che ha assistito all’episodio, si appalesa legittimo in quanto il Direttore di gara, a differenza di quanto si verifica nei campionati maggiori, non godeva della collaborazione di assistenti qualificati e del c.d. quarto uomo, per non parlare della mancanza di registrazioni televisive; in conclusione, la tutela per il soggetto passivo della violenza non può essere misconosciuta per l'omessa individuazione del colpevole nel rapporto arbitrale, una volta che in tale atto, come risulta nel presente caso, si sia dato conto dell'occorso e delle conseguenze derivatene per il calciatore oggetto della violenza ed il responsabile sia stato successivamente identificato dall'organismo preposto alle indagini.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 20 marzo 1997 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 103/C del 18.2.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’ A.S. Fidelis Andria avverso decisioni merito gara Fidelis Andria/Nocerina del 19.1.1997 Massima: Quando il reale svolgimento dei fatti non è stato osservato direttamente dagli Ufficiali di gara, fa fede ciò che è stato ricostruito dall'Organo di indagine federale, presente sul posto con un suo rappresentante, con un relativo documento, configurabile come atto ufficiale da valutare nel procedimento disciplinare (art. 25 C.G.S.), soprattutto se ad esso ha offerto puntuale riscontro la diretta constatazione dell'arbitro operata negli spogliatoi.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 26 ottobre 1995 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n. 20/C del 27.9.1995
Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Sporting Benevento avverso la sanzione dell'ammenda di L. 2.500.000 con diffida inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, in relazione alla gara Sporting Benevento/Nocerina del 14.5.1995, per violazione dell'art. 6 ter commi 1 e 2 C.G.S.
Massima: L'entità e la natura degli episodi di intemperanza e susseguenti scontri tra tifosi avvenuti durante la gara che hanno originato la sanzione è fuori discussione in quanto debitamente e puntualmente riferiti dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, addetto al controllo gara, nella propria relazione. Pertanto, l’omessa acquisizione dei rapporti della Questura non è rilevante.