F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 103/TFN del 31.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8119/473 pf19-20 GP/GC/mg del 27.12.2019 a carico del sig. Mione Antonino e della società ASD Castellamare Calcio – Reg. Prot. 127/TFN-SD) Decisione n. 103/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8119/473 pf19-20 GP/GC/mg del 27.12.2019 Reg. Prot. 127/TFN-SD

Decisione n. 103/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8119/473 pf19-20 GP/GC/mg del 27.12.2019

Reg. Prot. 127/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

Cons. Domenico De Falco – Componente (Relatore);

Avv. Maurizio Lascioli – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente;

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 23 Gennaio 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 8119/473 pf19-20 GP/GC/mg del 27.12.2019 a carico del sig. Mione Antonino e della società ASD Castellamare Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota prot. 8119/473pf19-20/GP/GC/mg del 27.12.2019, notificato a mezzo PEC, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Mione Antonio, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Castellammare Calcio, per rispondere della violazione di cui all'art. 32, comma 5 del CGS, in relazione ai punti 5 e 4b) del Com. Uff. n.1146 del 12.6.2019, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto, rispettivamente, a depositare la fidejussione bancaria originale, entro il termine perentorio del 15.7.2019; ad eseguire gli adempimenti relativi all’iscrizione descritti al predetto punto 4b) del Com. Uff. n. 1146 del 12 giugno 2019.

È stata, parimenti, deferita la società ASD Castellammare Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Mione Antonino, nei termini sopra illustrati.

Le parti sono state convocate per l’udienza del 23.1.2020.

Il procedimento

L’attività di indagine, trasfusa nel deferimento, ha tratto origine da una segnalazione trasmessa da parte della Co.Vi.So.D., in data 21.10.2019, alla Procura Federale, nella quale veniva evidenziato che, in esito all’istruttoria condotta dalla predetta Commissione sulla domanda di iscrizione della società ASD Castellammare Calcio al Campionato nazionale di Calcio a 5 Serie A2 femminile per la stagione 2019/2020, era emerso che tale società non aveva depositato, entro il perentorio termine del 15.7.2019, la fidejussione bancaria originale (punto 5 del Com. Uff. n. 1145 del 12.6.2019) né aveva proceduto agli adempimenti necessari all’iscrizione di cui al punto 4b) del citato Com. Uff. n. 1146/2019.

Tali fatti hanno determinato l’iscrizione della società ASD Castellammare Calcio nel registro dei procedimenti della Procura Federale  in  data  12.11.2019  (n.  473pf19-20),  a  cui  ha  fatto  seguito,  in  data  19.11.2019,  la  notificazione  della comunicazione di conclusione delle indagini.

I soggetti avvisati non hanno presentato memoria; né, tantomeno, essi si sono costituiti nel presente procedimento. All’udienza del 23.1.2020, i rappresentanti della Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Mione Antonino l’inibizione di 40 (quaranta)

giorni e per la società ASD Castellammare Calcio l’ammenda di €. 200,00 (duecento/00) per le due violazioni. Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Nel comunicato ufficiale n. 1146 del 12.6.2019 è espressamente previsto che “le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 1 Luglio  2019 al 15 Luglio  2019, formalizzare l'iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A e della modulistica allegata”, soggiungendosi che “il termine ultimo per tale operazione è il 15.7.2019, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione”.

Tra gli adempimenti richiesti nel menzionato comunicato n. 1146/2019 sono, dunque, espressamente contemplati, per quel che più interessa il presente procedimento, sia l’obbligo di depositare “una fidejussione bancaria a prima richiesta” (punto 5) sia l’adempimento degli incombenti strumentali all’iscrizione ovvero il versamento dell’importo ivi previsto (punto 4b con riguardo alle società di calcio femminile serie A2).

E,’ altresì, espressamente previsto che l’inosservanza del termine del 15.7.2019 “per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5 femminile (A2), anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5),6),7),8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata per le società di calcio a 5 femminile di serie A2, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di Euro 100,00, per ciascun inadempimento”.

La prestazione, rituale e completa, della fideiussione e l’adempimento degli incombenti strumentali all’iscrizione (di cui al punto 4b) costituiscono oneri preordinati a determinare una situazione di certezza in ordine all’esistenza della solidità finanziaria delle società che si candidino a partecipare ad un campionato (in tal senso depone, peraltro, l’art. 52 delle NOIF che, in tema di “titolo sportivo”, correla la prestazione della fideiussione a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza) e a dotare la lega nazionale dilettanti delle risorse necessarie al disimpegno dei propri compiti da ciò dovendo inferirsi che si tratti di requisiti tanto di legittimità che di efficacia della domanda di ammissione allo svolgimento regolato di competizioni sportive.

È,  pertanto,  logico  e  consequenziale  che  alle  eventuali  inadempienze  l’ordinamento  sportivo  reagisca  sul  piano disciplinare, con l’espressa comminatoria di un’ammenda nell’ipotesi di accertata inosservanza degli stessi.

Ebbene, i fatti contestati ai deferiti sono stati dalla Procura federale allegati e comprovati, con puntuale documentazione. Di contro, i deferiti non hanno fatto pervenire alcuno scritto difensivo né si sono presentati all’udienza di discussione del deferimento, nonostante rituale convocazione.

Deve, pertanto, ritenersi fondata la contestata violazione dell’art. 32, comma 5 del CGS – in relazione ai punti 5 e 4b) del Com. Uff. n.1146 Divisione Calcio a 5 – secondo cui “la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione

ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni

federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica”.

In ragione del principio di immedesimazione organica, risponde delle violazioni il legale rappresentante p.t. della società medesima, sig. Mione Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Castellamare Calcio, per non avere egli provveduto a depositare la fidejussione bancaria originale e ad eseguire gli incombenti di cui al punto 4b) Com. Uff. 1146/2019 entro il termine perentorio del 15.7.2019.

Del comportamento ascritto al suo presidente, risponde la società ASD Castellamare Calcio a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS.

Congrue le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- per il sig. Mione Antonino, inibizione di giorni 40 (quaranta);

- per la società ASD Castellammare Calcio, ammenda di € 200,00 (duecento/00).

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