F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 112/TFN del 17.02.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 7644/309 pf 19-20 GC/blp del 13.12.2019 a carico dei Sig.ri Simone Rocco, Esposito Nicola e della società US Palmese ASD – Reg. Prot. 106/TFN-SD) Decisione n. 112/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 7644/309 pf 19-20 GC/blp del 13.12.2019 Reg. Prot. 106/TFN-SD

Decisione n. 112/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 7644/309 pf 19-20 GC/blp del 13.12.2019

Reg. Prot. 106/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Nicola Durante – Presidente;

Avv. Fabio Micali – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente (Relatore);

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 6 febbraio 2020,

a  seguito  del  Deferimento  del  Procuratore  Federale  n.  7644/309  pf  19-20  GC/blp  del  13.12.2019  a  carico  dei Sig.ri Simone Rocco, Esposito Nicola e della società US Palmese ASD,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 13.12.2019 ha deferito dinanzi a questo Tribunale:

1. il sig. Simone Rocco nella qualità di Presidente della società US Palmese ASD, al quale ha contestato la violazione dell’art. 32, comma 5 CGS in relazione ai punti 4, 5, 8 e 9 del C.U. Uff. n. 162 Dipartimento Interregionale – LND del 03.06.2019, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D 2019/2020, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 Luglio  2019 della documentazione riguardante:

- versamento quote (punto 4 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

- fideiussione bancaria (punto 5 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

- liberatorie tesserati (punto 8 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

- disponibilità campo di gioco (punto 9 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

2- il sig. Esposito Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale e delegato alla firma della società US Palmese ASD, per rispondere della violazione di cui all’art. 32, comma 5, CGS, in relazione ai punti 4, 5, 8 e 9 del C.U. n. 162 Dipartimento Interregionale – LND del 03.06.2019, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 Luglio  2019 della documentazione riguardante:

- versamento quote (punto 4 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

- fideiussione bancaria (punto 5 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

- liberatorie tesserati (punto 8 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

- disponibilità campo di gioco (punto 9 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

3. la  società  US  Palmese  ASD,  a  titolo  di  responsabilità  diretta ai  sensi  dell’art.  6  comma  1  CGS-FIGC stante l’inadempimento ascritto ai sig.ri Simone Rocco, all’epoca dei fatti Presidente della società US Palmese ASD ed Esposito Nicola all’epoca dei fatti direttore generale e delegato alla firma della società US Palmese ASD.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D. del 21 ottobre 2019, che, all’esito dell’istruttoria condotta in ordine alla domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2019/2020 della società US Palmese ASD, aveva evidenziato il mancato deposito da parte della società della documentazione richiesta dal C.U. n. 162 del 3/06/2019.

I deferiti non si sono costituiti.

Il dibattimento

All’udienza del 9 Gennaio 2020 sono comparsi per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa e il dott. Mauro De Dominici, nessuno è comparso per i deferiti due dei quali (Nicola Esposito e Simone Rocco) hanno fatto pervenire richiesta di rinvio.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, dato atto della richiesta di rinvio formulata dai deferiti sig.ri Nicola Esposito e Simone Rocco,

rilevato che il primo ha prodotto certificato medico di pronto soccorso, attestante una prognosi di giorni 5 s.c. e che tale atto è ritenuto idoneo ai fini giustificativi del legittimo impedimento per motivi di salute richiesti dal sig. Nicola Esposito; dato atto di quanto sopra, ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 23.01.2020 ore 15.00.

All’udienza del 23.01.2020, sono comparsi per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa e il dott. Mauro De Dominicis, per i deferiti nessuno è comparso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, dato atto della richiesta di rinvio formulata dai deferiti sig.ri Nicola Esposito e Simone Rocco,

rilevato che il primo Esposito ha prodotto certificato medico di pronto soccorso, attestante una prognosi di giorni 1 s.c. e che tale atto è ritenuto idoneo ai fini giustificativi del legittimo impedimento per motivi di salute richiesti dal sig. Nicola Esposito;

dato atto di quanto sopra, ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 06.02.2020 ore 15.00.

All’udienza del 06.02.2020, sono comparsi per la Procura Federale il dott. Luca Scarpa, il dott. Mauro De Dominicis e l’avv. Silvia Loche;

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali hanno fatto pervenire in data odierna presso la segreteria del Tribunale una congiunta istanza di rinvio supportata dalla relativa documentazione a sostegno.

Il TFN sulla suddetta istanza si è riservato.

A scioglimento della riserva ha emesso la seguente Ordinanza, letta in udienza:

“Il TFN, vista la richiesta di rinvio formulata dai deferiti Esposito Nicola e Simone Rocco, considerato che nessuno degli impedimenti rappresentati e documentati dai deferiti ha carattere assoluto e che quella in esame è la terza richiesta di rinvio presentata presso questo Tribunale; applicato l’art. 44, comma 2 del CGS; ha ritenuto disporre di procedersi oltre”. La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Esposito Nicola: inibizione di giorni 60 (sessanta);

- per il sig. Simone Rocco: inibizione di giorni 60 (sessanta);

- per la società US Palmese ASD: ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00);

Il TFN si è riservato e all’esito della Camera di consiglio ha assunto la seguente decisione.

La decisione

Il deferimento è fondato.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato di Serie D 2019/2020, prevede che le società debbano formalizzare entro il termine del 12.07.2019 ore 18.00, decorrente dal 8.07.2018, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l’adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da 1 a 3.

Precisa, altresì, il C.U. n. 162 che “l’inosservanza del medesimo termine del 12.07.2019 per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo le modalità on line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),11), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento”.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la società deferita non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la documentazione riguardante:

- versamento quote (punto 4 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

- fideiussione bancaria (punto 5 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

- liberatorie tesserati (punto 8 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

- disponibilità campo di gioco (punto 9 del C.U. n. 162 del 3/06/2019)

sicché la società va sanzionata per tale inadempimento con l’ammenda di € 4.000,00 (mille).

Per quel che concerne la posizione di Simone Rocco nella qualità di Presidente della società US Palmese ASD e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, va applicata la sanzione della inibizione di giorni 60 giorni (sessanta);  Per quel che concerne la posizione di Esposito Nicola, all’epoca dei fatti direttore generale e delegato alla firma della società US Palmese ASD e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, va applicata la sanzione della inibizione di giorni 60 giorni (sessanta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

applicato l’art. 44 comma 2 del CGS; dispone procedersi oltre. Letto in udienza.

all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Simone Rocco, l’inibizione di giorni 60 giorni (sessanta);

- per il Sig. Esposito Nicola, l’inibizione di giorni 60 giorni (sessanta;

-per la società US Palmese ASD, l’ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00).

 

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