F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 128/TFN del 17.06.2020 – (Deferimento n. 12597/977 pf19-20 GC/blp del 26.05.2020 a carico dei Sig.ri Pace Giuseppe, Pretti Monica e della società Trapani Calcio Srl – Reg. Prot. n. 173/TFN-SD) Decisione n. 128/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12597/977 pf19-20 GC/blp del 26.05.2020 Reg. Prot. 173/TFN-SD

Decisione n. 128/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12597/977 pf19-20 GC/blp del 26.05.2020

Reg. Prot. 173/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

Avv. Valentina Ramella – Componente (Relatore);

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 12 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 12597/977 pf19-20 GC/blp del 26.05.2020 a carico dei Sig.ri Pace Giuseppe, Pretti Monica e della società Trapani Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 26 maggio 2020 il Procuratore Federale f. f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

- il signor Giuseppe Pace, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Trapani Calcio S.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

- la Signora Monica Pretti, Consigliere Delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Trapani Calcio Srl., per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1 e 33, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per  non aver versato,  entro il 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

- la Società Trapani Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, CGS vigente, in relazione alla condotta posta in essere dai propri rappresentanti nonché, a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 33, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Nei termini prescritti i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive rilevando l’assenza di responsabilità in ordine ai mancati versamenti dovendosi ritenere tali eventi causati da forza maggiore nel contesto dell’emergenza sanitaria nazionale determinatasi a seguito della diffusione del virus “Covid-19”; hanno quindi concluso per il proscioglimento ovvero, in subordine, per l’irrogazione di una sanzione ridotta.

Con atto datato 5 giugno 2020 ha chiesto di essere ammessa ad intervenire nel procedimento la società Cosenza Calcio rilevando la fondatezza del deferimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni di cui al verbale.

I difensori hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni esposte nelle memorie, riportandosi alle conclusioni ivi formulate.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Va preliminarmente esaminata la richiesta di intervento pervenuta da parte della Società Cosenza Calcio Srl.

Ritiene sul punto il Tribunale non sussistere un interesse immediato ed attuale della richiedente in ragione del numero di gare ancora da disputare che non rende evidente la potenziale lesione o il pregiudizio lamentato, anche rispetto agli effetti della presente decisione.

Nel merito risulta dalle verifiche condotte dalla CoViSoC. che la società Trapani Calcio Srl ha provveduto al versamento degli emolumenti relativi alle mensilità di febbraio 2020 solo in data 17 marzo e 20 marzo 2020, peraltro neppure integralmente.

Quanto sopra confligge con quanto disposto dalle NOIF che indicano nel 16 marzo il termine ultimo per provvedere, con la conseguenza che deve ritenersi fondata la contestazione delle violazioni di cui al deferimento delle quali devono ritenersi responsabili il Presidente e il consigliere Delegato deferiti in forza dei poteri agli stessi attribuiti e risultanti dagli atti.

Non valgono a ritenere insussistente la riconosciuta responsabilità del deferito le considerazioni difensive volte ad invocare, nel caso di specie, la causa di forza maggiore dovuta all’emergenza sanitaria nazionale. Anche a voler prescindere dal rilievo per cui l’insorgere dell’allarme epidemiologico temporalmente si colloca alla fine del mese di febbraio mentre i pagamenti omessi hanno riguardo alle mensilità di Gennaio e febbraio, nonché dall’assenza di prova dell’impossibilità di provvedere con la liquidità disponibile al momento della scadenza, va rilevato che la causa di forza maggiore non appare invocabile rispetto agli emolumenti dovuti per prestazioni che i collaboratori della Società avevano già prestato.

Né rilevano, sotto il profilo dell’ordinamento sportivo, le norme speciali emanate nei recenti decreti presidenziali e legge, volte a regolare le situazioni giuridiche rilevanti per l’ordinamento statuale. La violazione contestata si concretizza infatti con il mancato pagamento alle scadenze indicate senza che possano rilevare, in assenza di modifiche della normativa domestica nel caso di specie non intervenute (l’unico provvedimento in tal senso riguarda infatti la sola Serie A), eventuali normative esterne.

Al riconoscimento della responsabilità dei legali rappresentanti del Trapani Calcio S.r.l. consegue quella diretta della Società deferita che, tuttavia, deve rispondere anche a titolo di responsabilità propria dell’omesso versamento contestato così come previsto dall’art. 33, comma 3 CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, tenuto conto della situazione contingente nella quale la violazione è stata commessa e del successivo ravvedimento operato con i versamenti intervenuti, ancorché parziali, rilevante anche ai sensi dell’art. 13, CGS, ritiene il Tribunale eque le sanzioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio,

preliminarmente rigetta l’istanza di intervento del terzo ex art. 81 CGS – FIGC, presentata dalla società Cosenza Calcio Srl;

accoglie in parte il deferimento nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pace Giuseppe, l’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);

- per la Sig.ra Pretti Monica, l’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici);

- per la società Trapani Calcio Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2020 avvenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it