F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 130/TFN del 17.06.2020 – (Deferimento n. 12618/975 pf 19-20 GC/gb del 26.05.2020 a carico dei Sig.ri Franco Davide, Di Natale Giuseppe e della società Calcio Catania Spa – Reg. Prot. n. 174/TFN-SD) Decisione n. 130/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12618/975 pf 19-20 GC/gb del 26.05.2020 Reg. Prot. 174/TFN-SD

Decisione n. 130/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12618/975 pf 19-20 GC/gb del 26.05.2020

Reg. Prot. 174/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

Avv. Amedeo Citarella – Componente;

Avv. Valentino Fedeli – Componente;

Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

Avv. Valentina Ramella – Componente;

Dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 12 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 12618/975 pf 19-20 GC/gb del 26.05.2020 a carico dei Sig.ri Franco Davide, Di Natale Giuseppe e della società Calcio Catania Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 26.05.2020 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

1) Il Sig. Franco Davide, Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa all’epoca dei fatti per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

2) Sig. Di Natale Giuseppe Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa all’epoca dei fatti per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del CGS e 33, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

3) La Società Calcio Catania Spa:

- a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal Sig. Franco Davide, Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società  Calcio  Catania  Spa  all’epoca  dei  fatti,  e  dal  Sig.  Di  Natale  Giuseppe  Amministratore  delegato  e  legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania Spa, all’epoca dei fatti, come sopra descritto;

- a titolo di responsabilità propria della violazione dell’ art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera  C), par.

IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di Gennaio e febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla CoViSoC, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Nei termini prescritti è pervenuta memoria difensiva della società Calcio Catania Spa con il patrocinio degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio con la quale è stata invocata la sussistenza di una causa di forza maggiore dovuta alla nota emergenza sanitaria, argomentando in ordine alle conseguenti difficoltà finanziarie della socia di maggioranza del gruppo controllante il sodalizio societario etneo, nonché per la chiusura delle attività di pertinenza della società Calcio Servizi Catania Spa.

Ha, inoltre, richiamato il provvedimento del Presidente Federale, giusta Com. Uff. 194/A del 13 maggio 2020 con il quale è stato disposto lo slittamento termini degli analoghi pagamenti relativi alle sole società di Serie A, nonché la fissazione del minimo edittale in punti uno di penalizzazione in caso di inadempimento.

Il patteggiamento

Così come previsto dall’art. 127 comma 1 del CGS - FIGC, la Procura Federale ha depositato richiesta di patteggiamento, sottoscritta dall’Avv. Eduardo Chiacchio in nome e per conto del Sig. Di Natale Giuseppe , rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 CGS - FIGC; esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit. così determinata:

sanzione base inibizione di mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 mesi 1 (uno), sanzione finale mesi 2 (due);

risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima del dibattimento la Procura Federale, il Sig. Giuseppe Di Natale, ai sensi dell’art. 127 comma 1 CGS - FIGC, ha depositato istanze di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato conclusivamente

che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua ; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della parte suddetta.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito per la posizione del Calcio Catania Srl e del Sig. Franco Davide non costituito.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Franco Davide, l’inibizione di mesi (3);

- per la società Calcio Catania Spa, penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva. L’Avv. Fiorillo per la società Calcio Catania Spa si è riportata integralmente alla memoria difensiva.

La decisione

Il deferimento è fondato giacché appare incontestato il mancato pagamento degli emolumenti relativi ai mesi di Gennaio e Febbraio 2020 entro il termine fissato dalla normativa federale, né in atti, contrariamente a quanto genericamente esposto in memoria difensiva, risulta che l’incombente sia stato successivamente soddisfatto.

Val la pena evidenziare, fra l’altro, che la difesa non ha neanche fornito alcuna prova in ordine alla mancata disponibilità finanziaria  dovuta  all’emergenza  sanitaria,  soprattutto  in  ragione  del  fatto  che  la  scadenza  del  16  marzo  2020 riguardava, appunto, prestazioni già effettuate e per le quali, pertanto, la società avrebbe già dovuto accantonare le provviste finanziarie necessarie per il soddisfacimento dell’obbligazione sinallagmatica.

Non appare invocabile, pertanto, in assenza, fra l‘altro, di alcuna prova documentale fornita a supporto, la causa di forza maggiore prospettata dalla difesa.

Né rilevano, sotto il profilo dell’ordinamento sportivo, le disposizioni normative intervenute sotto il profilo fiscale e contributivo volte a prorogare i termini di scadenza di determinati adempimenti.

Né rileva, e in tal caso il Collegio non può che prenderne atto, la disciplina speciale prevista dal provvedimento federale invocato dalla difesa che, per espressa previsione, riguarda esclusivamente le società di Serie A non potendo, proprio per la sua specialità, essere oggetto di estensione analogica.

Al riconoscimento della responsabilità del legale rappresentante del Calcio Catania Spa consegue quella diretta della Società deferita che deve rispondere anche a titolo di responsabilità propria dell’omesso versamento contestato così come previsto dall’art. 33, comma 3 CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, in assenza della prova del pagamento, anche tardivo, degli emolumenti, il Collegio ritiene di accogliere in toto le richieste della Procura Federale

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito  della  Camera  di  consiglio,  visto  l’art.  127  CGS  –  FIGC,  dispone  a  carico  del  Sig.  Di  Natale  Giuseppe l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due).

Dispone la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Per il resto, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il Sig. Franco Davide, l’inibizione di mesi 3 (tre);

- per la società Calcio Catania Spa, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 giugno 2020 avvenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.

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