F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 145/TFN del 24.06.2020 – (Deferimento n. 11591/888 pf 19-20/GC/GT/mg del 05.03.2020 a carico del sig. Pecchia Biagio e della società ASD Real Terracina C5 P.E.P. – Reg. Prot. n. 157/TFN-SD) Decisione n. 145/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 11591/888 pf 19-20/GC/GT/mg del 05.03.2020 Reg. Prot. 157/TFN-SD
Decisione n. 145/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 11591/888 pf 19-20/GC/GT/mg del 05.03.2020
Reg. Prot. 157/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;
dott. Pierpaolo Grasso – Componente;
avv. Francesca Mite – Componente (Relatore);
avv. Angelo Venturini – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 18 giugno 2020,
a seguito del Deferimento n. 11591/888 pf 19-20/GC/GT/mg del 05.03.2020 a carico del sig. Pecchia Biagio e della società ASD Real Terracina C5 P.E.P.,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento.
La Procura Federale con atto datato 05 marzo 2020 deferiva dinanzi a questo Tribunale:
- il sig. Biagio Pecchia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Real Terracina C5 P.E.P., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 23, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso <<in data 8 febbraio 2020, al termine della gara ASD United Aprilia – ASD Real Terracina C5 P.E.P., valevole per il campionato nazionale di Calcio a 5 Serie B girone E, conclusasi con la vittoria della propria squadra, a mezzo di una “storia” pubblicata sul social network “facebook” contenente un’immagine raffigurante una donna in abbigliamento intimo e con indosso una maglia con il simbolo della società ASD United Aprilia inginocchiata davanti ad un uomo posto in piedi di fronte a lei e con indosso una maglia ed una sciarpa con il simbolo della società ASD Real Terracina - leso la dignità della società ASD United Aprilia; la citata immagine, inoltre, costituisce manifestazione palesemente volgare ed offensiva, svincolata da qualsiasi contenuto e valore sportivo, ed è evidentemente discriminatoria per motivi di “sesso” del genere femminile>>;
- la società ASD Real Terracina C5 P.E.P., per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 2, dell’art. 23, comma 5, e dell’art. 28, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Pecchia Biagio, così come descritti.
Il deferimento origina dall’esposto della società ASD United Aprilia, datato 11 febbraio 2020, con allegata l’immagine contenuta in una “storia” pubblicata in data 8 febbraio 2020 sul social network “facebook” dal sig. Pecchia Biagio. Entrambi i deferiti non hanno fatto pervenire a questo Tribunale memoria difensiva; né hanno avanzato richiesta per essere ascoltati.
Il dibattimento
Alla riunione del 18 giugno 2020 è comparso per la Procura federale, l’avv. Alessandro Vagliano. Per i deferiti nessuno è comparso.
La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:
- sig. Pecchia Biagio giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- la società ASD Real Terracina C5 P.E.P. ammenda di € 600,00 (seicento/00).
La decisione
Ad avviso del Collegio il deferimento è fondato.
Gli elementi istruttori acquisiti nel corso dell’attività istruttoria assumono particolare valenza dimostrativa. L’’esposto della società ASD United Aprilia datato 11 febbraio 2020, con allegata l’immagine contenuta in una “storia” pubblicata in data 8 febbraio 2020 sul social network “facebook” dal sig. Biagio Pecchia, disvela in piana obiettività il contenuto offensivo della condotta censurata.
Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e, peraltro, non contestato né smentito dal sig. Biagio Pecchia e dalla società ASD Real Terracina C5 P.E.P., che il primo, al termine della gara ASD United Aprilia – ASD Real Terracina C5 P.E.P, valevole per il campionato nazionale di Calcio a 5 Serie B girone E, conclusasi con la vittoria della propria squadra, pubblicava una “storia” sul social network “facebook” contenente un’immagine raffigurante una donna in abbigliamento intimo e con indosso una maglia con il simbolo della società ASD United Aprilia inginocchiata davanti ad un uomo posto in piedi di fronte a lei e con indosso una maglia ed una sciarpa con il simbolo della società ASD Real Terracina. L’immagine, a cagione del mezzo utilizzato e della capacità divulgativa assume il carattere “pubblico”, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto obiettivamente idonea a veicolarne la conoscenza pubblica del contenuto, tenuto conto del mezzo e della modalità di comunicazione (pubblicazione sul social network “facebook”). L’immagine, contraria al buon costume, offende la dignità della società ASD United Aprilia in quanto palesemente volgare ed offensiva, avulsa da qualsiasi contenuto e valore sportivo, dalla finalità meramente denigratoria. L’immagine esprime, altresì, una contenuto intrinsecamente discriminatorio, di genere, poiché tende a collocare la donna in una posizione di inferiorità, sottomissione e arrendevolezza rispetto all’uomo.
Alla responsabilità del sig. Pecchia accede quellà della società ASD Real Terracina C5 P.E.P., a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Biagio Pecchia, ai sensi dell’art. 6, comma 2, dell’art. 23, comma 5, e dell’art. 28, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Pecchia Biagio, giornate 4 (quattro) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- per la società ASD Real Terracina C5 P.E.P., € 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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