F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 147/TFN del 24.06.2020 – (Deferimento n. 11778/289 pf 19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020 a carico dei sig.ri Alfredo Di Fiore, Enea D’Alonzo e della società ASD Real Dem Calcio a 5 – Reg. Prot. n. 159/TFN-SD) Decisione n. 147/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 11778/289 pf 19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020 Reg. Prot. 159/TFN-SD

Decisione n. 147/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 11778/289 pf 19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020

Reg. Prot. 159/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

avv. Francesca Mite – Componente (Relatore);

avv. Angelo Venturini – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 18 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 11778/289 pf 19-20 GC/GT/ag del 09.03.2020 a carico dei sig.ri Alfredo Di Fiore, Enea D’Alonzo e della società ASD Real Dem Calcio a 5,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento n. 11778/289 pf 19 20 GC/GT/ag datato 9 marzo 2020 la Procura Federale, deferiva avanti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- Il sig. Alfredo Di Fiore, Presidente fino al 26 Agosto 2019 della Società ASD Real Dem Calcio a 5; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per aver consentito l’apposizione di una firma falsa del calciatore Francesco Bartilotti in occasione della richiesta di tesseramento di quest’ultimo con la propria Società, presumibilmente nella sede della stessa;

- Il sig. Enea D’Alonzo, dirigente della Società ASD Real Dem Calcio a 5 per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per aver consentito l’apposizione di una firma falsa del calciatore Francesco Bartilotti in occasione della richiesta di tesseramento di quest’ultimo con la propria Società, presumibilmente nella sede della stessa; della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1 e dell’art. 22, comma 1 del CGS, per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi il Collaboratore della Procura nonostante fosse stato ritualmente da quest’ultimo convocato.

- la Società ASD Real Dem Calcio 5, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti disciplinarmente rilevanti ascritti al proprio Presidente ed al proprio dirigente.

Siffatto deferimento trae le mosse dalla nota nr. 4229/16/TFN/AS datata 19 Settembre 2019, acquisita agli atti della Procura Federale con prot. nr. 3456 del 20 Settembre 2019, con cui il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti inviava alla Procura Federale, per quanto di competenza, la documentazione inerente il ricorso presentato da Francesco Bartilotti, contro l’ASD Real Dem Calcio a 5 teso ad ottenere la richiesta di annullamento tesseramento per apocrifia della firma.

Il patteggiamento

Così come previsto dall’art. 127 comma 1 del CGS - FIGC, la Società ASD Real Dem Calcio 5, ha depositato in data 17 giugno 2020 richiesta di patteggiamento, sottoscritta dal sig. Giampiero Zaffiri, nella qualità di Presidente della medesima società, rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento sottoscritta dalle parti; ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127 CGS - FIGC; esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit. così determinata:

sanzione base ammenda di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 127 CGS di 1/3 nella misura di € 750,00 (settecentocinquanta/00) – sanzione finale ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima del dibattimento la Società ASD Real Dem Calcio 5, ai sensi dell’art. 127 comma 1 CGS - FIGC, ha depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127 comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta

corretta e la sanzione indicata appare congrua ; P.Q.M.Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della parte suddetta.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito per la posizione dei sigg.ri Alfredo Di Fiore e Enea D’Alonzo.

Alla riunione del 18 giugno 2020 è comparso per la Procura Federale, l’avv. Alessandro Vagliano.

Per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Alfredo Di Fiore, Presidente fino al 26 Agosto 2019 della Società ASD Real Dem Calcio a 5, inibizione di mesi 6 (sei) (4 mesi per aver consentito l’apposizione di una firma falsa e per averne beneficiato, 2 mesi per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi al collaboratore della Procura Federale;

- per il sig. Enea D’Alonzo, dirigente della Società ASD Real Dem Calcio a 5, inibizione di mesi 3 (tre) (2 mesi per aver consentito l’apposizione di una firma falsa e per averne beneficiato, 1 mesi per non essersi presentato a rendere dichiarazioni innanzi al collaboratore della Procura Federale.

La decisione

Ad avviso del Collegio il deferimento è fondato.

Pur se il complessivo giudizio concernente la apocrifia di una firma non sia sempre di agevole apprensione, nel caso di specie la valutazione dei fatti emersi dall’attività di indagine, si rivela di semplice ed univoca soluzione.

Sul piano probatorio, il deferimento fonda le convinzioni accusatorie in primis sul giudizio valutativo adottato dal TFN -Sezione Tesseramenti che ha concluso per la palese difformità della sottoscrizione, statuendo più precisamente che “la firma presente sul tesseramento di cui si vuole ricondurre l’autenticità in danno del calciatore, non è stata dallo stesso apposta, per grafia ed andamento, laddove le differenti caratteristiche fanno emergere una sicura incompatibilità scrittoria, atta a consentire la formazione del dissenso”.

A conforto di tale asserzione, poi, assume decisivo rilievo l’esame della perizia calligrafica redatta dalla dott.ssa Nelda Rossetti, che ha chiaramente evidenziato l’apocrifia della firma in questione.

Il Collegio, pertanto, ritiene raggiunta la palmare prova della colpevolezza dei deferiti per gli illeciti contestati. Tuttavia, con riferimento alle sanzioni applicabili, il Collegio ritiene di non differenziare la posizione del sig. D’Alonzo rispetto a quella del Di Fiore, non aderendo alla richiesta formulata in tal senso dalla Procura Federale motivata in ragione della carica presidenziale rivestita da quest’ultimo.

Dagli atti, infatti, emerge una significativa, rilevante partecipazione causale alla produzione dell’evento da parte del sig. Enea D’Alonzo, il cui comportamento è da stigmatizzare anche sotto il profilo processuale stante la mancata presentazione all’udienza odierna nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito  della  Camera  di  consiglio,  visto  l’art.  127  CGS,  dispone  l’applicazione  della  sanzione  di  €  1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda nei confronti della società ASD Real Dem Calcio a 5.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.

Accoglie il deferimento nei confronti delle restanti parti deferite e così ridetermina le sanzioni:

- per il sig. Di Fiore Alfredo, inibizione di complessivi mesi 6 (sei);

- per il sig. D’Alonzo Enea, inibizione di complessivi mesi 6 (sei).

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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