F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 151/TFN del 29.06.2020 – (Deferimento n. 12485/593pf19-20/GC/GT/mg del 22.05.2020 a carico del sig. Domenico Cottone e della società SSD Marsala Calcio arl – Reg. Prot. n. 168/TFN-SD) 30 giugno 2020 Decisione n. 151/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12485/593pf19-20/GC/GT/mg del 22.05.2020 Reg. Prot. 168/TFN-SD

Decisione n. 151/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12485/593pf19-20/GC/GT/mg del 22.05.2020

Reg. Prot. 168/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti - Presidente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

 dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 19 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 12485/593pf19-20/GC/GT/mg del 22.05.2020 a carico del sig. Domenico Cottone e della società SSD Marsala Calcio arl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 22.05.2020, ha deferito a questo Tribunale il sig. Domenico Cottone, Presidente e legale rappresentante della Società SSD Marsala Calcio arl, violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Samuele Giuffrida, la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 11/CAE/2019-20, pubblicata con Com. Uff. n. 141 del 23.10.2019, comunicata alla società mediante pec in pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Il deferimento ha coinvolto la stessa Società Marsala Calcio arl ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso per la Procura Federale l’avv. Luca Zennaro, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il sig. Domenico Cottone l’inibizione di mesi 6 (sei), per la Società SSD Marsala Calcio arl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2020 / 2021, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento e che, pertanto, la mancata costituzione in giudizio è esclusivamente imputabile ad un’autonoma scelta del soggetto destinatario del predetto deferimento, può passarsi all’esame nel merito.

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

È provato che la società SSD Marsala Calcio arl, ancorché condannata al pagamento in favore del calciatore Giuffrida Samuele di € 2.000,00 (duemila/00) in conseguenza della decisione della Commissione Accordi Economici della LND (pubblicata con Com. Uff. n. 141 del 23.10.2019), e comunicata alla predetta società mediante PEC in pari data), non ha provveduto ad alcuna corresponsione.

Ai sensi dell'art. 31, commi 6 e 7, del CGS il mancato pagamento, entro i suddetti termini, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica, mentre i dirigenti che partecipino agli illeciti come quello sopra descritto sono soggetti alla sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Tanto premesso, essendo stato provato il mancato pagamento degli emolumenti in questione, né essendo state allegate circostanze o elementi in ordine ai fatti contestati, deve ritenersi accertata la responsabilità del sig. Domenico Cottone, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSD Marsala Calcio arl, per violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, vale a dire dei principi di lealtà, correttezza e probità, e ciò in relazione all’omesso pagamento entro il termine di 30 dalla comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici, ex art. 94 ter, comma 11, delle NOIF. Parimenti accertata è la responsabilità diretta della società SSD Marsala Calcio arl ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Cottone Domenico, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società SSD Marsala Calcio arl, punti 1 (uno) di penalizzazione, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2020 / 2021, oltre ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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