F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 152/TFN del 30.06.2020 – (Deferimento n. 12612/594pf19-20/GC/GT/mg del 26.05.2020 a carico della sig.ra Bruno Carmela e della società US Agropoli – Reg. Prot. n. 172/TFN-SD) Decisione n. 152/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12612/594pf19-20/GC/GT/mg del 26.05.2020 Reg. Prot. 172/TFN-SD

Decisione n. 152/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12612/594pf19-20/GC/GT/mg del 26.05.2020

Reg. Prot. 172/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti - Presidente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore);

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Sergio Quirino Valente – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il 19 giugno 2020,

 

a seguito del Deferimento n. 12612/594pf19-20/GC/GT/mg del 26.05.2020 a carico della sig.ra Bruno Carmela e della società US Agropoli,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 26.05.2020, ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Bruno Carmela, all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società US Agropoli, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF e a quanto previsto dal Com. Uff. n. 1 del 1.07.2019 del Dipartimento Interregionale:

a) per non aver  depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con  i calciatori Acunzo Diego (tesseramento del 1.08.2019), Bonfini Raimondo Pio (tesseramento del 1.08.2019), Capo Francesco (tesseramento del 1.09.2019), Colella Thomas (tesseramento del 1.09.2019), Cucunato Luigi (tesseramento del 1.10.2018), Della Torre Luigi (tesseramento del 1.12.2018), Del Negro Carmine (tesseramento del 3.01.2019), Doto Giandomenico (tesseramento del 1.09.2016), El Khafi Adam (tesseramento del 1.11.2018), Garofalo Alessio (tesseramento del 1.09.2018), Gregorio Giovanni (tesseramento del 1.10.2017), Guida Simone (tesseramento del 1.08.2019), Luciano Lorenzo (tesseramento del 1.03.2018), Numerato Giuseppe (tesseramento del 1.08.2019), Sanchez Nino Pablo Guillermo (tesseramento del 1.08.2019), Santangelo Francesco (tesseramento del 1.10.2017), Sciarappa Simone (tesseramento del 1.10.2018), Solazzo Emanuele (tesseramento del 1.10.2019), Tafuri Giovanni (tesseramento del 1.10.2017), Torsiello Antonio (tesseramento del 1.10.2017), Tozzi Luigi (tesseramento del 3.12.2015) e  Verdoliva Riccardo (tesseramento del 3.08.2018), entro il termine del 31.10.2019, previsto dalla normativa federale;

b) per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2019/2020 con i calciatori Cappiello Giovanni (tesseramento del 1.12.2019), Carrafiello Nevio (tesseramento del 1.12.2019), Ceriani Tommaso (tesseramento del 1.12.2019), Mariani Lorenzo (tesseramento del 1.12.2019), Matrone Aniello (tesseramento del 1.12.2019), Pagano Cosimo (tesseramento del 1.12.2019) e Scarcia Rocco (tesseramento del 1.01.2020), entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione di ciascun accordo, stabilito dalla normativa federale.

Invero, detti termini sono da ritenersi perentori e la loro inosservanza non può che determinare la violazione delle norme federale, con conseguente applicazione delle sanzioni Il deferimento ha coinvolto la stessa Società US Agropoli ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS - FIGC, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La memoria difensiva

La Società ha fatto pervenire a questo Tribunale memoria difensiva in data 15.06.2020, dell’avv. Gaetano Aita, con la quale, oltre a sollevare un’eccezione di improcedibilità per presunta violazione dell’art. 126 del CGS, chiede che la società venga ammessa a patteggiamento si sensi dell’art. 126 del CGS, ovvero, dell’art. 127 del CGS.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, a mani dell’avv. Luca Zennaro e, in rappresentanza della società US Agropoli, l’avv. Gaetano Aita, hanno depositato una richiesta di patteggiamento, che hanno rimesso alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per la società US Agropoli, sanzione base ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00), diminuita di € 250,00 (duecentocinquanta/00), sanzione finale ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la società US Agropoli, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia  dell’accordo comporta ad ogni effetto  la  definizione  del  procedimento  nei  confronti  del richiedente, salvo che non  sia data completa esecuzione alle sanzioni  pecuniarie  in esso  contenute  nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa  la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società US Agropoli che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Dibattimento

Il procedimento e  proseguito per la posizione della sig.ra    runo Carmela; la deferita non e  comparsa, ne  ha  fatto pervenire a questo Tribunale scritti a difesa.

L’avv. Luca Zennaro per la Procura Federale ha illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) a carico della deferita.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento è fondato.

Dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale - che essenzialmente concerne la nota-segnalazione del Dipartimento Interregionale e successive integrazioni, oltre gli atti riferiti all’organigramma ed all’elenco tesserati della società deferita- appare evidente l’effettiva violazione della fattispecie contestata alla deferita, ossia il mancato deposito da parte della sig.ra Carmela Bruno, nella qualità di legale rappresentante della società US Agropoli, degli accordi economici sottoscritti per la stagione 2019/2020 con n. 29 calciatori. E ciò in chiara violazione della disposizione di cui all’art.  94  ter  comma  2  delle  NOIF,  che  ha  sancito  la  obbligatorietà  di  detto  deposito  presso  il  Dipartimento Interregionale, assegnando a tal fine un termine di 30 giorni. Termine quest’ultimo assolutamente perentorio, come è dato desumere dal tenore della norma, che in ogni caso sancisce l’impossibilità di consentire ovvero accettare un deposito oltre i termini.

Pertanto, il mancato o tardivo deposito dei suddetti accordi, non può che determinare la violazione della norme federali surrichiamate, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui al CGS.

La sig.ra Carmela Bruno non ha posto in essere alcuna attività difensiva diretta a contestare i fatti posti a fondamento del deferimento,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito  della  Camera  di  consiglio,  visto  l’art.  127  CGS,  dispone  l’applicazione  della  sanzione  di  €  500,00 (cinquecento/00) di ammenda alla società US Agropoli.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.

Accoglie, per il resto, il deferimento e, per l’effetto, irroga alla sig.ra Bruno Carmela la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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