F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 154/TFN del 01.07.2020 – (Deferimento n. 12354/1164pf18-19/GC/gb del 20.05.2020 a carico dei Sig.ri Antonio Taccogna, Rosario Lamberti, Maria Bruna Ferrulli, Nicola Andrisani, Emanuele Junior Taccardi e Vincenzo Novellino – Reg. Prot. n. 163/TFN-SD) Decisione n. 154/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12354/1164pf18-19/GC/gb del 20.05.2020 Reg. Prot. 163/TFN-SD

Decisione n. 154/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12354/1164pf18-19/GC/gb del 20.05.2020

Reg. Prot. 163/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Maurizio Lascioli – Componente (Relatore);

avv. Fabio Micali – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 giugno 2020,

 

a seguito del Deferimento n. 12354/1164pf18-19/GC/gb del 20.05.2020  a carico dei sig.ri Antonio Taccogna, Rosario Lamberti, Maria Bruna Ferrulli, Nicola Andrisani, Emanuele Junior Taccardi e Vincenzo Novellino,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento.

Il Procuratore Federale F.F.,

- letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1164pf18-19 avente ad oggetto "Accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 21 delle NOIF ed eventuali ulteriori violazioni commesse in ordine al fallimento della società Matera Calcio Srl" ed i relativi allegati;

- preso atto che il Tribunale di Matera con sentenza n. 8 del 13.3.2019 ha dichiarato il fallimento della predetta società;

- constatato che a seguito dell'esclusione della società Matera Calcio dal campionato di Lega Pro nella stagione sportiva 2018/19, ha fatto seguito il provvedimento di svincolo d'autorità dei calciatori del 27.2.2019 e la successiva revoca

dell'affiliazione della società alla FIGC del 19.4.2019;

- svolte osservazioni sulla compagine societaria, sugli organi amministrativi succedutesi nel tempo, sulle cariche sportive ricoperte, sulle precedenti decisioni degli Organi di giustizia sportiva a carico degli amministratori e del sodalizio sportivo negli anni 2018 e 2019;

- esaminati i provvedimento del Procuratore Generale dello Sport in data 1.7.2019 e 6.8.2019 con i quali ha concesso proroghe del termine di conclusioni delle indagini e vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata agli incolpati,

ha deferito

innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) Taccogna Antonio, Amministratore Unico della società dal 24.9.2015 fino al 26.4.2018, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC,

per aver determinato in tale periodo di tempo, con il proprio comportamento caratterizzato da mancati pagamenti di stipendi e oneri previdenziali, da debiti tributari per € 1.700.000,00= oggetto di richieste di rateizzazione non regolarmente corrisposte e da una non corretta tenuta della contabilitàˆ (come rilevato in occasione delle ispezioni CoViSoC), la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società e successivamente il fallimento della stessa;

2) Lamberti Rosario, Amministratore Unico della societàˆ 15.10.2018 fino alla data del fallimento, nonché amministratore unico della società Justv Srl, socio di riferimento della stessa, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver determinato in tale periodo di tempo, con il proprio comportamento caratterizzato da mancati pagamenti di stipendi e oneri previdenziali, da debiti tributari e da una pressochéŽinesistente e comunque inattendibile tenuta della contabilità (come rilevato in occasione delle ispezioni CoViSoC), la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della società, nonchéŽ, in qualitàˆ di socio di riferimento, per avere tenuto una condotta sostanzialmente omissiva consistente nel non avere debitamente provveduto alla ricapitalizzazione della societàˆ; condotta che ha comportato la sua messa in liquidazione e successivamente il fallimento della stessa.

3) Ferrulli Maria Bruna, Amministratore Unico della società dal 26.4.2018 al 2.8.2018, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento, caratterizzato da mancati pagamenti di stipendi e oneri previdenziali, da debiti tributari e da una pressoché inesistente e comunque inattendibile tenuta della contabilità (come rilevato in occasione  delle  ispezioni  CoViSoC),  alla  cattiva  gestione  e  al  dissesto  economico-patrimoniale  della  società  e successivamente il fallimento della stessa;

4) Andrisani Nicola, Amministratore Unico della società dal 2.8.2018 al 6.8.2018, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento, caratterizzato da mancati pagamenti di stipendi e oneri previdenziali, da debiti tributari e da una pressoché inesistente e comunque inattendibile tenuta della contabilità (come rilevato in occasione delle ispezioni Covisoc), alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società e successivamente il fallimento della stessa;

5) Taccardi Emanuele Junior, Amministratore Unico della società dal 6.8.2018 al 26.9.2018, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento, caratterizzato da mancati pagamenti di stipendi e oneri previdenziali, da debiti tributari e da una pressoché inesistente e comunque inattendibile tenuta della contabilità (come rilevato in occasione delle ispezioni CoViSoC), alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società e successivamente il fallimento della stessa;

6) Novellino Vincenzo, Amministratore Unico della società dal 26.9.2018 al 15.10.2018, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto della FIGC, per aver contribuito con il proprio comportamento, caratterizzato da mancati pagamenti di stipendi e oneri previdenziali, da debiti tributari e da una pressoché inesistente e comunque inattendibile tenuta della contabilità (come rilevato in occasione delle ispezioni CoViSoC), alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della società e successivamente il fallimento della stessa.

La memoria difensiva.

Nei termini è pervenuto il solo scritto difensivo dell'avv. Raffaele Padrone redatto nell'interesse della signora Maria Bruna Ferrulli con la richiesta di proscioglimento.

Il dibattimento.

All'odierna udienza regolarmente convocata da remoto è risultato presente il solo rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il signor Antonio Taccogna, anni 3 (tre) di inibizione;

- per il signor Rosario Lamberti, anni 2 (due) di inibizione;

- per la signora Maria Bruna Ferrulli, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il signor Emanuele Junior Taccardi, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il signor Nicola Andrisani, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il signor Vincenzo Novellino, mesi 4 (quattro) di inibizione.

I motivi della decisione.

- È pacifico in fatto che la società Matera Calcio Srl ha disputato il campionato di Lega Pro nelle stagioni sportive 2016/17, 2017/18 e 2018/19 (quest'ultima dopo essere stata ammessa dal Commissario Straordinario con Com. Uff. n. 29 del 20.7.2018 dietro ricorso avverso l'originale provvedimento di non ammissione per effetto della ritenuta carenza dei criteri legali, economici e finanziari per l'ottenimento della licenza nazionale risultando impagati taluni tributi). Durante quest'ultima stagione sportiva è però stata esclusa dalla competizione, cui ha fatto seguito il provvedimento di svincolo dei calciatori già tesserati del 27.2.2019 e della revoca dell'affiliazione alla FIGC disposta in data 19.4.2019, quando già la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Matera con sentenza dichiarativa del 13.3.2019.

Il sodalizio sportivo nei suddetti anni è stato amministrato da vari Amministratori Unici susseguitisi nel tempo e precisamente dal signor Antonio Taccogna rimasto in carica dal 24.9.2015 26.4.2018, poi dalla signora Maria Bruna Ferrulli in carica dal 26.4.2018 al 2.8.2018, poi dal signor Nicola Andrisani in carica dal 2 al 6 Agosto 2018, poi dal signor Emanuele Junior Taccardi in carica dal 6.8.2018 al 26.9.2018, poi dal signor Vincenzo Novellino in carica dal 26.9.2018 al 15.10.2018 e poi dal signor Rosario Lamberti in carica dal 15.10.2018 alla data del fallimento.

I signori Taccogna, Ferrulli, Taccardi e Novellino non risultano aver mai posseduto quote societarie.

Il signor Lamberti ha ricoperto la carica amministrativa mentre era contemporaneamente Amministratore Unico di tale Justv Srl che deteneva da ultimo il 100% del capitale sociale della Matera Calcio Srl, in precedenza detenuto per numerosi anni per il 98% dal socio Saverio Columella e per il 2% dal socio Pietro Ciccimarra e poi per brevissimo periodo dai signori Nicola Andrisani per il 49%, Antonio Ripoli per il 49% e Luigi Volume per il testando 2% (quest'ultima cessione di quote è intervenuta tra l'ispezione del  9.3.2018 e quella del 25.9.2018).

Nell'anno 2018 la società Matera Calcio ed il suo A.U. Antonio Taccogna erano rimasti destinatari di almeno 4 decisioni

degli Organi della giustizia sportiva per violazione dell'art. 10, comma 3°, CGS e 85, lett. C), paragrafo V) NOIF per aver omesso le ritenute irpef ed i contributi inps sugli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori a decorrere dal Settembre 2017 in avanti che avevano sanzionato la società con svariati punti di penalizzazione ed il suo A.U. con plurime inibizioni.

Inoltre dal febbraio 2016 al Settembre 2018 le ispezioni CoViSoC avevano rilevato varie inadempienze, irregolarità e criticità sulle quali si tornerà.

Da ultimo non era stato redatto né approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30.6.2018.

- Tanto premesso in fatto codesto Tribunale Federale richiama alcuni principi che sono stati enunciati in precedenti decisioni inerenti le violazioni degli artt. 21 NOIF e 19 Statuto FIGC.

A) Secondo il parere interpretativo della Corte Federale (Com. Uff. n. 21/CF del 28.6.2007), più volte fatto proprio dalla C.D.N. (ad esempio Com. Uff. n. 36/CDN del 28.11.2008, Com. Uff. n. 35/CDN del 14.11.2013) per l'accertamento dei profili di colpa dell'amministratore non v'è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di oneri della prova, con la precisazione  che  la  colpa  in  questione  non  deve  riguardare  necessariamente  il  profilo  della  sua  influenza  nella determinazione del dissesto della società, ma può riguardare anche la scorrettezza dei comportamenti anche sotto il profilo sportivo, nella gestione della società. Inoltre è stato statuito che gli amministratori, anche quando componenti di un Consiglio di Amministrazione, sono titolari ope legis di un dovere di vigilanza sulla gestione della società e ciò anche quando abbiano delegato i propri poteri a singoli amministratori. L'esercizio di tale controllo, e la connessa esigenza di sottrarsi ad eventuali responsabilità derivanti dall'attività posta in essere da chi effettivamente amministra, implica che quando non vi sia condivisione sul modus operandi del soggetto delegato, l'amministratore debba esprimere formalmente il proprio dissenso rispetto ad esso (Com. Uff. n. 3/CGF del 12.7.2011). La responsabilità di una grave crisi finanziaria che sfoci nel dissesto economico-patrimoniale di una società sono da ascrivere anche alle cattive condotte dei soci quando risultino omesse condotte virtuose tali da porre rimedio agli squilibri dei conti e, comunque, iniziativeidonee alla ricapitalizzazione (Com.  Uff. n. 21/CGF del 7.8.2014).

Quanto all'incolpazione, l'art. 19 Statuto FIGC prevede i controlli sulle società professionistiche con oggetto la verifica dell'equilibrio economico e finanziario e dei principi della corretta gestione affidati ad un Organo denominato CoViSoC e l'art. 21, c. 2°, NOIF stabilisce che non possono essere dirigenti né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate da FIGC gli amministratori che siano o siano stati componenti di un organo direttivo di società chi sia stata revocata l'affiliazione ai termini dell'art. 16. Il successivo terzo comma specifica che possono essere colpiti da tale preclusione gli amministratori in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio se hanno contribuito al dissesto finanziario.

B) Sulla base dei fatti come sopra sunteggiati, dei citati principi e delle norme che si asseriscono violate, si ritiene che il deferimento risulti fondato e meritevole di accoglimento anche in ordine alla misura dei provvedimenti sanzionatori richiesti dalla Procura Federale nei confronti dei signori Taccogna, Lamberti, Ferrulli e Taccardi per quanto di seguito si espone.

Orbene, la prova che la predetta società sportiva era gestita da anni senza rispetto dell'equilibrio economico e finanziario e dei principi della corretta gestione, paludata in un dissesto finanziario preannunciato di cui il fallimento è stato lo sbocco naturale non appena sono cessate le anticipazioni dei soci ed i proventi della principale sponsorizzazione usati come cassa a fronte dei pagamenti necessari, emerge senza tema di smentita dagli atti del deferimento.

Gli unici due bilanci agli atti al 30.6.2016 ed la 30.6.2017 (fra l'altro non risulta predisposto né approvato quello scaduto la 30.6.2018) si sono chiusi con due perdite di esercizio rispettivamente di € 314.903=, periodo nel quale era in carica come A.U. il signor Antonio Taccogna e di € 230.950=. Nell'ultimo bilancio che è stato approvato all'Assemblea del 14.5.2018 la carica di A.U. era rivestita dalla signora Maria Bruna Ferrulli, presenti gli allori soci Pietro Ciccimarra (portatore del 2% del capitale sociale) e Saverio Columella (portatore del 98% del capitale sociale), nella relazione del revisore unico si legge dell'inusualità "di anticipazioni da parte dei soci ad intervalli periodici durante l'esercizio e che non supportati da relativi verbali soci da cui si evince in maniera chiara ed inequivoca la volontà circa la definitiva destinazione delle stesse anticipazioni, ad incremento del patrimonio netto o partite di debito della stessa società, poi soggette a restituzioni" nonché l'inusualità della mancata emissione della fattura che vede come destinatario lo sponsor ufficiale Tra.de.co Srl (società riferita nell'orbita del socio signor Saverio Columella) per un importo complessivo pari a Euro 1.000.000,00= regolarmente contabilizzati nelle rispettive voci dello stato patrimoniale e conto economico, ma carenti ai fini degli obblighi iva (con l'effetto di ridurre il debito iva della società). Inoltre nel prosieguo si legge che "nel corso dell'attività di vigilanza svolta sono state rilevate talune inadempienze fiscali, con riferimento all'iva, il cui debito in corso di formazione nell'anno 2016 supera la soglia di punibilità penale,  anche se  l'amministratore assicura  che adempirà agli obblighi di versamento a saldo nei termini dei sopravvenuti aggiornamenti legislativi nel mese di Settembre 2016".Si noti che il risultato negativo dell'esercizio già teneva conto che nel corso nel secondo semestre dell'anno 2016 il socio di maggioranza signor Saverio Columella aveva effettuato finanziamenti ed anticipazioni per complessivi € 291.593,00= poi resi postergati ed infruttiferi e per l'effetto di ciò rinunciati con dichiarazione del 6.7.2017 redatta dalla CoViSoC per superare il parametro P/A.

Nella relazione di ispezione tecnico-amministrativa 19.10.2016 ad opera di CoViSoC, la più risalente agli atti del deferimento, emergeva un saldo negativo di € 659.914.00= nel terzo trimestre 2015/16, richieste di rateizzazione per contributi Inps risalenti alle mensilità Luglio  e Agosto 2016, debiti tributari scaduti per € 648.873,00=, dei quali € 487.005,00= oggetto di rateizzazione, debiti iva pregressi (per € 74.147,00= oltre sanzioni ed interessi) e corrente di € 198.684,00=, un eccessivo indebitamento nel rapporto R/I al 31.3.2016. "Si evidenzia che, pur tenendo conto della contabilizzazione dei ricavi rivenienti dal contratti di sponsorizzazione, del patrimonio netto e dei finanziamenti soci infruttiferi, rispettivamente pari a € 125.973,00= ed € 20.790,00=, la Società verserebbe nella fattispecie di cui all'art. 2482-ter c.c. con un patrimonio netto negativo". "Il venir meno delle suddette circostanze, comporterebbe l'equilibrio economico e finanziario, determinando evidenti criticità in grado di pregiudicare la continuità aziendale".

Nella successiva relazione del 3.2.2017 i rilievi non mutano nella sostanza, salvo che nell'incremento dei debiti in essere. La società aveva debiti tributari paria € 787.570,00=, di cui € 522.761,00= oggetto di rateizzazione non del tutto regolari, il debito corrente iva ammontava a € 296.511,00= qualora fosse stato fatturato il versamento a titolo di sponsorizzazione di Tra.de.co. Srl (pari per la stagione sportiva a € 1.000.000,00=), il parametro R/I  presentava un'eccedenza di indebitamento per € 458.964,00=. Il bilancio chiuso al 30.6.2016 evidenziava una perdita di € 314.903,00= ed un patrimonio netto negativo di € 188.930,00= nonostante le contabilizzazione dei proventi della sponsorizzazione citata. A parere degli ispettori "la società versa nella fattispecie di cui all'art. 2482-ter  c.c. con patrimonio netto negativo",  senza peraltro aver posto in essere alcun  provvedimento per  consentire  il riequilibrio patrimoniale. "Il venir meno degli apporti del contratto di sponsorizzazione e i finanziamento scoi determinerebbe evidenti criticità in grado di pregiudicare la continuità aziendale".

A seguito dell'ispezione del 16.5.2017 si rilevavano ulteriori debiti contributivi, anche con riferimento alle rateizzazioni in corso, il debito tributario era salito a € 1.100.000,00=, di cui poco più della metà rateizzato ma con versamenti irregolari,

il debito iva continuava a superare la soglia della punibilità penale, il contratto di sponsorizzazione con la Tra.de.co. Srl era stato rinnovato per la stagione sportiva 2016/2017 ed elevato a € 1.500.00,00= anche se non versati se non per € 70.000,00=. In calce si legge, con una significativo modificazione della terminologia usata rispetto alla precedente: "Attualmente la società con la propria gestione ordinaria non riesce a far fronte agli impegni finanziari né correnti né pregressi, posto che lo sponsor principale non sta più supportando finanziariamente la società. Il perdurare delle suddette circostanze determinerebbe un cronico squilibrio economico e finanziario della società in grado di pregiudicare irrimediabilmente la continuità aziendale".

In esito alla quarta ispezione del 27.10.2017 gli ispettori, oltre a rilevare una sospetta compensazione tra crediti Inail (in contraddizione con la situazione contabile al 30.6.2017 che evidenziava un debito Inail di € 168.022,71=) e ritenute fiscali, sottolineavano alcune ulteriori insolvenze contributive Inps anche a piani di rientro pregressi, la crescita dei debiti tributari a € 1.700.000,00=, l'impossibilità di calcolare i parametri per l'omessa predisposizione ed approvazione del bilancio, l'acquisizione della dichiarazione del socio signor Saverio Columella sui finanziamenti infruttiferi e postergati per € 291.593,00=. Gli ispettore riferivano altresì che il sindaco uscente, nella verifica periodica del 27.6.2017, aveva evidenziato che: "l'organo amministrativo ha compiuto azioni manifestamente imprudenti e azzardate violando i criteri di lealtà, probità e correttezza per non aver corrisposto entro il termine del 18.4.2017 le ritenute irpef ed i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti a a tesserati, dipendenti e collaboratori del settore sportivo, in violazione della normativa

NOIF inducendo il Sindaco Unico a sottoscrivere, in data 18.4.2017, documentazione non veritiera inviata alla CoViSoC", emergendo che almeno da tale data le scritture contabili dovevano ritenersi inattendibili. Gli ispettori, da ultimo, reiteravano la precedente frase di chiusura: "Attualmente la società con la propria gestione ordinaria non riesce a far fronte agli impegni finanziari né correnti né pregressi, posto che lo sponsor principale non sta più supportando finanziariamente la società. Il perdurare delle suddette circostanze determinerebbe un cronico squilibrio economico e finanziario della società in grado di pregiudicare irrimediabilmente la continuità aziendale".

Nella relazione per l'ispezione tecnico-amministrativa del 9.3.2018 si evidenzia che la struttura amministrativa non era adeguata alla tenuta di una contabilità corretta e tempestiva e pertanto la stessa non risultava aggiornata. Dalla situazione contabile provvisoria al 30.6.2017 emergeva un patrimonio netto negativo di € 188.930,00=, una perdita di esercizio di € 889.306,00= e quindi un deficit complessivo di € 1.078.236,00=, risultando configurata la fattispecie prevista dall'art. 2482-ter c.c., non erano possibili i calcoli dei parametri, la Tra.de.co. Srl, sponsor principale della

società, risultava aver presentato domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F. presso il Tribunale di Bari in data 16.2.2018, non esistendo accordi per la stagione sportiva 2017/2018. Gli ispettori concludevano come segue: "In ragione di quanto fin qui rilevato, ad oggi, è di tuta evidenza che la società non riesce a far fronte ordinariamente agli impegni finanziari correnti, benché meno a quelli pregressi. Inoltre, ove si consideri l'attuale rapporto con lo sponsor principale che ha chiesto il concordato preventivo, la continuità aziendale appare estremamente remota".

Nell'ultima ispezione risalente al 25.9.2018 la situazione rilevata si è ulteriormente aggravata. La struttura amministrativa era inesistente, la contabilità sociale introvabile. La situazione contabile al 31.3.2018 presentava debiti per € 3.300.000,00= verso l'erario e gli istituti previdenziali e crediti verso clienti per € 1.996.718,00= dei quali € 1.651.128,00= da fatture da emettere, non era possibile il calcolo degli indicatori, il revisore unico riferiva di essersi dimesso nei primi giorni di Agosto, in data 29.6.2018 l'A.U. signora Ferrulli aveva ceduto a tale signor Michele Columella (fratello dell'ex socio Saverio Columella) un credito di complessivi € 471.408,00= vantato dalla società nei confronti della Lega Pro, non esistevano più contratti di sponsorizzazione.

Gli ispettori rilevavano che "non solo non esiste continuità aziendale, ma la società non riesce a far forte ordinariamente agli impegni finanziari correnti e tantomeno a quelli pregressi". I tre soci dell'epoca dichiaravano di aver rilevato le quote

del Matera Calcio Srl al solo scopo di cercare un acquirente con un programma sportivo condivisibile (poi rinvenuto a quanto pare nella Justv Srl, società amministrata e partecipata per l'intero capitale sociale dal signor Rosario Lamberti).

a) La posizione del signor Antonio Taccogna.

Quest'ultimo ha rivestito per numerosi anni la carica di A.U. del sodalizio sportivo sino alle dimissioni del 26.4.2018, curandone la gestione nel senso che la società si reggeva su un precario equilibrio in cui all'eccesso dei costi rispetto ai ricavi si rimediava solo grazie ad un contratto di sponsorizzazione di rilevante entità ed a continui finanziamenti soci usati per far fronte alle esigenze di cassa, consapevole che sarebbe bastato il venir meno di una di tali fonti per cagionare un irreversibile dissenso finanziario. Non solo fin prima ispezione CoViSoC risalente al 19.10.2016 era stato

edotto che, nonostante i suddetti introiti, dal bilancio chiuso al 30.6.2016 risultava che la società versava nella fattispecie di cui all'art. 2482-ter c.c. con un patrimonio netto negativo e con l'insorgenza in capo all'A.U. dell'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale, che era di nominali € 50.000,00= ed il contemporaneo aumento del medesimo. Sennonché il signor Taccogna non solo non ha assunto tale iniziativa nonostante avesse avuto anni a disposizione né ha svolto alcun tentativo in tale direzione, ma ha proseguito imperterrito la stessa cattiva gestione negli anni successivi, rendendo la contabilità sempre meno attendibile, omettendo di onorare le rateizzazioni con l'effetto di incrementare il dissesto economico-patrimoniale sino alla conclamata insolvenza manifesta nella sentenza di fallimento, dichiarata circa 11 mesi dopo la sua sostituzione da A.U., che già seguiva la fine dell'attività sportiva.

Per tali ragioni si ritiene equa e proporzionata la sanzione inibitoria di tre anni, come richiesta dalla Procura Federale.

b) La posizione del signor Rosario Lamberti.

Quest'ultimo ha assunto la carica di A.U. in data 15.10.2018 e l'ha ininterrottamente ricoperta sino alla sentenza dichiarativa di fallimento del 13.3.2019 e quindi per 5 mesi, nel corso dei quali il sodalizio sportivo ha partecipato alla fase iniziale del campionato di Lega Pro sino alla sua esclusione. Lo stesso non risulta aver ripristinato la tenuta della contabilità né modificato il sistema di gestione improntato allo squilibrio tra costi e ricavi né assunto le necessarie iniziative per la redazione e l'approvazione del bilancio chiuso al 30.6.2018 né convocato l'Assemblea per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti alla perdita del capitale ed alla sussistenza di un patrimonio netto gravemente negativo necessarie per  estinguere  i rilevanti debiti accumulati nel tempo, via  via  aggravati anche dalla sua inerzia. Tale comportamenti assumono anche una peculiare valenza in quanto il signor Lamberti era contestualmente l'A.U. di Justv Srl, società che deteneva il 100% del capitale di Matera Calcio Srl e cioè del socio unico che avrebbe dovuto deliberare la ricapitalizzazione del sodalizio e provvedere alla necessaria finanza per eliminare in radice il dissesto e la mala gestio in corso.

Per tali ragioni, vista la duplicità del ruolo, si ritiene equa e proporzionata la sanzione inibitoria di due anni, come richiesta dalla Procura Federale.

c) La posizione della signora Maria Bruna Ferrulli.

Quest'ultima ha rivestito la carica di A.U. di Matera Calcio Srl dal 26.4.2018 al 2.8.2018 e quindi per oltre tre mesi durante i quali il sodalizio proseguiva la sua attività sportiva con le collegate obbligazioni ed ha avuto tutto il tempo necessario per rendersi conto dello squilibrio economico e finanziario nel quale si dibatteva la società stessa, tra l'altro determinata dalla domanda di concordato preventivo appena presentata da Tra.de.co Srl, che era il principale sponsor della società, con conseguente cessazione dei versamenti a tale titolo e della mancata applicazione dei principi della corretta gestione, anche con riguardo all'assenza di una struttura idonea alla tenuta delle scritture contabili. La stessa non risulta aver ripristinato la tenuta della contabilità né modificato il sistema di gestione improntato allo squilibrio tra costi e ricavi né convocato l'Assemblea per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti alla perdita del capitale ed alla sussistenza di un patrimonio netto gravemente negativo ex art. 2482-ter c.c. Inoltre è proprio durante il suo mandato amministrativo che si ha la presentazione del bilancio di esercizio chiuso al 30.6.2017 e la convocazione della relativa assemblea dei soci celebratasi in sua presenza in data 14.5.2018 con approvazione dello stesso. Tale bilancio evidenziava una perdita di € 230.050,00= e presentava un patrimonio netto negativo di € 104.977,00=. Ed è ancora una volta durante tale mandato che la stessa stipula il contratto di cessione di quote del 29.6.2018 con il quale Matera Calcio Srl cede a tale signor Michele Columella (fratello dell'ex socio Saverio Columella) un credito di complessivi € 471.408,00= vantato dalla società nei confronti di Lega Pro senza peraltro che si capisca a quale corrispettivo.

Orbene, in questo quadro le tesi difensive di cui alla citata memoria del 9.6.2020 non sono accoglibili. Le ragioni per le quali la signora Ferrulli ha accettato la carica amministrativa gestionale sono irrilevanti ed altrettanto può dirsi per la riferita circostanza che vi fossero dei soggetti di fatto dedicati alla quotidiana amministrazione, essendo l'amministratore libero di farsi coadiuvare da dipendenti e consulenti, senza che ciò comporti in alcun modo il venir meno delle proprie responsabilità derivanti dalla legge e dal contratto sociale. Infine non vi è prova alcuna che la società non disponesse di (pur limitate) risorse economiche all'atto del suo insediamento, anzi dall'ispezione CoViSoC del Settembre 2018 risulta il contrario (risultavano pagati gli stipendi di maggio 2018 e versamenti in acconto relativi alle buste paga di giugno e Luglio  2018, pur non essendo a disposizione l'intera contabilità). Il pagamento di ulteriori debiti pregressi ad opera di Matera Calcio s.r.l. sono poi stati documentati a Luglio  2018 nel ricorso, poi accolto, avverso il mancato ottenimento della licenza nazionale all'iscrizione dal campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2018/19.

Per tali ragioni si ritiene equa e proporzionata la sanzione inibitoria di quattro mesi, come richiesta dalla Procura Federale.

d) La posizione del signor Emanuele Junior Taccardi.

Quest'ultimo ha ricoperto la carica di A.U. di Matera Calcio Srl dal 6.8.2018 al 26.9.2018 e così per quasi due mesi durante i quali ha avuto il tempo necessario per rendersi conto dello squilibrio economico e finanziario nel quale si dibatteva  la società stessa e  della mancata applicazione  dei  principi  della corretta gestione,  anche con  riguardo all'assenza di una struttura idonea alla tenuta delle scritture contabili ed alla loro totale assenza. Ciò nonostante ha omesso di ripristinare la tenuta delle scritture contabili e di assumere le corrette iniziative connesse alla perdita del capitale sociale, all'esistenza di un patrimonio gravemente negativo ex art. 2482-ter c.c. Lo stesso era peraltro in carica all'epoca dell'ultima ispezione della CoViSoC e quindi a perfetta conoscenza di tutte le irregolarità e le criticità, pur restando inerte.

Per tali ragioni si ritiene equa e proporzionata la sanzione inibitoria di quattro mesi, come richiesta dalla Procura Federale.

C) Il deferimento dei signori Nicola Andrisani e Vincenzo Novellino non è invece meritevole di accoglimento. Questi ultimi hanno ricoperto la carica di A.U. della società Matera Calcio Srl rispettivamente per 4 giorni (dal 2 al 6 Agosto 2018) e per 19 giorni (dal 26 Settembre al 15 ottobre 2018), tempi talmente ristretti che non vengono ritenuti sufficienti neppure per avere piena contezza delle risultanze contabili ed amministrative e quindi non congrui al fine di incolparli di non avere assunto iniziative idonee a porre rimedio allo stato di dissesto economico-finanziario della  società ed all'inattendibilità delle scritture contabili ereditate. Fra l'altro agli atti del procedimento non è dato ravvedere quali sarebbero i concreti comportamenti inadempienti per mancati pagamenti di stipendi ed oneri previdenziali e debiti tributari specificatamente maturati durante le rispettive brevissime gestioni. In sostanza agli stessi pare potersi imputare la sola incauta accettazione della nomina ad A.U. di una società decotta, comportamento che, aldilà della dubbia rilevanza disciplinare, non risulta certo oggetto dell'addebito loro ascritto.

Il dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, proscioglie i sig.ri Vincenzo Novellino e Nicola Andrisani. Accoglie il deferimento per i restanti incolpati e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Antonio Taccogna, anni 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Rosario Lamberti, anni 2 (due) di inibizione;

- per la sig.ra Maria Bruna Ferrulli, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per il sig. Emanuele Junior Taccardi, mesi 4 (quattro) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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