F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 165/TFN del 27.07.2020 – (Deferimento n. 13395/561 pf 19-20/GC/sds del 16.06.2020 nei confronti dei sig.ri Giordano Maccarrone, Marco Palermo e delle società AS Bisceglie Srl e ASD Siracusa – Reg. Prot. n. 179/TFN-SD) 27 Luglio 2020 Decisione n. 165/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13395/561 pf 19-20/GC/sds del 16.06.2020 Reg. Prot. 179/TFN-SD

Decisione n. 165/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 13395/561 pf 19-20/GC/sds del 16.06.2020

Reg. Prot. 179/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Paolo Clarizia – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 16 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento n. 13395/561 pf 19-20/GC/sds del 16.06.2020 nei confronti dei sig.ri Giordano Maccarrone, Marco Palermo e delle società AS Bisceglie Srl e ASD Siracusa (già Siracusa Calcio Srl),

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 16/6/2020 il Procuratore Federale F.F. ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Maccarrone Giordano, il Sig. Palermo Marco, la società AS Bisceglie Srl, la società ASD Siracusa (già Siracusa Calcio Srl) per rispondere:

Maccarrone Giordano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società AS Bisceglie Srl:

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara Trapani – Bisceglie del 13.10.2018 valevole per il girone C del Campionato di Lega Pro, in concorso con altri due soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di effettuare scommesse dall’esito sicuro; il sig. Maccarrone Giordano, in particolare, nei giorni precedenti alla predetta gara aveva con i due soggetti non tesserati contatti telefonici nel corso dei quali si dichiarava disponibile, qualora avesse giocato, ad alterare lo svolgimento dell’incontro anche attraverso il provocare volontariamente l’assegnazione di un numero specifico di calci d’angolo, al fine di consentire ai propri sodali l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro, attraverso ulteriori soggetti operanti in territorio maltese e di siti di gioco esteri, a fronte della promessa di un compenso in denaro; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6,del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alle gare di cui agli ulteriori capi di incolpazione formulati con il presente provvedimento;

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara Rende – Bisceglie del 21.10.2018 valevole per il girone C del Campionato di Lega Pro, in concorso con altri due soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di effettuare scommesse dall’esito sicuro; il sig. Maccarrone Giordano, in particolare, nei giorni precedenti alla predetta gara aveva con uno dei due soggetti non tesserati un incontro nel corso del quale si dichiarava disponibile ad alterare lo svolgimento dell’incontro, così come emerge dal contenuto dei successivi contatti telefonici tra i due soggetti non tesserati, al fine di consentire agli stessi l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro, attraverso ulteriori soggetti operanti in territorio maltese e di siti di gioco esteri; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alle gare di cui agli ulteriori capi di incolpazione formulati con il presente provvedimento;

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara Bisceglie – Sicula Leonzio del 13.2.2019 valevole per il girone C del Campionato di Lega Pro, in concorso con altri due soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di effettuare scommesse dall’esito sicuro; il sig. Maccarrone Giordano, in particolare, nei giorni precedenti alla predetta gara si è dichiarato disponibile ad alterare lo svolgimento dell’incontro anche attraverso il provocare volontariamente l’assegnazione di un numero specifico di calci d’angolo, al fine di consentire ai propri sodali non tesserati l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro, attraverso ulteriori soggetti operanti in territorio maltese e di siti di gioco esteri; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alle gare di cui agli ulteriori capi di incolpazione formulati con il presente provvedimento;

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara Vibonese – Siracusa del 5.8.2018 valevole per la Coppa Italia di Lega Pro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di effettuare scommesse dall’esito sicuro; il sig. Maccarrone Giordano, in particolare, otteneva dal calciatore del Siracusa sig. Palermo Marco l’impegno a far sì che la squadra di quest’ultimo perdesse la gara appena citata ed alla mancata realizzazione dell’esito concordato addebitava allo stesso di aver perso l’importo di € 300,00 che aveva scommesso sul risultato dell’incontro; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alle gare di cui agli ulteriori capi di incolpazione formulati con il presente provvedimento;

- della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art.4,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 1, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per avere lo stesso nel corso dell’anno 2018 effettuato numerose scommesse su incontri di calcio nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C. appartenente al settore professionistico;

Palermo Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Siracusa Calcio Srl (oggi ASD Siracusa):

- della violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30,commi 1 e 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) per avere, prima della gara Vibonese – Siracusa del 5.8.2018 valevole per la Coppa Italia di Lega Pro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta allo scopo di consentire al sig. Giordano Maccarrone l’effettuazione di una scommessa dall’esito sicuro; il sig. Maccarrone Giordano, in particolare, otteneva dal calciatore del Siracusa sig. Palermo Marco l’impegno a far sì che la squadra di quest’ultimo perdesse la gara appena citata ed alla mancata realizzazione dell’esito concordato addebitava allo stesso di aver perso l’importo di € 300,00 che aveva scommesso sul risultato dell’incontro;

la società AS Bisceglie Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore),nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maccarrone Giordano, così come specificati nei precedenti capi di incolpazione; con l'aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 6, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) della pluralità degli illeciti posti in essere dal sig. Maccarrone Giordano;

la società ASD Siracusa (già Siracusa Calcio Srl) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 30, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019(art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Palermo Marco, così come specificati nei precedenti capi di incolpazione.

Le memorie difensive

Nei termini di rito sono pervenute memorie difensive nell’interesse dei giocatori Maccarrone Giordano e Palermo Marco, nonché delle società AS Bisceglie Srl e ASD Siracusa.

La difesa del Maccarrone nel respingere la ricostruzione dei fatti posta alla base del deferimento, ne contesta la fondatezza lamentando la carenza di riscontri probatori ulteriori rispetto al materiale acquisito in fase di indagine dalla Procura della Repubblica di Catania, nell’ambito dell’inchiesta denominata “Corner Bet”. In tal senso le intercettazioni telefoniche ed i messaggi di testo su cui la Procura Federale ha fondato le contestazioni mosse al giocatore di illecito sportivo e di violazione del divieto di effettuare scommesse su incontri ufficiali organizzati dalla FIGC, avrebbero contenuti vaghi e generici, dal tenore ambiguo, non univoco e diversamente interpretabile. La Procura Federale non avrebbe fornito la prova certa della sussistenza del pactum sceleris volto ad alterare lo svolgimento o il risultato delle gare oggetto di analisi. Le reiterate conversazioni intercettate con  i due  soggetti non tesserati si riferirebbero a scommesse sportive di interesse per quelli e non per il Maccarrone, lo stesso interessamento manifestato dai due circa l’inserimento in prima squadra del Maccarrone non sarebbe di alcun supporto al teorema colpevolista in quanto i due affrontavano abitualmente i più svariati argomenti calcistici per meglio tarare i pronostici sportivi alla base delle scommesse. Per quanto concerne la contestazione mossa al Maccarrone circa la sussistenza di un accordo con il calciatore Marco Palermo per alterare il risultato della gara di Coppa Italia di Lega Pro tra Vibonese e Siracusa del 5 Agosto 2018, i messaggi intervenuti tra i due giocatori avrebbero chiaramente un contenuto scherzoso e di nessun pregio probatorio tale da suffragare la sussistenza di un accordo illecito.

La difesa del Sig. Marco Palermo parimenti respinge ogni addebito mosso dalla Procura Federale circa la sussistenza di una intesa fraudolenta intercorsa tra questi ed il Maccarrone per alterare il risultato della menzionata gara di Coppa Italia determinando la sconfitta del Siracusa Calcio Srl, società di appartenenza del Sig. Palermo. Dall’analisi completa dei messaggi scambiati tra i due calciatori il 5 Agosto 2018 alle ore 13,20, si evincerebbe come il Sig. Palermo non abbia manifestato in alcun punto l’intenzione di sbagliare volontariamente i rigori, si tratterebbe infatti di una conversazione sui rispettivi compiti all’interno della compagine di appartenenza con particolare riferimento al riconoscimento del ruolo di rigorista. Anche i messaggi intercettati al termine della partita, conclusasi con la vittoria del Siracusa, laddove Maccarrone lamenta di aver perso 300 euro evidentemente scommettendo sulla sconfitta della squadra del Sig. Palermo, nulla dimostrerebbero circa l’esistenza di un accordo illecito tra i due, se solo si considera la risposta del Palermo il quale, al contrario, sottolinea orgogliosamente al collega di essere stato l’autore dell’assist decisivo per il goal della vittoria della propria squadra. Le prove in atti, quindi, non sarebbero sufficienti ad affermare con certezza la sussistenza di atti idonei e diretti a realizzare l’alterazione del regolare svolgimento o del risultato della gara, non sussistendo elementi a carico del sig. Palermo da cui desumere in concreto un suo apporto causale finalizzato all’alterazione della gara stessa, una partecipazione fattiva all’illecito delineato.

Per quanto concerne, invece, lo scritto difensivo della AS Bisceglie Srl si sottolinea l’insussistenza e l’infondatezza della violazione attribuita a titolo di responsabilità oggettiva alla società per le condotte ascritte al proprio tesserato Sig. Maccarrone. La disamina degli atti di indagine, infatti, dimostrerebbe  come il calciatore avrebbe agito  per  scopi esclusivamente personali e a completa insaputa del club di appartenenza. Inoltre, decisivo nel senso di escludere qualsivoglia responsabilità dell’ente, sarebbe il tempestivo atto di denuncia con contestuale istanza al Presidente della FIGC di autorizzazione ad adire le vie legali nei riguardi del proprio tesserato, esposto inviato dal sodalizio alla Procura Federale il 23 novembre 2019, non appena veniva appreso dalla stampa dell’emissione di misure cautelari da parte del GIP del Tribunale di Catania. La difesa evidenzia, altresì, l’efficacia scriminante o attenuante della responsabilità della società riconosciuta dall’art. 7 del vigente C.G.S. in presenza di un modello di organizzazione, gestione e controllo valutato dal giudice idoneo, efficace ed effettivo. Anche sotto tale profilo, infatti, la AS Bisceglie Srl avrebbe posto in essere tutte le iniziative atte a prevenire la commissione di illeciti al proprio interno stante l’adozione e l’attuazione, proprio a partire dalla stagione sportiva 2018/2019, di un Modello organizzativo ex D.L. 8 giugno 2001 n. 231. I riscontri procedimentali escluderebbero la possibilità di ravvisare in capo alla società una ipotesi di responsabilità obiettiva quale mera titolare del vincolo di tesseramento ma radicalmente estranea all’iniziativa ed agli scopi illeciti del soggetto agente, il quale, nel caso in esame, si sarebbe prodigato addirittura per danneggiare la propria squadra e provocarne la sconfitta. Sebbene, infatti, all’epoca dei fatti, la menzionata scriminante di cui all’art. 7 del riformato C.G.S., non era stata ancora introdotta, le considerazioni svolte escluderebbero altresì l’operatività del previgente art. 4, comma 2 C.G.S. in assenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità, rimproverabilità dei fatti oggetto di deferimento alla società AS Bisceglie Srl

La società ASD Siracusa faceva pervenire in data 13 Luglio  2020 una nota a mezzo della quale segnalava un errore da parte della Procura Federale nell’individuare il soggetto giuridico cui ascrivere a titolo di responsabilità oggettiva le condotte poste in essere dal Sig. Marco Palermo. La società deferita ASD Siracusa sarebbe, infatti, soggetto giuridico

diverso dal Siracusa Calcio Srl presso cui militava il Sig. Palermo ed essendosi costituita solo nel 2019 non potrebbe in alcun modo essere chiamata a rispondere di fatti avvenuti in anni precedenti.

Il dibattimento

All’udienza del 16 Luglio  2020 la Procura Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, conclude formulando le seguenti richieste sanzionatorie:

- per il Sig. Giordano Maccarrone anni 5 (cinque) di squalifica con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o

categoria della FIGC e un’ammenda pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00);

- per il Sig. Marco Palermo anni 4 (quattro) di squalifica e un’ammenda pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00);

- per la società AS Bisceglie Srl punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nella seguente stagione sportiva e un’ammenda pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);

- per la società ASD Siracusa punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella seguente stagione sportiva.

Le difese dei deferiti hanno ripercorso le argomentazioni formulate nelle memorie difensive e si sono riportate alle conclusioni ivi rassegnate.

Nessuno è comparso per la società ASD Siracusa.

In particolare, le difese dei calciatori Maccarrone e Palermo hanno insistito sulla insussistenza di riscontri probatori idonei e sufficienti a fondare contestazioni di tale gravità, chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti o, in via gradata, la riconduzione dei fatti nell’alveo dell’art. 1 bis C.G.S. quale violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità.

La difesa della società AS Bisceglie Srl, ha insistito per l’assenza di elementi idonei a fondare una responsabilità oggettiva dell’ente trattandosi di una condotta personale del tesserato, di cui il club non solo non si è avvantaggiato ma ne è stato potenzialmente danneggiato, ignorata dallo stesso fino alla diffusione sulla stampa della  notizia  della emissione di misure cautelari da parte del GIP di Catania, a seguito della quale la società si attivava tempestivamente denunciando agli organi federali. La difesa ha, altresì, ribadito l’opportunità di riconsiderare i presupposti di tale tipologia di addebito alla luce delle modifiche introdotte nel vigente Codice di Giustizia anche per i fatti avvenuti sotto la vigenza dell’art. 4 comma 2 CGS in particolare laddove emerga la totale estraneità della compagine all’iniziativa ed agli scopi illeciti del soggetto agente.

Motivi della decisione

Il deferimento è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

Risulta accertato, in punto di fatto, che Maccarrone Giordano, calciatore tesserato per la società AS Bisceglie Srl ha mantenuto  stabilmente  rapporti  con  i  due  soggetti  non  tesserati  individuati  nel  deferimento  come  L.  A.  e  C.  R.

rendendosi disponibile ad alterare i risultati, ma soprattutto il regolare svolgimento delle partite disputate dalla squadra nella quale lo stesso militava nel campionato di Lega Pro, la AS Bisceglie, nel corso della stagione sportiva 2018/2019; il compimento delle condotte illecite era finalizzato alla realizzazione di vincite dalle scommesse sportive effettuate dagli altri due sodali non tesserati sulla base delle intese raggiunte con lo stesso sig. Giordano Maccarrone. La vasta attività investigativa portata avanti dalla Procura della Repubblica di Catania, ha portato ad acquisire anche alcune conversazioni susseguitesi tra uno dei due sodali non tesserati e due persone di nazionalità maltese, dalle quali emerge che le scommesse sugli esiti concordati con il sig. Giordano Maccarrone venivano effettuate anche su piattaforme straniere riconducibili agli stessi, in tale ambito estero era possibile scommettere anche sul numero di calci d’angolo che nel corso della gara sarebbero stati concessi.

Il Collegio condivide i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte ed ampiamente richiamati in premessa dell’atto di deferimento in tema di valutazione probatoria del contenuto delle intercettazioni e di chiamata in correità, sussistendo nel caso in esame quei requisiti idonei a suffragare le dichiarazioni accusatorie raccolte quali l’identica natura dei fatti in questione, l’identità dei protagonisti, l’inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo, unitamente ai riscontri emergenti dall’attività di P.G. In presenza di tali elementi sono utilizzabili ai fini di una  affermazione di responsabilità individuale le dichiarazioni eteroaccusatorie rese su circostanze apprese nell’ambito del sodalizio criminoso.

Efficacia probatoria piena deve essere riconosciuta, quindi, alle conversazioni telefoniche acquisite in atti in cui gli interlocutori, sebbene ignari di essere oggetto di intercettazione, parlano in modo criptico, utilizzando termini allusivi e riservando l’approfondimento dei particolari più compromettenti ad incontri personali, rispettando banali regole di cautela

frutto di massime di comune esperienza. Il linguaggio convenzionale e anacoluto dimostra, altresì, sotto il profilo soggettivo, la piena consapevolezza della illiceità della condotta da parte dei soggetti agenti, i quali si premurano di non rendere pienamente intellegibile il contenuto della conversazione in caso di paventata intercettazione.

In ogni caso, è bene sottolineare come, sebbene ammantate da toni vaghi ed allusivi, le conversazioni poste alla base delle contestazioni mosse al Sig. Maccarrone attengono a notizie, fatti, attività che gli stessi interlocutori hanno posto in essere direttamente o di cui hanno conoscenza per avervi preso parte in prima persona.

La reiterazione delle telefonate, la collocazione temporale delle stesse a ridosso di incontri di calcio della AS Bisceglie Srl, i rapporti di consolidata conoscenza fra gli interlocutori, l’affidamento reciprocamente insorto sulla attendibilità delle informazioni attese o ricevute e la reciprocità delle informazioni richieste rappresentano tutti elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla illiceità delle condotte ascritte, dovendosi escludere allo stato degli atti una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto di indagine, che non pare emergere neanche dagli scritti difensivi. Alla luce di tali considerazioni, si può ritenere raggiunta la prova degli illeciti sportivi ex art. 7 commi 1 e 2 CGS in vigore fino al 16.6.2019 oggetto di deferimento a carico del Sig. Maccarrone il quale, nei giorni precedenti la gara Trapani – Bisceglie del 13.10.2018, valevole per il girone C del Campionato di Lega Pro, aveva contatti telefonici con i due soggetti non tesserati nel corso dei quali si dichiarava disponibile, qualora avesse giocato, ad alterare lo svolgimento dell’incontro anche provocando volontariamente l’assegnazione di un numero specifico di calci d’angolo, al fine di consentire ai propri sodali l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro, attraverso ulteriori soggetti operanti in territorio maltese e di siti di gioco esteri, a fronte della promessa di un compenso in denaro. Aiutano a definire il quadro fattuale anche le conversazioni riportate in deferimento intercorse tra i due non tesserati e vertenti sulla stessa partita nonché sulla stessa tipologia di scommesse.

Con riferimento alla gara Rende – Bisceglie del 21.10.2018 valevole per il girone C del Campionato di Lega Pro, i riscontri in atti confermano come il Sig. Maccarrone abbia incontrato lo stesso giorno della gara a Rende uno dei due soggetti non tesserati, dichiarandosi disponibile ad alterare lo svolgimento dell’incontro, così come emerge dal contenuto dei successivi contatti telefonici tra i due soggetti non tesserati, al fine di consentire agli stessi l’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro. Colpisce la trascrizione della telefonata intercorsa tra i due sodali in data 15.10.2018 volta a programmare la commissione dell’illecito, laddove uno dei due riferisce di come il Maccarrone gli avesse chiesto della possibilità di scommettere sulle espulsioni delle partite del campionato italiano di Lega Pro, con ciò mostrandosi disponibile persino a farsi espellere allo scopo di ottenere una vincita dalla relativa scommessa. L’altro sodale, tuttavia, smentisce che si possa procedere in questo modo in quanto a Malta non è possibile scommettere sulle espulsioni (“nel mercato loro non la fanno”), provocando la delusione dell’interlocutore che gli risponde: “però, sarebbe una cosa molto facile”.

Nel lungo lasso temporale in cui, come emerge dagli atti, il Maccarrone è rimasto lontano dal campo di gioco, il legame tra questi ed i due non tesserati ha mantenuto inalterato vigore, numerose le intercettazioni in cui i due parlano del suo rientro e delle ragioni dello stop prolungato. Per giungere alla conversazione del 19.1.2019 tra uno dei due non tesserati e un esponente maltese laddove si fa riferimento alla collaborazione assicurata dal sig. Maccarrone con riguardo alla pianificazione dei “corner” che il calciatore avrebbe dovuto alterare nel corso della partita che si sarebbe svolta il 12 febbraio contro la “Leonzio calcio”, in tal modo suscitando il vivo interesse del maltese il quale insiste per organizzare un incontro direttamente con il calciatore del Bisceglie. Anche con riferimento a tale contestazione si deve, quindi, ritenere raggiunta la prova che il Sig. Maccarrone ha posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Bisceglie – Sicula Leonzio del 13.2.2019 valevole per il girone C del Campionato di Lega Pro allo scopo di effettuare scommesse dall’esito sicuro in violazione dell’art. 7 commi 1 e 2 del previgente CGS.

Venendo, infine, al contenuto dei messaggi prelevati dalla chat Whatsapp in essere tra il Maccarrone ed il Sig. Marco Palermo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Siracusa, la stessa Procura Federale in sede di deferimento evidenzia come la chat racchiudesse “molteplici conversazioni di natura amichevole” tra i due calciatori; a fronte di tale riconosciuta prassi confidenziale, tuttavia, l’incolpazione non riporta un solo passaggio di testo da cui poter desumere la sussistenza di un accordo illecito tra i due soggetti volto ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Vibonese – Siracusa del 5.8.2018 valevole per la Coppa Italia di Lega Pro allo scopo di consentire al sig. Maccarrone l’effettuazione di una scommessa dall’esito sicuro. Nel deferimento ritroviamo le conclusioni cui è giunta la Procura ma non un riscontro argomentativo e probatorio tale da fondare il proprio convincimento. A fronte di tale carenza probatoria, pare doversi accogliere l’interpretazione dei messaggi intercorsi tra i due amici e colleghi come fornita dalla difesa del Sig. Palermo laddove nel riportare la sequenza completa dei messaggi, sottolinea come non si rinvenga alcun riferimento illecito alla partita in questione ma solo notazioni di natura tecnica o scherzosa sulla validità delle squadre in campo e su chi fosse il migliore rigorista.

Dovendosi escludere, quindi, con riferimento a tale contestazione, l’esistenza di elementi di prova sufficienti a fondare una condanna per illecito sportivo, residuano tuttavia in capo al Maccarrone profili di illegittimità connessi alla violazione del divieto di effettuare scommesse su incontri di calcio, essendo egli stesso ad affermare “Mi facisti appizzari 300 euro” avendo evidentemente scommesso sulla sconfitta del Siracusa. Residuano, inoltre, profili di inopportunità anche in capo al Sig. Palermo, in particolare lo scambio di battute con il collega sulle scommesse da questi effettuate su una partita valevole per la Coppa Italia che lo vedeva impegnato si pone in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’ordinamento federale. I principi sanciti dall’art. 1 bis, infatti, impongono a ciascun tesserato di mantenere un comportamento informato a lealtà, correttezza e probità nell’ambito di ciascun rapporto riferibile all’attività sportiva, tanto

deve valere con ancora maggior rigore nei confronti di chi milita nei campionati professionistici.

Tanto basta ad affermare la responsabilità disciplinare del Sig. Marco Palermo ai sensi dell’art. 1 bis del previgente Codice di Giustizia Sportiva e del Sig. Giordano Maccarrone per avere lo stesso nel corso dell’anno 2018 effettuato numerose scommesse su incontri di calcio nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla F.I.G.C. appartenente al settore professionistico in violazione dell'art. 6, comma 1, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva.

Per quanto concerne la società AS Bisceglie Srl, il Collegio non ravvisa la sussistenza nel caso in esame di quegli elementi anche minimi di riconducibilità oggettiva nella sfera dell’ente necessari per giungere ad una affermazione di responsabilità seppure obiettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS previgente.

I riscontri probatori in atti consentono di affermare con certezza che il Maccarrone ha agito in maniera del tutto autonoma e con iniziativa personale, che la società non ha mai avuto conoscenza delle condotte illecite poste in essere dal proprio tesserato che, pertanto, il Maccarrone non ha agito nell’interesse della società e che la stessa non solo non ha tratto alcun vantaggio dalla condotta medesima ma, al contrario, ne è stata danneggiata.

Se, invero, all’epoca dei fatti ancora non era in vigore la scriminante, attenuante introdotta all’art. 7 del riformato Codice di Giustizia Sportiva al chiaro fine di mitigare gli effetti distorsivi di una applicazione rigida ed acritica delle disposizioni in tema di responsabilità oggettiva dell’ente attraverso l’introduzione di quel giudizio strettamente normativo sulla idoneità astratta e concreta del modello organizzativo adottato (Cass. pen. sez. V, 18/12/2013, n. 4677), appare altresì necessario escludere l’operatività del previgente art. 4, comma 2 CGS in assenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità, rimproverabilità dei fatti oggetto di deferimento alla società medesima. Tanto nel solco di quell’orientamento sostanzialmente nomofilattico della Giustizia sportiva, secondo il quale “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società” (C.U. n. 21/CFA del 19 Gennaio 2015; C.U. n. 14/CFA del 25 ottobre 2019).

Ad avviso del Collegio, infatti, la totale comprovata estraneità dell’ente rispetto alla condotta illecita tenuta dal giocatore anche logisticamente al di fuori del centro sportivo di competenza, la predisposizione ed attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs n. 231/2001 unitamente al tempestivo atto di denuncia con contestuale istanza rivolta al Presidente della FIGC di autorizzazione ad adire le vie legali nei riguardi del proprio tesserato, esposto inviato dal sodalizio alla Procura Federale il 23 novembre 2019, avendo appreso dalla stampa dell’emissione di misure cautelari da parte del GIP del Tribunale di Catania, tutta l’attività preventiva complessivamente posta in essere dalla società, finisce con il coinvolgere lo stesso nesso eziologico la cui sussistenza è imprescindibile anche per gli addebiti di natura oggettiva, ponendosi la condotta dell’agente del tutto al di fuori della sfera di signoria dell’ente.

Alla luce di tali considerazioni, la società AS Bisceglie Srl viene prosciolta non rinvenendosi in capo al sodalizio elementi di colpevolezza.

Si può prescindere in questa sede dall’eccezione fatta pervenire dalla società ASD Siracusa in merito alla asserita erronea  identificazione  soggettiva  da  parte  della  Procura  Federale,  stante  la  motivata  insussistenza  di  profili  di responsabilità oggettiva rilevanti e sanzionabili da parte di questo Collegio a carico degli enti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giordano Maccarone, anni 4 (quattro) di squalifica, oltre ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) di ammenda;

- per il sig. Marco Palermo, mesi 3 (tre) di squalifica, oltre ad € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda. Proscioglie le società ASD Siracusa e AS Bisceglie Srl da ogni addebito.

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