F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 170/TFN del 30.07.2020 – (Deferimento n. 500/629 pf 19-20/GC/am del 09.07.2020 nei confronti dei sig.ri Grasso Sebastiano, Fasone Giuseppe e della società ASD Città di Acireale 1946 – Reg. Prot. n. 197/TFN-SD) Decisione n. 170/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 500/629 pf 19-20/GC/am del 09.07.2020 Reg. Prot. 197/TFN-SD
Decisione n. 170/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 500/629 pf 19-20/GC/am del 09.07.2020
Reg. Prot. 197/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 30 Luglio 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 500/629 pf 19-20/GC/am del 09.07.2020 nei confronti dei sig.ri Grasso Sebastiano, Fasone Giuseppe e della società ASD Città di Acireale 1946,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 09 Luglio 2020, il Procuratore Federale f. f. ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1. il sig Grasso Sebastiano, Presidente pro tempore della Soc. ASD Citta di Acireale 1946 per la stagione sportiva 2019/20, poiché, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art.4, comma 1, nonché dell’art. 25, commi 1 e 2, CGS, in occasione della gara, Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D – Girone I, FC Messina – ASD Città di Acireale 1946 del 27.10.19:
- non ponendo in essere le dovute verifiche e non effettuando adeguati controlli preventivi consentiva, in violazione della normativa statale [DM 13-8-2019 - Modifica del decreto 8 Agosto 2007 recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi»], richiamata nelle indicazioni del Tavolo Tecnico, tenutosi presso la Questura di Messina in data 21-10-2019, nonché dall’ordinanza del Prefetto di Messina prot.107551/ 2019/Area I del 24-10-2019, che 24 individui, di cui tre già sottoposti a provvedimento DASPO e cinque minori (pertanto privi dei requisiti stabiliti dal DM cit.), venissero accreditati dalla Soc. ASD Citta di Acireale 1946 come “steward volontari” e che i medesimi omettessero di svolgere in toto i compiti loro assegnati; infatti, detti soggetti non si presentavano anticipatamente allo stadio per poter svolgere il loro servizio, giungendo invece con la tifoseria ospite, in occasione delle “operazioni di filtraggio” non ottemperavano alle disposizioni loro impartite dalle Autorità preposte e, una volta effettuato l’accesso all’impianto sportivo, si liberavano delle casacche con la scritta steward, unendosi alla tifoseria acese (violazione art.25 comma 2 GCS);
- consentiva agli “steward volontari” l’accesso gratuito allo stadio, contribuendo, con tale utilità, al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati della tifoseria acese, in quanto veniva permesso 1) che soggetti appartenenti ai gruppi ultras (tra cui gli ultras del “Rione S. Giovanni” e “Passione e Mentalità”), tra cui tre persone già sottoposte a provvedimento DASPO e cinque minori, potessero entrare gratuitamente nello Stadio di Messina, indossando la maglietta degli steward e poi 2) che due dei detti “stewards” (C.S., sottoposto a DASPO; e D’A. S.,), una volta entrati allo stadio, potessero assumere ruoli di leader della tifoseria ospite (anche usando il megafono del capo ultras per impartire disposizioni all’intera tifoseria), mentre i restanti (dei 24 stewards), molti dei quali indossavano maglie con effigi dei gruppi ultras, si potessero unire a detti gruppi durante lo svolgimento della gara per intonare cori insieme al resto della tifoseria e/o guardare la partita (violazione art.25, comma 1, GCS);
2. il sig. Fasone Giuseppe, Vicepresidente con funzioni di Direttore Generale della Soc. ASD Citta di Acireale 1946 per la stagione sportiva 2019/20 poiché in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ex art.4, comma 1, nonché dell’art. 25, commi 1 e 2, CGS, in occasione della gara, Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D – Girone I, FC Messina – ASD Città di Acireale 1946 del 27.10.19:
- non ponendo in essere le dovute verifiche e non effettuando adeguati controlli preventivi consentiva, in violazione della normativa statale [DM 13-8-2019 - Modifica del decreto 8 Agosto 2007 recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi»], richiamata nelle indicazioni del Tavolo Tecnico, tenutosi presso la Questura di Messina in data 21-10-2019, nonché dall’ordinanza del Prefetto di Messina prot.107551/ 2019/Area I del 24-10-2019, che 24 individui, di cui tre già sottoposti a provvedimento DASPO e cinque minori (pertanto privi dei requisiti stabiliti dal DM cit.), venissero accreditati dalla Soc. ASD Citta di Acireale 1946 come “steward volontari” e che i medesimi omettessero di svolgere in toto i compiti loro assegnati; infatti, detti soggetti non si presentavano anticipatamente allo stadio per poter svolgere il loro servizio, giungendo invece con la tifoseria ospite, in occasione delle “operazioni di filtraggio” non ottemperavano alle disposizioni loro impartite dalle Autorità preposte e, una volta effettuato l’accesso all’impianto sportivo, si liberavano delle casacche con la scritta steward, unendosi alla tifoseria acese (violazione art.25 comma 2 GCS);
- consentiva agli “steward volontari” l’accesso gratuito allo stadio, contribuendo, con tale utilità, al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati della tifoseria acese, in quanto veniva permesso 1) che soggetti appartenenti ai
gruppi ultras (tra cui gli ultras del “Rione S. Giovanni” e “Passione e Mentalità”), tra cui tre persone già sottoposte a provvedimento DASPO e cinque minori, potessero entrare gratuitamente nello Stadio di Messina, indossando la maglietta degli steward e poi 2) che due dei detti “stewards” (C.S., sottoposto a DASPO; e D’A. S.,), una volta entrati allo
stadio, potessero assumere ruoli di leader della tifoseria ospite (anche usando il megafono del capo ultras per impartire disposizioni all’intera tifoseria), mentre i restanti (dei 24 stewards), molti dei quali indossavano maglie con effigi dei gruppi ultras, si potessero unire a detti gruppi durante lo svolgimento della gara per intonare cori insieme al resto della tifoseria e/o guardare la partita (violazione art.25, comma 1, GCS);
3. ASD Citta di Acireale 1946, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte sopra descritte.
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Leonardo Cotugno e gli avv.ti Luigi Carlutti e Giuseppe Lo Faro, in rappresentanza di tutte le parti deferite, hanno depositato tre distinte richieste di patteggiamento sottoscritte dai sig.ri Sebastiano Grasso, Giuseppe Fasone e dal rappresentante legale p.t. della società ASD Città di Acireale 1946, oltre che dalla Procura Federale, rimettendole alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Sebastiano Grasso, sanzione base mesi 10 (dieci) di inibizione, diminuita di mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci), sanzione finale mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) di inibizione; per il sig. Giuseppe Fasone, sanzione base mesi 7 (sette) di inibizione, diminuita di mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci), sanzione finale mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) di inibizione; per la società ASD Città di Acireale 1946, sanzione base € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda, diminuita di € 2.000,00 (duemila/00), sanzione finale € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposta e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Sebastiano Grasso, Giuseppe Fasone e la società ASD Città di Acireale 1946, a mezzo dagli avv.ti Luigi Carlutti e Giuseppe Lo Faro, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanze di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso,
su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;
comunicato infine alla società ASD Città di Acireale 1946 che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere
versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Sebastiano Grasso, mesi 6 (sei) e giorni 20 (venti) di inibizione;
- per il sig. Giuseppe Fasone, mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti) di inibizione;
- per la società ASD Città di Acireale 1946, € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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