F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 171/TFN del 30.07.2020 – (Deferimento n. 669/791 pf19/20 COV-GC/GT/ag del 14.07.2020 nei confronti del sig. Lorenzo Vacca – Reg. Prot. n. 202/TFN-SD) Decisione n. 171/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 669/791 pf19/20 COV-GC/GT/ag del 14.07.2020 Reg. Prot. 202/TFN-SD

Decisione n. 171/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 669/791 pf19/20 COV-GC/GT/ag del 14.07.2020

Reg. Prot. 202/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Fabio Micali – Componente;

avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 30 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 669/791 pf19/20 COV-GC/GT/ag del 14.07.2020 nei confronti del sig. Lorenzo Vacca,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 14 Luglio  2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Lorenzo Vacca, Arbitro della Sezione di Saronno, per la violazione degli artt. 4, comma 1 (Obbligatorietà delle disposizioni generali) e 37, unico comma, lett. B), (Utilizzo di espressione blasfema) del CGS vigente e dell’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. A, B, e C) (Doveri degli arbitri) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, per avere pronunciato, in occasione della gara ASD Sorrento 1945 – ASD US Agropoli, valevole per il campionato di calcio Serie D, Girone H, disputata in data 05.01.2020 in Sorrento, rivolgendosi all’allenatore dell’ASD Sorrento, sig. Vincenzo Maiuri, come confermato dagli altri soggetti in panchina sigg.ri Sergio Leoni – presidente - , Giuseppe Cappiello – dirigente – e Salvatore D’Alterio – calciatore - , la bestemmia: “Porco Dio”, in due occasioni.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Leonardo Cotugno, ha depositato una richiesta di patteggiamento sottoscritta dal sig. Lorenzo Vacca, oltre che dalla Procura Federale, rimettendola alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Lorenzo Vacca, sanzione base giorni 20 (venti) di inibizione, diminuita di 1/3 – giorni 6 (sei), sanzione finale giorni 14 (quattordici) di inibizione,  con decorrenza dall’inizio della Coppa Italia o del campionato di calcio di competenza; risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Lorenzo Vacca, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, ha depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia  dell’accordo comporta ad ogni effetto  la  definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non  sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso  contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su  comunicazione  del  competente  ufficio,  l’organo  di  giustizia  sportiva  revoca  la  propria  decisione  e,  esclusa  la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito  della  Camera  di  consiglio,  dispone  nei  confronti  del  sig.  Lorenzo  Vacca  l’applicazione  della  sanzione dell’inibizione per giorni 14 (quattordici), con decorrenza dall’inizio della Coppa Italia o del campionato di calcio di competenza.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 Luglio  2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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