F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 172/TFN del 03.08.2020 – (Deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25.06.2020 nei confronti del sig. Zamparini Maurizio + altri – Reg. Prot. n. 188/TFN-SD) 03 Agosto 2020 Decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25.06.2020 Reg. Prot. 188/TFN-SD

Decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020

 Deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25.06.2020

Reg. Prot. 188/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

 avv. Valentina Ramella – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 23 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25.06.2020 nei confronti dei sig.ri Zamparini Maurizio, Giordani Laura, Giammarva Giovanni, Bettini Andrea, De Angeli Daniela, Zamparini Silvana Rita, Facile Emanuele, Richardson  Ian  Clive,  Treacy  Micheal  John,  Albanese  Alessandro,  Tuttolomondo  Walter,  Coco  Attilio,  Macaione

Vincenzo e Bergamo Roberto,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 25 giugno 2020 il Procuratore Federale f.f. deferiva avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

1. il sig. Zamparini Maurizio, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 7.3.2017 al 7.11.2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 3.5.2018;

2. la sig.ra Giordani Laura, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa già dal 2013 e fino al 9.4.2018;

3. il sig. Giammarva Giovanni, componente del consiglio di amministrazione della  US Città  di Palermo Spa dal 30.10.2017 al 7.11.2017 e presidente, nonché consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 9.8.2018;

4. il sig. Bettini Andrea, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa dal 3.5.2018 al 2.7.2018;

5. la sig.ra De Angeli Daniela, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 12.7.2018 all’8.8.2018 e dal 14.2.2019 al 17.2.2019, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotata di poteri di rappresentanza della stessa società dal 9.8.2018 all’8.9.2018 e amministratore delegato della medesima compagine, sempre dotata di poteri di rappresentanza, dal 18.2.2019 al 3.5.2019;

6. la sig.ra Zamparini Silvana Rita, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa dal 25.7.2018 al 19.12.2018;

7. il sig. Facile Emanuele, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 20.12.2018 al 30.12.2018 ed amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31.12.2018 al 13.2.2019;

8. il sig. Richardson Ian Clive, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 20.12.2018 al 30.12.2018 e presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31.12.2018 al 14.2.2019;

9. il sig. Treacy Micheal John, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 31.12.2018 al 13.2.2019;

10. il sig. Albanese Alessandro, presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 all’11.8.2019;

11. il sig. Tuttolomondo Walter, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019

all’11.8.2019;

12. il sig. Coco Attilio, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2018 all’11.8.2019;

13. il sig. Macaione Vincenzo, vice presidente e direttore generale della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 al 30.6.2019, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento;

14. il sig. Bergamo Roberto, amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza dal 3-5-2019 al  30.6.2019,

nonchè presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dall’1.7.2019 all’11.8.2019;

per rispondere:

1. - il sig. Zamparini Maurizio, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 7.3.2017 al 7.11.2017 e consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 3.5.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Maurizio Zamparini è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi consigliere delegato della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di euro 9.487.000 circa);

2. - la sig.ra Giordani Laura, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa già dal 2013 e fino al 9.4.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale la sig.ra Laura Giordani è stata componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 9.487.000 circa);

3. - il sig. Giammarva Giovanni, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 30.10.2017 al 7.11.2017 e presidente, nonché consigliere delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dall’8.11.2017 al 9.8.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Giovanni Giammarva è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi presidente nonché consigliere delegato della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 9.487.000 circa);

4. - il sig. Bettini Andrea, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa dal 3.5.2018 al 2.7.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Andrea Bettini è stato componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2018 una reale perdita di esercizio pari ad € 25.161.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 9.487.000 circa);

5. - la sig.ra De Angeli Daniela, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 12.7.2018 all’8.8.2018 e dal 14.2.2019 al 17.2.2019, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotata di poteri di rappresentanza della stessa società dal 9.8.2018 all’8.9.2018 e amministratore delegato della medesima compagine, sempre dotata di poteri di rappresentanza, dal 18.2.2019 al 3.5.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale la sig.ra Daniela De Angeli è stata dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi consigliere delegato nonché presidente del Consiglio di Amministrazione della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

6. - la sig.ra Zamparini Silvana Rita, componente del consiglio di amministrazione della società US Città di Palermo Spa

dal 25.7.2018 al 19.12.2018:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale la sig.ra Silvana Rita Zamparini è stata componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

7. - il sig. Facile Emanuele, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 20.12.2018 al 30.12.2018 ed  amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società  dal 31.12.2018 al 13.2.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Emanuele Facile è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi amministratore delegato della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

8. - il sig. Richardson Ian Clive, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 20.12.2018 al 30.12.2018 e presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31.12.2018 al 14.2.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Ian Clive Richardson è stato dapprima componente del consiglio di amministrazione e poi presidente del Consiglio di Amministrazione della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

9. - il sig. Treacy Micheal John, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa  dal 31.12.2018 al 13.2.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. John Treacy Michael è stata componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita  in  maniera  tale  da maturare  al  30.6.2019  una  reale  perdita  di  esercizio  pari  ad  €  10.466.000  circa  con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

10. - il sig. Albanese Alessandro, presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US

Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 all’11.8.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Alessandro Albanese è stato presidente del Consiglio di Amministrazione della società, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

11. - il sig. Tuttolomondo Walter, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 all’11.8.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Walter Tuttolomondo è stato componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

12. - il sig. Coco Attilio, componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2018 all’11.8.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2,

e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Attilio Coco è stato componente del consiglio di amministrazione, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

13. - il sig. Macaione Vincenzo, vice presidente e direttore generale della US Città di Palermo Spa dal 3.5.2019 al 30.6.2019, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver espressamente dissentito, di conseguenza avallandole, dalle scelte operate dagli altri amministratori nella conduzione della società US Città di Palermo Spa e, quindi, per non aver impedito e, al contrario, consentito, nonostante il proprio ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver sollecitato utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, contribuendo in tal modo al suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Vincenzo Macaione è stato vice presidente e direttore generale, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento, infatti, la società è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa);

14. - il sig. Bergamo Roberto, amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza dal 3.5.2019 al 30.6.2019, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dall’1.7.2019 all’11.8.2019:

della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019; nel periodo nel quale il sig. Roberto Bergamo è stato amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza, infatti, la stessa è stata gestita in maniera tale da maturare al 30.6.2019 una reale perdita di esercizio pari ad € 10.466.000 circa con conseguente erosione totale del patrimonio societario (che si sarebbe attestato su un valore negativo di € 19.953.000 circa).

Le memorie di costituzione

Tutti i deferiti, all’infuori del sig. Richardson Ian Clive e della dott.ssa De Angeli Daniela, che ha presentato istanza di patteggiamento, si sono costituiti mediante rituali memorie nelle quali i difensori dei deferiti oltre a chiedere l’assoluzione per i propri assistiti hanno formulato anche alcune censure preliminari di inammissibilità del ricorso.

La fase predibattimentale

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127 comma 1 nuovo CGS - FIGC, applicabile al caso in esame, la Procura Federale, ha depositato una richiesta di patteggiamento relativa alla posizione della Dott.ssa De Angeli, rappresentata dall’avv. Eduardo Chiacchio;

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento, si riserva ogni ulteriore valutazione sulla congruità della stessa, al termine del dibattimento.

Il dibattimento

In sede di discussione iI rappresentante della Procura Federale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

per il sig. Zamparini Maurizio: 1 (uno) anno di inibizione in continuazione con la precedente sanzione dell’inibizione di quattro anni già irrogata in via definitiva, con contestuale richiesta di preclusione, o in via subordinata 3 (tre) anni di inibizione;

per la sig.ra Giordani Laura: inibizione di anni 2 (due); per il sig. Giammarva Giovanni: inibizione di anni 3 (tre); per il sig. Bettini Andrea: inibizione di anni 2 (due);

per la sig.ra Zamparini Silvana Rita: inibizione di anni 1 (uno);

per il sig. Facile Emanuele: inibizione di anni 1 (uno);  per il sig. Richardson lan Clive: inibizione di anni 1 (uno); per il sig. Treacy John Michael: inibizione di mesi 6 (sei)

per il sig. Albanese Alessandro: inibizione di anni 2 (due); per il sig. Tuttolomondo Walter: inibizione di mesi 6 (sei); per il sig. Coco Attilio: inibizione di mesi 6 (sei);

per il sig. Macaione Vincenzo: inibizione di mesi 6 (sei);

per il sig. Bergamo Roberto: inibizione di anni 2 (due).

Le difese dei deferiti hanno insistito nell’accoglimento delle richieste di assoluzione, ovvero dell’eccezioni preliminari formulate.

I motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio ritiene di rigettare il patteggiamento proposto per le ragioni che seguiranno.

Ritiene il Collegio che, per il criterio della ragione più liquida si può prescindere dall’esame delle questioni preliminari in quanto il deferimento risulta infondato.

Dal  contenuto  dell’atto di  deferimento,  infatti,  è  dato  cogliere  una  ricostruzione  degli eventi  causativi  degli  illeciti contestati che si pongono in maniera concatenante e consequenziale fra loro in maniera tale che ciascuno dei deferiti avrebbe contribuito causalmente, mediante condotte prevalentemente omissive, al fallimento del sodalizio societario palermitano.

I comportamento contestati, tuttavia, sono tutti individuabili nella affermazione, praticamente simile per tutti dell’ “aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver determinato con il proprio comportamento, una gestione anti - economica della società fino a comportarne il dissesto e per non aver posto in essere utili interventi di ricapitalizzazione idonei al risanamento della Società, determinando in tal modo il suo fallimento con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n. 101/A del 25.10.2019”.

Il Collegio ritiene che, al di là di tale generica contestazione, agli odierni deferiti non viene censurata alcuna specifica condotta, né attiva, né omissiva, che abbia influito in maniera determinante e decisiva al fallimento della società, e soprattutto alcuna specifica condotta posta a base delle motivazioni della sentenza dichiarativa del fallimento societario o che può essere addotta quale motivazione dominante della predetta statuizione giudiziale.

Invero appare evidente che anche la ben nota operazione della cessione del credito vantato nei confronti della società Alyssa non era stata in prima battuta ritenuta sufficiente per addivenire ad una pronuncia di fallimento.

Pertanto, la responsabilità non può essere correlata a generici obblighi di posizione ovvero a presunte omissioni in ordine a mancati interventi di ricapitalizzazione ovvero a mancati solleciti in ordine all’effettuazione di siffatti interventi se non vi è la dimostrazione che tali solleciti avrebbero potuto concretamente impedire il fallimento per la presenza di soggetti disposti a porre in essere tali operazioni.

A tal riguardo, tuttavia, deve evidenziarsi che l’analisi specifica delle singole condotte attive o omissive poste in essere trova, a parere del Collegio, un indubbio limite se si analizza nel dettaglio la sentenza dichiarativa di fallimento laddove emerge che il contributo causale determinante alla dichiarazione di fallimento è stato fornito dall’amministratore in carica nel periodo successivo all’11 Agosto 2019, non deferito, che ha posto in essere degli atti in frode ex art.173 della legge fallimentare, precludendo in maniera assoluta e tassativa il ricorso al concordato preventivo ex art.161 della legge fallimentare al quale, pure la società era stata ammessa, sebbene con riserva che, di fatto, avrebbe evitato il fallimento. Vale la pena ripercorrere alcuni passaggi delle pronuncia n. 112 del 18 ottobre 2019 del Tribunale di Palermo nella quale si legge che “ritenuto che non può revocarsi in dubbio l’idoneità gravemente pregiudizievole per i creditori del pagamento eseguito dalla US Città di Palermo s.p.a. in favore della Struttura s.r.l., tenuto conto dei seguenti elementi:

a) l’ingente importo convenuto a titolo di compenso, gravemente sproporzionato rispetto alla tariffa professionale di riferimento (art. 27 D.M.140/2012);

b) la pattuizione che il compenso si intendeva interamente maturato alla data di sottoscrizione dell’incarico, con corresponsione in due soluzioni di € 280.000,00 oltre IVA ciascuna, di cui la prima versata immediatamente;

c) la pacifica riconducibilità della società Struttura s.r.l. al Gruppo Arkus, e, precisamente, alla Sporting Network s.r.l., titolare  dell’intero  capitale  della  US  Città  di  Palermo  s.p.a.,  tramite  la  controllata  Palermo  Football  Club  s.p.a. (ricostruzione non contestata dalla proponente, che, anzi, ha fondato proprio sul rapporto fiduciario la motivazione della scelta della società Struttura quale soggetto incaricato della redazione del piano); d) soprattutto, la circostanza che la società Struttura risulta essersi limitata a svolgere un mero ruolo di intermediazione rispetto alla scelta dei professionisti chiamati a redigere il piano (individuati dalla stessa società Struttura nei Dott.ri Castaldo e Fabozzi, giusta scrittura del 3/9/2019), pattuendo con la US Città di Palermo, sostanzialmente per lo svolgimento del solo ruolo di intermediaria, una somma (€ 560.000,00 più IVA, oltre spese di trasferta e vacazioni) notevolmente superiore rispetto a quella (€ 300.000,00 oltre IVA e CP) convenuta con i predetti due professionisti per lo svolgimento dell’intero incarico loro conferito;

considerato  che  tale  operazione  ha  palesemente  determinato,  in  maniera  del  tutto  ingiustificata,  una  notevole lievitazione dei costi e, quindi, un notevole danno per i creditori della US Città di Palermo s.p.a., la quale ben avrebbe potuto affidare l’incarico direttamente ai predetti due professionisti, senza alcun passaggio di denaro in favore della società collegata Struttura e senza l’assunzione di rilevanti obbligazioni astrattamente prededucibili nei confronti della stessa;

ritenuto che, in proposito, la società proponente, sebbene espressamente sollecitata a rendere chiarimenti, è venuta meno all’onere – impostole dal sopra richiamato autorevole insegnamento giurisprudenziale – di dimostrare la necessaria funzionalità e utilità del pagamento (e del sottostante contratto di conferimento dell’incarico) rispetto alla procedura concordataria, funzionalità contraddetta in radice – giova ripeterlo – dall’eccessività del compenso pattuito e, soprattutto, dal ruolo svolto dalla società Struttura, mera intermediaria nell’affidamento dell’incarico a professionisti terzi; ritenuto che analogo incremento ingiustificato del passivo, con conseguente danno per il ceto creditorio, si è determinato per effetto dell’omesso licenziamento dei dipendenti, il cui mantenimento in forza alla società, seppur almeno in parte inizialmente giustificato, si è del tutto svuotato di utilità a seguito dello sgombero dalla sede eseguito dal Comune di Palermo l’1/8/2019 e della decisione dell’organo di giustizia amministrativa di esclusione della società dal campionato di calcio di serie B, circostanze che hanno determinato la società a cessare di fatto la propria attività ed a maturare la decisione di proporre un concordato meramente liquidatorio: tale omissione ha di certo aggravato la dispersione di risorse in pregiudizio degli altri creditori, senza che la società ne abbia ricevuto alcuna utilità, tenuto conto che, successivamente alla presentazione della domanda di concordato, i dipendenti non risultano avere svolto alcuna attività lavorativa;

considerato che le condotte fin qui descritte denotano un abuso dello strumento del concordato preventivo: la società US Città di Palermo, invero, approfittando del proprio permanere nell’esercizio dell’impresa (caratteristico della procedura concordataria) e sottraendosi all’obbligo della preventiva autorizzazione giudiziale, ha disperso notevoli risorse economiche, di ragionevole difficile recupero, depauperando il proprio attivo e alterando la par condicio creditorum, con

una gestione, per di più, astrattamente produttiva di ingenti debiti prededucibili (cfr. Cass. n. 25471/2019);

ritenuto che, alla luce di quanto fin qui evidenziato, le condotte poste in essere dalla società US Città di Palermo s.p.a., stigmatizzate dai Commissari nelle citate relazioni – non reggendo né all’argomento c.d. di proporzione, data la già evidenziata eccessività di quanto fuoriuscito dalle casse sociali rispetto all’entità del passivo e del prevedibile fabbisogno concordatario, né all’argomento c.d. di coerenza funzionale, in considerazione della acclarata non rispondenza dei pagamenti eseguiti alle finalità della procedura (v. Cass. n. 25458/2019; sul richiamo al criterio di proporzione, cfr. anche Cass. n. 11958/2018) – vanno inquadrate nell’ambito degli “atti in frode” di cui all’art. 173 L.F.;

osservato, inoltre, che la società è venuta meno agli obblighi informativi imposti con il decreto collegiale del 4/9/2019, avendo esposto, nella prima relazione periodica, dati non aggiornati, non avendo tempestivamente messo a disposizione dei Commissari le scritture contabili (adempimento funzionale all’espletamento dei compiti di vigilanza incombenti sui Commissari stessi), ed avendo altresì omesso di rendere i necessari chiarimenti in ordine alle discrasie di appostazioni contabili evidenziate dai Commissari;

ritenuto, pertanto, che la domanda di concordato va dichiarata improcedibile”

In altri termini la pur rilevante esposizione debitoria non è stata la causa decisiva che ha portato alla dichiarazione di fallimento, ma ha avuto un ruolo determinante l’attività fraudolenta posta in essere successivamente e non specificatamente contestata nell’atto di deferimento.

La mancata contestazione (anche) di tali specifiche e concrete condotte, a parere del Collegio, interrompe il nesso causale e, impedisce una lineare e completa valutazione delle condotte concatenanti e connesse che avrebbero, qualora accertate, concorso alla causazione del fallimento societario.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio rigetta il deferimento e per tale motivo ha proceduto a rigettare anche la proposta di patteggiamento in quanto non ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, dovendosi

procedere al proscioglimento dell’incolpata, analogamente agli altri deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, preliminarmente rigetta l’istanza di patteggiamento presentata dalla sig.ra De Angeli Daniela, per le ragioni di cui in motivazione.

Per il resto, rigetta il deferimento.

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