F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 173/TFN del 03.08.2020 – (Deferimento n. 13856/652 pf19-20/GC/gb del 24.06.2020 nei confronti del sig. Gabriele Scatena – Reg. Prot. n. 185/TFN-SD) Decisione n. 173/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 13856/652 pf19-20/GC/gb del 24.06.2020 Reg. Prot. 185/TFN-SD

Decisione n. 173/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 13856/652 pf19-20/GC/gb del 24.06.2020

Reg. Prot. 185/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto

 

da cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

cons. Angelo Fanizza – Componente;

cons. Nicola Bardino – Componente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 13856/652 pf19-20/GC/gb del 24.06.2020 nei confronti del sig. Gabriele Scatena,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 13856/652 pf19-20/GC/gb del 24.06.2020, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Gabriele Scatena, arbitro effettivo CAN Pro della Sezione AIA di Avezzano, per violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, nonché dell’articolo 40, comma 3, lettere a) e c) del regolamento AIA, per aver tenuto, nei confronti del calciatore Davide Voltan, tesserato per la società Vis Pesaro dal 1908 Srl, durante la gara Feralpisalò - Vis Pesaro, disputatasi a Salò il 15.12.2019, un comportamento contrario ai principi di lealtà, rettitudine ed immagine dell’AIA e del suo ruolo arbitrale, profferendo al predetto calciatore, al 36° circa del I° tempo del citato incontro, la seguente frase “Ti spacco il culo coglione”.

La fase predibattimentale

Ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, l’incolpato presentava memoria difensiva ex art. 123, co. 3, CGS-FIGC con cui contestava l’addebito e chiedeva l’archiviazione del procedimento.

Il dibattimento

Disposta la convocazione per l’udienza del 14.07.2020, tenutasi da remoto in modalità video conferenza, giusta decreto del Presidente di questo tribunale n. 10 del 18.05.2020, il rappresentante della Procura federale, richiamate le risultanze istruttorie, chiedeva irrogarsi la sanzione della sospensione per mesi 6 (sei). Partecipavano altresì il difensore dell’incolpato e quest’ultimo di persona.

Il difensore della  parte, contestata l’attendibilità dei testi auditi in sede istruttoria, in quanto il video dell’episodio escludeva che potessero avere sentito l’espressione adoperata dall’arbitro, concludeva per il proscioglimento e, in via subordinata, il riesame degli stessi in relazione alle immagini dell’episodio contestato.

L’incolpato, ammesso a dichiarazioni spontanee, ribadiva di non avere proferito alcuna frase ingiuriosa e di essersi limitato a richiamare il calciatore Voltan, a suo dire reo di avere simulato un fallo.

Riservata la decisione, con ordinanza in data 14.07.2020 il Tribunale onerava la Procura federale di depositare il video dell’episodio in contestazione, fissando per il prosieguo l’udienza del 28.07.2020 ed assegnando alle parti termine sino al 25 Luglio  2020 per il deposito di eventuali memorie.

Acquisito il video della gara, mediante accesso al link fornito dalla Procura, con memoria del 16 Luglio  2020 la difesa dell’incolpato insisteva nella richiesta di proscioglimento e, in via subordinata ed istruttoria per il riesame dei testi.

All’odierna riunione, tenutasi ancora da remoto, hanno partecipato l’avv. Alessandro Avagliano per la Procura federale, l’avv. Guido Alfonsi per l’incolpato e quest’ultimo di persona.

Le parti si sono riportate ai rispettivi scritti ed hanno insistito per l’accoglimento delle richieste già formulate.

Motivi della decisione

Il deferimento non merita accoglimento.

Come emerso dal video della gara del Campionato Nazionale di Lega Pro Feralpisalò - Vis Pesaro, disputatasi a Salò il 15.12.2019, al 36’ del I T il calciatore della squadra ospite Voltan Davide, in possesso del pallone in fase di attacco all’interno della tre/quarti di campo avversaria, perdeva l’equilibrio, cadeva sul terreno di gioco dopo avere superato in velocità l’avversario Rinaldi Michele, vi si rialzava autonomamente e veniva raggiunto dall’Arbitro.

In tale frangente, secondo la Procura, l’Arbitro avrebbe rivolto al calciatore Voltan la frase offensiva; secondo la difesa, invece, l’Arbitro avrebbe unicamente richiamato il calciatore ritenendo che avesse simulato il fallo.

L’impianto accusatorio poggia fondamentalmente sulla testimonianza del calciatore avversario Rinaldi Michele, che le immagini individuano nelle immediate vicinanze del Voltan e dell’Arbitro.

Il teste, oltre a riportare la frase che sostiene di avere sentito, ha precisato di avere in un primo momento detto all’arbitro “di ammonire Voltan per la simulazione, ma a seguito dell’insulto ricevuto dal mio avversario da parte del direttore di gara, presi le difese del calciatore e gli dissi di avere un atteggiamento educato nei confronti del calciatore, dal momento che sono sempre gli arbitri a chiedere rispetto per la categoria”.

Ha anche riferito il Rinaldi, che richiesto di lì a pochi secondi dal Voltan se avesse sentito la frase offensiva, gliene avrebbe dato conferma e gli avrebbe risposto: “hai ragione non può rivolgersi così nei tuoi confronti”.

Tuttavia, le immagini visionate escludono che i due avversari si siano parlati nella immediatezza del fatto.

Ed invero, il Rinaldi, che in un primo momento si trova alle spalle del Voltan, gli passa davanti e si rivolge ancora all’Arbitro, che in quel momento già si sta allontanando, visibilmente e verosimilmente proseguendo nella protesta per la mancata ammonizione, come lascia intendere la sua gestualità.

Il Rinaldi, poi, proseguendo in quella che appare una mera protesta, si allontana a sua volta dal Voltan lasciandolo dietro di sé, mentre lo stesso Voltan si gira verso l’area di rigore avversaria rivolgendosi e parlando con un altro avversario.

Il mancato riscontro delle immagini con la cronologia degli accadimenti riferiti dal Rinaldi ne minano l’attendibilità.

D’altro canto, dalle immagini è dato notare, nel raggio di cinque/otto metri circa dal punto di caduta del Voltan, la presenza di almeno altri sette avversari e di tre compagni di squadra, nessuno dei quali è stato sentito ad eventuale supporto dell’impianto accusatorio.

Non risulta sia stato sentito nemmeno l’Assistente Arbitro n. 2, posizionato a non più di dieci metri circa dall’accaduto, non potendosi escludere che se l’Arbitro, come riferito dal Rinaldi, avesse rivolto “ad alta voce” al Voltan la frase incriminata, la stessa sarebbe stata sentita da un ben nutrito numero di soggetti.

Sono stati invece ascoltati l’allenatore ed il Dirigente Accompagnatore della soc. Vis Pesaro, signori Simone Pavan e Alessandro Peron.

Costoro, per vero, hanno riferito di avere sentito solo l’ultima parola della frase (coglione).

È invero strano, però, che parte della frase possa essere stata sentita da due occupanti della panchina ospite, collocata orientativamente a non meno di quaranta metri dal punto di caduta, situato nei pressi della linea laterale opposta a quella delle panchine (di norma, la panchina della squadra ospite è collocata a ridosso della linea laterale presidiata dall’Assistente Arbitro n. 1) e, non invece dai calciatori collocati nel raggio di pochi metri.

Ma ciò che rende inattendibile quanto dichiarato dagli anzidetti Dirigenti, è che il collaboratore della Procura federale presente sul posto, sig. Alberto Battisti, nella segnalazione riservata inviata al Procuratore aggiunto (all. 2), riferiva che né lui, né il Delegato di Lega, al momento dell’episodio collocati tra le due panchine, erano “in grado di dare alcuna contezza circa la veridicità di quanto lamentato” dai signori Simone Pavan e Alessandro Peron.

Per quanto emerso e riportato, in definitiva, il Collegio reputa che i fatti ascritti al deferito non siano stati provati con sufficiente certezza.

La circostanza, ritenuto che al di fuori dei casi di illecito sportivo, per il cui accertamento, secondo consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva, è sufficiente la prova logica, senza che sia richiesta la prova oltre ogni

ragionevole dubbio, non consente di accedere all’accoglimento del deferimento, per tale motivo da rigettarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il deferimento e, per l’effetto, proscioglie il sig. Gabriele Scatena.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 Luglio  2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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