F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 175/TFN del 03.08.2020 – (Deferimento n. 322/716 pf 19-20/LDF/GC/am del 07.07.2020 nei confronti dei sig.ri Maurizio Rapino, Marco Tiberio e della società ASD Francavilla Calcio 1927 – Reg. Prot. n. 194/TFN-SD) Decisione n. 175/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 322/716 pf 19-20/LDF/GC/am del 07.07.2020 Reg. Prot. 194/TFN-SD

Decisione n. 175/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 322/716 pf 19-20/LDF/GC/am del 07.07.2020

Reg. Prot. 194/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

 cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente (Relatore);

cons. Nicola Bardino – Componente;

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 322/716 pf 19-20/LDF/GC/am del 07.07.2020 nei confronti dei sig.ri Maurizio Rapino, Marco Tiberio e della società ASD Francavilla Calcio 1927,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota prot. 322/716 pf 19-20/LDF/GC/am del 07.07.2020, ritualmente notificata nonché previa comunicazione di conclusione delle indagini in data 27.05.2020, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Maurizio Rapino, Presidente della società Francavilla Calcio 1927, per contestargli la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 delle NOIF, il tutto per aver consentito che il sig. Edgar Alfredo Schurtz svolgesse nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di tecnico per la propria società pur sprovvisto del necessario tesseramento e della necessaria abilitazione;

- il sig. Marco Tiberio, Segretario della società Francavilla Calcio 1927, per contestargli la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 delle NOIF, e ciò sempre per aver consentito che il sig. Edgar Alfredo Schurtz nel corso della stagione sportiva 2019/2020 lo coadiuvasse nella attività di tecnico per la propria società pur sprovvisto del necessario tesseramento e della necessaria abilitazione;

- la società Francavilla Calcio 1927 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maurizio Rapino (Presidente) e Marco Tiberio (Segretario), con

essa tesserati al momento della commissione dei fatti.

Le parti sono state convocate per l’udienza del 28.07.2020. Nessuno dei deferiti si è costituito nel presente procedimento.

Il procedimento

L’attività di indagine, trasfusa nel deferimento, ha tratto origine dall’acquisizione di elementi istruttori, fra i quali, in particolare, la nota del 09.12.2019 del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5; il Com. Uff. n. 353 del 02.12.2019 del

Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5; il referto della gara Francavilla Calcio 1927 – Civitanova Dream Futsal del 24.11.2019; la relazione del collaboratore della Procura Federale del 23.02.2020, corredata da n. 17 allegati.

Dalle risultanze di tale attività è conseguito il deferimento dei predetti soggetti e della società sportiva Francavilla Calcio 1927 per responsabilità diretta e oggettiva.

All’udienza del 28.07.2020 il rappresentante della Procura Federale, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento e, per l’effetto, l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Maurizio Rapino l’inibizione per 6 (sei) mesi; per il sig. Marco Tiberio l’inibizione per 6 (sei) mesi; per la società Francavilla Calcio 1927 l’ammenda di €. 3.000,00 (tremila/00).

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

Motivi della decisione

Sono, infatti, emerse evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni dei soggetti deferiti, ciò deponendo per la sussistenza di elementi – rilevanti, precisi e concordanti – tali da sostanziare le condotte contestate in sede disciplinare.

Basti considerare, a tale specifico riferimento, che:

- il sig. Maurizio Rapino, Presidente della società Francavilla Calcio 1927, ha dichiarato di “non conoscere fisicamente Schurtz Edgar, pur conoscendolo di fama” e di “non aver mai avuto notizie dal referente Tiberio Marco circa l'utilizzo dello Schurtz come loro allenatore” (cfr. dichiarazione resa in data 13.02.2020); e che dichiarazioni di analogo tenore negatorio sono state rese da due dirigenti – sig.ra Sara Mammarella e sig.ra Soraya Cupido – in data 07.02.2020;

- il sig. Edgar Alfredo Schurtz ha ammesso di “essere tutt'ora un calciatore per l'ASD Real Dem Calcio a 5, di essere di origini brasiliane ma di non essere un tecnico abilitato”; ha, però, sostenuto di “non avere mai svolto nessun tipo di collaborazione tecnica con la Soc. Francavilla Calcio 1927” (cfr. dichiarazione resa il 20.02.2020);

- il sig. Marco Tiberio, Segretario della società ha, invece, dichiarato di “essere stato supportato, su sua richiesta, da Schurtz Edgar, quest'ultimo in qualità di calciatore allenato da uno dei migliori innovatori del Calcio a 5, e limitatamente a degli spunti cartacei riguardanti tecnica e tattica” e, soprattutto, di “poter riferire come, nelle giornate del martedì e del giovedì, durante gli allenamenti della sua squadra, si sarebbe confrontato con Schurtz Edgar” (cfr. dichiarazione resa in data 07.02.2020).

A ciò va aggiunto che, in esito all’esame della documentazione oggetto di indagine è risultato che il sig. Schurtz “risulta essere tesserato FIGC in qualità di calciatore per ASD Real Dem Calcio a 5 a far data dal 03.08.2019 con scadenza vincolo 2020. Risulta altresì inserito nell'organigramma societaria dell'ASD Francavilla Calcio 1927 alla voce "Dirigente- Allenatore" ma la sua scheda personale non è mai stata determinata mancando di dati anagrafici ivi compresi stato del

censimento ed autore registrazione”.

Sono, quindi, evidenti, da un lato, le contraddizioni tra le dichiarazioni rese dal presidente e da alcuni dirigenti della società Francavilla Calcio 1927 (oltre che dallo stesso Schurtz) in raffronto alle alle dichiarazioni, di segno nettamente opposto, rese dal Segretario sig. Tiberio; dall’altro lato, è documentalmente provato l’incardinamento – a prescindere dalla sua illegittimità – del sig. Schurtz nell’organigramma societario.

Compendiano il quadro probatorio gli articoli di stampa acquisiti in via integrativa dalla Procura Federale, relativi a dichiarazioni espresse dal sig. Tiberio e da alcune calciatrici (sig.ra Cecilia Nobilio; sig.ra Valery Lazzari), i quali hanno confermato  lo  stabile  radicamento  del  sig.  Schurtz  nella  compagine  tecnica,  e  ciò  addirittura  sin  dall’inizio  del campionato di A2.

Di conseguenza, è del tutto inattendibile l’assunto secondo cui il contributo del sig. Schurtz in occasione della partita tra Francavilla Calcio 1927 – Civitanova Dream Futsal del 24.11.2019 sarebbe stato limitato a portare i palloni in campo; del

resto, che si trattasse di una situazione poco spiegabile, anzi inammissibile, emerge indirettamente dalla dichiarazione dello stesso sig. Tiberio del 07.02.2020, il quale ha dichiarato che “l'arbitro della gara Paoloni Silvio, ancor prima che iniziasse la gara, avesse minacciato sanzioni inerenti la presenza di Schurtz Edgar in sua compagnia”.

Una posizione – quella assunta dai soggetti deferiti rispetto a quanto accaduto, comunque la si inquadri – in aperta violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 4, comma 1 NOIF), nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali, ossia, più precisamente, della disciplina di cui all’art. 38 delle NOIF della FIGC, ove si prevede che “nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici (…) non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società” (comma 4).

Una disposizione che, ad avviso del Tribunale, chiaramente afferma un obbligo di preventiva abilitazione per l’esercizio dell’attività di tecnico e, in caso di sussistenza di tale presupposto, impone il rispetto del vincolo di esclusività del rapporto.

Nella specie il sig. Schurtz ha, invece, materialmente svolto attività di tecnico, in difetto della prescritta abilitazione e – a fortiori – nel mentre fosse tesserato quale calciatore di un’altra squadra (ASD Real Dem Calcio a 5).

Va, di conseguenza, dichiarata la responsabilità del sig. Maurizio Rapino, del sig. Marco Tiberio e va, inoltre, dichiarata la responsabilità della società Francavilla Calcio 1927 per la violazione di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva.

Con riguardo alla quantificazione delle sanzioni, il Tribunale ritiene pienamente congrua la proposta formulata dalla Procura Federale.

Di conseguenza, il deferimento va accolto e, per l’effetto, va irrogata al sig. Maurizio Rapino l’inibizione per 6 (sei) mesi; al sig. Marco Tiberio  l’inibizione per 6 (sei) mesi; alla società Francavilla  Calcio 1927 l’ammenda di €  3.000,00 (tremila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Maurizio Rapino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Marco Tiberio, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Francavilla Calcio 1927, € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 Luglio  2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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