F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 176/TFN del 04.08.2020 – (Deferimenti nn. 710/1110 pf19-20/GC/blp, 718/1111 pf19-20/GC/blp, 720/1112 pf19-20/GC/blp e 723/1113 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 nei confronti del sig. Giovanni Luca Rosario Astorina e della società Calcio Catania Spa – Reg. Prot. n. 198-199-200-201/TFN-SD) Decisione n. 176/TFN-SD 2019/2020 Deferimenti nn. 710/1110 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 718/1111 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 720/1112 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 723/1113 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 Reg. Prot. 198-199-200-201/TFN-SD

Decisione n. 176/TFN-SD 2019/2020

Deferimenti nn. 710/1110 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 718/1111 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020

720/1112 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020

723/1113 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 Reg. Prot. 198-199-200-201/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

dott. Cesare Mastrocola – Presidente;

avv. Fabio Micali – Componente (Relatore);

avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente (Relatore);

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 30 Luglio  2020,

a seguito dei Deferimenti del Procuratore Federale nn. 710/1110 pf19-20/GC/blp  del 14.07.2020, 718/1111 pf19- 20/GC/blp del 14.07.2020, 720/1112 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 e 723/1113 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 nei confronti del sig. Giovanni Luca Rosario Astorina e della società Calcio Catania Spa,

la seguente

DECISIONE

Con provvedimento n. 710/1110 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale f. f. deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa, all’epoca dei fatti:

- per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo VI), punto 8) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31.12.2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società Calcio Catania Spa:

- per  rispondere  a  titolo  di  responsabilità  diretta  della  violazione  dell’art.  6,  comma  1,  del  CGS  vigente,  per  il comportamento posto in essere dal sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa, come sopra descritto; e per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 85, lett. c), paragrafo VI), punto 8) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31.12.2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato.   Similmente con provvedimento n. 718/1111 - pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale f. f. deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 31, comma 1, del CGS e 80 delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante formale richiesta del 03.06.2020 prot. 2050/2020, informazioni ed evidenza documentale in merito alla situazione societaria e al piano previsionale finanziario sino al termine della corrente stagione sportiva. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa, come sopra descritto; e per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione degli artt. 31, comma 1, del CGS, e 80 delle NOIF, per non aver fornito alla Co.Vi.So.C., nonostante formale richiesta del 03.06.2020 prot. 2050/2020, informazioni ed evidenza documentale in merito alla situazione societaria e al piano previsionale finanziario sino al termine della corrente stagione sportiva. Analogamente con provvedimento n. 720/1112 - pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale f. f. deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo VII), punto 2) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31.12.2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa, come sopra descritto; e per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art.85, lett. c), paragrafo VII, punto 2) delle NOIF, e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020 per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31.12.2019;

Infine con provvedimento n. 723/1113 - pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale f. f. deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo II), punto 2 delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, la relazione semestrale consolidata al 31.12.2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa, come sopra descritto; e per rispondere a titolo di responsabilità propria della violazione degli art. 85, lett. c), paragrafo II), punto 2) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, la relazione semestrale consolidata al 31.12.2019.

In tutti i deferimenti la Procura Federale riteneva di dovere contestare la recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente CGS per il collegamento con altro procedimento (procedimento n. 975pf19-20 - Decisione 130/TFN-SD del 17.06.2020).

Ciò considerato, preliminarmente, questo Tribunale Federale ritiene che sussistano evidenti ragioni di connessione soggettiva e dispone, pertanto, la riunione dei quattro deferimenti.

I deferimenti

I deferimenti traggono origine da segnalazioni della Co.Vi.So.C. maturate contemporaneamente.

La Co.Vi.So.C., difatti, in data 26.06.2020 inviava alla Procura Federale una segnalazione con la quale evidenziava come la società Calcio Catania Spa, non aveva affatto provveduto entro il termine del 31.05.2020, a depositare l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2019, nonché dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo del lavoro allargato di cui all’articolo 85 delle NOIF, lett. c), par. VI) punto 8) e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, informazioni ed evidenza documentale in merito alla situazione societaria e al piano previsionale finanziario sino al termine della corrente stagione sportiva.

Analogamente sempre dalla Co.Vi.So.C. veniva segnalato nella data de quo l’omesso deposito entro il predetto termine sia dell’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31.12.2019 di cui all’art.85, lett. c), par. VII), punto 2) delle NOIF, ed al Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020 che della stessa relazione semestrale de quo di cui all’art. 85, lett. c), par. II), punto 2) delle NOIF nonché al Com. Uff. n.186/A del 14.04.2020. Veniva ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini e gli interessati, seppur regolarmente avvisati, non presentavano alcuna memoria difensiva e non chiedevano di essere sentiti.

Similmente la Co.Vi.So.C., con propria segnalazione alla Procura Federale, lamentava di avere inoltrato alla Società Calcio Catania Spa una  richiesta di istruttoria con la quale le  domandava di fornire un quadro informativo della situazione societaria.

La Co.Vi.So.C. chiedeva, inoltre, di trasmettere un piano previsionale finanziario sino al termine della stagione sportiva corrente.

La società ignorava totalmente tale richiesta e non forniva alcun tipo di riscontro, concretizzando così una condotta totalmente omissiva.

Anche in tal caso la comunicazione di conclusione delle indagini veniva ritualmente notificata, ma gli interessati, seppur regolarmente avvisati, non presentavano alcuna memoria difensiva e non chiedevano di essere sentiti.

L’istruttoria

L’istruttoria è consistita nell’attività di verifica da parte della Co.Vi.So.C., riversatasi nell’acquisizione della segnalazione che la stessa Co.Vi.So.C. ha inoltrato alla Procura Federale, nonché nell’acquisizione dei fogli di censimento e di visura camerale attestante la composizione della compagine sociale e l’attribuzione delle cariche all’interno della società.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Gaetano Antonino Romano per il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, previa riunione dei deferimenti nn. 710/1110 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, 718/1111 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, 720/1112 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 e 723/1113 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, hanno depositato una proposta di patteggiamento, rimettendola alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminata la sanzione ai sensi del comma 3 art. cit., così determinata: per il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, sanzione base mesi 1 (uno) di inibizione per la prima violazione, aumentata di giorni 15 (quindici) per ciascuna delle altre tre violazioni, per un totale di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) di inibizione, diminuita di 1/3 – giorni 25 (venticinque), sanzione finale mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) di inibizione;

disponendo la riunione dei suddetti procedimenti, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Procura Federale e l’avv. Gaetano Antonino Romano, per il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, previa riunione dei deferimenti nn. 710/1110 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, 718/1111 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, 720/1112 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020 e 723/1113 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit.,

fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata

dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata appare congrua;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il dibattimento

Il procedimento è proseguito per la posizione della società Calcio Catania Spa.

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Scarpa, il quale, previa riunione dei deferimenti nn. 710/1110 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, 718/1111 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, 720/1112 pf19- 20/GC/blp del 14.07.2020 e 723/1113 pf19-20/GC/blp del 14.07.2020, ha chiesto infliggersi la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (quindicimila/00) nei confronti della società Calcio Catania Spa.

Per la società deferita è comparso l’avv. Gaetano Antonino Romano, il quale ha richiesto il proscioglimento della propria assistita da ogni addebito o in subordine l'applicazione di una sanzione minima.

I motivi della decisione

È risultato che la Co.Vi.So.C. nel corso della sua attività istituzionale abbia riscontrato alcune rilevanti inadempienze da parte della società Calcio Catania Spa ed in particolare da parte del sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa.

Per quanto riguarda le contestazioni di cui al primo procedimento si può dire che la Co.Vi.So.C. nel corso della riunione tenutasi il 24 giugno 2020 riscontrava che la società Calcio Catania Spa non aveva depositato alla stessa Co.Vi.So.C., entro il 31.05.2020, l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato di cui all’articolo 85 delle NOIF, lett .c), par. VI) punto 8) e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020.

Il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, era da ritenersi responsabile in ragione della carica di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa da egli ricoperta all’epoca dei fatti.

A costui è, pertanto, ascrivibile la violazione di cui all’art. 85, lett. c), paragrafo VI), punto 8) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, per aver certamente violato i doveri di lealtà probità e correttezza.

Deve, inoltre, essere pacificamente ritenuto che a tale suo comportamento consegua la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, della società Calcio Catania Spa, alla quale egli apparteneva, quale soggetto avvisato, al momento della commissione dei fatti.

In ogni caso, come noto, nei confronti della stessa società o nell’interesse di essa quale è stata posta in essere la condotta sopra contestata.

Bisogna, inoltre, rammentare che l’art. 85, lett. c), paragrafo VI), punto 8) delle NOIF e il Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, pongono i detti obblighi anche direttamente a carico delle società.

Le norme in esame, dunque, individuano e stabiliscono anche una responsabilità propria della società Calcio Catania Spa.

Il secondo procedimento si originava da distinta segnalazione.

Difatti, sempre in data 26.06.2020, la Co.Vi.So.C. inviava alla Procura Federale una segnalazione con la quale riferiva di avere inoltrato alla società Calcio Catania Spa una richiesta di istruttoria con nota del 03.06.2020, assegnando il termine del successivo 10 giugno 2020 per il riscontro.

Più in particolare risultava che la la Co.Vi.So.C. avesse domandato alla società di fornire un quadro informativo completo della situazione societaria, alla luce anche delle recenti iniziative giudiziarie a carico della stessa società.

La Co.Vi.So.C. chiedeva, inoltre, che le fosse trasmesso un piano previsionale finanziario sino al termine della stagione sportiva in corso.

La società ignorava totalmente tale richiesta e non forniva alcun tipo di riscontro, concretizzando così una condotta totalmente omissiva.

Difatti il detto termine del 10 giugno 2020 spirava, senza che vi fosse alcun cenno di risposta o qualsivoglia manifestazione di considerazione da parte della società nei confronti della richiesta di natura istituzionale proveniente dalla Co.Vi.So.C.

La condotta della società  Calcio Catania Spa appare palesemente diretta ad  ostacolare le attività ispettive della Co.Vi.So.C. per mezzo di una consapevole inerzia volta a non porre la stessa condizione di formarsi un convincimento ed adottare i provvedimenti conseguenti.

Tale condotta omissiva appare ancor più rilevante ove si consideri che la richiesta era stata avanzata dalla Co.Vi.So.C. anche con riferimento anche alle iniziative giudiziarie a carico della stessa società.

Tale motivazione era stata palesata dalla Co.Vi.So.C. nella nota datata 03.06.2020 e, pertanto, la società Calcio Catania Spa era ben consapevole della particolare importanza e dello spessore della richiesta istruttoria avanzata nei suoi confronti.

Il silenzio e l’inerzia della società, pertanto, vengono ad assumere una peculiare rilevanza perché concretizzano una evidente inadempienza.

In merito alle contestazioni di cui al terzo procedimento, originato anch’esso da distinta segnalazione, la Co.Vi.So.C. riscontrava, sempre nel corso della riunione tenutasi il 24 giugno 2020, che la società Calcio Catania Spa non aveva depositato alla stessa Co.Vi.So.C., entro il 31.05.2020, l’indicatore di liquidità patrimonializzazione calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31.12.2019, di cui all’articolo 85, lett. c), par. VII) punto 2) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020.

Il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, era da ritenersi responsabile in ragione della carica di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa da egli ricoperta all’epoca dei fatti.

A costui è, pertanto, ascrivibile la violazione di cui all’art. 85, lett. c), par. VII), punto 2) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, per aver certamente violato i doveri di lealtà probità e correttezza.

Deve, inoltre, essere pacificamente ritenuto che a tale suo comportamento consegua la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, della società Calcio Catania Spa, alla quale egli apparteneva, quale soggetto avvisato, al momento della commissione dei fatti.

In ogni caso, come noto, nei confronti della stessa società o nell’interesse di essa quale è stata posta in essere la condotta sopra contestata.

Bisogna, inoltre, rammentare che l’art. 85, lett. c), paragrafo VII), punto 2) delle NOIF e il Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, pongono i detti obblighi anche direttamente a carico delle società.

Le norme in esame, dunque, individuano e stabiliscono anche una responsabilità propria della società Calcio Catania Spa. In relazione infine alle contestazioni di cui al quarto procedimento, anch’esso oggetto di distinta segnalazione, la Co.Vi.So.C. riscontrava, sempre nel corso della riunione tenutasi il 24 giugno 2020, che la società Calcio Catania Spa non aveva depositato alla Co.Vi.So.C. medesima, la relazione semestrale consolidata al 31.12.2019, di cui all’articolo 85, lett. c), par. II) punto 2) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020.

Il sig. Astorina Giovanni Luca Rosario, era da ritenersi responsabile in ragione della carica di Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Calcio Catania Spa da egli ricoperta all’epoca dei fatti.

A costui è, pertanto, ascrivibile la violazione di cui all’art. 85, lett. c), par. II), punto 2) delle NOIF e del Com. Uff. n. 186/A

del 14.04.2020, per aver certamente violato i doveri di lealtà probità e correttezza.

Deve, inoltre, essere pacificamente ritenuto che anche nel caso di specie a tale suo comportamento consegua la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS vigente, della società Calcio Catania Spa, alla quale egli apparteneva, quale soggetto avvisato, al momento della commissione dei fatti.

In ogni caso, come noto, nei confronti della stessa società o nell’interesse di essa quale è stata posta in essere la condotta sopra contestata.

Bisogna, inoltre, rammentare che anche l’art. 85, lett. c), paragrafo II), punto 2) delle NOIF e il Com. Uff. n. 186/A del 14.04.2020, pongono i detti obblighi anche direttamente a carico delle società.

Le norme in esame, dunque, individuano e stabiliscono anche una responsabilità propria della società Calcio Catania Spa.

A tutti i predetti procedimenti non risulta invece applicabile la recidiva poiché si tratta di violazioni di differente natura gestionale ed economico-finanziaria rispetto alla precedente decisione di questo Tribunale (procedimento n. 975pf19- 20

  • Decisione n. 130/TFN- SD del 17/06/2020).

Gli inadempimenti ascritti nei deferimenti sono stati pertanto ampiamente dimostrati.

Risultano, pertanto, pacificamente confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio le violazioni antiregolamentari contestaste alla deferita nei deferimenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, preliminarmente riuniti i procedimenti, visto l’art. 127 CGS, dispone nei confronti del sig. Giovanni Luca Rosario Astorina, l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Per il resto, accoglie i deferimenti e, per l’effetto, infligge alla società Calcio Catania Spa la sanzione di € 13.000,00 (tredicimila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 Luglio  2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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